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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4348 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 10507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 6.11.2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 undecies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10507/2024, pendente
TRA
Avv. NT Borzacchiello, procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato in Santa
Maria C.V., alla via Roberto d'Angi n. 125
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, presso i cui uffici di via Diaz n. 11, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. NT Borzacchiello ha proposto opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza da lui presentata allo scopo di vedersi liquidato il compenso professionale per l'attività difensiva svolta in favore di persona ammessa al gratuito patrocinio.
In particolare deduceva: di aver difeso il sig. in un giudizio promosso Controparte_3
dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, avente ad oggetto
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10507/2024
l'opposizione ad una intimazione di pagamento notificata dall' Controparte_4
di Napoli, relativa all'omesso pagamento di contributi per gli anni
[...] CP_5
2016, 2017 e 2018; che il giudizio era stato definito con sentenza n. 121/2024 dell'11.3.2024; di aver presentato, in data 20.9.2024, istanza di liquidazione, alla quale aveva allegato il certificato reddituale del sig. ; che il giudice, con CP_3
provvedimento dell'1.10.2024, aveva invitato il procuratore ad integrare la documentazione mediante deposito, entro 30 giorni, di certificazione reddituale – relativa a tutto il periodo compreso tra l'ammissione al gratuito patrocinio e fino alla definizione del procedimento – che fosse riferibile, oltre che al , anche ai suoi familiari CP_3
conviventi; che del nucleo familiare del sig. facevano parte sua moglie CP_3 CP_6
e sua IG , le quali, oltre a non essersi adoperate per fornirgli
[...] Persona_1
la documentazione utile a dimostrare i loro redditi, nemmeno si erano rese disponibili a sottoscrivere il modulo dell' che gli consentisse di accedere alla Controparte_4
certificazione relativa alla loro condizione reddituale;
di aver a quel punto presentato un'istanza al giudice affinché disponesse a mezzo Guardia di Finanza accertamenti sulla capacità reddituale del nucleo familiare o affinché, in via alternativa, egli potesse essere autorizzato ad avere accesso presso l' ai certificati riferibili alla Controparte_4
famiglia del;
che il giudice, con provvedimento emesso e notificato il 6.12.2024, CP_3
rigettava l'istanza - e contestualmente anche l'istanza di liquidazione - evidenziando come l'accertamento mediante Guardia di Finanza potesse essere disposto al solo fine di verificare la veridicità della situazione finanziaria dichiarata;
che tale statuizione non poteva dirsi corretta in considerazione dell'impossibilità per lui di avere accesso a dati sensibili del proprio assistito e dei suoi familiari, circostanza che non poteva pregiudicare il suo diritto al pagamento del compenso per l'attività difensiva svolta.
Tanto premesso ed esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Riformare totalmente la ordinanza di rigetto del 06.12.2024 e comunicata nella medesima giornata per i motivi sopra esposti;
A) Dichiarare illegittimità, illogico, iniquo e difforme alle norme vigenti l'ordinanza di rigetto della liquidazione del gratuito patrocinio per le ragioni sopra spiegate, per effetto superi l'impedimento oggettivo dell'impossibilità di assumere dati di persona estranea al rapporto, per la precisione dell : CP_6 CP_3
- delegando lo scrivente difensore ad accedere ai dati sensibili della sig.r e CP_6
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10507/2024
Siciliano presso Agenzia dell'Entrate
- in sostituzione accedere ai dati sensibili delle due sig.r CP_6 Persona_1
mediante l'accertamento della Gd F non potendo lo scrivente accedere a dati sensibili di soggetto diverso dal sig . Controparte_3
B) accetta la istanza di liquidazione gratuito patrocinio del Tribunale di Napoli Nord RGN
12440/2023 depositata i per tutte le ragioni e argomentazioni spiegate nel presente ricorso e per l'effetto riformi il provvedimento previa liquidazione delle competenze relative al giudizio in questione come da richiesta b) condanna alle spese e competenze legali del presente giudizio di reclamo”.
Si costituiva il che, evidenziando la correttezza del Controparte_1
provvedimento assunto dal giudice, instava per il rigetto dell'opposizione.
Stante la natura documentale della controversia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 6.11.2025, udienza poi sostituita dalla fissazione di un termine per Note.
L'opposizione è infondata per le ragioni che si vanno ad indicare.
Ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, il provvedimento opposto deve intendersi come provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso a carico dell'Erario depositata dal difensore nel suddetto procedimento celebratosi dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord (R.G. 12440/2023), non avendo il giudice della liquidazione pronunciato la revoca dell'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord.
Ebbene, come noto, ai sensi dell'art. 127 D.P.R. 115/2002 la “effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza”. Inoltre, è previsto, ai sensi dell'art. 136 D.P.R. 115/2002 che se “nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione” e che l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati è revocata “se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione […]”.
Ciò implica che il giudice del merito, investito dell'istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa provvisoriamente al beneficio del patrocinio a
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10507/2024
spese dello Stato, ha non soltanto il potere, ma anche il dovere, di verificare la sussistenza originaria, e la persistenza, delle condizioni di ammissibilità della domanda.
Nella vicenda in esame, al termine del giudizio, conclusosi con un rigetto del ricorso proposto nell'interesse di , l'avv. Borzacchiello depositava il Controparte_3
20.9.2024 istanza di liquidazione del proprio compenso.
Con decreto dell'1.10.2024, il giudice investito della richiesta invitava l'istante al deposito di documentazione integrativa utile a dimostrare l'esistenza e la permanenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio. In particolare, invitava il difensore al deposito, entro trenta giorni, dei seguenti documenti:
“1) Certificazione reddituale per periodo ricompreso tra la data della domanda di ammissione e la data di definizione del procedimento, relativa ai seguenti redditi, come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e/o CUD Si fa presente che “Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva” ai sensi dell'art. 76 D.P.R.
115/2002 e che, pertanto: a) documentazione ISEE non è rilevante nel presente procedimento;
b) i redditi da considerare ai fini della presente dichiarazione sono i seguenti: Reddito da lavoro o da pensione Reddito di cittadinanza Indennità di disoccupazione e/o altre forme di sussidi in ambito lavorativo Pensioni e/o sussidi sociali Indennità e assegni/pensioni di invalidità Rendite di qualsiasi natura (rendite da locazioni, da titoli quali BOT, CCT, BTP, da quote sociali, da polizze assicurative, da fondi di investimento, da strumenti finanziari, da qualsiasi altra forma di investimento, ivi compresi i relativi interessi percepiti, anche su conti correnti e/o libretti di deposito/risparmio) Assegno di mantenimento per separazione personale e/o di divorzio
Proventi diversi (es. da lavoro irregolare, da attività illecite) Redditi da sostentamento provenienti da familiari o da terzi purché percepiti con continuità e sistematicità e non occasionali o saltuari 2) Indicazione della natura dei redditi dichiarati al punto 1) è la seguente: (indicare una o più delle tipologie indicate nell'elenco che precede): 3)
Indicazione della eventuale proprietà di beni mobili registrati 4) Indicazione della eventuale proprietà di beni immobili: indicazione dei redditi dei familiari conviventi
(risultanti dal certificato storico di famiglia da allegare nel periodo ricompreso tra la data
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10507/2024
della domanda di ammissione e la data di definizione del procedimento, con riferimento alle indicazioni di cui al punto 1), specificandone dettagliatamente la natura”.
Con istanza del 26.11.2024 il ricorrente, omettendo il deposito della documentazione richiesta e rappresentando la propria difficoltà di mettersi in contatto col sig. , CP_3
chiedeva che il Tribunale, avvalendosi della Guardia di Finanza, disponesse accertamenti sulla posizione reddituale del proprio assistito o che, alternativamente, lo delegasse “ad accedere presso per conto del sig e familiari conviventi Controparte_4 CP_3
così da poter ottenere i certificati” richiesti.
Il giudice del lavoro, con ordinanza del 6.12.2024, rigettava la richiesta e, contestualmente, avuto riguardo al tempo ormai decorso, anche l'istanza di liquidazione.
In base all'art. 79 comma 3 d.P.R. 115/2002 gli interessati, se il giudice procedente lo richiede, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. Un'eventuale omissione alla richiesta di integrazione documentale può quindi già di per sé giustificare la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
Invero, non vi è dubbio che nel sistema normativo delineato dal T.U. spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, sia concesso al giudice chiamato a liquidare il compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato un potere di delibazione sulla sussistenza delle condizioni che consentono alla parte di godere del beneficio, mediante una verifica che attiene sia all'esistenza dei presupposti di ammissibilità, sia al permanere dei requisiti reddituali previsti dalla legge nel corso del giudizio patrocinato dallo Stato. Ciò sia in ragione della natura provvisoria del provvedimento di ammissione adottato dal COA, che esige una conferma (esplicita o implicita) all'esito del giudizio, sia in forza dei poteri di verifica dell'effettività e permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio attribuiti all'autorità giudiziaria dall'art. 127, comma 4, del d.P.R. n. 115/2002.
