CA
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 449 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Picerni ed elettivamente domiciliata a
Bassano del Grappa (VI), via Mure del Bastion n. 10, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_3 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Resenterra ed elettivamente domiciliati a Feltre (BL), largo Castaldi 20, presso lo studio del difensore;
appellati
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Rep. n. 378/2024 del
Tribunale di Vicenza
Conclusioni
pagina 1 di 7 Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della ordinanza n. 1658\2024 resa inter partes dal Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice Dott.ssa Vittoria
Cuogo – R.G. n. 1263/2023, pubblicata il 14/02/2024, e comunicata in pari data, compensare le spese del primo grado tra le parti.
- in via subordinata, liquidare le spese di primo grado parametrate ai valori minimi nell'ambito dello scaglione da € 1.000,00 a € 5.200,00, per le sole fasi di studio, introduttiva, decisionale e quindi per complessivi € 852,00 oltre 15% spese genarli, iva e cpa come per legge.
- in via gradata, liquidare le spese di primo grado parametrate ai valori medi nell'ambito dello scaglione da € 1.000,00 a € 5.200,00, per le sole fasi di studio, introduttiva, decisionale e quindi per complessivi € 1.701,00 oltre 15% spese genarli, iva e cpa come per legge.
- in via ulteriormente gradata, liquidare le spese di primo grado parametrate ai valori medi nell'ambito dello scaglione da € 1.000,00 a € 5.200,00, per le sole fasi di studio, introduttiva, decisionale e al minimo quella istruttoria quindi per complessivi € 2.127,00 oltre 15% spese genarli, iva e cpa come per legge.
- in ogni caso, vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, e C.p.a, con aumento del 30 per cento ai sensi del comma 1bis, art. 4 del D.M. 55/2014, con distrazione ex art. 93, 1° comma c.p.c., in favore del sottoscritto difensore che si dichiara distrattario.
Per gli appellati
Nel merito, in via principale: rigettare l'impugnazione ex adverso proposta, nonché le conclusioni formulate nell'atto di citazione in appello datato 14.2.2024
e ribadite nelle note scritte d'udienza dell'11.6.2024 dall'appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tuttiillustrati nella comparsa di costituzione nella fase di appello datata 22.5.2024, con conferma integrale dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Vicenza che in data 13.2.2024
pagina 2 di 7 ha deciso definitivamente sulle domande formulate dalle parti nella causa n.
1263/23 RG.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. come per legge e successive spese occorrende già allegata alle note per l'udienza del 12.6.2024.
Fatto e ragioni della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bic c.p.c. adiva il Tribunale di Vicenza Parte_1 al fine di recuperare una serie di beni di sua proprietà, asseritamente trattenuti illegittimamente da , e ottenere il risarcimento del danno Parte_2 conseguente al mancato utilizzo e alla rottura di tali beni e al furto di legna commesso da . Parte_3
e si costituivano in giudizio contestando le allegazioni Parte_2 Parte_3 attoree e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.1 Alla prima udienza del 30.5.2023 il Giudice istruttore formulava la seguente proposta conciliativa: “ e si impegnano a consentire Parte_2 Parte_3
l'accesso da parte di e/o suoi incaricati nel giardino di pertinenza Parte_1 al fine di prelevare gli oggetti indicati nel doc. 4a e 9 di parte ricorrente, per quelli ancora rinvenibili in loco;
si impegna a eseguire le operazioni di Parte_1 prelievo dei beni ancora ivi siti, di cui al docc. sopra citati, a propria cura e spese, previo accordo con i resistenti in relazione a giorno ed ora dell'accesso, nel minor tempo possibile e nel rispetto dell'altrui proprietà; l'accesso dovrà essere concordato dalle parti, in particolare con il D.L. di parte resistente geom. CP_1
, mail cell. 333 2387787 e le operazioni avvenire entro
[...] Email_1 giorni 30 dalla data odierna”.
Le parti accettavano tale proposta e il procedimento veniva rinviato alla successiva udienza del 13.7.2023 per la verifica. A tale udienza il legale della ricorrente dava atto che parte degli oggetti erano stati recuperati, mentre altra parte era andata al macero, in quanto danneggiata, o non recuperata non essendo stata rinvenuta. Il procuratore di parte resistente dimetteva relazione di recupero del materiale redatta dal geom. e chiedeva dichiararsi cessata la CP_1 materia del contendere, mentre il difensore della ricorrente insisteva per pagina 3 di 7 l'ammissione delle istanze istruttorie e, in subordine, chiedeva fissarsi udienza di discussione ai fini del vaglio della domanda risarcitoria.
Il Giudice, dopo avere dato atto che, come rappresentato dai procuratori delle parti costituite, aveva avuto effettivamente luogo l'operazione di recupero dei beni della ricorrente, come da proposta conciliativa formulata nel corso dell'udienza del 30.5.2023, riteneva la causa matura per la decisione e fissava la data del 14.12.2023 per la discussione della causa.
2. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il Tribunale rilevava che i procuratori delle parti avevano rappresentato che in data 24.6.2023 era avvenuto l'accesso al cortile del resistente e ultimate le operazioni di recupero dei materiali ivi depositati dalla ricorrente, messi a disposizione per il ritiro, e che il legale della ricorrente aveva fatto presente che il recupero era stato possibile solo per una parte dei materiali indicati in ricorso, mentre altri erano andati distrutti, perduti, non erano presenti o impossibili da recuperare.
Pertanto, riteneva che:
1) quanto allo sgombero dal cortile del resistente degli oggetti reclamati dalla ricorrente, si fosse verificata la cessata materia del contendere, tenuto conto che quello che era materialmente presente era stato ritirato dalla;
Parte_1
2) quanto, invece, ai materiali e oggetti non presenti in loco, e quindi non ritirati nel corso del giugno 2023, la ricorrente non avesse assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in ordine alla dimostrazione della sua titolarità, della loro presenza in loco e del loro valore. Peraltro, la non era neanche stata in Parte_1 grado di specificare quali oggetti erano andati perduti, danneggiati o distrutti.
, rispetto a tali pretese, doveva dunque ritenersi soccombente;
Parte_1
3) anche applicando il criterio della soccombenza virtuale, alla luce delle circostanze emerse in corso di causa, sussistesse la soccombenza integrale in capo alla ricorrente e che le spese di lite, liquidate secondo i parametri tabellari medi (scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00), andassero poste a suo carico.
4. Avverso tale ordinanza ha proposto appello, formulando le Parte_1 conclusioni indicate in epigrafe.
pagina 4 di 7 Si sono costituiti e chiedendo il rigetto Parte_2 Parte_3 dell'impugnazione.
All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa, ex art. 352 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
5. Nell'atto di appello , premette che non è sua intenzione Parte_1 appellare in toto l'ordinanza, per mere ragioni economiche, nonostante la stessa le abbia negato giustizia, tenuto conto che il Tribunale aveva ritenuto cessata la materia del contendere nonostante avesse rilevato che non tutti i beni erano stati recuperati.
Lamenta, quindi, anche in considerazione del fatto che i convenuti non avevano articolato mezzi istruttori, che il Giudice abbia liquidato le spese di lite parametrandole ai valori medi per le quattro fasi, quando, in realtà, vi era stata una reciproca soccombenza, poiché, benché il Giudice avesse affermato la cessata materia del contendere, la stessa non era cessata. In particolare, il tentativo di conciliazione non aveva avuto esito positivo e sarebbe stato compito del Giudice proseguire con la tutela giudiziaria e concedere termine per il deposito di memorie esplicative sulle operazioni di recupero.
Il Tribunale avrebbe errato nel liquidare anche la fase istruttoria, poiché non svolta, e nel non liquidare le spese secondo i valori minimi.
