Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1549 del 2023, rimessa in decisione in data
6 giugno 2025, pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Rosa ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte ricorrente-
e
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-parte resistente contumace- nonché
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), rappresentati dal Controparte_3 C.F._4
curatore speciale avv. Nicolina Corigliano;
-parte resistente-
1
Oggetto: azione di disconoscimento paternità.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2023, la parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che i minori e Persona_1 Controparte_3
… non sono figli biologici di ”.
[...] Parte_1
A tal fine, la difesa del ricorrente ha dedotto:
-che “in data 04.07.2019 in CO, contraeva Parte_1
matrimonio con ”; Controparte_1
-che “ , già in avanzato stato di gravidanza al momento del Controparte_1
matrimonio, in data 20.07.2019 dava alla luce un primo figlio a nome
, denunciato all'Ufficiale di Stato Civile di Controparte_2
CO come figlio dell'istante e di sua moglie”;
-che “in data 21.10.2021 nasceva in Polistena , Controparte_3
anch'essa denunciata all' di CO come Controparte_4
figlia del e della ”; CP_3 CP_1
- che “il matrimonio si rivelava assolutamente insostenibile, dando luogo alla decisione dei coniugi di separarsi consensualmente nel giudizio recante
R.G. n. 459/2022 dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia che, in data
30.06.2022, emetteva decreto di omologa delle condizioni di separazione”;
-che “tra i vari problemi insorti nella coppia diveniva di grande peso per il
ER il sospetto che la moglie gli fosse stata infedele e che egli non fosse in realtà il padre biologico dei bambini”;
-che “il ricorrente per lungo tempo aveva nutrito dubbi sulla sua capacità di procreare, in quanto nel 2009 si era sottoposto a intervento chirurgico di orchifunicolectomia destra per riscontrato tumore a cellule germinali di tipo misto del testicolo, sottoponendosi altresì a varie sedute di chemioterapia”;
2 -che “ER, nonostante la malattia fosse stata trattata con successo grazie alla diagnosi tempestiva e alla buona riuscita dell'operazione chirurgica e delle sedute di chemioterapia, riportava gravi conseguenze non solo sul piano fisico, ma soprattutto su quello psicologico, soffrendo di severa sindrome ansiosa depressiva reattiva, per la quale gli veniva prescritta nel tempo assidua assistenza farmacologica e psicologica specialistica”;
-che “nel dicembre 2018 il subiva un ulteriore intervento CP_3
chirurgico per l'asportazione altresì del testicolo sinistro a causa di una nuova manifestazione tumorale”;
-che “nel 2021, la confidava al il suo desiderio di CP_1 CP_3
concepire un altro figlio per dare a un fratellino o una Controparte_2
sorellina, avendo deciso di ricorrere alla fecondazione assistita con sperma da donatore anonimo”;
- che “il accoglieva il desiderio della;
tuttavia, il grande CP_3 CP_1
malessere legato alla sua condizione patologica e alla depressione cronica, accentuato dalla necessitata assunzione di farmaci molto pesanti, non lo rendevano in grado di occuparsi della moglie e di assisterla nel percorso di inseminazione fino alla positiva gravidanza”;
-che “in data 21.10.2021, quindi, la dava alla luce una bambina CP_1
che veniva registrata agli uffici di Stato civile del Comune di CO con il nome di ”; Controparte_3
-che “il matrimonio, tuttavia, entrava in crisi a causa di inconciliabili divergenze personali e di vita dei coniugi, giungendo alla naturale conclusione della separazione”;
- che “si sommavano le costanti voci che circolavano in tutto il paese di
CO e di cui in un primo tempo il non voleva Pt_2 CP_3
credere, salvo poi effettivamente darvi peso, rappresentandosi sotto altra luce le numerose volte in cui la , già da prima del matrimonio, in CP_1
epoca coincidente al concepimento del primo figlio, si accompagnava in 3 molte occasioni, protrattesi anche oltre la separazione, ad un altro uomo … presentato come un amico e che frequentava spesso anche la casa coniugale”;
-che “il sospetto di non essere il vero padre biologico dei bambini e di essere stato tradito dalla moglie diveniva certezza nel febbraio del 2023, allorquando in una delle ultime volte in cui la permetteva al CP_1
ricorrente di vedere i bambini, essa in stato alterato confessava al CP_3
di aver avuto un litigio con … lasciando trapelare di avere il timore che lo stesso rivelasse ai di lei genitori la verità circa la paternità della bambina
”; CP_3
-che “in virtù di ciò, ormai vinto dall'evidenza e dalla consapevolezza dell'adulterio della moglie e di non essere lui il padre biologico dei minori e il ricorrente, intendendo Controparte_2 Controparte_3
promuovere azione di disconoscimento della paternità, faceva istanza al
Tribunale di Vibo Valentia per la nomina di un curatore speciale nell'interesse dei minori”.
Si è costituito in giudizio il curatore speciale dei minori.
, invece, non si è costituita nel presente procedimento. Controparte_1
Gli atti del giudizio sono stati ritualmente comunicati al Pubblico Ministero in sede.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale;
mentre, si è rivelata impraticabile la disposta CTU genetica.
In data 6 giugno 2025, la causa è stata rimessa in decisione.
***
La domanda è infondata e va rigettata.
A conforto della conclusione che precede giova rilevare:
-che l'art. 243 bis c.c. così dispone: “L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La sola 4 dichiarazione della madre non esclude la paternità”;
-che l'art. 244 c.c. statuisce che: “Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;
se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza”.
Ebbene, nella specie, ritiene il collegio che la documentazione in atti e le dichiarazioni testimoniali raccolte non siano sufficienti a confermare l'assunto dell'attore nel punto in cui lo stesso ha dedotto di avere appreso dell'adulterio e della reale paternità dei bambini solo nell'anno 2023.
Infatti:
- la documentazione in atti si colloca nel periodo che va dal 2009 al 2021
(vi è, inoltre, una prescrizione medica del dipartimento di salute mentale, datata 2022, che non assume alcuna rilevanza probatoria sotto il profilo temporale ex art. 244 c.c.);
- le dichiarazioni1 rese da (il quale, in merito al capitolo Testimone_1
di prova “vero che il apprendeva dalla nel febbraio CP_3 CP_1
2023 la vera paternità biologica dei minori”, ha risposto: “sì. Lo so perché me lo ha riferito mio fratello. Io e mio fratello ci siamo allontanati e quando ha appreso la notizia si è riavvicinato alla famiglia”) e dal teste (il quale, in ordine al capitolo di Parte_1
prova “vero che il apprendeva dalla nel febbraio CP_3 CP_1
2023 la vera paternità biologica dei minori”, ha affermato: “sì. Lo so perché me lo ha riferito mio figlio”) sono prive di rilevanza dimostrativa, trattandosi di testimonianza “de relato actoris” (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 4530 del 2025: “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e 1 cfr. verbale del 18 ottobre 2024. 5 circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”);
- i capitoli di prova non ammessi non avrebbero potuto offrire elementi oggettivi in merito all'aspetto temporale in virtù delle circostanze articolate negli stessi;
- il vuoto probatorio evidenziato non può essere colmato unicamente tenendo conto del rifiuto della CTU da parte della convenuta2 - la quale non ha inteso sottoporre i figli alla prova genetica - che nulla dimostra in ordine al requisito temporale di cui all'art. 244, comma 2, c.c.
In altre parole, la parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante in ossequio ai principi tracciati dalla giurisprudenza secondo cui
“L'azione di disconoscimento della paternità del marito deve essere intrapresa nei termini indicati dall'art. 244, comma 2, c.c., gravando pertanto, sull'attore, l'onere di dimostrare di avere agito entro l'anno dalla data in cui ha scoperto una condotta della donna idonea al concepimento con un altro uomo” cfr. Cass. Civ. n. 19324 del 2020.
In definitiva, il collegio ritiene che i dati esaminati non abbiano offerto sicuri e circostanziati elementi capaci di dimostrare che la parte ricorrente solo nell'anno 2023 ha avuto conoscenza dell'adulterio e della paternità dei bambini.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra la parte ricorrente e , Controparte_1
nulla deve disporsi stante la contumacia della resistente. Nei rapporti tra la parte ricorrente e i minori rappresentati dal CP_3
curatore speciale, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite in virtù della natura della controversia.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1549 del 2023 R.G., così provvede:
-rigetta la domanda;
-nulla sulle spese nei rapporti tra la parte ricorrente e;
Controparte_1
-compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e i minori rappresentati dal curatore speciale;
-pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico della parte ricorrente.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. CTU ove si legge: “In mancanza del campione di confronto dei minori Controparte_2
e , non presenti alle operazioni in quanto la m
[...] Controparte_3 CP_1 a ace, non ha dato alcun seguito alle convocazioni effe
[...] non è possibile rispondere al quesito posto dal Giudice”. 6