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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/11/2024, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 6549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51, ultimo comma c.p.c., con ricorso congiunto di modifica depositato il 28/10/2024, da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/10/1971, e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(SVIZZERA) il 13/02/1971,
ENTRAMBI con il proc. dom. avv. TORRI FABIO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita accoglimento la domanda di modifica delle condizioni inerenti alla ripartizione degli oneri di mantenimento del figlio minore (n. il Persona_1
01/12/2009), nato dall'unione matrimoniale delle parti.
1 Preliminarmente, si osserva che i rapporti tra le parti sono regolamentati dalle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio resa da questo Tribunale n. 1237/2022 del 18/05/2022, pubblicata in data 25/05/2022, prodotta con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato, e che il ricorso congiunto si fonda su circostanze sopravvenute alla suddetta pronuncia.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, ultimo comma c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 07/11/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51, ultimo comma c.p.c., con ricorso congiunto di modifica depositato il 28/10/2024, da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/10/1971, e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(SVIZZERA) il 13/02/1971,
ENTRAMBI con il proc. dom. avv. TORRI FABIO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita accoglimento la domanda di modifica delle condizioni inerenti alla ripartizione degli oneri di mantenimento del figlio minore (n. il Persona_1
01/12/2009), nato dall'unione matrimoniale delle parti.
1 Preliminarmente, si osserva che i rapporti tra le parti sono regolamentati dalle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio resa da questo Tribunale n. 1237/2022 del 18/05/2022, pubblicata in data 25/05/2022, prodotta con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato, e che il ricorso congiunto si fonda su circostanze sopravvenute alla suddetta pronuncia.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongono in contrasto con norme di legge imperative né con l'interesse superiore della prole, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, ultimo comma c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 07/11/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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