TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9411/2025, introdotta da
TRA
(OM (RM), 05/06/1971), con il patrocinio dell'avv. LOBUONO Parte_1
AN RT UC;
E
(OM (RM), 03/09/1975), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LOBUONO AN RT UC;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 02/07/2005 in
OM (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2005, atto n. 01052, p. 2, s. A01), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. b) I coniugi sono economicamente indipendenti e provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
c) La casa coniugale sita in OM, Via Mario Apollonio, 90, di proprietà della moglie, rimane a lei assegnata. Il marito se ne allontanerà non appena avrà reperito un'altra sistemazione e, comunque, non oltre la data della prima udienza del presente procedimento.
d) Il figlio , ancora minorenne, viene affidato congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. e) sarà prevalentemente collocato presso la madre con la quale risiederà Persona_1 nella casa di famiglia ed il padre potrà vederlo ed averlo con sé ogniqualvolta sia possibile, previo accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze del figlio e di regola:
i. Per due giorni durante la settimana;
ii. I genitori alterneranno, nel corso del mese, i fine settimana da trascorrere con il figlio;
iii. Durante le vacanze estive il figlio minore trascorrerà con i genitori periodi equivalenti, da definire e concordare entro il mese di maggio, durante i quali ciascun genitore potrà tenerlo con sé. In mancanza di accordo, il figlio trascorrerà le vacanze suddivise in periodi di almeno quindici giorni continuativi, di cui, ad anni alterni, il primo periodo con la madre (a mero titolo esemplificativo: 01 - 15 luglio con la madre, 16 -31 luglio con il padre, 01 -15 agosto con la madre, 16 - 31 agosto con il padre); iv. Durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, il figlio minore starà con il padre, ad anni alterni, per il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre o quello dal 31 dicembre al 6 gennaio, stabilendosi fin da ora che, in caso di disaccordo, sempre ad anni alterni, la cena del 24 dicembre sarà trascorsa con la madre ed il pranzo del 25 dicembre con il padre e viceversa. Qualora i due periodi indicati fossero immediatamente adiacenti ad un fine settimana o a festività scolastiche si intenderanno automaticamente estesi per ricomprenderle;
v. Il figlio minore trascorrerà le festività pasquali ed eventuali vacanze scolastiche ed invernali (ad es. la c.d. settimana bianca) ad anni alterni con ciascun genitore. In caso di disaccordo prevarrà il criterio dell'alternanza applicato tenuto conto dell'anno precedente;
vi. I genitori si suddivideranno paritariamente gli ulteriori eventuali periodi di vacanza, non previsti nel presente accordo, avendo cura di concordarli con congruo anticipo. In caso di disaccordo prevarrà il criterio dell'alternanza applicato tenuto conto dell'anno precedente e, in caso di dubbio, dando preferenza alla madre;
vii. A prescindere dalla suddetta regolamentazione, i genitori potranno - sempre in accordo tra loro - aggiungere periodi o, comunque, variare gli spazi ed i tempi da trascorrere con il figlio minore;
f) La figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, vivrà Per_2 anch'essa nella casa familiare presso la quale avrà comunque il proprio domicilio di riferimento a OM, anche qualora dovesse trasferirsi in altra città per esigenze di studio. Esclusivamente ai fini della determinazione e valutazione della congruità del contributo al mantenimento dei figli, i tempi di permanenza alternata del figlio minore presso ciascun genitore devono intendersi indicativamente riferiti anche alla figlia maggiorenne, in quanto, come rilevato, non autosufficiente sul piano economico.
g) A decorrere dal mese di ottobre, il marito corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 300,00 ciascuno), importo questo soggetto a rivalutazione annuale come previsto dalla legge.
h) Le spese straordinarie relative ai figli saranno ripartite al 50% e, di regola, dovranno preventivamente essere concordate fra i coniugi seguendo il protocollo del Tribunale di OM, vale a dire che la richiesta dovrà pervenire per iscritto, stesso dicasi per il dissenso che dovrà essere manifestato entro quindici giorni, salvo diverse esigenze oggettive chiaramente esplicitate posto che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Ciascuna spesa sarà anticipata da uno dei genitori e rimborsata dall'altro nella quota prevista previa, se richiesta, esibizione della relativa documentazione giustificativa”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (OM (RM), Parte_1
05/06/1971) e OM (RM), 03/09/1975), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 02/07/2005 in OM (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2005, atto n. 01052, p. 2, s. A01), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
OM, 15/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9411/2025, introdotta da
TRA
(OM (RM), 05/06/1971), con il patrocinio dell'avv. LOBUONO Parte_1
AN RT UC;
E
(OM (RM), 03/09/1975), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LOBUONO AN RT UC;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 02/07/2005 in
OM (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2005, atto n. 01052, p. 2, s. A01), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. b) I coniugi sono economicamente indipendenti e provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
c) La casa coniugale sita in OM, Via Mario Apollonio, 90, di proprietà della moglie, rimane a lei assegnata. Il marito se ne allontanerà non appena avrà reperito un'altra sistemazione e, comunque, non oltre la data della prima udienza del presente procedimento.
