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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2024, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 73/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.73 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza cartolare del 19.11.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
04.11.1990), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro mario Travia, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Magna Grecia n.1/G ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: , nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Roma il 18.01.1992), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Romeo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Magna Grecia n.1/G ha eletto domicilio.
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
pagina 1 di 4 -vista la richiesta congiunta formulata all'udienza cartolare del 19.11.2024 con la quale le parti in epigrafe generalizzate, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di , hanno Parte_1 Controparte_1
chiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 30.07.2011, alle condizioni concordate;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio
Calabria il 30.07.2011 dal quale è nata una figlia, (17.09.2011), ad oggi Persona_1
ancora minorenne;
b) con sentenza n.358/2020 pubblicata il 17.03.2020, il Tribunale di
Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale giudiziale dei coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale nell'anno 2017;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente all'anno 2017 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 04.03.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile formulata da e , con Parte_1 Controparte_1
istanza congiunta formulata all'udienza cartolare del 19.11.2024, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
30.07.2011 tra e , il cui atto risulta Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte I,
n.75 anno 2011, alle seguenti condizioni:
1. i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto senza intromettersi l'uno nella vita privata dell'altro. I divorziandi s'impegnano, altresì, l'uno
pagina 2 di 4 a non coinvolgere in alcun modo la figlia nelle questioni concernenti la vita privata dell'altro;
2. la figlia minore sarà affidata in via esclusiva alla madre, sig.ra Per_1 Parte_1
con il diritto del padre sig. di vigilare
[...] Controparte_1
sull'educazione sull'istruzione e sulla salute della minore e mantenendo il diritto di visita da esercitarsi in occasione delle festività natalizie e pasquali e in occasione delle vacanze estive secondo quanto già determinato con la sentenza di separazione, con
l'aggiunta dei giorni del 30 e 31 dicembre, come di seguito si specifica: “durante le vacanze estive per un periodo di gg 15 in epoca da concordare preventivamente ed in difetto dall'1 al 15 agosto e durante le feste natalizie, 24 e 25 dicembre, e pasquali,
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, con il regime dell'alternanza da un anno all'altro.” Per i restanti giorni dell'anno, il sig. de vorrebbe mantenere il diritto di comunicare CP_1
anche telefonicamente con la figlia ed esercitare il diritto di visita al di fuori Per_1
delle festività e delle ricorrenze, concordando di volta in volta con la madre, compatibilmente con le esigenze e gli impegni della minore;
3. il sig. si impegna a versare in favore della sig.ra la Pt_2 Parte_1
somma di € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia minore che sarà Persona_1
corrisposta entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra IBAN [...]. I ricorrenti Parte_1
dichiarano di avere già in sede di separazione diviso i beni coniugali non dovendo più determinare né concordare altro in merito;
4. le spese straordinarie relative alla figlia minore saranno a carico di entrambe Per_1
le parti nella misura del 50%;
5. i coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
-spese compensate;
pagina 3 di 4 -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 05.12.2024
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.73 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza cartolare del 19.11.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
04.11.1990), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro mario Travia, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Magna Grecia n.1/G ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: , nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Roma il 18.01.1992), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Romeo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Magna Grecia n.1/G ha eletto domicilio.
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
pagina 1 di 4 -vista la richiesta congiunta formulata all'udienza cartolare del 19.11.2024 con la quale le parti in epigrafe generalizzate, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di , hanno Parte_1 Controparte_1
chiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 30.07.2011, alle condizioni concordate;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio
Calabria il 30.07.2011 dal quale è nata una figlia, (17.09.2011), ad oggi Persona_1
ancora minorenne;
b) con sentenza n.358/2020 pubblicata il 17.03.2020, il Tribunale di
Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale giudiziale dei coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale nell'anno 2017;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente all'anno 2017 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 04.03.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile formulata da e , con Parte_1 Controparte_1
istanza congiunta formulata all'udienza cartolare del 19.11.2024, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
30.07.2011 tra e , il cui atto risulta Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte I,
n.75 anno 2011, alle seguenti condizioni:
1. i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto senza intromettersi l'uno nella vita privata dell'altro. I divorziandi s'impegnano, altresì, l'uno
pagina 2 di 4 a non coinvolgere in alcun modo la figlia nelle questioni concernenti la vita privata dell'altro;
2. la figlia minore sarà affidata in via esclusiva alla madre, sig.ra Per_1 Parte_1
con il diritto del padre sig. di vigilare
[...] Controparte_1
sull'educazione sull'istruzione e sulla salute della minore e mantenendo il diritto di visita da esercitarsi in occasione delle festività natalizie e pasquali e in occasione delle vacanze estive secondo quanto già determinato con la sentenza di separazione, con
l'aggiunta dei giorni del 30 e 31 dicembre, come di seguito si specifica: “durante le vacanze estive per un periodo di gg 15 in epoca da concordare preventivamente ed in difetto dall'1 al 15 agosto e durante le feste natalizie, 24 e 25 dicembre, e pasquali,
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, con il regime dell'alternanza da un anno all'altro.” Per i restanti giorni dell'anno, il sig. de vorrebbe mantenere il diritto di comunicare CP_1
anche telefonicamente con la figlia ed esercitare il diritto di visita al di fuori Per_1
delle festività e delle ricorrenze, concordando di volta in volta con la madre, compatibilmente con le esigenze e gli impegni della minore;
3. il sig. si impegna a versare in favore della sig.ra la Pt_2 Parte_1
somma di € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia minore che sarà Persona_1
corrisposta entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra IBAN [...]. I ricorrenti Parte_1
dichiarano di avere già in sede di separazione diviso i beni coniugali non dovendo più determinare né concordare altro in merito;
4. le spese straordinarie relative alla figlia minore saranno a carico di entrambe Per_1
le parti nella misura del 50%;
5. i coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
-spese compensate;
pagina 3 di 4 -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 05.12.2024
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 4 di 4