Art. 1. Articolo unico
Le disposizioni agevolative contenute nell'articolo 106 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , richiamate dall' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , recante disciplina delle agevolazioni tributarie, vanno interpretate nel senso che non si applicano alle cliniche e alle case di cura.
Le disposizioni agevolative contenute negli articoli 101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , vanno parimenti interpretate nel senso che non si applicano alle cliniche e alle case di cura.
Le disposizioni agevolative contenute nell'articolo 106 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , richiamate dall' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , recante disciplina delle agevolazioni tributarie, vanno interpretate nel senso che non si applicano alle cliniche e alle case di cura.
Le disposizioni agevolative contenute negli articoli 101, 102 e 105, primo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , vanno parimenti interpretate nel senso che non si applicano alle cliniche e alle case di cura.