d) Il figlio , ancora minorenne, viene affidato congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. e) sarà prevalentemente collocato presso la madre con la quale risiederà Persona_1 nella casa di famiglia ed il padre potrà vederlo ed averlo con sé ogniqualvolta sia possibile, previo accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze del figlio e di regola:
i. Per due giorni durante la settimana;
ii. I genitori alterneranno, nel corso del mese, i fine settimana da trascorrere con il figlio;
iii. Durante le vacanze estive il figlio minore trascorrerà con i genitori periodi equivalenti, da definire e concordare entro il mese di maggio, durante i quali ciascun genitore potrà tenerlo con sé. In mancanza di accordo, il figlio trascorrerà le vacanze suddivise in periodi di almeno quindici giorni continuativi, di cui, ad anni alterni, il primo periodo con la madre (a mero titolo esemplificativo: 01 - 15 luglio con la madre, 16 -31 luglio con il padre, 01 -15 agosto con la madre, 16 - 31 agosto con il padre); iv. Durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, il figlio minore starà con il padre, ad anni alterni, per il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre o quello dal 31 dicembre al 6 gennaio, stabilendosi fin da ora che, in caso di disaccordo, sempre ad anni alterni, la cena del 24 dicembre sarà trascorsa con la madre ed il pranzo del 25 dicembre con il padre e viceversa. Qualora i due periodi indicati fossero immediatamente adiacenti ad un fine settimana o a festività scolastiche si intenderanno automaticamente estesi per ricomprenderle;
v. Il figlio minore trascorrerà le festività pasquali ed eventuali vacanze scolastiche ed invernali (ad es. la c.d. settimana bianca) ad anni alterni con ciascun genitore. In caso di disaccordo prevarrà il criterio dell'alternanza applicato tenuto conto dell'anno precedente;
vi. I genitori si suddivideranno paritariamente gli ulteriori eventuali periodi di vacanza, non previsti nel presente accordo, avendo cura di concordarli con congruo anticipo. In caso di disaccordo prevarrà il criterio dell'alternanza applicato tenuto conto dell'anno precedente e, in caso di dubbio, dando preferenza alla madre;
vii. A prescindere dalla suddetta regolamentazione, i genitori potranno - sempre in accordo tra loro - aggiungere periodi o, comunque, variare gli spazi ed i tempi da trascorrere con il figlio minore;
f) La figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, vivrà Per_2 anch'essa nella casa familiare presso la quale avrà comunque il proprio domicilio di riferimento a OM, anche qualora dovesse trasferirsi in altra città per esigenze di studio. Esclusivamente ai fini della determinazione e valutazione della congruità del contributo al mantenimento dei figli, i tempi di permanenza alternata del figlio minore presso ciascun genitore devono intendersi indicativamente riferiti anche alla figlia maggiorenne, in quanto, come rilevato, non autosufficiente sul piano economico.
g) A decorrere dal mese di ottobre, il marito corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 300,00 ciascuno), importo questo soggetto a rivalutazione annuale come previsto dalla legge.
h) Le spese straordinarie relative ai figli saranno ripartite al 50% e, di regola, dovranno preventivamente essere concordate fra i coniugi seguendo il protocollo del Tribunale di OM, vale a dire che la richiesta dovrà pervenire per iscritto, stesso dicasi per il dissenso che dovrà essere manifestato entro quindici giorni, salvo diverse esigenze oggettive chiaramente esplicitate posto che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Ciascuna spesa sarà anticipata da uno dei genitori e rimborsata dall'altro nella quota prevista previa, se richiesta, esibizione della relativa documentazione giustificativa”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (OM (RM), Parte_1
05/06/1971) e OM (RM), 03/09/1975), che hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 02/07/2005 in OM (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2005, atto n. 01052, p. 2, s. A01), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
OM, 15/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi