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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/11/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1686/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_2 tempore (c.f. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Mario P.IVA_1
Fiaccavento;
APPELLANTI
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ferdinando Manenti;
APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 9 settembre 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2333, pubblicata il 18 novembre 2024, il giudice unico del Tribunale di Siracusa, in accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 [...] nei confronti di , dichiarava nullo l'atto di Parte_2 Controparte_1 precetto con cui quest'ultimo intimava agli opponenti il pagamento della somma di €
34.959,62 e regolava le spese secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “In data 2 novembre 2020, ad istanza di veniva notificato all'opponente un atto di precetto ove si Controparte_1 intimava di pagare la somma di € 34.959,62, in forza dell'accordo transattivo allegato al verbale di mediazione del 28 marzo 2018 dell'Organismo di Conciliazione, Mediazione e
Arbitrato Concordia con sede in Rosolini ...... Proponevano opposizione Parte_1
e la società evidenziando la nullità del precetto intimato per difetto di conformità e Pt_2 valida notifica del titolo esecutivo ....... , l'opposto ha allegato esclusivamente copia dell'atto di precetto privo della trascrizione del verbale transattivo, mentre non ha in alcun modo allegato e provato di avere comunicato tale titolo esecutiva. Ne consegue l'accoglimento del motivo di opposizione con conseguente declaratoria di nullità del precetto, non ravvisandosi gli estremi di una sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, non essendovi prova aliunde della effettiva notifica del titolo esecutivo. Assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione”.
Avverso tale decisione e Parte_1 Parte_2 hanno interposto appello con atto di citazione notificato in data 12 dicembre 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame, chiedendone il Controparte_1 rigetto, spiegando appello incidentale affidato a ragione di censura.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 9 settembre 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'impugnazione, gli appellanti deducono la nullità parziale della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932
c.c..
Sostengono che con l'atto di opposizione a precetto, oltre ad eccepire la nullità del precetto, è stata avanzata domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto non concluso, avente ad oggetto il trasferimento del terreno intercluso identificato in catasto terreno del comune di Noto al foglio 352, particella n. 8, obbligazione anch'essa contenuta nel verbale di mediazione da cui Controparte_1 assumeva scaturito il credito precettato, senza che il primo giudice si sia pronunciato;
che tale domanda doveva essere esaminata e decisa, sebbene sia stata dichiarata inammissibile la domanda principale.
Col secondo motivo, gli appellanti analogamente si dolgono della mancata pronuncia in ordine alla domanda, proposta con l'atto di opposizione a precetto, di risarcimento dei danni scaturiti dall'inadempimento dell'obbligazione assunta da con Controparte_1
l'accordo transattivo in merito al trasferimento del terreno ed al pagamento del debito fiscale di € 12.500,00 portato dalla cartella esattoriale già notificata a . Parte_1
Con l'appello incidentale, si duole dell'omessa la pronuncia sulla Controparte_1 domanda di accertamento del credito di euro 34.500,00 a suo favore nei confronti di Pt_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante di . e di conseguente
[...] Parte_2 condanna al pagamento in suo favore di tale somma.
I motivi vanno trattati congiuntamente, siccome connessi.
Va premesso che con accordo transattivo allegato al verbale di mediazione n.58/2018
R.G.M. del 28.3.2018, sottoscritto in Rosolini presso la sede dell'associazione
“ ", Parte_3 nell'ambito della procedura ordinata dal Tribunale di Siracusa nel giudizio iscritto al n.
2112/2015 R.G., si stabiliva: “1. A saldo, stralcio e tacitazione definitiva di qualsivoglia pretesa e diritto nei loro confronti e anche nello interesse Parte_1 Parte_2 delle società e , ciascuno per quanto Controparte_2 CP_3 di pertinenza come appresso specificato, offrono a , aleatoriamente e Controparte_1 transattivamente, la complessiva somma di Euro 563,000,00=
(Cinquecentosessantatremila/00), da pagare con le imputazioni e le modalità di cui appresso: A) Euro 3.000,00= (Tremila/00) a titolo di prezzo corrispettivo per il trasferimento della residua quota di partecipazione pari al 0,01% del capitale sociale della Parte_2 ancora oggi in capo a ....…; B) Euro 22.000,00= (Ventiduemila/00) pagati Controparte_1 oggi stesso mediante assegno circolare emesso il 27.3.2018 da banca di credito cooperativo di Pachino filiale di Rosolini di €. 22.000,00 (ventiduemila/00) SE 4026261336, a titolo di prezzo corrispettivo e a saldo per il trasferimento dello intero diritto di proprietà dell'immobile appresso indicato, che promette si obbliga di cedere contestualmente, e Controparte_1 precisamente dello appezzamento di terreno intercluso adiacente al capannone e per quanto si trova, identificato al foglio 352. particella n. 8 catasto terreni del Comune di Noto.
L'immobile anzidetto entro il termine essenziale ed inderogabile di mesi trenta da oggi, verrà trasferito, a persona e/o società che verrà indicata da al momento della Parte_1 stipula del rogito definitivo, franco, libero e sgombro da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, oltre alla quietanza liberatoria del noto debito fiscale di Euro 12.500,00
(Dodicimilacinquecento/00) di già notificato al in proprio e nella qualità, Parte_1 epperò riconosciuto fra le parti essere a carico esclusivo di . Con la Controparte_1 sottoscrizione del presente accordo rilascia fin da ora possesso e piena Controparte_1 disponibilità materiale dell'immobile anzidetto a . In caso di mancato Parte_1 perfezionamento del Superiore trasferimento di immobile e/o anche semplicemente di inesatto adempimento in relazione allo stesso, decorsi giorni quindici da formale diffida, le parti convengono a carico di una penale convenzionale per il ritardo Controparte_1 immediatamente esecutiva di €. 22.000,00= (Ventiduemila/00), in relazione al mancato adempimento e/o trasferimento del terreno, e di €. 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) in relazione al mancato adempimento del debito fiscale, ove ancora sussistente a tale data a carico di che potranno essere decurtati dall'ultima rata ancora dovuta a Parte_1 tenore della presente transazione, salvi espressamente i maggiori danni. Parte_1 potrà trattenere possesso e disponibilità materiale del predetto immobile fino al termine dell'accertamento giudiziale sul pattuito trasferimento di proprietà mediante sentenza ex art. 2932 Cod. Civ. che farà luogo del contratto non concluso nella quale sede la somma di Euro
22.000,00= (ventiduemila/00) pagata oggi stesso, sarà definitivamente imputata a saldo del prezzo corrispettivo ...... E) Euro 343.000,00= (Trecentoquarantatremila/00) restanti verranno pagati, sotto comminatoria di decadenza del beneficio del termine in caso di ritardo superiore a trenta giorni, mediante bonifico bancario ............... con le seguenti modalità: quanto ad Euro 276.000,00= (Duecentosettantaseimila/00) in numero sei rate quadrimestrali costanti di €. 46.000,00= (Quarantaseimila/00) cadauna scadenti, la prima, al quarto mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo e le restanti cinque ad ogni ulteriore quadrimestre dalla prima;
e quanto ai restanti E. 67.000,00=
(Sessantasettemila/00) al successivo ulteriore semestre dalla precedente, con facoltà libera ed unilaterale per il medesimo solvente di decurtare da tale ultima rata l'importo delle eventuali penali convenzionali di €. 34.500,00= (Trentaquattromilacinquecento/00) come sopra convenute in caso di inadempimento o ritardo nel trasferimento dello appezzamento di terreno intercluso adiacente al capannone, o del debito fiscale sopra specificato .......”.
In virtù di tale verbale di mediazione ha intimato a Controparte_1 Pt_1
alla e alla società
[...] Parte_2 [...]
il pagamento della somma di € 34.500,00, avendo ricevuto sulla rata in scadenza il Pt_4
27.9.2020, la somma di euro 32.500,00 sulla maggiore somma dovuta di euro 67.000,00. e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso l'atto di precetto, chiedendo “In via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per difetto di conformità e valida notifica preventiva del titolo esecutivo intrinseco;
- Nel merito, in accoglimento dei motivi della opposizione, annullare e dichiarare privo di effetti giuridici l'atto di precetto in oggetto, in quanto illegittimamente intimato e carente di titolo alcuno, per insussistenza di qualsivoglia ragione di credito dello intimante nei confronti dell'opponente e, correlativamente, Parte_1
Par dell'altra opponente, la fidejubente società LA. di - Ritenere Parte_2
e dichiarare avverate le condizioni di operatività delle penali convenzionali esecutive di cui all'oggetto ed il conseguente diritto di a trattenere e fare definitivamente Parte_1 propria a tal titolo la corrispondente somma di €. 34.500,00=; - Condannare CP_1
a titolo di risarcimento degli ulteriori danni per le dedotte causali al pagamento
[...] della somma di €. 50.000,00= o di quella diversa che sarà ritenuta equa e conforme a giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi al saldo;
- Condannare, altresì, CP_1
per le dedotte causali al risarcimento dei danni e per responsabilità aggravata ex
[...] art. 96, primo, secondo e terzo comma, c.p.c. al pagamento della somma di €. 50.000,00=
(Cinquantamila/00) o di quella diversa che sarà ritenuta equa e conforme a giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi al saldo;
- In accoglimento della proposta domanda riconvenzionale dichiarare trasferito allo istante e per esso alla società Parte_1
sede in Noto Contrada Codalupo Km. 1 ( ) Parte_2 P.IVA_1 dal medesimo all'uopo negozialmente indicata, mediante sentenza ex. art 2932 Cod. Civ. che tenga luogo del contratto definitivo non concluso, il diritto di piena proprietà sullo immobile indicato in premessa, e più precisamente il seguente immobile: appezzamento di terreno intercluso adiacente al capannone e per quanto si trova, identificato al foglio 352, particella n. 8 catasto terreni del Comune di Noto, salvo altra e migliore specificazione eventualmente occorrente, dando atto in sentenza dell'avvenuto pagamento da parte del promittente acquirente della somma di Euro 22.000,00= Parte_1
(Ventiduemila/00) a titolo di integrale corrispettivo del prezzo nei termini convenuti e dichiarando in tal modo assolto l'obbligo della controprestazione;
- Ordinare l'immediato rilascio del medesimo immobile come sopra trasferito in favore della Parte_2
sede in Noto Contrada Codalupo Km. 1 ( ; - Dare ogni altra
[...] P.IVA_1 statuizione di giustizia occorrente”.
Si è costituito in giudizio , rinunciando al precetto opposto e Controparte_1 chiedendo “Nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata per i motivi in atti;
- Accertare e dichiarare la clausola penale di € 22.000,00 manifestatamente eccessiva e di conseguenza dichiarare l'importo non dovuto, ovvero ridurlo alla misura ritenuta di giustizia;
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola penale relativa al pagamento di € 12.500,00 relativa al debito fiscale in quanto meramente potestativa;
- Di conseguenza dichiarare infondato il diritto a trattenere € 34.500,00 a titolo di clausola penale convenzionale;
-
Rigettare la domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.; -
Rigettare la domanda di controparte al risarcimento del maggiore danno;
- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il credito di € 34.500,00 a favore del sig. CP_1
- Di conseguenza, condannare il sig. in proprio e nella qualità
[...] Parte_1
Par di leg. rapp.te pro tempore della società a in qualità di fideiussori a prima richiesta, Pt_2 al pagamento – per le causali in atti - di € 34.500,00, oltre interessi e rivalutazione”.
Ciò debitamente posto, va anzitutto rilevato che erroneamente il primo giudice, dichiarando la nullità dell'atto di precetto notificato da nei confronti di Controparte_1
e , a cagione della mancata notifica del titolo esecutivo, ha Parte_1 Parte_2 ritenuto “Assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione”, trattandosi di domande distinte ed autonome il cui esame non era precluso dalla declaratoria di nullità dell'atto di precetto.
Prima, tuttavia, di procedere all'esame nel merito delle domande proposte Pt_1
e , va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale
[...] Parte_2 proposta da , volta ad ottenere la condanna di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2 al pagamento della somma di € 34.500,00, siccome già oggetto dell'opposta intimazione
[...] di precetto, richiamandosi il principio secondo cui “In seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615 c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido
(Cass. Ordinanza n. 29636 del 18/11/2024).
Venendo, ora, alle domande proposte da e con l'atto di Parte_1 Parte_2 opposizione precetto, con la precisazione che non trattasi di domande riconvenzionali, essendo noto che l'opposizione a precetto dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, va anzitutto predicato l'inadempimento contrattuale di in ordine alle obbligazioni assunte con Controparte_1
l'accordo di conciliazione del 28 marzo 2018. Invero, in seno a tale accordo di conciliazione si dà atto che ha Parte_1 versato la somma di “Euro 22.000,00= (Ventiduemila/00) .......... a titolo di prezzo corrispettivo e a saldo per il trasferimento dello intero diritto di proprietà dell'immobile appresso indicato, che promette si obbliga di cedere contestualmente, e Controparte_1 precisamente dello appezzamento di terreno intercluso adiacente al capannone e per quanto si trova, identificato al foglio 352. particella n. 8 catasto terreni del Comune di Noto.
L'immobile anzidetto entro il termine essenziale ed inderogabile di mesi trenta da oggi, verrà trasferito, a persona e/o società che verrà indicata da al momento della Parte_1 stipula del rogito definitivo, franco, libero e sgombro da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli oltre alla quietanza liberatoria del noto debito fiscale di Euro 12.500,00
(Dodicimilacinquecento/00) di già notificato al in proprio e nella qualità, Parte_1 epperò riconosciuto fra le parti essere a carico esclusivo di ”. Controparte_1
Orbene, è pacifico che non ha adempiuto all'assunto obbligo di Controparte_1 trasferimento, né ha estinto il debito fiscale ed ottenuto la relativa quietanza liberatoria.
, al contrario, ha provveduto al pagamento delle somme convenute Parte_1 nell'accordo conciliativo, versando la somma di € 343.000,00 in sei rate quadrimestrali di €.
46.000,00 e quanto ai restanti € 67.000,00 esercitando “..... la facoltà libera ed unilaterale per il medesimo solvente di decurtare da tale ultima rata l'importo delle eventuali penali convenzionali di €. 34.500,00= (Trentaquattromilacinquecento/00)” come sopra convenute in caso di inadempimento o ritardo nel trasferimento dello appezzamento di terreno intercluso adiacente al capannone, o del debito fiscale sopra specificato .......”.
Legittimamente, quindi, a fronte dell'inadempimento da parte di , Controparte_1
ha trattenuto la somma di € 34.500,00, a titolo di penale, decurtandola Parte_1 dall'ultima rata dell'importo di € 343.000,00, così come convenuto.
Prive di pregio si appalesano le argomentazioni relative alla insussistenza dell'inadempimento svolte da , secondo cui la mancata stipula dell'atto di Controparte_1 trasferimento sarebbe dipesa dall'assenza del notaio il giorno 26.10.2020, fissato da per la stipula dell'atto pubblico e che la circostanza della pendenza del giudizio in ordine al debito tributario avrebbe fatto venir meno l'obbligo di estinguere il debito stesso, trattandosi con tutta evidenza di fatti inidonei ad elidere e neppure attenuare la situazione di inadempimento in cui è incorso . Controparte_1
Né è condivisibile l'argomentazione contenuta nell'istanza di rimessione sul ruolo da depositata in data 13 settembre 2025, secondo cui “... il presupposto Controparte_1 fattuale su cui si fonda l'eccezione di inadempimento e la pretesa applicazione della penale di € 12.500,00 – ovvero la pendenza del contenzioso tributario – è venuto meno per fatto e iniziativa dello stesso Sig. ”, il quale in data 22 settembre 2023, avrebbe Parte_1
“... presentato domanda di definizione agevolata della lite tributaria pendente (N. R.G.R
2125/2017 CGT di primo grado di Siracusa), ai sensi della Legge n. 197/2022, provvedendo al contestuale pagamento e chiedendo, in data 4 ottobre 2023, l'estinzione del relativo giudizio”, posto che tale circostanza concorrerebbe, semmai, a comprovare l'inadempimento di rispetto all'assunta obbligazione di estinzione del Controparte_1 debito tributario.
Va disattesa la domanda di risarcimento danni proposta dagli opponenti Pt_1
e , avendo le parti con la convenuta clausola penale determinato, in via
[...] Parte_2 forfettaria e preventiva, l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento delle obbligazioni da parte di . Controparte_1
Va parimenti disattesa la domanda di risarcimento danni ex art. 96 cpc proposta dagli opponenti e , attesa l'insussistenza in capo ad Parte_1 Parte_2 CP_1 di colpa grave sotto il profilo del mancato impiego della doverosa diligenza nello
[...] svolgimento dell'attività difensiva, discendendone la non ricorrenza dei presupposti per farsi luogo all'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 96 cpc.
Quanto alla domanda di trasferimento della proprietà dell'appezzamento di terreno intercluso adiacente al capannone e per quanto si trova, identificato al foglio 352, particella n. 8 catasto terreni del Comune di Noto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, necessitando di ulteriore attività istruttoria.
L'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da , Controparte_1 volta ad ottenere la condanna di e al pagamento della somma Parte_1 Parte_2 di € 34.500,00, comporta il rigetto dell'appello incidentale proposto da . Controparte_1
Le spese di giudizio verranno regolate in uno al definitivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, non definitivamente decidendo sul gravame proposto da Pt_1
e , avverso la sentenza n. 2333, pubblicata il 18 novembre 2024, del
[...] Parte_2 giudice unico del tribunale di Siracusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1 dichiara inadempiente all'accordo di conciliazione allegato al verbale di Controparte_1 mediazione n.58/2018 R.G.M. del 28.3.2018, sottoscritto in Rosolini presso la sede dell'associazione “ORGANISMO DI CONCILIAZIONE, MEDIAZIONE E ARBITRATO
CONCORDIA”; dichiara il diritto di e di trattenere la somma di € 34.500,00 a Parte_1 Parte_2 titolo di penale;
rigetta le domande di risarcimento danni proposte da e . Parte_1 Parte_2 dispone la rimessione della causa sul ruolo, come da separato provvedimento in pari data.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte,
28 ottobre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena