Articolo 29 della Legge 18 marzo 1968, n. 249
Articolo 28Articolo 25
Versione
14 aprile 1968
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Versione
10 novembre 1970
Art. 29.
Per le cessazioni dal servizio che avverranno a partire dal 1 marzo 1968 e fino al ((31 agosto 1971)) la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si effettua sulla base degli stipendi, delle paghe o delle retribuzioni e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla predetta data del 1 marzo 1968. Gli stessi stipendi, paghe o retribuzioni, ridotti del 10 per cento, si considerano ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale e' dovuto il trattamento economico di sfollamento.
Entrata in vigore il 10 novembre 1970