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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte, composta dai signori Magistrati:
dott.ssa AB DO Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 86/2025 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marina Armelisasso, Parte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 243
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio Repertorio n. 37875/7313 del 22.03.2024, dall'Avv. Giuseppe Cipriani ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8443/2024 pubblicata il 17.7.2024, nei giudizi riuniti R.G. n. 14493/2023 e n. 25851/23.
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con separati ricorsi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 esponeva che: - aveva lavorato alle dipendenze della e successivamente della Controparte_2 [...]
[.. come operaio specializzato addetto alla realizzazione di prodotti da forno;
- aveva CP_3 proposto ricorso avverso entrambe le società, all'esito del quale erano state condannate rispettivamente al pagamento della somma di euro 851,27 e di euro 1.835,70 a titolo di Tfr;
- non era stato possibile procedere esecutivamente nei confronti della in quanto risultava Controparte_2 cessata da oltre un anno con bilancio privo di attivo, senza distribuzione di somme ai soci;
- nei confronti della che risultava non più attiva presso la sede operativa, era stato tentato Controparte_3 il pignoramento presso terzi con esito negativo ed era stata proposta istanza di fallimento conclusasi con il rigetto, in quanto i crediti non raggiungevano la somma di euro 30.000; - aveva proposto per entrambe le pretese domanda di intervento al Fondo di Garanzia (per in data Controparte_2
20.01.23 e per in data 08.03.23); - trascorsi 60 gg. dal deposito delle domande, l' Controparte_3 CP_1 non si era pronunciato.
Concludeva chiedendo, in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio dell' ai sensi dell'art. 7 L. 11 agosto 1973, n. 533; sempre in via principale, di accertare e CP_1 dichiarare il diritto di ad ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento Parte_1 del trattamento di fine rapporto e, per l'effetto, condannare l' convenuto al pagamento della CP_1 somma di euro 1.835,70 quanto a ed euro 851,27 quanto a a titolo Controparte_3 Controparte_2 di FR, oltre rivalutazione e interessi.
Si costituiva l' , eccependo in via preliminare l'improcedibilità delle domande per non CP_1 essere stato proposto il necessario ricorso amministrativo. Nel merito, eccepiva la mancata prova della sussistenza delle condizioni previste per l'accesso al Fondo di Garanzia e chiedeva il rigetto delle domande con vittoria di spese.
Il giudice del lavoro, dopo aver disposto la sospensione dei separati giudizi per consentire alla parte ricorrente di produrre la documentazione attestante la presentazione dei ricorsi amministrativi, riuniva i procedimenti.
Con sentenza n. 8443/2024 del 17 luglio 2024, sulla scorta delle risultanze documentali, il
Tribunale accoglieva il ricorso per il pagamento del credito accertato nei confronti della CP_2
pari alla somma di euro 851,27 maturata a titolo di T.f.r. (avendo il ricorrente fornito la prova
[...] della non esperibilità della procedura esecutiva, producendo visura camerale dalla quale era emerso che la società era stata cancellata in data 31.12.2019 in assenza di distribuzione tra i soci di utili).
Rigettava, invece, la domanda per il pagamento del credito accertato nei confronti di Controparte_3 in quanto il ricorrente aveva omesso di tentare il recupero del credito mediante pignoramento presso terzi, pure tentato da altro lavoratore (la cui domanda era stata accolta dall' ), come si evinceva CP_1 dalla comunicazione del terzo Istituto di credito dell'11.12.2019, versata in atti.
Considerato il parziale accoglimento delle domande, il Tribunale compensava le spese di lite.
2 Avverso la sentenza n. 8443/2024 proponeva appello nella parte in cui aveva Parte_1 rigettato la domanda proposta per il credito vantato nei confronti di e compensato le Controparte_3 spese di lite.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamentava che la decisione impugnata aveva omesso, erroneamente, di considerare quanto attestato dall'Ufficiale giudiziario incaricato della notifica della sentenza e del precetto e che le ricerche effettuate erano state vane sia presso la sede della società, sia presso l'unità operativa, sia presso il domicilio del legale rappresentante;
pertanto, stante l'irreperibilità presso tutti i luoghi societari, era stato impossibile tentare un pignoramento mobiliare. Erroneamente il primo giudice aveva, inoltre, ritenuto il pignoramento presso terzi requisito necessario all'accoglimento dell'istanza al Fondo di Garanzia, asserendo che il creditore avrebbe dovuto effettuare un nuovo tentativo, sebbene presso la banca, terza pignorata, non risultasse intestato alcun conto a nome del debitore, come evincibile dalla dichiarazione negativa resa in data
11.12.2019; inoltre, l'ultimo bilancio della società risaliva a dieci anni prima dell'instaurazione del giudizio e tutti gli elementi prodotti dimostravano l'incapienza della società. Diversamente da quanto accertato con la sentenza gravata, sussistevano – secondo l'appellante - tutti i requisiti previsti dagli artt. 2, co. 5, l. n. 297/1982 e 1, co. 2, D.lgs n. 80/1992 per l'accoglimento della domanda al Fondo di Garanzia, ovvero: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (circostanza provata e non contestata); l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali (condizione già dimostrata con il rigetto dell'istanza di fallimento depositata con la domanda, e non contestata); la prova dell'esistenza di un credito per FR (elemento provato con la sentenza n. 3065/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma in data 30.3.2021, e non contestato); l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, ove possibile
(provata, stante la sussistenza di molteplici elementi da cui il giudice avrebbe dovuto evincere l'impossibilità di procedere esecutivamente nei confronti della società oltretutto Controparte_3 inattiva dal 2013, e la superfluità di ritentare il pignoramento presso una banca che aveva già reso dichiarazione negativa per altro lavoratore, in quanto il debitore non era correntista presso la stessa).
Con il secondo motivo di appello, lamentava che il Tribunale aveva ritenuto erroneamente di compensare interamente le spese di lite, pur accogliendo parzialmente la domanda, senza peraltro considerare che i procedimenti inizialmente erano separati.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “riformare la sentenza impugnata, ed accogliere integralmente, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia le postulazioni ed istanze, contenute nel ricorso di primo grado da intendersi integralmente trascritte nel presente atto”, con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio.
3 Si costituiva in giudizio l' , chiedendo la reiezione dell'appello proposto e la conferma CP_1 della decisione impugnata, posto che l'onere della prova dell'esistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia e dell'insolvenza del datore di lavoro, che gravava sul lavoratore interessato alla liquidazione della prestazione, non risultava assolto;
quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza reciproca giustificava la compensazione delle stesse.
All'udienza del 26 novembre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
2. Occorre premettere che la sentenza impugnata è passata in giudicato nella parte in cui ha accertato il diritto dell'odierno appellante a ricevere dall' il credito maturato nei confronti della CP_1
a titolo di FR, pari alla somma di euro 851,27, sussistendone le condizioni ex art. Controparte_2
2 L. n. 297/82.
L'odierno giudizio concerne, quindi, esclusivamente la fondatezza della domanda volta ad ottenere dal Fondo di garanzia dell' il credito maturato da nei confronti della CP_1 Parte_1 società con riferimento al FR. Controparte_3
3. L'appello è meritevole di accoglimento.
3.1. Il primo motivo di gravame è fondato.
Come noto, i presupposti previsti dalla L. n 29 maggio 1982, n. 297, all'art. 2 (“Fondo di garanzia”), sono, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2 ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5).
Con riguardo a tale ultima fattispecie, è stato precisato che l'espressione “non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267”, di cui all'art. 2, comma 5°, cit., va interpretata nel senso che l'azione nei confronti del Fondo di garanzia deve trovare ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi perché appartenente ad una categoria di imprenditori non sottoponibili neanche in abstracto ad una procedura concorsuale, vuoi perché, in concreto, il fallimento non è o non è più esperibile per ragioni oggettive (cfr., tra le altre, Sez. L - , Ordinanza n.
27467 del 20/11/2017).
Nel caso di specie, è pacifico che:
- è titolare di un credito, accertato giudizialmente, di euro 1.835,70, riferito al Parte_1
T.F.R. maturato in ragione del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della CP_3
- detta società non è fallibile, come accertato dal Tribunale di Roma in data 1.4.2021.
4 Avuto riguardo a tali circostanze ed alle questioni controverse tra le parti, rileva il Collegio che, secondo il consolidato insegnamento dei giudici di legittimità, ai fini della tutela prevista dalla
L. n. 297/1982, in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo se in concreto non può essere dichiarato fallito, va considerato “non soggetto al fallimento”, e pertanto operano gli artt. 2, comma 5, L. 297/1982 e 1 D.Lgs. 80/1992 che ammettono l'intervento del Fondo “… sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 36943 del 2021).
Ciò posto, è noto che spetta al lavoratore, in caso di insolvenza del datore non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del Fondo di garanzia per il T.F.R., l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
In proposito è stato chiarito che l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per CP_1 la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito - è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire “in executivis” nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale.
Costituisce ormai ius receptum (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14020 del 07/07/2020 e successive conformi) che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Poiché trattasi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza deve tenersi conto anche della sua economicità; va quindi esclusa la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito o si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità, oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria.
Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente
5 responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.
La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, progressivamente interpretato la normativa nel senso di ritenere, da una parte, che il ricorso “all'esperimento dell'esecuzione forzata” per dimostrare la incapienza del debitore debba contemperarsi con il principio dell'ordinaria diligenza del creditore nell'agire in executivis (di qui l'indirizzo giurisprudenziale che non richiede di intraprendere più azioni esecutive ovvero effettuare particolari ricerche dei beni aggredibili ove le ulteriori attività esecutive si presentino antieconomiche in relazione alla concreta fattispecie, come le condizioni personali del lavoratore e la modesta entità del credito), dall'altra che il presupposto dell'esperimento dell'esecuzione forzata viene meno in tutti quei casi in cui l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debba considerarsi provata aliunde, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto (cfr., oltre alla già citata 6 - L, Ordinanza n. 14020 del 07/07/2020, anche Sez. L, Sentenza
n. 8072 del 2016, Sez. L, Sentenza n. 9108 del 2007, Sez. L, Sentenza n. 1178 del 2009).
Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto la domanda avanzata dall'odierno appellante in relazione al FR maturato alle dipendenza della società sulla base delle seguenti Controparte_3 circostanze: «Ed invero, il ricorrente, dopo aver tentato la notifica del precetto alla società CP_3 ha omesso di tentare il recupero del credito mediante pignoramento presso terzi, pure tentato
[...] per altro lavoratore, come si evince dalla comunicazione del terzo Istituto di Credito dell'11.12.2019.
Né può condividersi la prospettazione di parte ricorrente, esposta in sede di udienza di discussione, …, secondo la quale il tentativo di pignoramento presso terzi effettuato da altro lavoratore proverebbe l'impossibilità di esecuzione della sentenza in oggetto;
deve rilevarsi, invero, che tale tentativo di pignoramento presso terzi essendo stato effettuato in epoca di gran lunga antecedente alla pronuncia della richiamata sentenza che ha accertato il credito del ricorrente e condannato per l'effetto la società al pagamento non è idoneo a ritenere tentata CP_3
l'esecuzione con esito negativo in termini di pure dedotta impossibilità dell'esecuzione medesima».
La censura proposta dall'appellante avverso tali statuizioni, alla luce della giurisprudenza citata, è fondata.
E invero, risulta dagli atti che:
- presso la sede ove operava la società in data 30.7.2019 fu tentato – da un altro Controparte_3 lavoratore, – un pignoramento mobiliare, con esito negativo;
nel verbale di detto CP_4 pignoramento il pubblico ufficiale diede atto che presso l'immobile non vi era traccia della società
non vi era un'insegna, né il nominativo della società sulla cassetta postale;
inoltre, Controparte_3 dalle informazioni assunte risultava che in loco operava un'altra società, la CP_5
6 - nonostante il tentativo effettuato per conto di , non è stato possibile notificare l'atto Parte_1 di precetto e la sentenza n. 3065/2021 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
(avente ad oggetto, tra l'altro, il riconoscimento del FR) alla E ciò in quanto la Controparte_3 società: presso la sede legale, sita in Roma alla via della Cellulosa n. 25, è risultata “ivi sconosciuta”, dando altresì atto il pubblico ufficiale notificante che il “nominativo” della società non era presente sulla cassetta postale”; presso l'unità locale sita in Roma alla via Casilina n. 606, è risultata “non rinvenuta”, rilevando il pubblico ufficiale che al numero civico esisteva un'altra attività commerciale, facente capo ad una diversa società; la notifica non è andata a buon fine nei confronti della legale rappresentante della società, la cittadina rumena in quanto la donna non fu rinvenuta Persona_2 al domicilio dichiarato nella visura camerale (cfr. relate di notifica e attestazioni del pubblico ufficiale), in quanto – da informazioni assunte in loco – era trasferita in luogo non conosciuto, non risultandone peraltro la residenza;
- dalla visura camerale emerge che l'ultimo bilancio depositato dalla era quello del Controparte_3
2013, ovvero quello relativo all'anno in cui l'azienda fu ceduta alla poi cancellata Parte_2 dal registro delle imprese in data 31.12.2019;
- dalla certificazione della Conservatoria dei registri immobiliari risulta l'assenza di proprietà immobiliari in capo alla società Controparte_3
Il Tribunale, nel respingere la domanda di in parte qua, non ha dato conto di Parte_1 tali circostanze, ma ha ritenuto rilevante il fatto che l'odierno appellante ha “omesso di tentare il recupero del credito mediante pignoramento presso terzi, pure tentato per altro lavoratore, come si evince dalla comunicazione del terzo Istituto di Credito dell'11.12.2019”.
La valutazione del primo giudice non è condivisibile.
Ritiene il Collegio che le circostanze innanzi riportate, valutate complessivamente, rendano evidente come la società era, di fatto, cessata e non offriva alcuna garanzia Controparte_3 patrimoniale aggredibile dal creditore, sicché era superfluo porre in essere un atto di pignoramento da parte di;
e ciò anche in considerazione dei costi di un'azione esecutiva, a fronte Parte_1 dell'entità concreta del credito vantato. Deve, invero, ritenersi provata l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore, quale risultante aliunde, dai plurimi elementi sussistenti nel caso concreto: rilevano in tal senso le circostanze emerse all'atto del precetto suindicato e quelle accertate all'atto del pignoramento mobiliare effettuato per conto di già due anni prima, allorché l'ufficiale CP_4 giudiziario diede conto dell'inoperatività della società e dell'assenza di un locale alla stessa riconducibile;
le risultanze della visura camerale quanto ai bilanci, depositati solo fino al 2013, confortate dalla cessione dell'azienda ad altra società; l'assenza di beni immobili secondo le risultanze della Conservatoria immobiliare.
7 A ciò deve aggiungersi che il pignoramento presso terzi che, secondo il Tribunale, l'odierno appellante avrebbe dovuto porre in essere appare, invece, certamente ultroneo, e non esigibile secondo l'ordinaria diligenza. E invero, risulta dagli atti che il terzo nei cui confronti aveva CP_4 effettuato il pignoramento, ovvero la Banca di Credito Cooperativo di Roma, già in data 11.12.2019 aveva dichiarato di non intrattenere alcun rapporto con Pertanto, sarebbe stato del Controparte_3 tutto aleatorio porre in essere un pignoramento nei confronti di un soggetto che risultava del tutto estraneo alla società debitrice. E invero, il ragionamento svolto dal Tribunale sul punto sarebbe stato condivisibile laddove la Banca avesse dato atto, ad esempio, della presenza di un conto corrente con saldo negativo, suscettibile di variazioni nel tempo. Invece, l'istituto di credito rappresentò la totale assenza di rapporti con la società . Pertanto, un nuovo pignoramento presso la banca CP_3 avrebbe avuto carattere meramente esplorativo, sì da essere inesigibile secondo la giurisprudenza innanzi richiamata.
In definitiva, la sentenza deve essere riformata laddove non ha accolto la domanda avanzata in relazione al FR maturato dall'appellante nei confronti della Parte_3
Il secondo motivo di appello – concernente la regolamentazione delle spese di lite del
[...] primo grado, interamente compensate dal Tribunale – è assorbito dalla necessità, a seguito della parziale riforma della sentenza gravata, di riliquidare le spese complessive.
4. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell' e vengono determinate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della CP_1 causa (corrispondente all'importo di entrambi i FR riconosciuti) e alle attività in concreto svolte.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, così provvede:
- condanna l' a corrispondere a l'ulteriore somma di euro 1.835,70 a titolo di CP_1 Parte_1
FR, oltre accessori come per legge;
- condanna l' a rifondere a le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano CP_1 Parte_1 in euro 1.800,00 per il primo grado e in euro 1.300,00 per il secondo grado, oltre - per entrambi i gradi - rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Presidente est.
AB DO
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