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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/09/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 895 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 895 /2025, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. NARDOCCI ELISA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_2
FRANCESCA MARIANI parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la modifica della regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della prole esponendo:
-che con ricorso congiunto depositato il 15.01.2020, le parti premessa la rottura della convivenza nel corso della quale era nato il figlio (06.09.2011), adivano il ER
Tribunale di Viterbo per ottenere provvedimenti circa la regolamentazione dell'affido del figlio;
-che il Tribunale di Viterbo, con decreto emesso a definizione del procedimento di cui al RG 81/2020, disponeva l'affidamento condiviso del minore alle seguenti Persona_2 condizioni:
verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione ER prevalente presso la madre nell'abitazione dei nonni materni sita in Acquapendente in via Carmine n 21
- la signora ed il signor eserciteranno in modo paritetico e di comune CP_1 CP_2 accordo la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio provvedendo ad ER assisterlo curarlo ed educarlo e di istruirlo nel rispetto delle aspirazioni e nell'interesse del figlio con costanza e continuità;
- al padre verrà attribuita la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio per due ER pomeriggi a settimana e a settimana alterne anche per un weekend con il padre;
mentre nella settimana in cui starà con il padre anche il sabato e la domenica, lo ER stesso passerà con il genitore il pomeriggio del lunedì e del giovedì. In questi giorni il padre prenderà il figlio all'uscita di scuola per poi accompagnarlo presso la casa della madre alle ore 21. Durante il fine settimana, quando starà con il padre, ER quest'ultimo lo prenderà il sabato pomeriggio alle 15:00 presso l'abitazione, dove vive con la madre, lo terrà con sé il pomeriggio del sabato, la domenica per poi accompagnarlo a scuola il lunedì mattina, pernotto incluso. Dette modalità di visita saranno valide anche nel periodo estivo quando il bambino non andrà a scuola
- Per quanto riguarda le festività il minore trascorrerà alternativamente con entrambi i genitori ossia la vigilia di Natale con la madre ed il 25 dicembre con il padre l'ultimo dell'anno con la madre e il primo dell'anno con il padre l'epifania con il padre dalle ore 20:00 del 5 gennaio fino alle 20 del 6 gennaio. La medesima alternanza sarà rispettata anche per la Pasqua ed il lunedì dell'angelo. Il giorno del suo compleanno il minore, ad anni alterni, lo passerà con entrambi i genitori, ossia a pranzo con la madre e a cena con il padre, compreso il pernotto. Inoltre trascorrerà con il padre e la madre ER anche il giorno del compleanno del genitore. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere il figlio con sé per 15 giorni consecutivi e non consecutivi secondo le esigenze del minore e compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre previa comunicazione all'altro genitore del periodo preciso entro il 15 giugno di ogni anno, con obbligo reciproco di informazioni sul luogo di vacanza e comunicazione dei relativi recapiti telefonici. Le decisioni di maggiore importanza per quanto riguarda salute, educazione ed istruzione del bambino saranno prese di comune accordo tra i genitori,in particolare per quanto riguarda gli indirizzi scolastici le eventuali cure mediche e specialistiche nonché gli sport da frequentare. - Per quanto riguarda il mantenimento di si dà atto che la signora ER CP_1 lavora occasionalmente e vive presso l'abitazione dei genitori insieme al minore. A tal proposito il padre corrisponderà alla madre la somma di € 350 mensili oltre rivalutazione Istat come per legge. Detto versamento dovrà essere eseguito entro il 5 di ogni mese in favore della madre su conto corrente bancario alla stessa intestata presso la UBI Banca filiale di Acquapendente recante il seguente codice IBAN it66f031 111172 86 000 000 000 000332. Le spese straordinarie relative a saranno sostenute ER come per legge nella misura del 50% tra i genitori. Sono da considerarsi straordinarie le voci di spesa di cui al protocollo del Tribunale di Viterbo da intendersi qui integralmente trascritto
- i genitori si rilasciano reciproco ha senso al rilascio del passaporto
- il signor autorizza la signora a richiedere e percepire gli assegni CP_2 CP_1 familiari nella loro interezza”;
-che stante la crescita del minore, ormai quasi quindicenne, lo stesso ha manifestato la volontà di voler trascorrere più tempo con il padre, cui è particolarmente legato.
-che parti hanno quindi raggiunto un accordo sulle modifiche da apportare alle disposizioni di affidamento sopra riportate, non più in linea con gli interessi e le necessità del minore. Tanto premesso le parti hanno congiuntamente chiesto la modifica delle statuizioni sull'affidamento del figlio minore nei seguenti termini: ER
- verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione ER prevalente presso la madre;
- la signora ed il signor eserciteranno in modo paritetico e di comune CP_1 CP_2 accordo la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio provvedendo ad ER assisterlo curarlo ed educarlo e di istruirlo nel rispetto delle aspirazioni e nell'interesse del figlio con costanza e continuità
- il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà e ER compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore.
- Il figlio trascorrerà, a settimane alterne, il week end con ciascun genitore;
ER
- Il Sig. ogni mercoledì prenderà il figlio all'uscita di scuola alle ore 16.00, lo terrà CP_2 con sé e lo riaccompagnerà a scuola il giovedì mattina, pernotto incluso;
nel caso in cui il mercoledì sera il padre, per motivi di lavoro e nello specifico in base agli impegni della fornace che gestisce, non potrà tenere con sé il figlio, quest'ultimo starà con il padre in un altro giorno da concordare preventivamente con la madre. Il Sig. si impegna, di CP_2 volta in volta, a comunicare alla Sig.ra con almeno 10 giorni di anticipo, se il CP_1 mercoledì sera sarà impegnato nella fornace, cosicché la madre si possa organizzare per tempo. Nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con la madre, il padre lo prenderà all'uscita di scuola il venerdì alle ore 16.00, lo terrà con sé per poi riportarlo dalla madre il sabato mattina, pernotto incluso.
- Dette modalità di visita saranno valide anche nel periodo estivo, quando il figlio non andrà a scuola.
- Per quanto riguarda le festività il minore trascorrerà alternativamente con entrambi i genitori ossia la vigilia di Natale con la madre ed il 25 dicembre con il padre l'ultimo dell'anno con la madre e il primo dell'anno con il padre l'epifania con il padre dalle ore 20:00 del 5 gennaio fino alle 20 del 6 gennaio. La medesima alternanza sarà rispettata anche per la Pasqua ed il lunedì dell'angelo. Il giorno del suo compleanno il minore, ad anni alterni, lo passerà con entrambi i genitori, ossia a pranzo con la madre e a cena con il padre, compreso il pernotto. Inoltre trascorrerà con il padre e la madre anche il giorno del compleanno del ER genitore. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere il figlio con sé per 15 giorni consecutivi e non consecutivi secondo le esigenze del minore e compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre previa comunicazione all'altro genitore del periodo preciso entro il 15 giugno di ogni anno, con obbligo reciproco di informazioni sul luogo di vacanza e comunicazione dei relativi recapiti telefonici.
- Le decisioni di maggiore importanza per quanto riguarda salute, educazione ed istruzione del bambino saranno prese di comune accordo tra i genitori, in particolare per quanto riguarda gli indirizzi scolastici le eventuali cure mediche e specialistiche nonché gli sport da frequentare.
- Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento del figlio si dà atto che si ER confermano le precedenti statuizioni già intraprese e che pertanto il sig. CP_2 corrisponderà alla signora la somma di € 350 mensili oltre rivalutazione Istat CP_1 come per legge. Detto versamento dovrà essere eseguito entro il 5 di ogni mese in favore della madre su conto corrente bancario alla stessa intestata presso la UBI Banca filiale di Acquapendente recante il seguente codice IBAN it66f031 111172 86 000 000 000 000332.
- Le spese straordinarie saranno sostenute, come per legge, nella misura del 50% tra i genitori. Sono da considerarsi straordinarie le voci di spesa di cui al protocollo del Tribunale di Terni da intendersi qui integralmente trascritto
- i genitori si rilasciano reciproco assenso al rilascio del passaporto
- il signor autorizza la signora a richiedere e percepire gli assegni familiari CP_2 CP_1 nella loro interezza, rinunciando pertanto al 50% degli stessi.
Spese come per legge.
