TRIB
Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/09/2025, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1472/2025 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa Cinzia MONDATORE - presidente - dott. Gianluca FIORELLA - giudice - dott.ssa Agnese DI BATTISTA - giudice est. –
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 12.09.2025 la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1472 del ruolo generale dell'anno 2025 avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”;
promosso da (c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Anya Colizzi, procuratore Parte_1 C.F._1 domiciliatario;
- Ricorrente -
contro (c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv. Francesca Greco, Controparte_1 CodiceFiscale_2 procuratore domiciliatario;
- Resistente - Conclusioni: All'udienza del 18.06.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti. Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda di separazione dei coniugi. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato con rito concordatario da e CP_2 [...]
il 22.07.2015 ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta in questa sede CP_1 risulti fondata e vada pertanto accolta. Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale irreversibile, tale da escludere la possibilità di una ricostituzione della necessaria comunione di vita e di sentimenti. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibile creatosi tra i due coniugi, che giustifica la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza, non più superabile con quella normale capacità di adattamento tipica della vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio. Le parti, all'udienza del 18.06.2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione in questi termini: In particolare, il calendario relativo al diritto di visita paterno, come indicato nel ricorso introduttivo prevedeva: “il genitore non collocatario potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questa;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro i 1 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia”. Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo raggiunto, per come fin qui riportato e rispetto alle quali il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, siano tali da garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita dei coniugi e della figlia (31.12.2013). Per_1 Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone: - dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] l'[...], e Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni indicate in parte Controparte_1 motiva;
- spese del presente procedimento compensate. Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novoli per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
Lecce, 12.9.2025
Il giudice estensore La presidente
dr.ssa Agnese DI BATTISTA dr.ssa Cinzia MONDATORE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa Cinzia MONDATORE - presidente - dott. Gianluca FIORELLA - giudice - dott.ssa Agnese DI BATTISTA - giudice est. –
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 12.09.2025 la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1472 del ruolo generale dell'anno 2025 avente ad oggetto:
“separazione giudiziale”;
promosso da (c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Anya Colizzi, procuratore Parte_1 C.F._1 domiciliatario;
- Ricorrente -
contro (c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv. Francesca Greco, Controparte_1 CodiceFiscale_2 procuratore domiciliatario;
- Resistente - Conclusioni: All'udienza del 18.06.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti. Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda di separazione dei coniugi. Fatto e diritto Preso atto del matrimonio celebrato con rito concordatario da e CP_2 [...]
il 22.07.2015 ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta in questa sede CP_1 risulti fondata e vada pertanto accolta. Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale irreversibile, tale da escludere la possibilità di una ricostituzione della necessaria comunione di vita e di sentimenti. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibile creatosi tra i due coniugi, che giustifica la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza, non più superabile con quella normale capacità di adattamento tipica della vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio. Le parti, all'udienza del 18.06.2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione in questi termini: In particolare, il calendario relativo al diritto di visita paterno, come indicato nel ricorso introduttivo prevedeva: “il genitore non collocatario potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questa;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro i 1 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia”. Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo raggiunto, per come fin qui riportato e rispetto alle quali il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, siano tali da garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita dei coniugi e della figlia (31.12.2013). Per_1 Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone: - dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] l'[...], e Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni indicate in parte Controparte_1 motiva;
- spese del presente procedimento compensate. Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novoli per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
Lecce, 12.9.2025
Il giudice estensore La presidente
dr.ssa Agnese DI BATTISTA dr.ssa Cinzia MONDATORE