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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/05/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Marco Vittoria Giudice dott. Enrico Vernizzi Giudice rel.
nel giudizio n. 115/2024 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
( ) con il patrocinio dell'avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
CARAVÀ ( ) e dell'avv. LETIZIA CAVALLI C.F._2
( ) elettivamente domiciliato in Parma, Borgo del Parmigianino n. 16, C.F._3
presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE nei confronti di
), con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Salsomaggiore Terme (PR), via Patrioti n. 91;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA pagina 1 di 6 oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
Controparte_1
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII in data 20 marzo 2025
e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio: notifica a mezzo PEC a
[...]
da parte della Cancelleria in Controparte_1
data 11 settembre 2024; notifica a tramite Ufficiale Parte_2
Giudiziario in data 24 ottobre 2024 e 27 febbraio 2025; notifica a Parte_3
tramite Ufficiale Giudiziario in data 24 ottobre 2024 ex art 140 c.p.c. con perfezionamento della notifica in data 9 novembre 2024, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa1 ( 29 ottobre 2024) ed in data 27 febbraio 2025; notifica a tramite Ufficiale Giudiziario in data 20 febbraio 2025; notifica a Controparte_1
tramite Ufficiale Giudiziario in data 21 febbraio 2025 ex art Parte_4
140 c.p.c. con perfezionamento della notifica in data 3 marzo 2025 decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa ( 21 febbraio 2025) ; esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “panificazione, commercio al minuto di pasticceria fresca e conservata”;
pagina 2 di 6 rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
a)considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;
b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
né la resistente, non costituita in giudizio, ancorché onerata ex art 121 CCII ( come in passato ex art 1 comma II l.f.) del relativo onere probatorio ( Cass. 25188/2017; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009), ha prodotto documentazione altrimenti idonea a dimostrare il non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale;
c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di pagina 3 di 6 debiti erariali per € 6.617,91 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione dell'11 settembre 2024 ); c) dalla presenza di esecuzioni avviate nel corso del biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione (R.G. 48/2024; V. informativa Cancelleria Esecuzioni del 20 settembre 2024); d) dalla presenza di decreti ingiuntivi ( n 1208/2023 – R.G.
3249/2023 su ricorso di ) emessi dall'intestato Parte_5
Tribunale nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale ( v. informativa Cancelleria Affari Civili dell'11 settembre 2024 ); e) dalla intervenuta cessazione dell'attività ( doc 3 ricorrente); considerato che essendo la società debitrice una società in nome collettivo, la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società produce anche l'apertura della liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabile a norma del disposto dell'art. 256 CCII;
ritenuto di indicare come curatore il dott. , professionista in Persona_1
possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
), con sede in Salsomaggiore Terme (PR), via Patrioti n.
[...] P.IVA_1
91 in persona dei legali rappresentanti pro tempore Controparte_1
( ), ), C.F._4 Parte_4 C.F._5
) e Parte_3 C.F._6 Parte_2
( ) nonché dei soci personalmente: 1) C.F._7 Controparte_1
( ) nato a [...] il [...]; 2) C.F._4
( ) nato a [...] il Parte_4 C.F._5
06/05/1953; 3) ( ) nato a [...] Parte_3 C.F._6
(PR) il 21/11/1954; 4) ( ) nato a Parte_2 C.F._7
LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC) il 10/05/1950;
NOMINA pagina 4 di 6 Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;
NOMINA
Curatore il dott. ) con studio in VIA Persona_1 CodiceFiscale_8
BRUXELLES 10/B, 43123 PARMA professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt.
356 e ss. CCII;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 24 luglio 2025 ore 11.00 ;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA pagina 5 di 6 che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195
CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Parma, 7 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Enrico Vernizzi Antonella Ioffredi
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1 “la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione” (Cass. 6089/2020);