All'udienza di comparizione personale delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le condizioni di modifica delle modalità di affidamento del figlio delle parti, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 8 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 895 /2025, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. NARDOCCI ELISA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_2
FRANCESCA MARIANI parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA PER MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la modifica della regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della prole esponendo:
-che con ricorso congiunto depositato il 15.01.2020, le parti premessa la rottura della convivenza nel corso della quale era nato il figlio (06.09.2011), adivano il ER
Tribunale di Viterbo per ottenere provvedimenti circa la regolamentazione dell'affido del figlio;
-che il Tribunale di Viterbo, con decreto emesso a definizione del procedimento di cui al RG 81/2020, disponeva l'affidamento condiviso del minore alle seguenti Persona_2 condizioni:
verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione ER prevalente presso la madre nell'abitazione dei nonni materni sita in Acquapendente in via Carmine n 21
- la signora ed il signor eserciteranno in modo paritetico e di comune CP_1 CP_2 accordo la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio provvedendo ad ER assisterlo curarlo ed educarlo e di istruirlo nel rispetto delle aspirazioni e nell'interesse del figlio con costanza e continuità;
- al padre verrà attribuita la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio per due ER pomeriggi a settimana e a settimana alterne anche per un weekend con il padre;
mentre nella settimana in cui starà con il padre anche il sabato e la domenica, lo ER stesso passerà con il genitore il pomeriggio del lunedì e del giovedì. In questi giorni il padre prenderà il figlio all'uscita di scuola per poi accompagnarlo presso la casa della madre alle ore 21. Durante il fine settimana, quando starà con il padre, ER quest'ultimo lo prenderà il sabato pomeriggio alle 15:00 presso l'abitazione, dove vive con la madre, lo terrà con sé il pomeriggio del sabato, la domenica per poi accompagnarlo a scuola il lunedì mattina, pernotto incluso. Dette modalità di visita saranno valide anche nel periodo estivo quando il bambino non andrà a scuola
- Per quanto riguarda le festività il minore trascorrerà alternativamente con entrambi i genitori ossia la vigilia di Natale con la madre ed il 25 dicembre con il padre l'ultimo dell'anno con la madre e il primo dell'anno con il padre l'epifania con il padre dalle ore 20:00 del 5 gennaio fino alle 20 del 6 gennaio. La medesima alternanza sarà rispettata anche per la Pasqua ed il lunedì dell'angelo. Il giorno del suo compleanno il minore, ad anni alterni, lo passerà con entrambi i genitori, ossia a pranzo con la madre e a cena con il padre, compreso il pernotto. Inoltre trascorrerà con il padre e la madre ER anche il giorno del compleanno del genitore. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere il figlio con sé per 15 giorni consecutivi e non consecutivi secondo le esigenze del minore e compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre previa comunicazione all'altro genitore del periodo preciso entro il 15 giugno di ogni anno, con obbligo reciproco di informazioni sul luogo di vacanza e comunicazione dei relativi recapiti telefonici. Le decisioni di maggiore importanza per quanto riguarda salute, educazione ed istruzione del bambino saranno prese di comune accordo tra i genitori,in particolare per quanto riguarda gli indirizzi scolastici le eventuali cure mediche e specialistiche nonché gli sport da frequentare. - Per quanto riguarda il mantenimento di si dà atto che la signora ER CP_1 lavora occasionalmente e vive presso l'abitazione dei genitori insieme al minore. A tal proposito il padre corrisponderà alla madre la somma di € 350 mensili oltre rivalutazione Istat come per legge. Detto versamento dovrà essere eseguito entro il 5 di ogni mese in favore della madre su conto corrente bancario alla stessa intestata presso la UBI Banca filiale di Acquapendente recante il seguente codice IBAN it66f031 111172 86 000 000 000 000332. Le spese straordinarie relative a saranno sostenute ER come per legge nella misura del 50% tra i genitori. Sono da considerarsi straordinarie le voci di spesa di cui al protocollo del Tribunale di Viterbo da intendersi qui integralmente trascritto
- i genitori si rilasciano reciproco ha senso al rilascio del passaporto
- il signor autorizza la signora a richiedere e percepire gli assegni CP_2 CP_1 familiari nella loro interezza”;
-che stante la crescita del minore, ormai quasi quindicenne, lo stesso ha manifestato la volontà di voler trascorrere più tempo con il padre, cui è particolarmente legato.
