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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/07/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 2502/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 04/03/2025
da e da Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. SANZIN SAMO
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi, attestanti la volontà di non conciliarsi e la conferma delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 21/06/2008 in FIUMICELLO VILLA
VICENTINA (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 2, Parte 2, Serie A, ufficio 1, dell'anno 2008; - dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 07/07/2005), maggiorenne Persona_1 ma non economicamente indipendente, e (il 04/10/2015), minore;
Persona_2
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi della figlia minore;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale dei sig.ri Pt_1
e , il cui matrimonio è stato celebrato in data 21/06/2008
[...] Parte_2 in FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD), al n. 2, Parte 2, Serie A, ufficio 1, dell'anno
2008, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dà atto dell'autosufficienza economica di entrambi i coniugi;
3) assegna l'alloggio coniugale, ubicato in via Fermi n.5, 33059 Fiumicello Villa Vicentina (UD), al marito;
4) dispone che la figlia minore rimanga affidata ad entrambi i Persona_3 genitori, con collocazione presso il padre, e che la madre la veda e la tenga con sé, con pernotto, previo accordo con il sig. e compatibilmente con le esigenze personali, Pt_1 ricreative e scolastiche della figlia, ogniqualvolta lo voglia;
dà atto che il figlio maggiorenne risulta già aver fissato residenza presso il padre;
Persona_4
5) dà atto che i risparmi per complessivi 100.000 euro che si trovano sui C/C cointestati presso le banche BCC CREDIFRIULI - Banca di Credito Cooperativo del Friuli e banca private
Banca Generali saranno attribuiti integralmente alla sig.ra ; Pt_2
6) nulla a titolo di mantenimento per i due figli, a fronte della frequentazione paritetica dei genitori, confermata e condivisa;
7) le spese straordinarie per i figli sono poste a carico del signor nella misura dell'80% Pt_1
e a carico della signora nella misura del 20%, in considerazione del maggior reddito Pt_2 del padre rispetto alla madre.
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2008;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo
Udine, lì 10/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 2502/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 04/03/2025
da e da Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. SANZIN SAMO
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi, attestanti la volontà di non conciliarsi e la conferma delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 21/06/2008 in FIUMICELLO VILLA
VICENTINA (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 2, Parte 2, Serie A, ufficio 1, dell'anno 2008; - dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 07/07/2005), maggiorenne Persona_1 ma non economicamente indipendente, e (il 04/10/2015), minore;
Persona_2
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi della figlia minore;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale dei sig.ri Pt_1
e , il cui matrimonio è stato celebrato in data 21/06/2008
[...] Parte_2 in FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD), al n. 2, Parte 2, Serie A, ufficio 1, dell'anno
2008, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dà atto dell'autosufficienza economica di entrambi i coniugi;
3) assegna l'alloggio coniugale, ubicato in via Fermi n.5, 33059 Fiumicello Villa Vicentina (UD), al marito;
4) dispone che la figlia minore rimanga affidata ad entrambi i Persona_3 genitori, con collocazione presso il padre, e che la madre la veda e la tenga con sé, con pernotto, previo accordo con il sig. e compatibilmente con le esigenze personali, Pt_1 ricreative e scolastiche della figlia, ogniqualvolta lo voglia;
dà atto che il figlio maggiorenne risulta già aver fissato residenza presso il padre;
Persona_4
5) dà atto che i risparmi per complessivi 100.000 euro che si trovano sui C/C cointestati presso le banche BCC CREDIFRIULI - Banca di Credito Cooperativo del Friuli e banca private
Banca Generali saranno attribuiti integralmente alla sig.ra ; Pt_2
6) nulla a titolo di mantenimento per i due figli, a fronte della frequentazione paritetica dei genitori, confermata e condivisa;
7) le spese straordinarie per i figli sono poste a carico del signor nella misura dell'80% Pt_1
e a carico della signora nella misura del 20%, in considerazione del maggior reddito Pt_2 del padre rispetto alla madre.
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2008;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo
Udine, lì 10/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini