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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Rossana Marcadella, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 febbraio 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 339/2023 promossa da:
), con sede in Occhiobello (RO), Via Eridania n. Parte_1 P.IVA_1
113/C, C.F. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Carricato Francesco, elettivamente domiciliato presso il suo studio.
OPPONENTE
Contro
), con sede in 31021 Mogliano Veneto (TV), Via Controparte_1 P.IVA_2
Marocchesa 14, in persona del suo procuratore speciale, con il patrocinio dell'avv. Frascaroli Andrea, elettivamente domiciliata presso il suo studio.
OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
Parte opponente conclude: “Voglia il Tribunale adito, accertati i presupposti come descritti in narrativa: -accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'assenza dei presupposti di legge per l'emissione del Decreto Ingiuntivo pronunciato in data 27.12.2022 dal Tribunale di Rovigo in persona del Giudice Dott. Nicola Del Vecchio, nel procedimento n. 2436/2022 R.G. e notificato in data 29.12.2022 e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che non è contraente/debitrice principale con Parte_1 riguardo al rapporto contrattuale intercorso con il in forza del quale l'opposta Parte_2 Controparte_1 agisce in regresso con la presente azione monitoria;
conseguentemente accertare e dichiarare l'infondatezza di tale azione di regresso ed altresì che nulla deve a essendo l'opponente estranea al rapporto Parte_1 Controparte_1 principale;
- in ogni caso, con vittoria di spese e di compensi del giudizio”.
Parte opposta conclude: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque generica nonchè infondata in fatto ed Parte_1 in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto, e per l'effetto dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare la domanda ex adverso proposta e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con condanna alle spese di lite del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(d'ora in poi, per brevità, solo ha chiesto e ottenuto nei confronti di Controparte_1 CP_1
(d'ora in poi solo ), il decreto ingiuntivo n. 1048/2022 emesso Parte_1 Parte_1 dall'intestato Tribunale in data 28.12.2022 e per l'importo di € 217.000,00= (oltre interessi legali dalla data di pagamento -27.05.2021-e spese del procedimento monitorio), azionando il proprio diritto di regresso in relazione alla polizza LI S.p.A. (oggi n. 211.461 stipulata con Controparte_1
ed a garanzia degli obblighi assunti nei confronti del . Parte_1 Parte_2
In particolare, la polizza veniva stipulata l'11.12.2001 (con durata triennale) a garanzia degli obblighi e oneri di cui alle concessioni edilizie rilasciate ai sensi della L. 10/1977 in favore del
[...]
, per l'attuazione del piano di lottizzazione “Occhiobello 2000”, giusta convenzione Parte_2 urbanistica n. 57930 del 18.02.2002, rispetto alla quale tuttavia, essendo rimaste inadempiute cospicue opere di urbanizzazione, il escuteva la garanzia. Parte_2
Le parti ingiunte hanno proposto tempestiva opposizione, esponendo in fatto che con raccomandata datata 17.01.2006 (Prot. 2006/880), il , per il tramite dell'allora Responsabile Parte_2 dell'Area Urbanistica Arch. autorizzava il cambio di contrente della suddetta polizza Controparte_2 fideiussoria (“dalla Ditta Occhiobello 2001 S.r.l. e alla Parte_1 Parte_1 Parte_3
) e con la medesima missiva le ditte venivano invitate a presentare una nuova garanzia, dal momento
[...] che la precedente era scaduta in data 11.12.2004. In seguito, in data 10.04.2006, veniva così sottoscritta una nuova polizza fideiussoria (denominata “Appendice n. 54834”), con la quale Parte_3 subentrava agli originari contraenti, assumendo su di sé le obbligazioni originariamente gravanti su altri soggetti. L'ingiunta ha dapprima eccepito la non appartenenza e l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte dal legale rappresentante di all'atto di Appendice e, quindi, la nullità del Controparte_3 contratto ai sensi degli artt. 1418 comma 2 e 1325 cod. civ. in difetto dell'elemento essenziale del consenso delle parti.
Ha ancora eccepito la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. e la conseguente illegittimità dell'azione di regresso, dal momento che i collaudi erano stati emessi tra il 2007 ed il 2009 quando vi era piena conoscenza dell'inadempimento di (tanto che ben prima del 2020 erano Controparte_4 state inviate numerose diffide alla suddetta società), sicchè il Comune escuteva la garanzia allorquando il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. era ampiamente scaduto.
Ha poi dedotto la nullità della polizza fideiussoria per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto né la polizza n. 211.461 del 11.12.2001, né la successiva Appendice n. 54834 del 10.04.2006 recavano alcuna specificazione in merito alle opere garantite, non facendo le medesime riferimento alla Convenzione stipulata tra il e le in data 18.02.2002, da cui consegue la nullità Parte_2 Controparte_5 del contratto ex art. 1418 cod. civ.
Infine, parte opponente ha eccepito la prescrizione del credito principale e la conseguente illegittimità dell'azione di regresso, in ragione del tempo intercorso tra il collaudo delle opere e l'escussione della garanzia.
Parte ingiunta ha pertanto concluso domandando, nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo emesso richiamando il disconoscimento delle sottoscrizioni di e dunque la CP_3 nullità del contratto. Sempre nel merito, accertare la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 cod. civ. e in ogni caso la prescrizione del credito principale, con conseguente infondatezza dell'azione di regresso esercitata nei propri confronti. Vinte le spese di giudizio.
* * *
Parte opposta si è costituita tempestivamente in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione depositata il 23.02.2023, chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, deducendo come l'opponente non abbia contestato la sottoscrizione della polizza assicurativa LI n. 211.461 del
27.12.2001-né gli atti di coobbligazione afferente alla società e CP_6 CP_7 CP_8 nonché quello afferente alla società in particolare, contrariamente a quanto Parte_4 eccepito dall'ingiunta, la polizza n. n. 54834 del 10.04.2006 costituisce una mera appendice per cambio contraente della polizza del 2001 (sottoscritta da ) e non un diverso contratto -il quale peraltro Parte_1 non reca firme o timbri riconducibili a era obbligata in forza dell'diverso atto di Controparte_9 coobbligazione allegato alla predetta appendice.
In forza di questo ultimo atto, pertanto, l'opponente si è obbligata alla presentazione di una nuova garanzia in relazione alla pratica edilizia inerente al Piano di Lottizzazione "Occhiobello 2000".
A fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulla polizza fideiussoria, ha domandando procedersi alla verificazione ex art. 216 c.p.c.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle deduzioni relative alla indeterminatezza dell'oggetto del contratto, e alla prescrizione del credito, sottolineando come la garanzia stipulata sia qualificabile alla stregua di un contratto autonomo di garanzia, con pagamento a prima richiesta, con la conseguenza che
è precluso al garante sollevare eccezioni relative al rapporto principale (quali quelle sollevate dall'opponente nell'atto di opposizione).
Sulla eccepita nullità della polizza fideiussoria per indeterminatezza dell'oggetto, ha eccepito come nel documento contrattuale fosse indicata la “descrizione dell'operazione garantita” quale “piano di lottizzazione di area produttiva e commerciale denominato Occhiobello 2000”.
Parte opposta ha pertanto concluso domandando, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio. Vinte le spese di giudizio. * * *
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. , rilevato l'intervenuto disconoscimento delle Controparte_1 sottoscrizioni sull'allegato di coobbligazione, nonché concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata fissata l'udienza del 19.2.2024 per gli adempimenti istruttori di cui al successivo comma 7 (giusta ordinanza 24.08.2023).
Avviato il procedimento di verificazione e disposta la consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica con incarico affidato alla Dott.ssa (ordinanza 6.05.2024), all'esito del deposito Persona_1 dell'elaborato tecnico, all'udienza del 11.12.2024, la causa è stata rinviata al 5.02.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., udienza tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte per precisazione delle conclusioni. All'udienza del 5.02.2025 il Giudice si è riservato il deposito della sentenza entro i successivi trenta giorni, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
§ § §
1.
Nel merito, ritiene il giudicante che l'opposizione sia meritevole di accoglimento;
ne segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
, insieme alla società Occhiobello 2001 S.r.l., stipulavano con LI (oggi Parte_1 CP_1
) in data 27.12.2001, la polizza fideiussoria n. 211.461, in favore del , e a
[...] Parte_2 garanzia delle obbligazioni assunte da Occhiobello 2001 Srl e in conseguenza del Parte_1 piano di lottizzazione Occhiobello 2000.
Con raccomandata del 17.01.2006 (numero di Protocollo 2006/880), il Comune di Parte_2
(beneficiario della garanzia), autorizzava il cambio di contraente (dalla Ditta Occhiobello 2001 S.r.l. e
[...] alla .), invitando contestualmente le parti “alla presentazione Parte_1 Parte_3 di nuova garanzia in quanto la citata aveva scadenza in data 11/12/2004” (cfr. doc. 4 fascicolo opponente).
Conseguentemente veniva stipulato atto di Appendice alla polizza originaria n. 211.461 -recante il numero
54834- dal quale si evinceva chiaramente la circostanza per cui la polizza originaria (tra e Parte_1
Occhiobello 2001 da un lato, e LI -oggi Generali Italia- dall'altro) rimaneva efficace dal 11.12.2001, avendo l'Appendice il solo effetto di volturare la garanzia a favore di il quale si Parte_3 impegnava, a far data dal 10.04.2006, ad assumere gli obblighi da essa derivanti.
Pertanto, può affermarsi che l'atto di appendice, lungi dal costituire una nuova garanzia, rappresenta un subentro nel contratto originario da parte di agli originari contraenti e Parte_3 Parte_1
Occhiobello 2001).
Tant'è che questi, contestualmente, si co-obbligavano con il contraente principale, in virtù dell'atto di coobbligazione allegato all'Appendice e facente parte integrante anche dell'atto di coobbligazione allegato alla polizza del 2001. Dunque, anche affermando che l'atto di appendice non costituisce una nuova garanzia, qualificandosi al contrario come mera integrazione di quella originaria, non può negarsi che l'effetto era quello di sostituire a (obbligato principale), altro soggetto, tanto che si rendeva necessario che la società Parte_1 opponente stipulasse altro e diverso atto (coobbligazione allegata all'Appendice) ai fini dell'assunzione della garanzia nei confronti del . Parte_2
Ebbene, per questa ragione, l'accertamento della falsità della firma apposta sull'atto di coobbligazione rende nullo l'atto nei confronti di , la quale pertanto non assumeva la garanzia a beneficio del Parte_1
. Parte_2
Il procedimento di verificazione a cui si è dato seguito a seguito del disconoscimento delle sottoscrizioni operato da in qualità di legale rappresentante della società Policentro L'Aquila S.r.l. in CP_3 qualità di coobbligato, ha condotto alla conclusione della autografia delle sottoscrizioni.
Al fine della verifica ella genuinità delle sottoscrizioni è stata invero istituita consulenza tecnica d'ufficio con affidamento alla nominata Dott.ssa dell'incarico di accertare “l'autografia ovvero la riferibilità Per_1 alla mano di delle sottoscrizioni apposte al documento “appendice n. 54834 del 10.4.2006 - atto di CP_3 coobbligazione” prodotto in copia da parte opponente come proprio doc. 5 e da parte opposta come proprio doc. 1 (pagg. 3,
4, 5); dica se l'indagine peritale richiesta è possibile sulle copie del documento prodotto in giudizio anziché sull'originale; riferisca ogni ulteriore elemento utile alla decisione”.
Nell'elaborato di consulenza depositato il 19.11.2024 la dott.ssa dopo aver specificato le Per_1 scritture di comparazione utilizzate (Carta di identità, rilasciata dal Comune di , in data Parte_2
12.05.1999; Carta di identità, rilasciata dal Comune di , in data 01.07.2004; Saggio grafico -4 Parte_2 pagine- acquisito in data 08 luglio 2024), ha chiarito che nonostante il documento contestato sia stato esaminato in fotocopia, ciò non ha impedito, tuttavia, una valutazione estimativa dei tracciati, la quale ha consentito <di individuare in essi caratteristiche connesse ad un'esecuzione spontanea: lo si evince sia dal ritmo intrinseco, che associa velocità e peculiarità strutturali espresse dinamicamente. La fotocopia permette altresì di individuare gli automatismi esecutivi che sottendono la manifestazione formale delle sottoscrizioni. Fino a questo punto, è possibile escludere che le firme siano state imitate in modo lento o mediante ricalco>>.
Il confronto analitico tra le firme contestato e le scritture di comparazione “volto alla ricerca degli automatismi autografi tipici, costanti e coattivi e della gestualità minuta, poco visibile, che identificano la personalità grafica della signora ha escluso la loro presenza nell'ambito delle sottoscrizioni disconosciute. Allo stesso modo, i tratti specifici che CP_3 caratterizzano tutte le firme contestate risultano estranei alle firme autografe. Il quadro delineatosi non presenta alcun tipo di ambivalenza, che possa far pensare ad una autoalterazione da parte della scrivente . CP_3
Lo studio comparato delle sottoscrizioni pone di fronte ad una apparente diversità, imputabile a differenti schemi ideativi delle lettere costitutive. L'analisi più dettagliata, volta alla ricerca degli automatismi autografi tipici, costanti e coattivi e della gestualità minuta, poco visibile, che identificano la personalità grafica della signora ha confermato l'incompatibilità delle scritture in CP_3 esame.
A fronte del corretto logico modus operandi, si condividono pertanto le conclusioni a cui il consulente è pervenuto che tutte le sottoscrizioni verificate non appartengono alla grafomotricità di CP_3
Del tutto inconferente il rilievo critico di parte opponente volta ad inficiare le risultanze della Ctu, con richiamo al materiale comparativo analizzato, dal momento che il consulente d'ufficio ha potuto ben operare mediante la valutazione di più firme autografe della signora riferite a periodi CP_3 diversi, che ha consentito di conoscere gli abituali automatismi di tracciamento che sottendono la loro manifestazione formale.
Tutti gli altri motivi dell'opposizione risultano assorbiti.
2.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opposta Controparte_1 nella liquidazione di cui al dispositivo che segue, liquidazione operata in applicazione dei parametri
[...] medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione sino a € 260.000,00=.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1048/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 28.12.2022;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in Controparte_1 favore di parte opposta delle spese del presente giudizio di opposizione che liquida in € 14.103,00= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario 15% Cpa ed Iva come per legge;
- spese di CTU a definitivo carico di parte opposta.
Così deciso in Rovigo, 20 febbraio 2025
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Rossana Marcadella, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 febbraio 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 339/2023 promossa da:
), con sede in Occhiobello (RO), Via Eridania n. Parte_1 P.IVA_1
113/C, C.F. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Carricato Francesco, elettivamente domiciliato presso il suo studio.
OPPONENTE
Contro
), con sede in 31021 Mogliano Veneto (TV), Via Controparte_1 P.IVA_2
Marocchesa 14, in persona del suo procuratore speciale, con il patrocinio dell'avv. Frascaroli Andrea, elettivamente domiciliata presso il suo studio.
OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
Parte opponente conclude: “Voglia il Tribunale adito, accertati i presupposti come descritti in narrativa: -accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'assenza dei presupposti di legge per l'emissione del Decreto Ingiuntivo pronunciato in data 27.12.2022 dal Tribunale di Rovigo in persona del Giudice Dott. Nicola Del Vecchio, nel procedimento n. 2436/2022 R.G. e notificato in data 29.12.2022 e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che non è contraente/debitrice principale con Parte_1 riguardo al rapporto contrattuale intercorso con il in forza del quale l'opposta Parte_2 Controparte_1 agisce in regresso con la presente azione monitoria;
conseguentemente accertare e dichiarare l'infondatezza di tale azione di regresso ed altresì che nulla deve a essendo l'opponente estranea al rapporto Parte_1 Controparte_1 principale;
- in ogni caso, con vittoria di spese e di compensi del giudizio”.
Parte opposta conclude: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque generica nonchè infondata in fatto ed Parte_1 in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto, e per l'effetto dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare la domanda ex adverso proposta e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con condanna alle spese di lite del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(d'ora in poi, per brevità, solo ha chiesto e ottenuto nei confronti di Controparte_1 CP_1
(d'ora in poi solo ), il decreto ingiuntivo n. 1048/2022 emesso Parte_1 Parte_1 dall'intestato Tribunale in data 28.12.2022 e per l'importo di € 217.000,00= (oltre interessi legali dalla data di pagamento -27.05.2021-e spese del procedimento monitorio), azionando il proprio diritto di regresso in relazione alla polizza LI S.p.A. (oggi n. 211.461 stipulata con Controparte_1
ed a garanzia degli obblighi assunti nei confronti del . Parte_1 Parte_2
In particolare, la polizza veniva stipulata l'11.12.2001 (con durata triennale) a garanzia degli obblighi e oneri di cui alle concessioni edilizie rilasciate ai sensi della L. 10/1977 in favore del
[...]
, per l'attuazione del piano di lottizzazione “Occhiobello 2000”, giusta convenzione Parte_2 urbanistica n. 57930 del 18.02.2002, rispetto alla quale tuttavia, essendo rimaste inadempiute cospicue opere di urbanizzazione, il escuteva la garanzia. Parte_2
Le parti ingiunte hanno proposto tempestiva opposizione, esponendo in fatto che con raccomandata datata 17.01.2006 (Prot. 2006/880), il , per il tramite dell'allora Responsabile Parte_2 dell'Area Urbanistica Arch. autorizzava il cambio di contrente della suddetta polizza Controparte_2 fideiussoria (“dalla Ditta Occhiobello 2001 S.r.l. e alla Parte_1 Parte_1 Parte_3
) e con la medesima missiva le ditte venivano invitate a presentare una nuova garanzia, dal momento
[...] che la precedente era scaduta in data 11.12.2004. In seguito, in data 10.04.2006, veniva così sottoscritta una nuova polizza fideiussoria (denominata “Appendice n. 54834”), con la quale Parte_3 subentrava agli originari contraenti, assumendo su di sé le obbligazioni originariamente gravanti su altri soggetti. L'ingiunta ha dapprima eccepito la non appartenenza e l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte dal legale rappresentante di all'atto di Appendice e, quindi, la nullità del Controparte_3 contratto ai sensi degli artt. 1418 comma 2 e 1325 cod. civ. in difetto dell'elemento essenziale del consenso delle parti.
Ha ancora eccepito la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. e la conseguente illegittimità dell'azione di regresso, dal momento che i collaudi erano stati emessi tra il 2007 ed il 2009 quando vi era piena conoscenza dell'inadempimento di (tanto che ben prima del 2020 erano Controparte_4 state inviate numerose diffide alla suddetta società), sicchè il Comune escuteva la garanzia allorquando il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. era ampiamente scaduto.
Ha poi dedotto la nullità della polizza fideiussoria per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto né la polizza n. 211.461 del 11.12.2001, né la successiva Appendice n. 54834 del 10.04.2006 recavano alcuna specificazione in merito alle opere garantite, non facendo le medesime riferimento alla Convenzione stipulata tra il e le in data 18.02.2002, da cui consegue la nullità Parte_2 Controparte_5 del contratto ex art. 1418 cod. civ.
Infine, parte opponente ha eccepito la prescrizione del credito principale e la conseguente illegittimità dell'azione di regresso, in ragione del tempo intercorso tra il collaudo delle opere e l'escussione della garanzia.
Parte ingiunta ha pertanto concluso domandando, nel merito, accertarsi e dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo emesso richiamando il disconoscimento delle sottoscrizioni di e dunque la CP_3 nullità del contratto. Sempre nel merito, accertare la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 cod. civ. e in ogni caso la prescrizione del credito principale, con conseguente infondatezza dell'azione di regresso esercitata nei propri confronti. Vinte le spese di giudizio.
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Parte opposta si è costituita tempestivamente in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione depositata il 23.02.2023, chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, deducendo come l'opponente non abbia contestato la sottoscrizione della polizza assicurativa LI n. 211.461 del
27.12.2001-né gli atti di coobbligazione afferente alla società e CP_6 CP_7 CP_8 nonché quello afferente alla società in particolare, contrariamente a quanto Parte_4 eccepito dall'ingiunta, la polizza n. n. 54834 del 10.04.2006 costituisce una mera appendice per cambio contraente della polizza del 2001 (sottoscritta da ) e non un diverso contratto -il quale peraltro Parte_1 non reca firme o timbri riconducibili a era obbligata in forza dell'diverso atto di Controparte_9 coobbligazione allegato alla predetta appendice.
In forza di questo ultimo atto, pertanto, l'opponente si è obbligata alla presentazione di una nuova garanzia in relazione alla pratica edilizia inerente al Piano di Lottizzazione "Occhiobello 2000".
A fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulla polizza fideiussoria, ha domandando procedersi alla verificazione ex art. 216 c.p.c.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle deduzioni relative alla indeterminatezza dell'oggetto del contratto, e alla prescrizione del credito, sottolineando come la garanzia stipulata sia qualificabile alla stregua di un contratto autonomo di garanzia, con pagamento a prima richiesta, con la conseguenza che
è precluso al garante sollevare eccezioni relative al rapporto principale (quali quelle sollevate dall'opponente nell'atto di opposizione).
Sulla eccepita nullità della polizza fideiussoria per indeterminatezza dell'oggetto, ha eccepito come nel documento contrattuale fosse indicata la “descrizione dell'operazione garantita” quale “piano di lottizzazione di area produttiva e commerciale denominato Occhiobello 2000”.
Parte opposta ha pertanto concluso domandando, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio. Vinte le spese di giudizio. * * *
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. , rilevato l'intervenuto disconoscimento delle Controparte_1 sottoscrizioni sull'allegato di coobbligazione, nonché concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata fissata l'udienza del 19.2.2024 per gli adempimenti istruttori di cui al successivo comma 7 (giusta ordinanza 24.08.2023).
Avviato il procedimento di verificazione e disposta la consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica con incarico affidato alla Dott.ssa (ordinanza 6.05.2024), all'esito del deposito Persona_1 dell'elaborato tecnico, all'udienza del 11.12.2024, la causa è stata rinviata al 5.02.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., udienza tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte per precisazione delle conclusioni. All'udienza del 5.02.2025 il Giudice si è riservato il deposito della sentenza entro i successivi trenta giorni, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
§ § §
1.
Nel merito, ritiene il giudicante che l'opposizione sia meritevole di accoglimento;
ne segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
, insieme alla società Occhiobello 2001 S.r.l., stipulavano con LI (oggi Parte_1 CP_1
) in data 27.12.2001, la polizza fideiussoria n. 211.461, in favore del , e a
[...] Parte_2 garanzia delle obbligazioni assunte da Occhiobello 2001 Srl e in conseguenza del Parte_1 piano di lottizzazione Occhiobello 2000.
Con raccomandata del 17.01.2006 (numero di Protocollo 2006/880), il Comune di Parte_2
(beneficiario della garanzia), autorizzava il cambio di contraente (dalla Ditta Occhiobello 2001 S.r.l. e
[...] alla .), invitando contestualmente le parti “alla presentazione Parte_1 Parte_3 di nuova garanzia in quanto la citata aveva scadenza in data 11/12/2004” (cfr. doc. 4 fascicolo opponente).
Conseguentemente veniva stipulato atto di Appendice alla polizza originaria n. 211.461 -recante il numero
54834- dal quale si evinceva chiaramente la circostanza per cui la polizza originaria (tra e Parte_1
Occhiobello 2001 da un lato, e LI -oggi Generali Italia- dall'altro) rimaneva efficace dal 11.12.2001, avendo l'Appendice il solo effetto di volturare la garanzia a favore di il quale si Parte_3 impegnava, a far data dal 10.04.2006, ad assumere gli obblighi da essa derivanti.
Pertanto, può affermarsi che l'atto di appendice, lungi dal costituire una nuova garanzia, rappresenta un subentro nel contratto originario da parte di agli originari contraenti e Parte_3 Parte_1
Occhiobello 2001).
Tant'è che questi, contestualmente, si co-obbligavano con il contraente principale, in virtù dell'atto di coobbligazione allegato all'Appendice e facente parte integrante anche dell'atto di coobbligazione allegato alla polizza del 2001. Dunque, anche affermando che l'atto di appendice non costituisce una nuova garanzia, qualificandosi al contrario come mera integrazione di quella originaria, non può negarsi che l'effetto era quello di sostituire a (obbligato principale), altro soggetto, tanto che si rendeva necessario che la società Parte_1 opponente stipulasse altro e diverso atto (coobbligazione allegata all'Appendice) ai fini dell'assunzione della garanzia nei confronti del . Parte_2
Ebbene, per questa ragione, l'accertamento della falsità della firma apposta sull'atto di coobbligazione rende nullo l'atto nei confronti di , la quale pertanto non assumeva la garanzia a beneficio del Parte_1
. Parte_2
Il procedimento di verificazione a cui si è dato seguito a seguito del disconoscimento delle sottoscrizioni operato da in qualità di legale rappresentante della società Policentro L'Aquila S.r.l. in CP_3 qualità di coobbligato, ha condotto alla conclusione della autografia delle sottoscrizioni.
Al fine della verifica ella genuinità delle sottoscrizioni è stata invero istituita consulenza tecnica d'ufficio con affidamento alla nominata Dott.ssa dell'incarico di accertare “l'autografia ovvero la riferibilità Per_1 alla mano di delle sottoscrizioni apposte al documento “appendice n. 54834 del 10.4.2006 - atto di CP_3 coobbligazione” prodotto in copia da parte opponente come proprio doc. 5 e da parte opposta come proprio doc. 1 (pagg. 3,
4, 5); dica se l'indagine peritale richiesta è possibile sulle copie del documento prodotto in giudizio anziché sull'originale; riferisca ogni ulteriore elemento utile alla decisione”.
Nell'elaborato di consulenza depositato il 19.11.2024 la dott.ssa dopo aver specificato le Per_1 scritture di comparazione utilizzate (Carta di identità, rilasciata dal Comune di , in data Parte_2
12.05.1999; Carta di identità, rilasciata dal Comune di , in data 01.07.2004; Saggio grafico -4 Parte_2 pagine- acquisito in data 08 luglio 2024), ha chiarito che nonostante il documento contestato sia stato esaminato in fotocopia, ciò non ha impedito, tuttavia, una valutazione estimativa dei tracciati, la quale ha consentito <di individuare in essi caratteristiche connesse ad un'esecuzione spontanea: lo si evince sia dal ritmo intrinseco, che associa velocità e peculiarità strutturali espresse dinamicamente. La fotocopia permette altresì di individuare gli automatismi esecutivi che sottendono la manifestazione formale delle sottoscrizioni. Fino a questo punto, è possibile escludere che le firme siano state imitate in modo lento o mediante ricalco>>.
Il confronto analitico tra le firme contestato e le scritture di comparazione “volto alla ricerca degli automatismi autografi tipici, costanti e coattivi e della gestualità minuta, poco visibile, che identificano la personalità grafica della signora ha escluso la loro presenza nell'ambito delle sottoscrizioni disconosciute. Allo stesso modo, i tratti specifici che CP_3 caratterizzano tutte le firme contestate risultano estranei alle firme autografe. Il quadro delineatosi non presenta alcun tipo di ambivalenza, che possa far pensare ad una autoalterazione da parte della scrivente . CP_3
Lo studio comparato delle sottoscrizioni pone di fronte ad una apparente diversità, imputabile a differenti schemi ideativi delle lettere costitutive. L'analisi più dettagliata, volta alla ricerca degli automatismi autografi tipici, costanti e coattivi e della gestualità minuta, poco visibile, che identificano la personalità grafica della signora ha confermato l'incompatibilità delle scritture in CP_3 esame.
A fronte del corretto logico modus operandi, si condividono pertanto le conclusioni a cui il consulente è pervenuto che tutte le sottoscrizioni verificate non appartengono alla grafomotricità di CP_3
Del tutto inconferente il rilievo critico di parte opponente volta ad inficiare le risultanze della Ctu, con richiamo al materiale comparativo analizzato, dal momento che il consulente d'ufficio ha potuto ben operare mediante la valutazione di più firme autografe della signora riferite a periodi CP_3 diversi, che ha consentito di conoscere gli abituali automatismi di tracciamento che sottendono la loro manifestazione formale.
Tutti gli altri motivi dell'opposizione risultano assorbiti.
2.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opposta Controparte_1 nella liquidazione di cui al dispositivo che segue, liquidazione operata in applicazione dei parametri
[...] medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione sino a € 260.000,00=.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1048/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 28.12.2022;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in Controparte_1 favore di parte opposta delle spese del presente giudizio di opposizione che liquida in € 14.103,00= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario 15% Cpa ed Iva come per legge;
- spese di CTU a definitivo carico di parte opposta.
Così deciso in Rovigo, 20 febbraio 2025