Adesso, anche nell'ambito del presente giudizio di opposizione, l'avv. Borzacchiello non ha documentato alcunché in ordine alla condizione reddituale del nucleo familiare del proprio assistito. Invero, rispetto alla posizione delle due familiari conviventi del
– la moglie e la IG – non risulta prodotta né certificazione proveniente CP_3
dall' , né tanto meno una dichiarazione sostitutiva di certificazione Controparte_4
ex art 46, comma 1, lettera o), del D.P.R. n. 445/2000.
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10507/2024
Tale lacuna probatoria ascrivibile alla parte non può poi certamente essere colmata attraverso un'attività accertativa affidata d'ufficio alla Guardia di Finanza. Sul punto, la
Suprema Corte ha chiarito che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, costituisce giusto motivo di revoca del beneficio la mancata produzione dell'autocertificazione della parte istante circa la propria situazione reddituale e di quella dei suoi familiari, a fronte dell'espressa sanzione prevista all'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115 del 2002, non potendo detta mancanza essere superata attraverso l'esercizio di un potere di acquisizione officioso, il ricorso al quale, invece, è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità della dichiarazione del beneficiario” (cfr. Cass. Sez. 2, 16/01/2024, n. 1712).
Sulla scorta di tale principio di diritto, in assenza di alcuna dichiarazione del beneficiario, le indagini fiscali invocate dall'opponente sono chiaramente precluse.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte resistente (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitatissima attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 8010/2023 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale modifica del decreto opposto, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna Borzacchiello NT al pagamento, in favore del , Controparte_1
delle spese processuali, che si liquidano in € 852,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 5.12.2025
Il Giudice
Dott. Alfredo Maffei
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 6.11.2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 undecies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10507/2024, pendente
TRA
Avv. NT Borzacchiello, procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato in Santa
Maria C.V., alla via Roberto d'Angi n. 125
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, presso i cui uffici di via Diaz n. 11, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 281 decies c.p.c. l'avv. NT Borzacchiello ha proposto opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza da lui presentata allo scopo di vedersi liquidato il compenso professionale per l'attività difensiva svolta in favore di persona ammessa al gratuito patrocinio.
In particolare deduceva: di aver difeso il sig. in un giudizio promosso Controparte_3
dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, avente ad oggetto
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10507/2024
l'opposizione ad una intimazione di pagamento notificata dall' Controparte_4
di Napoli, relativa all'omesso pagamento di contributi per gli anni
[...] CP_5
2016, 2017 e 2018; che il giudizio era stato definito con sentenza n. 121/2024 dell'11.3.2024; di aver presentato, in data 20.9.2024, istanza di liquidazione, alla quale aveva allegato il certificato reddituale del sig. ; che il giudice, con CP_3
provvedimento dell'1.10.2024, aveva invitato il procuratore ad integrare la documentazione mediante deposito, entro 30 giorni, di certificazione reddituale – relativa a tutto il periodo compreso tra l'ammissione al gratuito patrocinio e fino alla definizione del procedimento – che fosse riferibile, oltre che al , anche ai suoi familiari CP_3
conviventi; che del nucleo familiare del sig. facevano parte sua moglie CP_3 CP_6
e sua IG , le quali, oltre a non essersi adoperate per fornirgli
[...] Persona_1
la documentazione utile a dimostrare i loro redditi, nemmeno si erano rese disponibili a sottoscrivere il modulo dell' che gli consentisse di accedere alla Controparte_4
certificazione relativa alla loro condizione reddituale;
di aver a quel punto presentato un'istanza al giudice affinché disponesse a mezzo Guardia di Finanza accertamenti sulla capacità reddituale del nucleo familiare o affinché, in via alternativa, egli potesse essere autorizzato ad avere accesso presso l' ai certificati riferibili alla Controparte_4
famiglia del;
che il giudice, con provvedimento emesso e notificato il 6.12.2024, CP_3
rigettava l'istanza - e contestualmente anche l'istanza di liquidazione - evidenziando come l'accertamento mediante Guardia di Finanza potesse essere disposto al solo fine di verificare la veridicità della situazione finanziaria dichiarata;
che tale statuizione non poteva dirsi corretta in considerazione dell'impossibilità per lui di avere accesso a dati sensibili del proprio assistito e dei suoi familiari, circostanza che non poteva pregiudicare il suo diritto al pagamento del compenso per l'attività difensiva svolta.
