Sentenza 2 febbraio 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 02/02/2012, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00260/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01585/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1585 del 1997, proposto da:
ST AR PI, rappresentata e difesa dagli avv. Michele Costa ed Emilio Messana, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Costa sito in Palermo, via Dante 166;
contro
Comune di Racalmuto, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Triolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Liborio Gambino in Palermo, via Enrico Parisi N. 15;
per l'annullamento
del provvedimento del comune di Racalmuto del 17.2.1997 n. 2190 con il quale è stato chiesto al ricorrente l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione relativi alla concessione edilizia n. 38 del 19.3.1994;
eventualmente, della delibera commissariale n. 38 del 19.3.1994.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Racalmuto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2012 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 15.4.1997, e depositato il successivo 2.5, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe deducendo le censure di: I) Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della delibera commissariale n. 38 del 19.3.1994; II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e segg. della L.R. n. 10 del 30.4.1991; III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della L.R. n. 10 del 30.4.1991; IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 4° comma, della L.R. n. 10 del 30.4.1991; V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 delle Disposizioni Preliminari ao cod. civ.; Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della L.R. n. 37 del 10.8.1985.
Lamenta parte ricorrente che il comune intimato ha dato applicazione retroattiva alla delibera commissariale n. 38 del 1994, senza che tale delibera lo prevedesse, che ove l’avesse previsto sarebbe essa stessa illegittima; nonché una serie di violazioni procedurali in cui sarebbe incorso il comune resistente.
Si è costituito il comune di Racalmuto che con memoria ha replicato alle argomentazioni contenute in ricorso chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato in ragione della fondatezza del primo motivo.
Come correttamente rilevato da parte ricorrente, la delibera commissariale del comune di Racalmuto n. 38 del 19.3.1994 ha chiaramente inteso adeguare gli oneri concessori esclusivamente per le concessioni future, come si evince dall’espressa volontà di condividere il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, reso con nota n. 6383/XXII dell’1.2.1994, secondo il quale l’adeguamento degli oneri concessori deve valere elusivamente per il futuro.
Ciò considerato, risulta poco conducente discettare se, sulla base della normativa allora vigente, fosse o meno possibile adeguare retroattivamente gli oneri concessori; è infatti comunque indubitabile che la più volte richiamata delibera n. 38 del 1994 ha inteso adeguarli solo per il futuro, ed è pertanto illegittimo il provvedimento impugnato da parte ricorrente con il quale il comune di Racalmuto, in errata applicazione di tale delibera, ha ritenuto di potere applicare l’adeguamento ivi disposto anche in modo retroattivo.
Dichiarate assorbite le ulteriori censure il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l’effetto annullato l’impugnato provvedimento di adeguamento retroattivo degli oneri concessori.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di adeguamento retroattivo degli oneri concessori.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2012
IL SEGRETARIO