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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/06/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6117/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6117/2024, promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti LAURA Parte_1 C.F._1
CLEMENTINA ROSSONI ed EUGENIO SARAI
attore nei confronti di:
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
convenuta contumace
Conclusioni dell'attore: come da verbale di udienza del 12/6/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. ha chiesto di condannare Parte_1
al rilascio di un immobile da questa occupato senza titolo e al Controparte_1
risarcimento del danno cagionato con tale occupazione.
pagina 1 di 5 In sintesi e per quel che qui rileva, il ricorrente ha dedotto:
di essere proprietario di un immobile (erroneamente indicato come sito in
Mozzo, via Locatelli n. 3, ma in realtà) sito in Dalmine, via Piemonte n. 13, così come puntualizzato dalla difesa attorea alle udienze del 15/1/2025 e del successivo 25/3/2025 (di seguito anche l'“Immobile”: v. doc. 1);
di aver intrattenuto con la convivente convenuta una relazione sentimentale da cui sono nate due figlie;
di aver adibito l'Immobile a casa familiare insieme alla convenuta e alle figlie;
che nel febbraio del 2022 i rapporti tra le parti si sono incrinati, il ricorrente si è temporaneamente allontanato da casa e successivamente la convenuta gli ha impedito di fare rientro nell'Immobile;
che nel marzo del 2022, con decreto del Tribunale per i Minorenni di
Brescia, le figlie minori della coppia sono state affidate al Servizio Sociale territorialmente competente per essere collocate presso idoneo contesto etero familiare (v. doc. 2);
che, ciononostante e in assenza di un'assegnazione dell'Immobile, la convenuta continua a occuparlo;
che il ricorrente è stato pertanto costretto a trasferirsi presso un altro immobile, pagando un canone di locazione mensile (v. doc. 4);
che il procedimento di mediazione esperito si è concluso con esito negativo
(v. docc. 5-6).
La convenuta è rimasta contumace.
Ritenuta la controversia non vertente nelle materie di cui all'art. 447-bis c.p.c., con ordinanza di cui al verbale di udienza del 15/1/2025 è stato disposto il passaggio al rito ordinario.
pagina 2 di 5 All'udienza del 30/5/2025 l'attore ha rinunciato alla domanda di condanna della convenuta alla corresponsione di un'indennità per l'occupazione sine titulo dell'Immobile.
Alla successiva udienza del 12/6/2025 la difesa dell'attore ha precisato le proprie conclusioni e discusso oralmente la causa, che è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma c.p.c..
*** *** ***
1. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, con l'azione di rilascio, “di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto [di proprietà, n.d.s.], del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare
l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo” (cfr. Cass. n. 25084/2022).
Spetta, invece, all'occupante eccepire e provare l'esistenza di un titolo per l'occupazione.
2. Nel caso di specie, l'attore ha dedotto di avere consentito alla convenuta la coabitazione presso l'Immobile in ragione della convivenza more uxorio, che il legame affettivo alla base di tale coabitazione è venuto meno e che la convenuta ha continuato, ciononostante, a occupare l'Immobile, anche a seguito del collocamento extra-familiare delle figlie minori della coppia.
Tale prospettazione è stata confermata nel corso dell'istruttoria.
In particolare, la permanenza della convenuta presso l'Immobile trova riscontro nei convergenti riscontri probatori di seguito indicati (aventi carattere di presunzioni gravi, precise e concordanti, avendo financo la giurisprudenza di legittimità puntualizzato che il convincimento del giudice può fondarsi anche su una sola presunzione, purché grave e precisa: v., ex multis, Cass. n. 13373/2017).