Tanto premesso ed esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Riformare totalmente la ordinanza di rigetto del 06.12.2024 e comunicata nella medesima giornata per i motivi sopra esposti;
A) Dichiarare illegittimità, illogico, iniquo e difforme alle norme vigenti l'ordinanza di rigetto della liquidazione del gratuito patrocinio per le ragioni sopra spiegate, per effetto superi l'impedimento oggettivo dell'impossibilità di assumere dati di persona estranea al rapporto, per la precisione dell : CP_6 CP_3
- delegando lo scrivente difensore ad accedere ai dati sensibili della sig.r e CP_6
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10507/2024
Siciliano presso Agenzia dell'Entrate
- in sostituzione accedere ai dati sensibili delle due sig.r CP_6 Persona_1
mediante l'accertamento della Gd F non potendo lo scrivente accedere a dati sensibili di soggetto diverso dal sig . Controparte_3
B) accetta la istanza di liquidazione gratuito patrocinio del Tribunale di Napoli Nord RGN
12440/2023 depositata i per tutte le ragioni e argomentazioni spiegate nel presente ricorso e per l'effetto riformi il provvedimento previa liquidazione delle competenze relative al giudizio in questione come da richiesta b) condanna alle spese e competenze legali del presente giudizio di reclamo”.
Si costituiva il che, evidenziando la correttezza del Controparte_1
provvedimento assunto dal giudice, instava per il rigetto dell'opposizione.
Stante la natura documentale della controversia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 6.11.2025, udienza poi sostituita dalla fissazione di un termine per Note.
L'opposizione è infondata per le ragioni che si vanno ad indicare.
Ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, il provvedimento opposto deve intendersi come provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso a carico dell'Erario depositata dal difensore nel suddetto procedimento celebratosi dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord (R.G. 12440/2023), non avendo il giudice della liquidazione pronunciato la revoca dell'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord.
Ebbene, come noto, ai sensi dell'art. 127 D.P.R. 115/2002 la “effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza”. Inoltre, è previsto, ai sensi dell'art. 136 D.P.R. 115/2002 che se “nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione” e che l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati è revocata “se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione […]”.
Ciò implica che il giudice del merito, investito dell'istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa provvisoriamente al beneficio del patrocinio a
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10507/2024
spese dello Stato, ha non soltanto il potere, ma anche il dovere, di verificare la sussistenza originaria, e la persistenza, delle condizioni di ammissibilità della domanda.
Nella vicenda in esame, al termine del giudizio, conclusosi con un rigetto del ricorso proposto nell'interesse di , l'avv. Borzacchiello depositava il Controparte_3
20.9.2024 istanza di liquidazione del proprio compenso.
Con decreto dell'1.10.2024, il giudice investito della richiesta invitava l'istante al deposito di documentazione integrativa utile a dimostrare l'esistenza e la permanenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio. In particolare, invitava il difensore al deposito, entro trenta giorni, dei seguenti documenti:
“1) Certificazione reddituale per periodo ricompreso tra la data della domanda di ammissione e la data di definizione del procedimento, relativa ai seguenti redditi, come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e/o CUD Si fa presente che “Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva” ai sensi dell'art. 76 D.P.R.
115/2002 e che, pertanto: a) documentazione ISEE non è rilevante nel presente procedimento;
b) i redditi da considerare ai fini della presente dichiarazione sono i seguenti: Reddito da lavoro o da pensione Reddito di cittadinanza Indennità di disoccupazione e/o altre forme di sussidi in ambito lavorativo Pensioni e/o sussidi sociali Indennità e assegni/pensioni di invalidità Rendite di qualsiasi natura (rendite da locazioni, da titoli quali BOT, CCT, BTP, da quote sociali, da polizze assicurative, da fondi di investimento, da strumenti finanziari, da qualsiasi altra forma di investimento, ivi compresi i relativi interessi percepiti, anche su conti correnti e/o libretti di deposito/risparmio) Assegno di mantenimento per separazione personale e/o di divorzio
Proventi diversi (es. da lavoro irregolare, da attività illecite) Redditi da sostentamento provenienti da familiari o da terzi purché percepiti con continuità e sistematicità e non occasionali o saltuari 2) Indicazione della natura dei redditi dichiarati al punto 1) è la seguente: (indicare una o più delle tipologie indicate nell'elenco che precede): 3)
Indicazione della eventuale proprietà di beni mobili registrati 4) Indicazione della eventuale proprietà di beni immobili: indicazione dei redditi dei familiari conviventi
(risultanti dal certificato storico di famiglia da allegare nel periodo ricompreso tra la data
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10507/2024
della domanda di ammissione e la data di definizione del procedimento, con riferimento alle indicazioni di cui al punto 1), specificandone dettagliatamente la natura”.
Con istanza del 26.11.2024 il ricorrente, omettendo il deposito della documentazione richiesta e rappresentando la propria difficoltà di mettersi in contatto col sig. , CP_3
chiedeva che il Tribunale, avvalendosi della Guardia di Finanza, disponesse accertamenti sulla posizione reddituale del proprio assistito o che, alternativamente, lo delegasse “ad accedere presso per conto del sig e familiari conviventi Controparte_4 CP_3
così da poter ottenere i certificati” richiesti.
Il giudice del lavoro, con ordinanza del 6.12.2024, rigettava la richiesta e, contestualmente, avuto riguardo al tempo ormai decorso, anche l'istanza di liquidazione.
In base all'art. 79 comma 3 d.P.R. 115/2002 gli interessati, se il giudice procedente lo richiede, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. Un'eventuale omissione alla richiesta di integrazione documentale può quindi già di per sé giustificare la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.
Invero, non vi è dubbio che nel sistema normativo delineato dal T.U. spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, sia concesso al giudice chiamato a liquidare il compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato un potere di delibazione sulla sussistenza delle condizioni che consentono alla parte di godere del beneficio, mediante una verifica che attiene sia all'esistenza dei presupposti di ammissibilità, sia al permanere dei requisiti reddituali previsti dalla legge nel corso del giudizio patrocinato dallo Stato. Ciò sia in ragione della natura provvisoria del provvedimento di ammissione adottato dal COA, che esige una conferma (esplicita o implicita) all'esito del giudizio, sia in forza dei poteri di verifica dell'effettività e permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio attribuiti all'autorità giudiziaria dall'art. 127, comma 4, del d.P.R. n. 115/2002.
Adesso, anche nell'ambito del presente giudizio di opposizione, l'avv. Borzacchiello non ha documentato alcunché in ordine alla condizione reddituale del nucleo familiare del proprio assistito. Invero, rispetto alla posizione delle due familiari conviventi del
– la moglie e la IG – non risulta prodotta né certificazione proveniente CP_3
dall' , né tanto meno una dichiarazione sostitutiva di certificazione Controparte_4
ex art 46, comma 1, lettera o), del D.P.R. n. 445/2000.
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10507/2024
Tale lacuna probatoria ascrivibile alla parte non può poi certamente essere colmata attraverso un'attività accertativa affidata d'ufficio alla Guardia di Finanza. Sul punto, la
Suprema Corte ha chiarito che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, costituisce giusto motivo di revoca del beneficio la mancata produzione dell'autocertificazione della parte istante circa la propria situazione reddituale e di quella dei suoi familiari, a fronte dell'espressa sanzione prevista all'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115 del 2002, non potendo detta mancanza essere superata attraverso l'esercizio di un potere di acquisizione officioso, il ricorso al quale, invece, è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità della dichiarazione del beneficiario” (cfr. Cass. Sez. 2, 16/01/2024, n. 1712).
Sulla scorta di tale principio di diritto, in assenza di alcuna dichiarazione del beneficiario, le indagini fiscali invocate dall'opponente sono chiaramente precluse.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte resistente (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitatissima attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 8010/2023 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale modifica del decreto opposto, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna Borzacchiello NT al pagamento, in favore del , Controparte_1
delle spese processuali, che si liquidano in € 852,00, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 5.12.2025
Il Giudice
Dott. Alfredo Maffei
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