Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/06/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. Benedetto Michele Leuzzi, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
17.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2041/2022 R.G.,
tra e rappresentate e difese dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Simona Porcaro e Antonello Talerico
RICORRENTI
e
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Muraca
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.10.2022, le ricorrenti indicate in epigrafe - Parte_3 in servizio presso l'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'ASP di Catanzaro sin dal 16.07.2009, dapprima con successivi contratti a tempo determinato, e successivamente stabilizzate con contratto a tempo indeterminato a far data dal 01.01.2017 – adivano l'intestato Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto a vedersi attribuire l'incarico di natura professionale ex art. 27 lett. c) del CCNL di riferimento, a far data dal
16.07.2014, avendo maturato il relativo diritto al compimento del primo quinquennio di attività lavorativa, con conseguente condanna della resistente al risarcimento del danno e al pagamento delle differenze retributive analiticamente indicate in ricorso.
Instaurato il contraddittorio, l' argomentava per Controparte_1
l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * * 1
(data del conferimento del primo incarico di natura professionale ex art. 27 lett. c) CCNL
Dirigenza SPTA 8/06/2000, oggi art. 18 lett. c) CCNL Dirigenza Sanitaria 2016/2018), avrebbe omesso di conferire alle ricorrenti gli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 27, comma
1, lett. c) CCNL cit., conseguendo da tale inadempimento un depauperamento della propria posizione economica.
Ciò posto, osserva il giudicante che la medesima questione sottesa alla presente controversia
è stata già affrontata da questo Tribunale - Sezione Lavoro, con sentenza n. 231 del
25.02.2025, allegata dalla convenuta con nota di deposito del 25.02.2025 (cfr. fascicolo telematico) le cui motivazioni vengono condivise da questo giudice e che di seguito di riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
“4. L'assunto di fondo della ricorrente, sotto diverse forme ribadito nell'atto introduttivo, è che la regolamentazione contrattuale collettiva preveda «non una mera facoltà per l'azienda datrice di lavoro, ma un vero e proprio obbligo di conferire l'incarico» (pag. 9 del ricorso).
Esso è, però, destituito di fondamento.
4.1. Invero, l'art. 27, comma 1, del CCNL dell'8 giugno 2000 (doc. n. 24 allegato al ricorso), invocato dalla ricorrente a supporto della propria pretesa, prevede diverse tipologie di incarichi “conferibili” ai
Dirigenti.
Tra questi vi sono quello di “direzione di struttura complessa” (lettera a)), ma anche gli “incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo” (lettera c)), oggetto del presente ricorso, ed incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività (lettera d)).
Orbene, già la formulazione dell'art. 27 cit., che discorre di incarichi “conferibili”, rende evidente che si tratta di mera possibilità di conferimento e non di un diritto soggettivo automatico.
La terminologia viene ribadita nel successivo art. 28 del medesimo CCNL (che disciplina i criteri e le procedure di affidamento e di revoca degli incarichi dirigenziali), laddove si legge che:
- “ai dirigenti del ruolo sanitario, all'atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale con precisi ambiti di autonomia…” (comma 1);
- “ai dirigenti del comma 1, dopo cinque anni di attività sono conferibili incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo” (comma 3).
2 Ancora una volta, la disposizione contrattuale discorre di astratta “conferibilità” (nel senso di possibilità di conferimento) e non di un diritto soggettivo del Dirigente (medico o farmacista) al conferimento dell'incarico.
Se così avesse voluto la regolamentazione contrattuale collettiva, si sarebbe utilizzata un'espressione diversa ovvero del tipo “sono conferiti” (e non “sono conferibili”).
4.2. Il comma 4 dell'art. 28, non a caso, precisa che «Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti ai dirigenti ivi indicati, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato».
In altri termini, il conferimento effettivo (“sono conferiti”) consegue non solo alla proposta del responsabile, ma alla emanazione di un provvedimento “scritto e motivato” che, nel caso di specie, pacificamente difetta.
Ne consegue che il diritto alla retribuzione spettante per lo svolgimento dell'incarico compete unicamente se l'incarico è stato effettivamente svolto previo regolare conferimento con atto scritto e motivato.
4.3. Ancora, a conferma della insussistenza di un diritto soggettivo, il comma 8 dell'art. 28 stabilisce che «in caso di più candidati all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei selezionati con i criteri indicati nel comma 9».
5. La giurisprudenza di legittimità, puntualmente invocata da parte resistente nella propria memoria difensiva, ha d'altronde ormai chiarito che «In tema di dirigenza medica [al quale, per stessa ammissione della ricorrente, “viene equiparato il dirigente farmacista”, n.d.e.], il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale), alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva»
(Cass. ord. n. 11574/2023).
La pronuncia della Suprema Corte appena citata si era occupata di un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso, riguardante un dirigente medico di un'A.S.P. pugliese, il quale aveva agito nei confronti del proprio datore di lavoro rivendicando il diritto, per avere svolto servizio dirigenziale medico da oltre cinque anni ed avere ottenuto valutazione positiva, al conferimento di un incarico almeno di “alta professionalità”, ai sensi dell'art. 27, lett. c) del CCNL 8.6.2000 - quadriennio 1998-2001, oltre al risarcimento del danno.
5.1. La Suprema Corte, nell'affermare il principio di diritto sopra riportato, ha precisato quanto segue:
- che non è vero che il dato testuale delle norme di legge induca ad una lettura tale per cui al compimento positivamente valutato del quinquennio il dirigente medico abbia diritto, comunque, ad un incarico o di direzione di struttura semplice o di alta professionalità ed assimilati, di cui all'art. 27 CCNL 8.6.2000 - quadriennio 1998-2001 lettere b) e c);
3 - che è vero che l'originario “possono” è stato sostituito, con l'art. 8 del d.lgs. n. 254/2000 (che ha modificato l'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992), dall'assertivo “sono” attribuiti, ma ciò che è oggetto di tale attribuzione sono comunque funzioni di natura professionale “anche” (così ancora l'art. 15, comma 4) di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, “nonché” (sempre l'art. 15, comma 4) incarichi di direzione di strutture semplici;
- che anche in tale formulazione l'attribuzione di quelle funzioni più qualificate è, dunque, una mera possibilità come si desume dalle locuzioni (“anche”/”nonché”) utilizzate;
- che ricorrono ulteriori e fondanti argomenti nel senso della non obbligatorietà dell'attribuzione di quella tipologia di incarichi;
in particolare, l'art. 15-ter del d.lgs. n. 502/1992 prevede che gli incarichi medico-dirigenziali siano attribuiti «compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma
1-bis»;
- che ciò esclude - evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi - che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende evidentemente dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative - di merito - della P.A. di riferimento;
- che la norma è infatti chiara e dunque, almeno quanto a numero, vi deve essere una programmazione organizzativa e finanziaria degli incarichi, secondo un assetto evidente che prescinde da ciò che gli enti in concreto facciano o meno, perché la logica normativa è di assoluta evidenza;
- che, infine, la contrattazione collettiva nel regolare, come prevede la legge (art. 15, comma 1, seconda parte del d.lgs. n. 502/1992), le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 CCNL 2000) che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l'affidamento (cui nel CCNL 19.12.2019 si aggiunge anche un avviso di selezione interna), il che è palesemente in contrasto con un'attribuzione a tutti, al quinquennio, sempre e comunque, di uno di quegli incarichi;
- che la rigorosa disciplina finanziaria ed organizzativa non ammette anzi deroghe da parte della contrattazione collettiva, non trattandosi qui di regolare diritti economici di singoli, ma di rispettare l'assetto di fondo predisposto dal legislatore al fine di assicurare il buon andamento, di caratura costituzionale (art. 97 Cost.), sicché anche le norme negoziali sono da intendere secondo le regole di quel sistema”.
Considerato che il caso esaminato nella pronuncia richiamata è il medesimo di quello sottoposto all'attenzione di questo giudice, che ne condivide le motivazioni, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto ivi enunciato, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato.
4 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico delle ricorrenti, in solido, secondo la regola della soccombenza.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna e al pagamento, in solido, delle Parte_1 Parte_2 spese processuali in favore dell' Controparte_1
, liquidate in € 5.360,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
[...]
Catanzaro, li 17.06.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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