6. L'appello è infondato e non può essere accolto.
6.1 Occorre precisare che l'impugnazione riguarda esclusivamente la liquidazione delle spese processuali atteso che soltanto tale capo dell'ordinanza è stato oggetto di specifico motivo di impugnazione, sebbene la lamenti, Parte_1 genericamente, che le sia stata negata giustizia.
Orbene, dall'esame degli atti si evince che la proposta formulata dal Giudice all'udienza del 30.5.2023 era stata accettata dalle parti e che alla stessa era stata data esecuzione. Soltanto in relazione a quella parte di beni non recuperata parte ricorrente chiedeva che fosse vagliata la domanda risarcitoria.
Appare, pertanto, corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto cessata la materia del contendere relativamente alla restituzione dei beni richiesta dalla ricorrente, atteso che i procuratori delle parti, all'udienza del pagina 5 di 7 13.7.2023, avevano entrambi rappresentato che il 24.6.2023 era avvenuto l'accesso al cortile di ed erano state ultimate le operazioni di Parte_2 recupero dei materiali ivi depositati dalla , alla stessa messi a Parte_1 disposizione per il ritiro.
6.2 Quanto, invece, ai materiali e oggetti non presenti in loco, e quindi non ritirati nel corso del giugno 2023, la domanda risarcitoria è stata espressamente e motivatamente rigettata dal Tribunale, il quale, rispetto a tali pretese, ha ritenuto la soccombente. Parte_1
Sul punto, al pari dell'espresso rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente, non è stato formulato nessuno specifico motivo di appello.
6.3 Il Tribunale ha motivato la ritenuta soccombenza della , sia in Parte_1 relazione alla domanda risarcitoria, sia in relazione ai beni rispetto ai quali le pretese attoree erano cessate, essendo stati restituiti.
Tale decisione appare corretta in quanto: 1) non era titolare del Parte_3 terreno/cortile ove la ricorrente aveva allegato aver depositato materiale di sua proprietà, trattandosi di area di proprietà di;
2) già in data Parte_2
6.10.2016 e, in vista dell'apertura del cantiere autorizzato, in data 28.1.2020 e
25.6.2021, aveva invitato la a ritirare gli oggetti dalla Parte_2 Parte_1 stessa accatastati nel cortile di sua proprietà, mentre la era rimasta Parte_1 inerte e, poi, aveva incardinato il giudizio di primo grado;
3) i beni presenti nel cortile sono stati restituiti all'appellante in esecuzione della proposta conciliativa;
4) la non era nel possesso del cortile di proprietà di;
5) Parte_1 Parte_2 non era stata fornita dall'attrice nessuna prova in ordine alla proprietà dei beni oggetto di domanda, come pure del loro valore.
6.4 Condivisibile appare, pertanto, l'ordinanza impugnata nel porre le spese di lite a carico della ricorrente, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione della previsione di cui all'art. 91 c.p.c. e in mancanza dei requisiti di cui all'art. 92
c.p.c., necessari al fine di giustificare la compensazione delle spese di lite.
6.5 Corretta appare, inoltre, la liquidazione delle spese relative alla fase di trattazione della causa, tenuto conto che nel corso del giudizio si sono tenute più udienze (30.5.2023, 13.7.2023 e 9.1.2024) e che il Tribunale ha formulato una pagina 6 di 7 proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., accettata dalle parti e alla quale è stata data esecuzione.
Medesima valutazione si impone in relazione all'applicazione dei parametri medi delle fasi effettivamente svolte nel giudizio di primo grado, alla luce delle molteplici e variegate questioni, giuridiche e di fatto, oggetto del contendere.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e, stante la soccombenza,
l'appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite del grado in favore della parte appellata, liquidate come in dispositivo, tra valori minimi e medi stante la non particolare complessità della specifica questione trattata, senza fase istruttoria.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Rep. n. 378/2024 del Tribunale di
Vicenza, così pronuncia:
− rigetta l'appello proposto da dal;
Pt_1 Pt_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 parte appellata liquidate complessivamente in euro 1.400,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e oneri accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 449 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Picerni ed elettivamente domiciliata a
Bassano del Grappa (VI), via Mure del Bastion n. 10, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_3 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Resenterra ed elettivamente domiciliati a Feltre (BL), largo Castaldi 20, presso lo studio del difensore;
appellati
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Rep. n. 378/2024 del
Tribunale di Vicenza
Conclusioni
pagina 1 di 7 Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della ordinanza n. 1658\2024 resa inter partes dal Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice Dott.ssa Vittoria
Cuogo – R.G. n. 1263/2023, pubblicata il 14/02/2024, e comunicata in pari data, compensare le spese del primo grado tra le parti.
