TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 8217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8217 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'esito del deposito delle note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16332/2025
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv. Rosalisa
Parte_1
D'AR e IO VO ed elettivamente domiciliata in Portici alla Piazza San Ciro 4 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla via De Gasperi CP_1
55 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 luglio 2025 l'istante in epigrafe esponeva che in data 10 luglio 2024 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 16084/2024) onde ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'Handicap in stato di gravità, ma il ctu, nominato dal Tribunale non aveva riconosciuto i benefici CP_ Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle prestazioni. CP_ L' si costituiva contestando la domanda.
Non veniva svolta istruttoria e, scaduto il termine per il deposito delle note scritte, assegnate alle parti, il Giudice decideva la causa.
La domanda merita accoglimento solo in parte.
Dalla ctu in atti è emerso come la parte ricorrente sia affetta da:
●Artrosi polidistrettuale con gonartrosi bilaterale, determinanti discrete limitazioni funzionali.
●Esiti di pacemaker bicamerale per blocco A/V in portatrice di cardiopatia scleroipertensiva in controllo farmacologico e buon equilibrio clinico/emodinamico.
●Ipotiroidismo acquisito in terapia ormonale.
●Aterosclerosi cerebro-sistemica con deficit mnesici (MCI amnesico)
●Epatopatia cronica hcv correlata. ●Ernia inguinale destra con recente episodio di intasamento risolta in modalità incruente.
Da tali patologie deriva a giudizio del consulente una invalidità nella misura del 100% senza che possa riconoscersi il diritto all'indennità di accompagnamento ed all'handicap in stato di gravità.
Parte ricorrente muove alcune censure alla ctu soprattutto facendo leva su una certificazione dell'Ospedale del Mare del gennaio 2025 nella quale si legge
Non è capace nemmeno di riferire il suo nome...quadro di delirium a genesi multifattoriale, condizioni cliniche scadute, vigile esegue ordini semplici non orientata
Sul punto osserva il giudicante che il ctu ha visitato la ricorrente nel novembre 2024 e che le certificazioni prodotte dalla resistente possono essere valutate ai sensi dell'art. 149 disp. Att. C.p.c.
Il ctu nelle note in atti ha risposto alle osservazioni della difesa esponendo che nel gennaio 2025 La signora fu ricoverata per occlusione intestinale secondaria a ernia inguinale intasata, Parte_1 condizione clinico-metabolica di notevole gravità in qualunque fascia di età, ma possibilmente critica
e infausta in un soggetto ottantacinquenne. Nei soggetti anziani, con verosimile concomitanza di patologie associate, le sequele di una ostruzione intestinale acuta, quali: il sequestro di liquidi, il vomito e l'inevitabile squilibrio idro-elettrolitico e acido-basico, può risultare anche fatale, ma comunque, anche scongiurata tale possibilità, determina segni clinici caratteristici e tra questi, anche la possibile, temporanea confusione mentale con ridotto orientamento nel tempo e nello spazio.
Tuttavia, tale quadro clinico-neurologico, prontamente rilevato, venne immediatamente indagato con consulenza neurologica e tc cerebrale, dai quali furono esclusi danni cerebrali acuti e confermata la nota ateromasia calcifica dei tronchi arteriosi sovraortici.
Lo scrivente condivide tali osservazioni ed è del resto verosimile che un ricovero ospedaliero per una persona di circa 85 anni possa determinare un momentaneo disorientamento.
Occorre però considerare che la ulteriore certificazione prodotta ed in particolare le visite geriatriche dell'aprile 2025 e del novembre 2025 indicano un quadro (declino cognitivo, necessità di quadripode per la deambulazione, equilibrio incerto) che è in peggioramento, il che integra il requisito per il riconoscimento delle prestazioni richieste, quadro difforme rispetto a quello valutato dal ctu al momento della visita (novembre 2024).
Può quindi concludersi che sussistono i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e l'handicap in stato di gravità da aprile 2025, data della predetta visita geriatrica, anche se la possibilità di un miglioramento legato anche alla rieducazione motoria prescritta alla ricorrente suggeriscono di prevedere una revisione ad aprile 2026 alla scadenza dei cicli programmati (prescritte 30 sedute nella visita del novembre 2025)
Il riconoscimento del requisito sanitario da un momento successivo alla domanda amministrativa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione, accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e l'handicap in stato di gravità da aprile 2025 con revisione ad aprile 2026;
b) Dichiara compensate le spese di lite;
CP_ c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell'
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'esito del deposito delle note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16332/2025
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv. Rosalisa
Parte_1
D'AR e IO VO ed elettivamente domiciliata in Portici alla Piazza San Ciro 4 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla via De Gasperi CP_1
55 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 luglio 2025 l'istante in epigrafe esponeva che in data 10 luglio 2024 aveva depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG 16084/2024) onde ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'Handicap in stato di gravità, ma il ctu, nominato dal Tribunale non aveva riconosciuto i benefici CP_ Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle prestazioni. CP_ L' si costituiva contestando la domanda.
Non veniva svolta istruttoria e, scaduto il termine per il deposito delle note scritte, assegnate alle parti, il Giudice decideva la causa.
La domanda merita accoglimento solo in parte.
Dalla ctu in atti è emerso come la parte ricorrente sia affetta da:
●Artrosi polidistrettuale con gonartrosi bilaterale, determinanti discrete limitazioni funzionali.
●Esiti di pacemaker bicamerale per blocco A/V in portatrice di cardiopatia scleroipertensiva in controllo farmacologico e buon equilibrio clinico/emodinamico.
●Ipotiroidismo acquisito in terapia ormonale.
●Aterosclerosi cerebro-sistemica con deficit mnesici (MCI amnesico)
●Epatopatia cronica hcv correlata. ●Ernia inguinale destra con recente episodio di intasamento risolta in modalità incruente.
Da tali patologie deriva a giudizio del consulente una invalidità nella misura del 100% senza che possa riconoscersi il diritto all'indennità di accompagnamento ed all'handicap in stato di gravità.
Parte ricorrente muove alcune censure alla ctu soprattutto facendo leva su una certificazione dell'Ospedale del Mare del gennaio 2025 nella quale si legge
Non è capace nemmeno di riferire il suo nome...quadro di delirium a genesi multifattoriale, condizioni cliniche scadute, vigile esegue ordini semplici non orientata
Sul punto osserva il giudicante che il ctu ha visitato la ricorrente nel novembre 2024 e che le certificazioni prodotte dalla resistente possono essere valutate ai sensi dell'art. 149 disp. Att. C.p.c.
Il ctu nelle note in atti ha risposto alle osservazioni della difesa esponendo che nel gennaio 2025 La signora fu ricoverata per occlusione intestinale secondaria a ernia inguinale intasata, Parte_1 condizione clinico-metabolica di notevole gravità in qualunque fascia di età, ma possibilmente critica
e infausta in un soggetto ottantacinquenne. Nei soggetti anziani, con verosimile concomitanza di patologie associate, le sequele di una ostruzione intestinale acuta, quali: il sequestro di liquidi, il vomito e l'inevitabile squilibrio idro-elettrolitico e acido-basico, può risultare anche fatale, ma comunque, anche scongiurata tale possibilità, determina segni clinici caratteristici e tra questi, anche la possibile, temporanea confusione mentale con ridotto orientamento nel tempo e nello spazio.
Tuttavia, tale quadro clinico-neurologico, prontamente rilevato, venne immediatamente indagato con consulenza neurologica e tc cerebrale, dai quali furono esclusi danni cerebrali acuti e confermata la nota ateromasia calcifica dei tronchi arteriosi sovraortici.
Lo scrivente condivide tali osservazioni ed è del resto verosimile che un ricovero ospedaliero per una persona di circa 85 anni possa determinare un momentaneo disorientamento.
Occorre però considerare che la ulteriore certificazione prodotta ed in particolare le visite geriatriche dell'aprile 2025 e del novembre 2025 indicano un quadro (declino cognitivo, necessità di quadripode per la deambulazione, equilibrio incerto) che è in peggioramento, il che integra il requisito per il riconoscimento delle prestazioni richieste, quadro difforme rispetto a quello valutato dal ctu al momento della visita (novembre 2024).
Può quindi concludersi che sussistono i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e l'handicap in stato di gravità da aprile 2025, data della predetta visita geriatrica, anche se la possibilità di un miglioramento legato anche alla rieducazione motoria prescritta alla ricorrente suggeriscono di prevedere una revisione ad aprile 2026 alla scadenza dei cicli programmati (prescritte 30 sedute nella visita del novembre 2025)
Il riconoscimento del requisito sanitario da un momento successivo alla domanda amministrativa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione, accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e l'handicap in stato di gravità da aprile 2025 con revisione ad aprile 2026;
b) Dichiara compensate le spese di lite;
CP_ c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell'
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio