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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 3673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3673 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr. Anna Carla Catalano - Presidente dr. Maristella Agostinacchio - Consigliere rel. dr. Francesca Romana Amarelli - Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva riserva, ha pronunciato in grado di appello il giorno 9 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2043/2022 r.g. lavoro, vertente
TRA
(p.iva e cod. fisc. ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Napoli alla via Vetriera n. 10, in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. (C.F. ), nato a Napoli in [...] Parte_1 C.F._1
16.06.1973, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Mazzarella (C.F.
[...]
), in virtù di procura allegata al fascicolo telematico ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio di questi in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 7. Il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni delle sentenze, delle ordinanze e degli altri provvedimenti di cui all'art. 176 cod. proc. civ. al numero di tel\fax: 0810491285, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: Email_1
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall' avv. Pasquale Russo C.F. presso il cui C.F._4 studio in Napoli al Centro Direzionale isola G/7 è elettivamente domiciliato giusto mandato a margine del ricorso ex art. 414 cpc – Il procuratore ha dichiarato ai sensi della normativa vigente di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al n. di fax
0817877159 ovvero all'indirizzo di PEC: Email_2
APPELLATO
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 976/2022 pubblicata il 22 febbraio 2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.4.2019, dedusse deduceva di Controparte_1 aver lavorato alle dipendenze della società , come Parte_1 parrucchiere, dal luglio 2012 al 28.11.2018; che il rapporto di lavoro era stato formalizzato solo in data 2.10.2012; di aver provveduto al taglio dei capelli, alle acconciature, alla tintura e decolorazione e di aver svolto anche attività di consulenza alla clientela;
di aver osservato orario di lavoro dalle 9,00 alle 19,00 dal martedì al sabato;
di aver fruito di soli
10 gg di ferie. Tanto premesso, assumendo il proprio diritto all'inquadramento nel II livello del CCNL applicabile al rapporto o comunque ad una retribuzione adeguata alla quantità e qualità di lavoro svolto, concluse per la condanna di parte resistente al pagamento - a titolo di t.f.r., indennità sostitutiva delle ferie e del preavviso, ROL, festività e bonus NZ - delle somme indicate in ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituì l'odierna appellante eccependo preliminarmente la nullità del ricorso. Dedusse: che il ricorrente aveva svolto le mansioni di shampista addetto all'asciugatura ed all'applicazione delle tinture;
che al taglio dei capelli aveva provveduto sempre ad eccezione del solo periodo di Parte_1 assegnazione del ricorrente al negozio di via Mascagni, durante il quale il lavoratore aveva svolto dette mansioni ma in via solo occasionale;
che nel negozio di via Mascagni la clientela veniva affidata al ricorrente ed ad altro collaboratore (sig.ra Tes_1 secondo le indicazioni del titolare dell'attività il quale stabiliva anche il tipo di intervento da svolgere;
che tale esercizio era stato ceduto nel maggio del 2019. Assunse l'occasionalità della prestazione resa dal ricorrente, in particolare nelle giornate del sabato pomeriggio e talvolta anche per qualche ora nel pomeriggio del venerdì nell'arco temporale luglio/2.10.2012. Allegò che il ricorrente aveva osservato orario di lavoro 9.30/13.30 il martedì ed il mercoledì, 9.30/15.30 il giovedì e 9.30/18.30-19.00 il venerdì ed il sabato.
Contestò la sussistenza della giusta causa delle dimissioni e rappresentò che la causa risoluzione del rapporto era da individuare nell'apertura da parte dell'ex dipendente di un proprio salone di parrucchiere in Mugnano di Napoli. Eccepì in compensazione il proprio credito a titolo di indennità per mancato preavviso quantificandolo in euro 1.200,00.
Nel corso del giudizio, il Tribunale di Napoli ammise le prove costituende richieste dalle parti e, all'esito dell'escussione dei testimoni, acquisite le note autorizzate, con la
2 sentenza in epigrafe accolse parzialmente la domanda attorea condannando la Società al pagamento di €. 28.370,44, oltre interessi, nonché al pagamento di €. 1.360,00 oltre oneri accessori da attribuire al procuratore antistatario. In particolare il giudice di prime cure evidenziò che la prova testimoniale aveva permesso di accertare: l'effettività del rapporto di lavoro a far data dal luglio 2012 (e non dal giorno dell'effettiva assunzione del
02.10.2012); che il lavoratore avesse svolto un'attività diretta sulla clientela a carattere sistematico (e non episodico), di varia tipologia (tinture, colorazioni, taglio etc) e che, per le mansioni svolte, andasse inquadrato nel II livello del CCNL;
che l'orario di lavoro fosse circoscritto in 35 ore settimanali;
che dovesse riconoscersi in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate in ragione della prestazione lavorativa della durata accertata in giudizio, la somma di euro 19.042,06; che, in difetto di prova del pagamento di somme a titolo di 13^ mensilità, dovesse liquidarsi, in favore del lavoratore, l'importo di euro 1.070,13; che, in difetto di prova del pagamento del t.f.r., dovuto per legge, andasse disposta la condanna di parte resistente al pagamento, in favore del lavoratore, della somma di euro 8.532,39.
Con ricorso depositato in data 4 agosto 2022 la ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe di cui ha lamentato l'erroneità in ragione della valutazione inesatta del materiale istruttorio che invece, a suo dire, non avrebbe potuto essere addotto a sostegno dell'accoglimento della domanda nei termini di cui in sentenza, risultando le prove testimoniali lacunose e non idonee a fondare l'accertamento dello svolgimento dell'attività lavorativa per il tempo e secondo le modalità indicati in ricorso. L'appellante ha inoltre censurato l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere la corresponsione della
13^ mensilità, deducendo che la stessa era stata versata mensilmente pro quota ed ha contestato comunque la quantificazione delle somme effettuata dal primo giudice sul presupposto di un errato inquadramento e di un orario di lavoro eccedente rispetto a quello riconosciuto nella motivazione.
Sulla scorta di tali deduzioni l'appellante ha concluso nei seguenti termini: “
Accogliere il presente gravame e rigettare tutte le domande formulate, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dall'odierno appellato;
e comunque, 1. Dichiarare
l'inammissibilità, improcedibilità, nullità e annullabilità del ricorso introduttivo, per violazione degli art. 414 cpc a norma dell'art. 156 dello stesso codice e, comunque, rigettarlo nel merito perché non provato.
2. Comunque, accertare e dichiarare
l'insussistenza della rivendicata natura subordinata per il periodo sino al 02.10.2012, con
3 rigetto della domanda;
3. Rigettare la pretesa di inquadramento superiore così come avanzata nel ricorso introduttivo e accertare e dichiarare che il diritto alle differenze retributive risulta ampiamente assorbito dalla circostanza per cui il trattamento retributivo complessivo versato al ricorrente risulta (come ammesso dallo stesso lavoratore per i fuori busta) di gran lunga superiore al dovuto e, comunque, in grado di assorbire le eventuali omissioni economiche in cui potrebbe essere incorso il datore di lavoro.
4. Con condanna dell'appellato alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
5. Con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame;
nel Controparte_1 merito ha contestato la fondatezza dello stesso ed ha proposto appello incidentale relativo alla liquidazione delle spese processuali, lamentando la violazione dei minimi tariffari da parte del primo giudice.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del 9.10.2025 cui la causa è pervenuta a seguito di alcuni rinvii d''ufficio e dell'ordinanza con cui è stata disposta la riformulazione dei conteggi.
Infine, acquisite le note di trattazione ed i conteggi rielaborati dalle parti, all'esito della camera di consiglio, la Corte ha statuito nei termini di seguito espressi.
In via preliminare, osserva la Corte che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellante ex art. 434 c.p.c. è destituita di fondamento, perché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado consente d'individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal
Tribunale.
D'altro canto, la Suprema Corte ha reiteratamente enunciato il principio di diritto, secondo cui per la redazione dell'atto di appello non sono richieste formule sacramentali o l'elaborazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, essendo invece richiesto, a pena di inammissibilità, esclusivamente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (Cass. S.U. n. 27199/2017;
Cass. n. 13535/2018; n. 7675/2019).
4 Sempre in via preliminare si osserva che la parte appellata ha prestato acquiescenza rispetto sia alla parte della pronuncia con la quale è stato accertato l'espletamento dell'orario di lavoro nella misura di 35 ore settimanali in luogo di quelle originariamente rivendicate in ricorso sia all'esclusione delle voci di credito ulteriori rispetto a quelle oggetto di riconoscimento in prime cure (per es. bonus NZ ecc.).
Giungendo all'esame del gravame principale, quindi, la Corte osserva che lo stesso merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In particolare, deve essere accolta la censura attinente al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in epoca antecedente rispetto a quella di formale instaurazione del rapporto.
L'unico testimone che ha collocato la presenza dell'appellato nell'esercizio commerciale in epoca antecedente rispetto a quella di formalizzazione del rapporto
(ottobre 2012) è il teste , cliente dell'esercizio, il quale, escusso Testimone_2 all'udienza del 24.11.2020, ebbe a dichiarare: “ conosco il ricorrente dal 2012, quando cioè lavorava in un salone di parrucchiere a piazza Immacolata a Napoli. ADR: all'epoca ero cliente di quell'esercizio. ADR: nel tempo è nato un rapporto di amicizia. Io sono agente per contratti di utenze. ADR: Nell'estate del 2012 il ricorrente ha cominciato a lavorare presso il negozio di via Vetriera, che io ho frequentato una volta a settimana come cliente”.
Il teste ha dunque rammentato che iniziò a lavorare per la società Controparte_1 appellante nell'estate dell'anno 2012, ma tale affermazione non può condurre -stante la genericità della stessa- ad affermare che il rapporto lavorativo sia sorto proprio a luglio dell'anno 2012 atteso che l'estate comprende quattro mesi: dal 21 giugno al 21 settembre.
Tale lacuna, poi, non è stata colmata dalla deposizione della teste la Testimone_3 quale -come trascritto nella stessa sentenza impugnata- in sede di esame dichiarò: “Ho frequentato entrambi i negozi della convenuta. ADR: a via Vetriera andavo anche due volte alla settimana;
a via Mascagni una volta a settimana in media. ADR: In via Vetriera erano circa 6/7 persone, tra cui ricordo , alla reception , estetista tale Persona_1 Parte_2
. ADR: a Via Mascagni lavoravano il ricorrente e tale Anna. ADR:il ricorrente Per_2 effettuava tagli di capelli, le colorazioni con tinture, phonatura, applicazione extension.
ADR: Io andavo in orari diversi della giornata. Dal 2016 lavoravo al Vomero come estetista, di mattina o pomeriggio. Spesso andavo al lavoro con il ricorrente con la metro intorno alle 8,45. Talvolta capitava che rientrassimo insieme dal lavoro sempre con la metro intorno alle 19,30/20,00. Conosco di vista A via Vetriera ho Parte_1
5 visto dare istruzioni al ricorrente sul lavoro da svolgere;
a via Mascagni non Parte_1 perché non era nel negozio. ADR: Non sono in grado di riferire se il rapporto sia cessato per volontà del ricorrente ovvero del ADR: mi è capitato di andare anche di Parte_1 sabato al negozio. ADR il sabato capitava che finissimo di lavorare più tardi. ADR: ho frequentato i due negozi dal 2012 al 2018. Preciso che ho visto il ricorrente svolgere le mansioni di cui sopra nei confronti della clientela”.
A fronte della contestazione del datore di lavoro, era onere del lavoratore fornire la prova dell'anticipata instaurazione del rapporto di lavoro, con le caratteristiche della subordinazione. Egli avrebbe dovuto dimostrare il proprio inserimento nella compagine organizzativa dell'impresa artigiana ed avrebbe dovuto fornire la prova degli elementi presuntivi che avrebbero potuto condurre all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro. Tale prova -a causa della genericità sul punto in esame della deposizione del teste non è stata fornita sicché non può che concordarsi con le Tes_3 ragioni addotte dall'appellante a fondamento della censura attinente alla durata del rapporto di lavoro che risulta essere stato instaurato -pacificamente- nel mese di ottobre dell'anno 2012 (2 ottobre, come da buste paga in atti).
Per quanto riguarda l'inquadramento contrattuale di , l'appellante Controparte_1 lamenta l'erroneità della sentenza gravata deducendo che sussisterebbe il difetto di prova della sistematicità dello svolgimento delle mansioni afferenti al secondo livello del CCNL applicabile al rapporto ed eccependo peraltro che il ricorrente avrebbe omesso di effettuare le doverose deduzioni difensive in ricorso a sostegno della propria istanza.
La censura è infondata per i motivi che si seguito si espongono e che assorbono ogni ulteriore profilo.
Il giudice di primo grado, infatti, nell'esaminare le prove raccolte ha dato correttamente rilievo alle deposizioni dei testi e , clienti dell'esercizio Tes_2 Tes_3 gestito dalla società appellante: è chiaro, infatti, che il cliente è il soggetto destinatario della prestazione e ben può riferire circa le competenze del lavoratore alle cui mani egli veniva affidato nelle occasioni in cui si recava presso il negozio. Ebbene, entrambi i clienti escussi riferirono che effettuava: tagli di capelli, colorazioni con tinture, Controparte_1 phonatura, applicazione extension. Il teste precisò che Tes_3 Controparte_1 proponeva anche prodotti ai clienti.
Tali mansioni rientrano senza dubbio nel livello riconosciuto dal primo giudice (II livello) atteso che, secondo quanto previsto dal CCNL applicabile al rapporto ed allegato
6 dall'appellato, appartengono al secondo livello “i lavoratori che sappiano eseguire permanenti su capelli lunghi e corti, nei diversi sistemi di uso, applicazione di tinture e decolorazioni, meches, pettinature fantasia su capelli lunghi e corti ondulazioni a ferro e ad acqua, acconciature a phon, piega fissa, messa in piega, ricci piatti, su capelli di diversa lunghezza, lavatura dei capelli, massaggio normale della cute, taglio e frizione. Ovvero vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire correttamente il taglio dei capelli e della barba con rasatura ai lati e con le sole forbici sul mento virgola e con perfezione la rasatura della barba taglio dei capelli al rasoio cachet e massaggio normale della cute”.
Al terzo livello appartengono invece “i lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura di capelli lunghi e corti lavatura dei capelli frizione… “
Come si evince dal tenore letterale delle declaratorie contrattuali nel terzo livello è previsto l'inquadramento del personale non dotato di autonomia esecutiva e destinato prevalentemente all'assistenza, atteso che la clausola contrattuale prevede solo eventualmente l'esecuzione delle attività che invece caratterizzano il secondo livello e che erano in concreto svolte da secondo quanto emerge dalle prove Controparte_1 testimoniali sopra richiamate. Non è invece di ostacolo al riconoscimento del livello individuato dal giudice di prime cure il fatto che il titolare dell'esercizio impartisse istruzioni e direttive atteso che ciò atteneva alla fisiologia del rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, la Corte ritiene di confermare la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la fondatezza della domanda di corretto inquadramento dell'odierno appellato.
Per quanto riguarda i conteggi, la censura sollevata dall'appellante -che ha lamentato l'erroneo recepimento di conteggi svolti dall'appellato nel ricorso di primo grado in quanto basati sull'inquadramento nel primo livello dal 2017 sino al termine del rapporto-
è fondata. Nessuno degli elementi addotti dal ricorrente era idoneo a sostenere l'inquadramento nel primo livello del CCNL di settore, dovendo al contrario essere applicato il secondo livello per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Per tale motivo la Corte ha invitato alla riformulazione dei conteggi, che sono stati depositati da entrambe le parti. Deve tuttavia essere recepito il conteggio svolto dal sig.
(in riferimento all'ipotesi della durata del rapporto per il periodo di formale CP_1 assunzione sviluppata nel secondo prospetto). Deve, invece, essere disatteso il calcolo svolto dall'appellante che ha portato in detrazione gli importi erogati in misura superiore a
7 quella mensilmente dovuta (nonostante non sussistesse una domanda a sostegno di tale conclusione) ed ha conteggiato l'indennità di mancato preavviso, che non è stata riconosciuta dal giudice di prime cure (con statuizione non investita da gravame incidentale).
In conclusione, quindi, recependo i conteggi elaborati dall'appellato (in ragione del periodo di formale assunzione, inquadramento nel secondo livello per tutto il periodo ed osservanza delle 35 ore settimanali) deve essere riconosciuto il diritto dell' di CP_1 percepire le seguenti somme: euro 5.588,24 a titolo di differenze retributive;
euro 3.876,07
a titolo di tredicesima mensilità (non essendovi la prova dell'effettiva corresponsione delle anticipazioni a tale titolo, in assenza di quietanze al riguardo) ed euro 6.509,87 a titolo di
TFR.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la società appellante deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 15.974,18 in favore di , Controparte_1 oltre interessi da calcolare sulle somme di anno in anno rivalutate.
Quanto alle spese del doppio grado si osserva che con la parziale riforma della sentenza impugnata la Corte è tenuta a procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera ai fini della liquidazione delle spese in base ad un criterio unitario e globale. Tuttavia occorre rilevare che nel caso di specie si è verificata una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti, poiché la domanda proposta dall'odierno appellato è stata accolta solo in parte, con esclusione del capo diretto al riconoscimento del rapporto di lavoro per il periodo non formalizzato e con esclusione della domanda di inquadramento nel primo livello (implicitamente formulata attraverso i conteggi).
Pertanto, si reputano sussistenti ragioni adeguate per disporre la compensazione per metà delle spese relative al doppio grado di giudizio. Deve, infine, essere disposta la condanna dell'appellante al pagamento del restante importo, liquidato come da dispositivo in ragione del valore della controversia (calcolato in base alle somme riconosciute) e delle quattro fasi espletate, con applicazione dei minimi tariffari di cui al DM 55/2014 per il primo grado e dei minimi aggiornati sulla base del DM n. 147 del 13.08.2022 per la fase di appello.
P.Q.M.
La Corte, assorbita ogni questione circa l'appello incidentale, così provvede:
8 - accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna la società di al pagamento in Parte_1 Parte_1 favore della somma di euro 15.974,18 oltre interessi dal dì del dovuto al Controparte_1 saldo sulle somme di anno in anno rivalutate;
-compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato del restante importo che liquida – al netto della disposta compensazione- in euro 1.394,50 per il primo grado ed in euro 1.453,00 per il grado di appello, il tutto oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Russo.
Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr. Anna Carla Catalano - Presidente dr. Maristella Agostinacchio - Consigliere rel. dr. Francesca Romana Amarelli - Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva riserva, ha pronunciato in grado di appello il giorno 9 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2043/2022 r.g. lavoro, vertente
TRA
(p.iva e cod. fisc. ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Napoli alla via Vetriera n. 10, in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. (C.F. ), nato a Napoli in [...] Parte_1 C.F._1
16.06.1973, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Mazzarella (C.F.
[...]
), in virtù di procura allegata al fascicolo telematico ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio di questi in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 7. Il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni delle sentenze, delle ordinanze e degli altri provvedimenti di cui all'art. 176 cod. proc. civ. al numero di tel\fax: 0810491285, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: Email_1
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall' avv. Pasquale Russo C.F. presso il cui C.F._4 studio in Napoli al Centro Direzionale isola G/7 è elettivamente domiciliato giusto mandato a margine del ricorso ex art. 414 cpc – Il procuratore ha dichiarato ai sensi della normativa vigente di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al n. di fax
0817877159 ovvero all'indirizzo di PEC: Email_2
APPELLATO
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 976/2022 pubblicata il 22 febbraio 2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.4.2019, dedusse deduceva di Controparte_1 aver lavorato alle dipendenze della società , come Parte_1 parrucchiere, dal luglio 2012 al 28.11.2018; che il rapporto di lavoro era stato formalizzato solo in data 2.10.2012; di aver provveduto al taglio dei capelli, alle acconciature, alla tintura e decolorazione e di aver svolto anche attività di consulenza alla clientela;
di aver osservato orario di lavoro dalle 9,00 alle 19,00 dal martedì al sabato;
di aver fruito di soli
10 gg di ferie. Tanto premesso, assumendo il proprio diritto all'inquadramento nel II livello del CCNL applicabile al rapporto o comunque ad una retribuzione adeguata alla quantità e qualità di lavoro svolto, concluse per la condanna di parte resistente al pagamento - a titolo di t.f.r., indennità sostitutiva delle ferie e del preavviso, ROL, festività e bonus NZ - delle somme indicate in ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituì l'odierna appellante eccependo preliminarmente la nullità del ricorso. Dedusse: che il ricorrente aveva svolto le mansioni di shampista addetto all'asciugatura ed all'applicazione delle tinture;
che al taglio dei capelli aveva provveduto sempre ad eccezione del solo periodo di Parte_1 assegnazione del ricorrente al negozio di via Mascagni, durante il quale il lavoratore aveva svolto dette mansioni ma in via solo occasionale;
che nel negozio di via Mascagni la clientela veniva affidata al ricorrente ed ad altro collaboratore (sig.ra Tes_1 secondo le indicazioni del titolare dell'attività il quale stabiliva anche il tipo di intervento da svolgere;
che tale esercizio era stato ceduto nel maggio del 2019. Assunse l'occasionalità della prestazione resa dal ricorrente, in particolare nelle giornate del sabato pomeriggio e talvolta anche per qualche ora nel pomeriggio del venerdì nell'arco temporale luglio/2.10.2012. Allegò che il ricorrente aveva osservato orario di lavoro 9.30/13.30 il martedì ed il mercoledì, 9.30/15.30 il giovedì e 9.30/18.30-19.00 il venerdì ed il sabato.
Contestò la sussistenza della giusta causa delle dimissioni e rappresentò che la causa risoluzione del rapporto era da individuare nell'apertura da parte dell'ex dipendente di un proprio salone di parrucchiere in Mugnano di Napoli. Eccepì in compensazione il proprio credito a titolo di indennità per mancato preavviso quantificandolo in euro 1.200,00.
Nel corso del giudizio, il Tribunale di Napoli ammise le prove costituende richieste dalle parti e, all'esito dell'escussione dei testimoni, acquisite le note autorizzate, con la
2 sentenza in epigrafe accolse parzialmente la domanda attorea condannando la Società al pagamento di €. 28.370,44, oltre interessi, nonché al pagamento di €. 1.360,00 oltre oneri accessori da attribuire al procuratore antistatario. In particolare il giudice di prime cure evidenziò che la prova testimoniale aveva permesso di accertare: l'effettività del rapporto di lavoro a far data dal luglio 2012 (e non dal giorno dell'effettiva assunzione del
02.10.2012); che il lavoratore avesse svolto un'attività diretta sulla clientela a carattere sistematico (e non episodico), di varia tipologia (tinture, colorazioni, taglio etc) e che, per le mansioni svolte, andasse inquadrato nel II livello del CCNL;
che l'orario di lavoro fosse circoscritto in 35 ore settimanali;
che dovesse riconoscersi in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate in ragione della prestazione lavorativa della durata accertata in giudizio, la somma di euro 19.042,06; che, in difetto di prova del pagamento di somme a titolo di 13^ mensilità, dovesse liquidarsi, in favore del lavoratore, l'importo di euro 1.070,13; che, in difetto di prova del pagamento del t.f.r., dovuto per legge, andasse disposta la condanna di parte resistente al pagamento, in favore del lavoratore, della somma di euro 8.532,39.
Con ricorso depositato in data 4 agosto 2022 la ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe di cui ha lamentato l'erroneità in ragione della valutazione inesatta del materiale istruttorio che invece, a suo dire, non avrebbe potuto essere addotto a sostegno dell'accoglimento della domanda nei termini di cui in sentenza, risultando le prove testimoniali lacunose e non idonee a fondare l'accertamento dello svolgimento dell'attività lavorativa per il tempo e secondo le modalità indicati in ricorso. L'appellante ha inoltre censurato l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere la corresponsione della
13^ mensilità, deducendo che la stessa era stata versata mensilmente pro quota ed ha contestato comunque la quantificazione delle somme effettuata dal primo giudice sul presupposto di un errato inquadramento e di un orario di lavoro eccedente rispetto a quello riconosciuto nella motivazione.
Sulla scorta di tali deduzioni l'appellante ha concluso nei seguenti termini: “
Accogliere il presente gravame e rigettare tutte le domande formulate, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dall'odierno appellato;
e comunque, 1. Dichiarare
l'inammissibilità, improcedibilità, nullità e annullabilità del ricorso introduttivo, per violazione degli art. 414 cpc a norma dell'art. 156 dello stesso codice e, comunque, rigettarlo nel merito perché non provato.
2. Comunque, accertare e dichiarare
l'insussistenza della rivendicata natura subordinata per il periodo sino al 02.10.2012, con
3 rigetto della domanda;
3. Rigettare la pretesa di inquadramento superiore così come avanzata nel ricorso introduttivo e accertare e dichiarare che il diritto alle differenze retributive risulta ampiamente assorbito dalla circostanza per cui il trattamento retributivo complessivo versato al ricorrente risulta (come ammesso dallo stesso lavoratore per i fuori busta) di gran lunga superiore al dovuto e, comunque, in grado di assorbire le eventuali omissioni economiche in cui potrebbe essere incorso il datore di lavoro.
4. Con condanna dell'appellato alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
5. Con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame;
nel Controparte_1 merito ha contestato la fondatezza dello stesso ed ha proposto appello incidentale relativo alla liquidazione delle spese processuali, lamentando la violazione dei minimi tariffari da parte del primo giudice.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del 9.10.2025 cui la causa è pervenuta a seguito di alcuni rinvii d''ufficio e dell'ordinanza con cui è stata disposta la riformulazione dei conteggi.
Infine, acquisite le note di trattazione ed i conteggi rielaborati dalle parti, all'esito della camera di consiglio, la Corte ha statuito nei termini di seguito espressi.
In via preliminare, osserva la Corte che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellante ex art. 434 c.p.c. è destituita di fondamento, perché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado consente d'individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal
Tribunale.
D'altro canto, la Suprema Corte ha reiteratamente enunciato il principio di diritto, secondo cui per la redazione dell'atto di appello non sono richieste formule sacramentali o l'elaborazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, essendo invece richiesto, a pena di inammissibilità, esclusivamente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (Cass. S.U. n. 27199/2017;
Cass. n. 13535/2018; n. 7675/2019).
4 Sempre in via preliminare si osserva che la parte appellata ha prestato acquiescenza rispetto sia alla parte della pronuncia con la quale è stato accertato l'espletamento dell'orario di lavoro nella misura di 35 ore settimanali in luogo di quelle originariamente rivendicate in ricorso sia all'esclusione delle voci di credito ulteriori rispetto a quelle oggetto di riconoscimento in prime cure (per es. bonus NZ ecc.).
Giungendo all'esame del gravame principale, quindi, la Corte osserva che lo stesso merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In particolare, deve essere accolta la censura attinente al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in epoca antecedente rispetto a quella di formale instaurazione del rapporto.
L'unico testimone che ha collocato la presenza dell'appellato nell'esercizio commerciale in epoca antecedente rispetto a quella di formalizzazione del rapporto
(ottobre 2012) è il teste , cliente dell'esercizio, il quale, escusso Testimone_2 all'udienza del 24.11.2020, ebbe a dichiarare: “ conosco il ricorrente dal 2012, quando cioè lavorava in un salone di parrucchiere a piazza Immacolata a Napoli. ADR: all'epoca ero cliente di quell'esercizio. ADR: nel tempo è nato un rapporto di amicizia. Io sono agente per contratti di utenze. ADR: Nell'estate del 2012 il ricorrente ha cominciato a lavorare presso il negozio di via Vetriera, che io ho frequentato una volta a settimana come cliente”.
Il teste ha dunque rammentato che iniziò a lavorare per la società Controparte_1 appellante nell'estate dell'anno 2012, ma tale affermazione non può condurre -stante la genericità della stessa- ad affermare che il rapporto lavorativo sia sorto proprio a luglio dell'anno 2012 atteso che l'estate comprende quattro mesi: dal 21 giugno al 21 settembre.
Tale lacuna, poi, non è stata colmata dalla deposizione della teste la Testimone_3 quale -come trascritto nella stessa sentenza impugnata- in sede di esame dichiarò: “Ho frequentato entrambi i negozi della convenuta. ADR: a via Vetriera andavo anche due volte alla settimana;
a via Mascagni una volta a settimana in media. ADR: In via Vetriera erano circa 6/7 persone, tra cui ricordo , alla reception , estetista tale Persona_1 Parte_2
. ADR: a Via Mascagni lavoravano il ricorrente e tale Anna. ADR:il ricorrente Per_2 effettuava tagli di capelli, le colorazioni con tinture, phonatura, applicazione extension.
ADR: Io andavo in orari diversi della giornata. Dal 2016 lavoravo al Vomero come estetista, di mattina o pomeriggio. Spesso andavo al lavoro con il ricorrente con la metro intorno alle 8,45. Talvolta capitava che rientrassimo insieme dal lavoro sempre con la metro intorno alle 19,30/20,00. Conosco di vista A via Vetriera ho Parte_1
5 visto dare istruzioni al ricorrente sul lavoro da svolgere;
a via Mascagni non Parte_1 perché non era nel negozio. ADR: Non sono in grado di riferire se il rapporto sia cessato per volontà del ricorrente ovvero del ADR: mi è capitato di andare anche di Parte_1 sabato al negozio. ADR il sabato capitava che finissimo di lavorare più tardi. ADR: ho frequentato i due negozi dal 2012 al 2018. Preciso che ho visto il ricorrente svolgere le mansioni di cui sopra nei confronti della clientela”.
A fronte della contestazione del datore di lavoro, era onere del lavoratore fornire la prova dell'anticipata instaurazione del rapporto di lavoro, con le caratteristiche della subordinazione. Egli avrebbe dovuto dimostrare il proprio inserimento nella compagine organizzativa dell'impresa artigiana ed avrebbe dovuto fornire la prova degli elementi presuntivi che avrebbero potuto condurre all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro. Tale prova -a causa della genericità sul punto in esame della deposizione del teste non è stata fornita sicché non può che concordarsi con le Tes_3 ragioni addotte dall'appellante a fondamento della censura attinente alla durata del rapporto di lavoro che risulta essere stato instaurato -pacificamente- nel mese di ottobre dell'anno 2012 (2 ottobre, come da buste paga in atti).
Per quanto riguarda l'inquadramento contrattuale di , l'appellante Controparte_1 lamenta l'erroneità della sentenza gravata deducendo che sussisterebbe il difetto di prova della sistematicità dello svolgimento delle mansioni afferenti al secondo livello del CCNL applicabile al rapporto ed eccependo peraltro che il ricorrente avrebbe omesso di effettuare le doverose deduzioni difensive in ricorso a sostegno della propria istanza.
La censura è infondata per i motivi che si seguito si espongono e che assorbono ogni ulteriore profilo.
Il giudice di primo grado, infatti, nell'esaminare le prove raccolte ha dato correttamente rilievo alle deposizioni dei testi e , clienti dell'esercizio Tes_2 Tes_3 gestito dalla società appellante: è chiaro, infatti, che il cliente è il soggetto destinatario della prestazione e ben può riferire circa le competenze del lavoratore alle cui mani egli veniva affidato nelle occasioni in cui si recava presso il negozio. Ebbene, entrambi i clienti escussi riferirono che effettuava: tagli di capelli, colorazioni con tinture, Controparte_1 phonatura, applicazione extension. Il teste precisò che Tes_3 Controparte_1 proponeva anche prodotti ai clienti.
Tali mansioni rientrano senza dubbio nel livello riconosciuto dal primo giudice (II livello) atteso che, secondo quanto previsto dal CCNL applicabile al rapporto ed allegato
6 dall'appellato, appartengono al secondo livello “i lavoratori che sappiano eseguire permanenti su capelli lunghi e corti, nei diversi sistemi di uso, applicazione di tinture e decolorazioni, meches, pettinature fantasia su capelli lunghi e corti ondulazioni a ferro e ad acqua, acconciature a phon, piega fissa, messa in piega, ricci piatti, su capelli di diversa lunghezza, lavatura dei capelli, massaggio normale della cute, taglio e frizione. Ovvero vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire correttamente il taglio dei capelli e della barba con rasatura ai lati e con le sole forbici sul mento virgola e con perfezione la rasatura della barba taglio dei capelli al rasoio cachet e massaggio normale della cute”.
Al terzo livello appartengono invece “i lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura di capelli lunghi e corti lavatura dei capelli frizione… “
Come si evince dal tenore letterale delle declaratorie contrattuali nel terzo livello è previsto l'inquadramento del personale non dotato di autonomia esecutiva e destinato prevalentemente all'assistenza, atteso che la clausola contrattuale prevede solo eventualmente l'esecuzione delle attività che invece caratterizzano il secondo livello e che erano in concreto svolte da secondo quanto emerge dalle prove Controparte_1 testimoniali sopra richiamate. Non è invece di ostacolo al riconoscimento del livello individuato dal giudice di prime cure il fatto che il titolare dell'esercizio impartisse istruzioni e direttive atteso che ciò atteneva alla fisiologia del rapporto di lavoro subordinato.
Pertanto, la Corte ritiene di confermare la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la fondatezza della domanda di corretto inquadramento dell'odierno appellato.
Per quanto riguarda i conteggi, la censura sollevata dall'appellante -che ha lamentato l'erroneo recepimento di conteggi svolti dall'appellato nel ricorso di primo grado in quanto basati sull'inquadramento nel primo livello dal 2017 sino al termine del rapporto-
è fondata. Nessuno degli elementi addotti dal ricorrente era idoneo a sostenere l'inquadramento nel primo livello del CCNL di settore, dovendo al contrario essere applicato il secondo livello per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Per tale motivo la Corte ha invitato alla riformulazione dei conteggi, che sono stati depositati da entrambe le parti. Deve tuttavia essere recepito il conteggio svolto dal sig.
(in riferimento all'ipotesi della durata del rapporto per il periodo di formale CP_1 assunzione sviluppata nel secondo prospetto). Deve, invece, essere disatteso il calcolo svolto dall'appellante che ha portato in detrazione gli importi erogati in misura superiore a
7 quella mensilmente dovuta (nonostante non sussistesse una domanda a sostegno di tale conclusione) ed ha conteggiato l'indennità di mancato preavviso, che non è stata riconosciuta dal giudice di prime cure (con statuizione non investita da gravame incidentale).
In conclusione, quindi, recependo i conteggi elaborati dall'appellato (in ragione del periodo di formale assunzione, inquadramento nel secondo livello per tutto il periodo ed osservanza delle 35 ore settimanali) deve essere riconosciuto il diritto dell' di CP_1 percepire le seguenti somme: euro 5.588,24 a titolo di differenze retributive;
euro 3.876,07
a titolo di tredicesima mensilità (non essendovi la prova dell'effettiva corresponsione delle anticipazioni a tale titolo, in assenza di quietanze al riguardo) ed euro 6.509,87 a titolo di
TFR.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la società appellante deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 15.974,18 in favore di , Controparte_1 oltre interessi da calcolare sulle somme di anno in anno rivalutate.
Quanto alle spese del doppio grado si osserva che con la parziale riforma della sentenza impugnata la Corte è tenuta a procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera ai fini della liquidazione delle spese in base ad un criterio unitario e globale. Tuttavia occorre rilevare che nel caso di specie si è verificata una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti, poiché la domanda proposta dall'odierno appellato è stata accolta solo in parte, con esclusione del capo diretto al riconoscimento del rapporto di lavoro per il periodo non formalizzato e con esclusione della domanda di inquadramento nel primo livello (implicitamente formulata attraverso i conteggi).
Pertanto, si reputano sussistenti ragioni adeguate per disporre la compensazione per metà delle spese relative al doppio grado di giudizio. Deve, infine, essere disposta la condanna dell'appellante al pagamento del restante importo, liquidato come da dispositivo in ragione del valore della controversia (calcolato in base alle somme riconosciute) e delle quattro fasi espletate, con applicazione dei minimi tariffari di cui al DM 55/2014 per il primo grado e dei minimi aggiornati sulla base del DM n. 147 del 13.08.2022 per la fase di appello.
P.Q.M.
La Corte, assorbita ogni questione circa l'appello incidentale, così provvede:
8 - accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna la società di al pagamento in Parte_1 Parte_1 favore della somma di euro 15.974,18 oltre interessi dal dì del dovuto al Controparte_1 saldo sulle somme di anno in anno rivalutate;
-compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato del restante importo che liquida – al netto della disposta compensazione- in euro 1.394,50 per il primo grado ed in euro 1.453,00 per il grado di appello, il tutto oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Russo.
Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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