- in via subordinata, liquidare le spese di primo grado parametrate ai valori minimi nell'ambito dello scaglione da € 1.000,00 a € 5.200,00, per le sole fasi di studio, introduttiva, decisionale e quindi per complessivi € 852,00 oltre 15% spese genarli, iva e cpa come per legge.
- in via gradata, liquidare le spese di primo grado parametrate ai valori medi nell'ambito dello scaglione da € 1.000,00 a € 5.200,00, per le sole fasi di studio, introduttiva, decisionale e quindi per complessivi € 1.701,00 oltre 15% spese genarli, iva e cpa come per legge.
- in via ulteriormente gradata, liquidare le spese di primo grado parametrate ai valori medi nell'ambito dello scaglione da € 1.000,00 a € 5.200,00, per le sole fasi di studio, introduttiva, decisionale e al minimo quella istruttoria quindi per complessivi € 2.127,00 oltre 15% spese genarli, iva e cpa come per legge.
- in ogni caso, vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, e C.p.a, con aumento del 30 per cento ai sensi del comma 1bis, art. 4 del D.M. 55/2014, con distrazione ex art. 93, 1° comma c.p.c., in favore del sottoscritto difensore che si dichiara distrattario.
Per gli appellati
Nel merito, in via principale: rigettare l'impugnazione ex adverso proposta, nonché le conclusioni formulate nell'atto di citazione in appello datato 14.2.2024
e ribadite nelle note scritte d'udienza dell'11.6.2024 dall'appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tuttiillustrati nella comparsa di costituzione nella fase di appello datata 22.5.2024, con conferma integrale dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Vicenza che in data 13.2.2024
pagina 2 di 7 ha deciso definitivamente sulle domande formulate dalle parti nella causa n.
1263/23 RG.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. come per legge e successive spese occorrende già allegata alle note per l'udienza del 12.6.2024.
Fatto e ragioni della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bic c.p.c. adiva il Tribunale di Vicenza Parte_1 al fine di recuperare una serie di beni di sua proprietà, asseritamente trattenuti illegittimamente da , e ottenere il risarcimento del danno Parte_2 conseguente al mancato utilizzo e alla rottura di tali beni e al furto di legna commesso da . Parte_3
e si costituivano in giudizio contestando le allegazioni Parte_2 Parte_3 attoree e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.1 Alla prima udienza del 30.5.2023 il Giudice istruttore formulava la seguente proposta conciliativa: “ e si impegnano a consentire Parte_2 Parte_3
l'accesso da parte di e/o suoi incaricati nel giardino di pertinenza Parte_1 al fine di prelevare gli oggetti indicati nel doc. 4a e 9 di parte ricorrente, per quelli ancora rinvenibili in loco;
si impegna a eseguire le operazioni di Parte_1 prelievo dei beni ancora ivi siti, di cui al docc. sopra citati, a propria cura e spese, previo accordo con i resistenti in relazione a giorno ed ora dell'accesso, nel minor tempo possibile e nel rispetto dell'altrui proprietà; l'accesso dovrà essere concordato dalle parti, in particolare con il D.L. di parte resistente geom. CP_1
, mail cell. 333 2387787 e le operazioni avvenire entro
[...] Email_1 giorni 30 dalla data odierna”.
Le parti accettavano tale proposta e il procedimento veniva rinviato alla successiva udienza del 13.7.2023 per la verifica. A tale udienza il legale della ricorrente dava atto che parte degli oggetti erano stati recuperati, mentre altra parte era andata al macero, in quanto danneggiata, o non recuperata non essendo stata rinvenuta. Il procuratore di parte resistente dimetteva relazione di recupero del materiale redatta dal geom. e chiedeva dichiararsi cessata la CP_1 materia del contendere, mentre il difensore della ricorrente insisteva per pagina 3 di 7 l'ammissione delle istanze istruttorie e, in subordine, chiedeva fissarsi udienza di discussione ai fini del vaglio della domanda risarcitoria.
Il Giudice, dopo avere dato atto che, come rappresentato dai procuratori delle parti costituite, aveva avuto effettivamente luogo l'operazione di recupero dei beni della ricorrente, come da proposta conciliativa formulata nel corso dell'udienza del 30.5.2023, riteneva la causa matura per la decisione e fissava la data del 14.12.2023 per la discussione della causa.
2. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il Tribunale rilevava che i procuratori delle parti avevano rappresentato che in data 24.6.2023 era avvenuto l'accesso al cortile del resistente e ultimate le operazioni di recupero dei materiali ivi depositati dalla ricorrente, messi a disposizione per il ritiro, e che il legale della ricorrente aveva fatto presente che il recupero era stato possibile solo per una parte dei materiali indicati in ricorso, mentre altri erano andati distrutti, perduti, non erano presenti o impossibili da recuperare.
Pertanto, riteneva che:
1) quanto allo sgombero dal cortile del resistente degli oggetti reclamati dalla ricorrente, si fosse verificata la cessata materia del contendere, tenuto conto che quello che era materialmente presente era stato ritirato dalla;
Parte_1
2) quanto, invece, ai materiali e oggetti non presenti in loco, e quindi non ritirati nel corso del giugno 2023, la ricorrente non avesse assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in ordine alla dimostrazione della sua titolarità, della loro presenza in loco e del loro valore. Peraltro, la non era neanche stata in Parte_1 grado di specificare quali oggetti erano andati perduti, danneggiati o distrutti.
, rispetto a tali pretese, doveva dunque ritenersi soccombente;
Parte_1
3) anche applicando il criterio della soccombenza virtuale, alla luce delle circostanze emerse in corso di causa, sussistesse la soccombenza integrale in capo alla ricorrente e che le spese di lite, liquidate secondo i parametri tabellari medi (scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00), andassero poste a suo carico.
4. Avverso tale ordinanza ha proposto appello, formulando le Parte_1 conclusioni indicate in epigrafe.
pagina 4 di 7 Si sono costituiti e chiedendo il rigetto Parte_2 Parte_3 dell'impugnazione.
All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa, ex art. 352 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
5. Nell'atto di appello , premette che non è sua intenzione Parte_1 appellare in toto l'ordinanza, per mere ragioni economiche, nonostante la stessa le abbia negato giustizia, tenuto conto che il Tribunale aveva ritenuto cessata la materia del contendere nonostante avesse rilevato che non tutti i beni erano stati recuperati.
Lamenta, quindi, anche in considerazione del fatto che i convenuti non avevano articolato mezzi istruttori, che il Giudice abbia liquidato le spese di lite parametrandole ai valori medi per le quattro fasi, quando, in realtà, vi era stata una reciproca soccombenza, poiché, benché il Giudice avesse affermato la cessata materia del contendere, la stessa non era cessata. In particolare, il tentativo di conciliazione non aveva avuto esito positivo e sarebbe stato compito del Giudice proseguire con la tutela giudiziaria e concedere termine per il deposito di memorie esplicative sulle operazioni di recupero.
Il Tribunale avrebbe errato nel liquidare anche la fase istruttoria, poiché non svolta, e nel non liquidare le spese secondo i valori minimi.
6. L'appello è infondato e non può essere accolto.
6.1 Occorre precisare che l'impugnazione riguarda esclusivamente la liquidazione delle spese processuali atteso che soltanto tale capo dell'ordinanza è stato oggetto di specifico motivo di impugnazione, sebbene la lamenti, Parte_1 genericamente, che le sia stata negata giustizia.
Orbene, dall'esame degli atti si evince che la proposta formulata dal Giudice all'udienza del 30.5.2023 era stata accettata dalle parti e che alla stessa era stata data esecuzione. Soltanto in relazione a quella parte di beni non recuperata parte ricorrente chiedeva che fosse vagliata la domanda risarcitoria.
Appare, pertanto, corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto cessata la materia del contendere relativamente alla restituzione dei beni richiesta dalla ricorrente, atteso che i procuratori delle parti, all'udienza del pagina 5 di 7 13.7.2023, avevano entrambi rappresentato che il 24.6.2023 era avvenuto l'accesso al cortile di ed erano state ultimate le operazioni di Parte_2 recupero dei materiali ivi depositati dalla , alla stessa messi a Parte_1 disposizione per il ritiro.
6.2 Quanto, invece, ai materiali e oggetti non presenti in loco, e quindi non ritirati nel corso del giugno 2023, la domanda risarcitoria è stata espressamente e motivatamente rigettata dal Tribunale, il quale, rispetto a tali pretese, ha ritenuto la soccombente. Parte_1
Sul punto, al pari dell'espresso rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente, non è stato formulato nessuno specifico motivo di appello.
6.3 Il Tribunale ha motivato la ritenuta soccombenza della , sia in Parte_1 relazione alla domanda risarcitoria, sia in relazione ai beni rispetto ai quali le pretese attoree erano cessate, essendo stati restituiti.
Tale decisione appare corretta in quanto: 1) non era titolare del Parte_3 terreno/cortile ove la ricorrente aveva allegato aver depositato materiale di sua proprietà, trattandosi di area di proprietà di;
2) già in data Parte_2
6.10.2016 e, in vista dell'apertura del cantiere autorizzato, in data 28.1.2020 e
25.6.2021, aveva invitato la a ritirare gli oggetti dalla Parte_2 Parte_1 stessa accatastati nel cortile di sua proprietà, mentre la era rimasta Parte_1 inerte e, poi, aveva incardinato il giudizio di primo grado;
3) i beni presenti nel cortile sono stati restituiti all'appellante in esecuzione della proposta conciliativa;
4) la non era nel possesso del cortile di proprietà di;
5) Parte_1 Parte_2 non era stata fornita dall'attrice nessuna prova in ordine alla proprietà dei beni oggetto di domanda, come pure del loro valore.
6.4 Condivisibile appare, pertanto, l'ordinanza impugnata nel porre le spese di lite a carico della ricorrente, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione della previsione di cui all'art. 91 c.p.c. e in mancanza dei requisiti di cui all'art. 92
c.p.c., necessari al fine di giustificare la compensazione delle spese di lite.
6.5 Corretta appare, inoltre, la liquidazione delle spese relative alla fase di trattazione della causa, tenuto conto che nel corso del giudizio si sono tenute più udienze (30.5.2023, 13.7.2023 e 9.1.2024) e che il Tribunale ha formulato una pagina 6 di 7 proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., accettata dalle parti e alla quale è stata data esecuzione.
Medesima valutazione si impone in relazione all'applicazione dei parametri medi delle fasi effettivamente svolte nel giudizio di primo grado, alla luce delle molteplici e variegate questioni, giuridiche e di fatto, oggetto del contendere.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e, stante la soccombenza,
l'appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite del grado in favore della parte appellata, liquidate come in dispositivo, tra valori minimi e medi stante la non particolare complessità della specifica questione trattata, senza fase istruttoria.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Rep. n. 378/2024 del Tribunale di
Vicenza, così pronuncia:
− rigetta l'appello proposto da dal;
Pt_1 Pt_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 parte appellata liquidate complessivamente in euro 1.400,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e oneri accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 7 di 7