-che parti hanno quindi raggiunto un accordo sulle modifiche da apportare alle disposizioni di affidamento sopra riportate, non più in linea con gli interessi e le necessità del minore. Tanto premesso le parti hanno congiuntamente chiesto la modifica delle statuizioni sull'affidamento del figlio minore nei seguenti termini: ER
- verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione ER prevalente presso la madre;
- la signora ed il signor eserciteranno in modo paritetico e di comune CP_1 CP_2 accordo la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio provvedendo ad ER assisterlo curarlo ed educarlo e di istruirlo nel rispetto delle aspirazioni e nell'interesse del figlio con costanza e continuità
- il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà e ER compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore.
- Il figlio trascorrerà, a settimane alterne, il week end con ciascun genitore;
ER
- Il Sig. ogni mercoledì prenderà il figlio all'uscita di scuola alle ore 16.00, lo terrà CP_2 con sé e lo riaccompagnerà a scuola il giovedì mattina, pernotto incluso;
nel caso in cui il mercoledì sera il padre, per motivi di lavoro e nello specifico in base agli impegni della fornace che gestisce, non potrà tenere con sé il figlio, quest'ultimo starà con il padre in un altro giorno da concordare preventivamente con la madre. Il Sig. si impegna, di CP_2 volta in volta, a comunicare alla Sig.ra con almeno 10 giorni di anticipo, se il CP_1 mercoledì sera sarà impegnato nella fornace, cosicché la madre si possa organizzare per tempo. Nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con la madre, il padre lo prenderà all'uscita di scuola il venerdì alle ore 16.00, lo terrà con sé per poi riportarlo dalla madre il sabato mattina, pernotto incluso.
- Dette modalità di visita saranno valide anche nel periodo estivo, quando il figlio non andrà a scuola.
- Per quanto riguarda le festività il minore trascorrerà alternativamente con entrambi i genitori ossia la vigilia di Natale con la madre ed il 25 dicembre con il padre l'ultimo dell'anno con la madre e il primo dell'anno con il padre l'epifania con il padre dalle ore 20:00 del 5 gennaio fino alle 20 del 6 gennaio. La medesima alternanza sarà rispettata anche per la Pasqua ed il lunedì dell'angelo. Il giorno del suo compleanno il minore, ad anni alterni, lo passerà con entrambi i genitori, ossia a pranzo con la madre e a cena con il padre, compreso il pernotto. Inoltre trascorrerà con il padre e la madre anche il giorno del compleanno del ER genitore. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere il figlio con sé per 15 giorni consecutivi e non consecutivi secondo le esigenze del minore e compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre previa comunicazione all'altro genitore del periodo preciso entro il 15 giugno di ogni anno, con obbligo reciproco di informazioni sul luogo di vacanza e comunicazione dei relativi recapiti telefonici.
- Le decisioni di maggiore importanza per quanto riguarda salute, educazione ed istruzione del bambino saranno prese di comune accordo tra i genitori, in particolare per quanto riguarda gli indirizzi scolastici le eventuali cure mediche e specialistiche nonché gli sport da frequentare.
- Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento del figlio si dà atto che si ER confermano le precedenti statuizioni già intraprese e che pertanto il sig. CP_2 corrisponderà alla signora la somma di € 350 mensili oltre rivalutazione Istat CP_1 come per legge. Detto versamento dovrà essere eseguito entro il 5 di ogni mese in favore della madre su conto corrente bancario alla stessa intestata presso la UBI Banca filiale di Acquapendente recante il seguente codice IBAN it66f031 111172 86 000 000 000 000332.
- Le spese straordinarie saranno sostenute, come per legge, nella misura del 50% tra i genitori. Sono da considerarsi straordinarie le voci di spesa di cui al protocollo del Tribunale di Terni da intendersi qui integralmente trascritto
- i genitori si rilasciano reciproco assenso al rilascio del passaporto
- il signor autorizza la signora a richiedere e percepire gli assegni familiari CP_2 CP_1 nella loro interezza, rinunciando pertanto al 50% degli stessi.
Spese come per legge.
All'udienza di comparizione personale delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Le condizioni di modifica delle modalità di affidamento del figlio delle parti, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 8 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti