Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1242/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to LOCATI MARCO, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA MORETTO DA BRESCIA 31 20133 MILANO ITALIA;
OPPONENTE contro
, con l'Avv.to FANARA SALVATORE, elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
PIAZZA MISSORI 8 20123 MILANO;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ad ATP ex art. 445-bis c.p.c..
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 31/01/2025,
l'opponente proponeva opposizione avverso le risultanze dell'ATP esperito nel Parte_1 procedimento r.g. n. 6090/2024, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
Studio Legale “Avvocati per Voi” società tra Avvocati Srl ex art.93 cpc.».
Il ricorso in opposizione proposto da appare improponibile, per difetto dell'atto di Parte_1 dissenso.
Ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., co. 4 e 5:
[IV]. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime [devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria], se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione.
[V]. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese.
Sul punto, la Cassazione osserva: «In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., in assenza di contestazioni mosse secondo la procedura di cui al comma 5, il ricorso di cui al comma 6 avverso il decreto di omologa dell'accertamento sanitario emesso dal giudice è improponibile, non potendo, le semplici osservazioni alla relazione tecnica del CTU formulate dal consulente di parte, essere equiparate ad una manifestazione in senso tecnico del dissenso della parte» (Cass., sez. lav., 27 gennaio 2023, n. 2516).
In data 4/12/2024, questo giudice provvedeva a fissare termine di giorni 30, entro il quale le parti avrebbero dovuto dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendevano contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio specificando che, in mancanza, si sarebbe provveduto all'omologa dell'accertamento sanitario.
In data 24/12/2024, il procuratore di parte ricorrente provvedeva a ridepositare il suddetto provvedimento del giudice, con firma digitale del procuratore, condotta che in tutta evidenza non può essere interpretata alla stregua di manifestazione di dissenso alle conclusioni del CTU nel suddetto procedimento. Ciò determina, alla stregua dei principi suesposti, improponibilità del presente ricorso in
2 opposizione. Sussistono i motivi di cui all'art. 92 c.p.c., in considerazione della tipologia di pronuncia, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara improponibile il ricorso proposto da e omologa l'accertamento del CTU nel Parte_1 procedimento r.g. 6090/2024, con integrale compensazione delle spese di lite.
Milano, 28/03/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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