pagina 3 di 5 In primo luogo, la mancata comparizione della convenuta all'udienza del
30/5/2025 per rendere l'interrogatorio formale ammesso costituisce circostanza valorizzabile ai sensi dell'art. 232 c.p.c., avendo l'attore documentato di avere notificato alla convenuta ai sensi dell'art. 292 c.p.c. non solo l'ordinanza che ha ammesso il predetto incombente istruttorio, ma anche il decreto di rinvio d'ufficio di detta udienza (e ciò sebbene la Suprema Corte abbia invero chiarito come ciò non sia necessario: v. Cass. n. 10157/2018). Pertanto, quanto anzidetto consente di ritenere come ammessa, in particolare, la circostanza di cui al capitolo di prova orale sub n. 3 di cui alla memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c. attorea, ovvero che l'attore ha rilasciato l'Immobile dal febbraio 2022 e che da tale data l'appartamento è occupato dalla sola convenuta.
Inoltre, quanto anzidetto risulta ulteriormente suffragato dal fatto che tutte le notifiche effettuate alla convenuta documentate in atti (ossia del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale e del decreto di rinvio d'ufficio dell'udienza siano state eseguite in mani proprie della stessa, ai sensi dell'art. 138
c.p.c., presso l'Immobile (cfr. depositi telematici del 4/12/2024, 16/4/2025 e
28/5/2025).
L'attore ha quindi provato che il titolo della convenuta per risiedere nell'Immobile, cioè l'affectio della coppia (v. Cass. n. 17971/2015), è venuto meno e che ciononostante l'occupazione perdura.
La convenuta, dal canto suo, non ha provato il proprio titolo per l'occupazione, rimanendo contumace.
Alla luce di quanto precede, la domanda di rilascio dell'attore è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
pagina 4 di 5 3. Le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili alle controversie di valore indeterminabile e complessità bassa, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
accerta che la convenuta occupa senza titolo l'immobile dell'attore sito in
Dalmine, via Piemonte n. 13 e, per l'effetto, condanna la convenuta a rilasciare tale immobile libero da persone e cose;
condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in €
3.908,00 per compensi e in € 276,50 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario del 15% ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore degli avv.ti Eugenio Sarai e Laura Rossoni dichiaratisi antistatari.
Bergamo, 12 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6117/2024, promossa da:
(c.f. ), con gli avv.ti LAURA Parte_1 C.F._1
CLEMENTINA ROSSONI ed EUGENIO SARAI
attore nei confronti di:
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
convenuta contumace
Conclusioni dell'attore: come da verbale di udienza del 12/6/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. ha chiesto di condannare Parte_1
al rilascio di un immobile da questa occupato senza titolo e al Controparte_1
risarcimento del danno cagionato con tale occupazione.
pagina 1 di 5 In sintesi e per quel che qui rileva, il ricorrente ha dedotto:
di essere proprietario di un immobile (erroneamente indicato come sito in
Mozzo, via Locatelli n. 3, ma in realtà) sito in Dalmine, via Piemonte n. 13, così come puntualizzato dalla difesa attorea alle udienze del 15/1/2025 e del successivo 25/3/2025 (di seguito anche l'“Immobile”: v. doc. 1);
di aver intrattenuto con la convivente convenuta una relazione sentimentale da cui sono nate due figlie;
di aver adibito l'Immobile a casa familiare insieme alla convenuta e alle figlie;
che nel febbraio del 2022 i rapporti tra le parti si sono incrinati, il ricorrente si è temporaneamente allontanato da casa e successivamente la convenuta gli ha impedito di fare rientro nell'Immobile;
che nel marzo del 2022, con decreto del Tribunale per i Minorenni di
Brescia, le figlie minori della coppia sono state affidate al Servizio Sociale territorialmente competente per essere collocate presso idoneo contesto etero familiare (v. doc. 2);
che, ciononostante e in assenza di un'assegnazione dell'Immobile, la convenuta continua a occuparlo;
che il ricorrente è stato pertanto costretto a trasferirsi presso un altro immobile, pagando un canone di locazione mensile (v. doc. 4);
che il procedimento di mediazione esperito si è concluso con esito negativo
(v. docc. 5-6).
La convenuta è rimasta contumace.
