Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1978, n. 707
Versione
3 dicembre 1978
Art. 1. Articolo unico

Le disposizioni agevolative contenute nell'articolo 106 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , richiamate dall' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , recante disciplina delle agevolazioni tributarie, vanno interpretate nel senso che non si applicano alle cliniche e alle case di cura.
Le disposizioni agevolative contenute negli articoli 101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , vanno parimenti interpretate nel senso che non si applicano alle cliniche e alle case di cura.

Entrata in vigore il 3 dicembre 1978
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