Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 28/05/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.613 / 2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.613 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 08 aprile 2025, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente, in Via Leopardi n. 44, Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Nadia Blasi
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
Via Giovanni Ventitreesimo n. 4, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Alessandro Tadei.
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO EX ARTT. 473 BIS 12 E SS. C.P.C.
FATTO E DIRITTO
esponeva:
I sigg.ri e intraprendevano, dal 2010, una relazione Parte_1 Controparte_1
sentimentale, dando poi inizio ad una convivenza more uxorio nell'immobile sito in
Frontone (PU), Via Papa Giovanni Ventireesimo n. 4, in proprietà della sig.ra CP_1
In data 27/02/2013, è nato il figlio (C.F.: ): nato a [...]_1 C.F._1
(PU).
Dopo un duraturo periodo di serenità, nell'ultimo anno, il sig. ha progressivamente Pt_1
preso atto della fine della relazione, escludendo ogni possibilità di ricongiungimento, fino alla cessazione della convivenza.
Il sig. ha infatti già trasferito la propria residenza in Urbania (PU), nell'immobile in Pt_1
proprietà allo stesso, sito in Via Leopardi n. 44….omissis..”.
Tanto premesso, in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale domandava all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“1)l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione stabile e prevalente dello stesso, anche ai fini anagrafici, presso la residenza materna, in Frontone (PU), Via Papa Giovanni Venitreesimo n. 4;
2) la casa familiare, sita in Frontone (PU), Via Papa Giovanni Venitreesimo n. 4, di proprietà esclusiva della sig.ra sarà alla stessa assegnata, in quanto genitore CP_1
collocataria e dunque tenuto conto del prevalente interesse del figlio minore;
3) il riconoscimento del diritto di visita paterno in favore del figlio , regolamentato, Per_1
tenuto conto sia delle esigenze del minore che degli impegni lavorativi del padre, secondo la seguente calendarizzazione: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nella giornata infrasettimanale del martedì, dalle ore 14:00 alle 20:00, nonché un weekend ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio alle ore 16:00 fino alla domenica sera alle ore 21:00. Durante le festività, ricorrenze, ponti e periodi di vacanza si farà invece riferimento al piano genitoriale, da intendersi quale parte integrante il presente ricorso.
4) il padre provvederà alla corresponsione di un contributo a titolo di mantenimento in favore del figlio della somma di euro 250,00 mensili, da corrispondere alla madre del minore sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente Controparte_1
secondo gli indici Istat;
5) entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le indicazioni del Protocollo adottato dalla Conferenza Distrettuale sulla Riforma “Cartabia”, nella misura del 50% ciascuno.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 07 marzo 2025 si costituiva in giudizio la sig.ra che contestava le conclusioni rassegnate dal ricorrente e domandava di Controparte_1
disporre:
“1. l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione stabile e prevalente dello stesso, anche ai fini anagrafici, presso la residenza materna, in Frontone (PU), Via Papa Giovanni Venitreesimo n. 4;
2. assegnazione alla madre della casa familiare, sita in Frontone (PU), Via Papa Giovanni
Venitreesimo n. 4, di proprietà esclusiva della sig.ra in quanto genitore CP_1
collocataria e tenuto conto del prevalente interesse del figlio minore;
3. riconoscimento del diritto di visita paterno, in considerazione delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, nonché di quelle primarie e prevalenti del minore , secondo la Per_1
seguente calendarizzazione:
a. il minore sarà collocato presso il padre nelle giornate infrasettimanali del martedì, dalle ore 14:00 alle ore 21:00, e del venerdì, dalle ore 16:00 alle 21:00, nonché
b. a weekend alternati, dal venerdì alle ore 16:00 alla domenica alle ore 21:00;
c. le festività, i ponti e le ricorrenze verranno trascorse dal minore con entrambi i genitori, secondo il principio dell'alternanza e previo accordo tra i genitori stessi;
d. durante le vacanze estive, salvo quanto sopra, saranno garantiti ad ogni genitore 15 giorni consecutivi con il minore, previo accordo con congruo anticipo, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e di quelle primarie e prevalenti del minore;
In alternativa, fermi i punti c e d:
a. il minore sarà collocato presso il padre nelle giornate infrasettimanali del martedì, dalle ore 14:00 alle ore 21:00, nonché
b. da settembre a maggio, a weekend alternati, dal venerdì alle ore 16:00 alla domenica alle ore 21:00; da giugno ad agosto, tutti i weekend, nelle giornate di sabato e domenica, così che possa andare al mare insieme al padre. Per_1
4. il padre provvederà alla corresponsione di un contributo a titolo di mantenimento in favore del figlio della somma di euro 500,00 mensili, da corrispondere alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
5. entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le indicazioni del Protocollo adottato dalla Conferenza Distrettuale sulla Riforma “Cartabia”, nella misura del 50% ciascuno.
All' esito dello scambio delle memorie ex art 473 bis 17 cpc all'udienza dell' 08/04/2025, presenti le parti con i rispettivi procuratori, il Giudice formulava una proposta conciliativa e le parti raggiungevano un accordo precisando le conclusioni nei seguenti termini : il ricorrente corrisponderà a mezzo di bonifico bancario alla resistente un assegno mensile di euro 350,00 entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutata come per legge;
l'assegno unico sarà suddiviso a metà tra le parti così come le spese straordinarie in uso presso il
Tribunale. Il minore verrà affidato in via condivisa ai genitore e sarà collocato presso l'abitazione del padre a weekend alternati dal venerdì alla domenica e il martedì dall' uscita da scuola fino alle ore 20.00; il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle 21.30 o alla mattina successiva in base ad accordi tra le parti in virtù dei rispettivi orari lavorativi. la casa familiare, sita in Frontone (PU), Via Papa Giovanni Venitreesimo n. 4, di proprietà esclusiva della sig.ra sarà assegnata alla resistente in virtù del collocamento CP_1
prevalente del figlio minore. Spese di lite compensate.”.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisone
***
Non vi sono ragioni oggettive e comprovate che possano indurre il Tribunale a non accogliere quanto concordemente domandato dalle parti all'udienza dell'08.04.2025.
Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore sono Per_1
da considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse del minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con il figlio minore . Per_1
Le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: DISPONE in conformità a quanto indicato dalle parti all'udienza dell'08.04.2025 e riportato in parte motiva.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Urbino, il 21.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio De Leone