Ritenuta la controversia non vertente nelle materie di cui all'art. 447-bis c.p.c., con ordinanza di cui al verbale di udienza del 15/1/2025 è stato disposto il passaggio al rito ordinario.
pagina 2 di 5 All'udienza del 30/5/2025 l'attore ha rinunciato alla domanda di condanna della convenuta alla corresponsione di un'indennità per l'occupazione sine titulo dell'Immobile.
Alla successiva udienza del 12/6/2025 la difesa dell'attore ha precisato le proprie conclusioni e discusso oralmente la causa, che è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma c.p.c..
*** *** ***
1. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, con l'azione di rilascio, “di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto [di proprietà, n.d.s.], del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare
l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo” (cfr. Cass. n. 25084/2022).
Spetta, invece, all'occupante eccepire e provare l'esistenza di un titolo per l'occupazione.
2. Nel caso di specie, l'attore ha dedotto di avere consentito alla convenuta la coabitazione presso l'Immobile in ragione della convivenza more uxorio, che il legame affettivo alla base di tale coabitazione è venuto meno e che la convenuta ha continuato, ciononostante, a occupare l'Immobile, anche a seguito del collocamento extra-familiare delle figlie minori della coppia.
Tale prospettazione è stata confermata nel corso dell'istruttoria.
In particolare, la permanenza della convenuta presso l'Immobile trova riscontro nei convergenti riscontri probatori di seguito indicati (aventi carattere di presunzioni gravi, precise e concordanti, avendo financo la giurisprudenza di legittimità puntualizzato che il convincimento del giudice può fondarsi anche su una sola presunzione, purché grave e precisa: v., ex multis, Cass. n. 13373/2017).
pagina 3 di 5 In primo luogo, la mancata comparizione della convenuta all'udienza del
30/5/2025 per rendere l'interrogatorio formale ammesso costituisce circostanza valorizzabile ai sensi dell'art. 232 c.p.c., avendo l'attore documentato di avere notificato alla convenuta ai sensi dell'art. 292 c.p.c. non solo l'ordinanza che ha ammesso il predetto incombente istruttorio, ma anche il decreto di rinvio d'ufficio di detta udienza (e ciò sebbene la Suprema Corte abbia invero chiarito come ciò non sia necessario: v. Cass. n. 10157/2018). Pertanto, quanto anzidetto consente di ritenere come ammessa, in particolare, la circostanza di cui al capitolo di prova orale sub n. 3 di cui alla memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c. attorea, ovvero che l'attore ha rilasciato l'Immobile dal febbraio 2022 e che da tale data l'appartamento è occupato dalla sola convenuta.
Inoltre, quanto anzidetto risulta ulteriormente suffragato dal fatto che tutte le notifiche effettuate alla convenuta documentate in atti (ossia del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale e del decreto di rinvio d'ufficio dell'udienza siano state eseguite in mani proprie della stessa, ai sensi dell'art. 138
c.p.c., presso l'Immobile (cfr. depositi telematici del 4/12/2024, 16/4/2025 e
28/5/2025).
L'attore ha quindi provato che il titolo della convenuta per risiedere nell'Immobile, cioè l'affectio della coppia (v. Cass. n. 17971/2015), è venuto meno e che ciononostante l'occupazione perdura.
La convenuta, dal canto suo, non ha provato il proprio titolo per l'occupazione, rimanendo contumace.
Alla luce di quanto precede, la domanda di rilascio dell'attore è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
pagina 4 di 5 3. Le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili alle controversie di valore indeterminabile e complessità bassa, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
accerta che la convenuta occupa senza titolo l'immobile dell'attore sito in
Dalmine, via Piemonte n. 13 e, per l'effetto, condanna la convenuta a rilasciare tale immobile libero da persone e cose;
condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in €
3.908,00 per compensi e in € 276,50 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario del 15% ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore degli avv.ti Eugenio Sarai e Laura Rossoni dichiaratisi antistatari.
Bergamo, 12 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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