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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/09/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5441/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Antonio Buccaro Presidente Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore Dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5441/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RAUL Parte_1 C.F._1
PELLEGRINI e dell'Avv. ANNA RITA FERRARO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia al Corso Vittorio Emanuele, n.8 RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VALERIO A. Controparte_1 C.F._2
VINELLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Zara, n.15 RESISTENTE E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'08.11.2023, per il tramite del proprio difensore, Parte_1 premettendo che in data 02.08.2007 contraeva matrimonio concordatario in Foggia con
[...]
, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del corrispondente Comune CP_1 di Foggia nell'anno 2007 (Atto n.362, Parte II, Serie A, anno 2007), in regime di separazione dei beni, e che dall'unione matrimoniale nascevano i figli, entrambi minori, il 14.04.2011, e Persona_1
, il 15.04.2014, chiedeva a codesto Tribunale di pronunciare la separazione personale dei Persona_2 coniugi, con addebito a carico del marito. La ricorrente, in particolare, rappresentava l'impossibilità di proseguire la convivenza con
[...]
essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi dovuta dai CP_1 comportamenti del marito, contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
pagina 1 di 3 Con atto del 08.01.2024, si costituiva in giudizio , il quale, nel contestare tutto Controparte_1 quanto dedotto dalla ricorrente, concordava sulla richiesta di pronuncia della separazione personale, domandando l'addebito a carico di Pt_1 Parte_1
All'udienza di prima comparizione tenutasi il 06.03.2024, a seguito del rinvio dell'udienza inizialmente fissata con decreto del Presidente del 15.11.2023 per il 07.02.2024, il Giudice Relatore designato, dando atto del fallimento del tentativo di conciliazione e che rispetto agli atti introduttivi era immutata la posizione delle parti, rinviava la causa per l'ascolto dei figli, effettivamente espletato, al fine di dirimere i contrasti emersi sull'affidamento e sul collocamento degli stessi. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.03.2024, con ordinanza del 19.04.2024, il Giudice emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e invitava le parti a trasformare il giudizio in congiunto. Le parti, a seguito di lunga fase di trattative per il bonario componimento, durante la quale accoglievano l'invito del Tribunale ad intraprendere percorso di mediazione famigliare - per favorire il quale veniva richiesto ed accolto il rinvio delle udienze del 16.09.2024 e del 26.03.2025 - all'udienza del 15.09.2025, dopo ampia discussione e confronto, accettavano la proposta del Giudice di trasformare in consensuale il presente giudizio alle condizioni suggerite dal Tribunale. All'esito di tale ultima udienza, il Giudice, onerando le parti al deposito della scrittura privata recante le condizioni per la separazione personale, redatta sulla base della proposta elaborata dal Tribunale e sottoscritta dalle parti all'udienza del 15.09.2025, si riservava di riferire al Collegio per l'omologa, mandando al PM per il parere di competenza, intervenuto positivo.
***** La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nell'ambito del presente giudizio, infatti, entrambi i coniugi hanno manifestato il proposito di voler procedere alla separazione personale, determinato, come ampiamente ricostruito, dal verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Il Tribunale prende, altresì, atto delle intese raggiunte tra gli ex coniugi, rilevando che le stesse non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico;
ragion per cui, in riferimento alle condizioni per la separazione personale, trova conferma quanto stabilito nella scrittura privata del 15.09.2025 e depositata il 19.09.2025. Per quanto riguarda le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...], il [...]) Parte_1
e (nato a [...] il [...]) che hanno contratto CP_1 CP_1 matrimonio concordatario in Foggia il 02.08.2007 (Atto n.362, Parte II, Serie A, anno 2007);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; pagina 2 di 3 • dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo del 15.09.2025, depositate il 19.09.2025, che devono intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Foggia nella Camera di consiglio del 23.09.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Antonio Buccaro Presidente Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore Dott.ssa Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5441/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RAUL Parte_1 C.F._1
PELLEGRINI e dell'Avv. ANNA RITA FERRARO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia al Corso Vittorio Emanuele, n.8 RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VALERIO A. Controparte_1 C.F._2
VINELLI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Zara, n.15 RESISTENTE E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'08.11.2023, per il tramite del proprio difensore, Parte_1 premettendo che in data 02.08.2007 contraeva matrimonio concordatario in Foggia con
[...]
, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del corrispondente Comune CP_1 di Foggia nell'anno 2007 (Atto n.362, Parte II, Serie A, anno 2007), in regime di separazione dei beni, e che dall'unione matrimoniale nascevano i figli, entrambi minori, il 14.04.2011, e Persona_1
, il 15.04.2014, chiedeva a codesto Tribunale di pronunciare la separazione personale dei Persona_2 coniugi, con addebito a carico del marito. La ricorrente, in particolare, rappresentava l'impossibilità di proseguire la convivenza con
[...]
essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi dovuta dai CP_1 comportamenti del marito, contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
pagina 1 di 3 Con atto del 08.01.2024, si costituiva in giudizio , il quale, nel contestare tutto Controparte_1 quanto dedotto dalla ricorrente, concordava sulla richiesta di pronuncia della separazione personale, domandando l'addebito a carico di Pt_1 Parte_1
All'udienza di prima comparizione tenutasi il 06.03.2024, a seguito del rinvio dell'udienza inizialmente fissata con decreto del Presidente del 15.11.2023 per il 07.02.2024, il Giudice Relatore designato, dando atto del fallimento del tentativo di conciliazione e che rispetto agli atti introduttivi era immutata la posizione delle parti, rinviava la causa per l'ascolto dei figli, effettivamente espletato, al fine di dirimere i contrasti emersi sull'affidamento e sul collocamento degli stessi. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.03.2024, con ordinanza del 19.04.2024, il Giudice emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti e invitava le parti a trasformare il giudizio in congiunto. Le parti, a seguito di lunga fase di trattative per il bonario componimento, durante la quale accoglievano l'invito del Tribunale ad intraprendere percorso di mediazione famigliare - per favorire il quale veniva richiesto ed accolto il rinvio delle udienze del 16.09.2024 e del 26.03.2025 - all'udienza del 15.09.2025, dopo ampia discussione e confronto, accettavano la proposta del Giudice di trasformare in consensuale il presente giudizio alle condizioni suggerite dal Tribunale. All'esito di tale ultima udienza, il Giudice, onerando le parti al deposito della scrittura privata recante le condizioni per la separazione personale, redatta sulla base della proposta elaborata dal Tribunale e sottoscritta dalle parti all'udienza del 15.09.2025, si riservava di riferire al Collegio per l'omologa, mandando al PM per il parere di competenza, intervenuto positivo.
***** La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nell'ambito del presente giudizio, infatti, entrambi i coniugi hanno manifestato il proposito di voler procedere alla separazione personale, determinato, come ampiamente ricostruito, dal verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Il Tribunale prende, altresì, atto delle intese raggiunte tra gli ex coniugi, rilevando che le stesse non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico;
ragion per cui, in riferimento alle condizioni per la separazione personale, trova conferma quanto stabilito nella scrittura privata del 15.09.2025 e depositata il 19.09.2025. Per quanto riguarda le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...], il [...]) Parte_1
e (nato a [...] il [...]) che hanno contratto CP_1 CP_1 matrimonio concordatario in Foggia il 02.08.2007 (Atto n.362, Parte II, Serie A, anno 2007);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; pagina 2 di 3 • dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo del 15.09.2025, depositate il 19.09.2025, che devono intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Foggia nella Camera di consiglio del 23.09.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3