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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/07/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCORSUALE
Rg. 99-1//2025
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr. Sergio Garofalo Presidente e relatore
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice
Dr. Emanuele Venzo Giudice
Nel procedimento promosso da Parte_1 nato a [...] il [...], residente a Montecatini Terme (PT), via Ponte dei Bari n. 4, c.f. per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 C.F. 1
CCII
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso proposto il 22.7.2025, ed integrato il 24.7.2025 con il deposito della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024, il debitore Parte_1 a chiesto
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti, - certificato dello stato di famiglia, - relazione del gestore della crisi, nominato dall'OCC I Diritti del Debitore sede di Pistoia, dott. Persona_1 sulla
completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché sulle cause dell'indebitamento.
Il ricorso contiene, tra l'altro, l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata e la dichiarazione di assenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore. Il debitore ha chiesto di aprire la liquidazione controllata ed ha indicato in euro 5.668,00 al mese le spese necessarie al mantenimento proprio e dei familiari.
§§§
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente persona fisica.
2. Il ricorrente non svolge e non ha mai svolto attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare, il ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di circa 529.000,00 euro, svolge attività di lavoro autonomo quale consulente (perito industriale) ed ha percepito, nell'anno 2024, un reddito netto di euro 31.000,00 circa. Il nucleo familiare del ricorrente è composto dalla moglie, sig.ra e dai due figli, Persona_2 (23 anni) e [...]Parte_2
Per 3 (18 anni). Il ricorrente è proprietario di tre immobili in Montecatini Terme (PT), via Ponte dei Bari n. 4, ove allo stato abita, in particolare: un A/3, foglio 29, particella
747, sub 2, classe 5, un C/2, foglio 29, particella 747, sub 4, classe 4, un C/6, foglio 29, particella 747, sub 5, classe 4. Detti immobili, gravati da ipoteca volontaria per un debito residuo dell'istituto mutuante per euro 272.779,00, sono stati valutati euro 230.000,00.
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
Emerge dagli atti che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: la quota di reddito eccedente l'importo destinato al mantenimento del debitore
(di cui oltre); il prezzo ritratto dalla vendita del compendio immobiliare sopra descritto;
la liquidità presente sul c/c acceso presso indicata dal gestore della crisi in CP_1 '
euro 3.043,16,
Persona_1 contiene l'illustrazione della
3.2 La relazione del gestore della crisi, dott. situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha documentato le comunicazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 269, III comma, CCII, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Inoltre, come previsto dall'art. 269 CCII, modificato dal d.l.vo 136/2024, nella relazione sono riportate le cause del sovraindebitamento ed è espresso giudizio sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. La verifica della diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni non rileva in questa fase, ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, dovendo essere valutata in sede di esdebitazione.
4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi.
La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
5. Va, infine, precisato che: il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata
(ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni;
- nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura;
- che il compenso in favore dell'OCC sarà liquidato ai sensi del DM 24.9.2014 n. 202, dopo l'approvazione del rendiconto e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore.
7. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa al sovraindebitato, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza del debitore ovvero della circostanza che costui non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, circostanza questa da necessariamente approfondire a tempo debito.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Parte_1 nato a Pescia (PT) il 4/05/1977, residente a [...], via Ponte dei Bari n.
4, c.f. C.F. 1
a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
b) nomina liquidatore il dott. Persona_1 che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile di civile abitazione posto in Montecatini Terme via Ponte dei Bari n. 4, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita o, in precedenza, qualora rilasciato dal debitore e dalla sua famiglia;
f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del
Tribunale);
g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
i) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Pistoia il 24.7.2025
Il Presidente ed estensore
Dott. Sergio Garofalo
TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCORSUALE
Rg. 99-1//2025
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr. Sergio Garofalo Presidente e relatore
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice
Dr. Emanuele Venzo Giudice
Nel procedimento promosso da Parte_1 nato a [...] il [...], residente a Montecatini Terme (PT), via Ponte dei Bari n. 4, c.f. per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 C.F. 1
CCII
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso proposto il 22.7.2025, ed integrato il 24.7.2025 con il deposito della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024, il debitore Parte_1 a chiesto
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti, - certificato dello stato di famiglia, - relazione del gestore della crisi, nominato dall'OCC I Diritti del Debitore sede di Pistoia, dott. Persona_1 sulla
completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché sulle cause dell'indebitamento.
Il ricorso contiene, tra l'altro, l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata e la dichiarazione di assenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore. Il debitore ha chiesto di aprire la liquidazione controllata ed ha indicato in euro 5.668,00 al mese le spese necessarie al mantenimento proprio e dei familiari.
§§§
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente persona fisica.
2. Il ricorrente non svolge e non ha mai svolto attività di impresa e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare, il ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di circa 529.000,00 euro, svolge attività di lavoro autonomo quale consulente (perito industriale) ed ha percepito, nell'anno 2024, un reddito netto di euro 31.000,00 circa. Il nucleo familiare del ricorrente è composto dalla moglie, sig.ra e dai due figli, Persona_2 (23 anni) e [...]Parte_2
Per 3 (18 anni). Il ricorrente è proprietario di tre immobili in Montecatini Terme (PT), via Ponte dei Bari n. 4, ove allo stato abita, in particolare: un A/3, foglio 29, particella
747, sub 2, classe 5, un C/2, foglio 29, particella 747, sub 4, classe 4, un C/6, foglio 29, particella 747, sub 5, classe 4. Detti immobili, gravati da ipoteca volontaria per un debito residuo dell'istituto mutuante per euro 272.779,00, sono stati valutati euro 230.000,00.
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
Emerge dagli atti che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: la quota di reddito eccedente l'importo destinato al mantenimento del debitore
(di cui oltre); il prezzo ritratto dalla vendita del compendio immobiliare sopra descritto;
la liquidità presente sul c/c acceso presso indicata dal gestore della crisi in CP_1 '
euro 3.043,16,
Persona_1 contiene l'illustrazione della
3.2 La relazione del gestore della crisi, dott. situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha documentato le comunicazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 269, III comma, CCII, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Inoltre, come previsto dall'art. 269 CCII, modificato dal d.l.vo 136/2024, nella relazione sono riportate le cause del sovraindebitamento ed è espresso giudizio sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. La verifica della diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni non rileva in questa fase, ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, dovendo essere valutata in sede di esdebitazione.
4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi.
La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
5. Va, infine, precisato che: il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata
(ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni;
- nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura;
- che il compenso in favore dell'OCC sarà liquidato ai sensi del DM 24.9.2014 n. 202, dopo l'approvazione del rendiconto e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore.
7. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa al sovraindebitato, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza del debitore ovvero della circostanza che costui non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, circostanza questa da necessariamente approfondire a tempo debito.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Parte_1 nato a Pescia (PT) il 4/05/1977, residente a [...], via Ponte dei Bari n.
4, c.f. C.F. 1
a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
b) nomina liquidatore il dott. Persona_1 che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile di civile abitazione posto in Montecatini Terme via Ponte dei Bari n. 4, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita o, in precedenza, qualora rilasciato dal debitore e dalla sua famiglia;
f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del
Tribunale);
g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
i) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Pistoia il 24.7.2025
Il Presidente ed estensore
Dott. Sergio Garofalo