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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/09/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3779/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3779/2023 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), ivi residente in [...] C.F._1
Garibaldi n. 109, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatore Minardi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.
Claudio Zago e Diletta Corallo, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Resistente con l'intervento del pubblico ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 11.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 5 che con ricorso depositato in data 22.12.2023, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della sua separazione personale da;
Controparte_1 che ha esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in Vittoria, il 22/09/2018, trascritto negli
Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2018, parte 2 serie A, numero 97 ufficio 1; che dall'unione coniugale è nata la figlia (1/12/2021); Per_1 che ha chiesto altresì disporsi affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disporsi in capo al l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della figlia con un assegno mensile di euro 250,00, nonché al mantenimento in suo favore di euro 250,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie per la figlia e al versamento dell'intero importo dell'assegno unico. che costituendosi in giudizio , mentre non si è opposto alla separazione tra i coniugi, Controparte_1 ha chiesto addebitarsi la separazione alla moglie, per averlo cacciato dalla casa familiare, escludendo pertanto qualsiasi obbligo di mantenimento per la stessa e chiedendo di contribuire al mantenimento della figlia con un assegno mensile di euro 180,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'importo dell'assegno unico;
che, rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza del 11.4.2024, le parti sono state autorizzate a vivere separatamente e il giudizio è proseguito nel merito, mentre con separata ordinanza del 24.10.2024 è stato disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre, oltre ad una regolamentazione del diritto di visita paterno e l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della minore e della moglie Controparte_1
versando a quest'ultima, un assegno complessivo mensile di €. 300,00, al netto Parte_1 dell'assegno unico familiare, oltre al 60% della retta di asilo e delle spese straordinarie, per la figlia. che con istanza congiunta all'udienza dell'11.6.2025, le parti hanno depositato l'accordo sulle condizioni di separazione sottoscritto personalmente dalle stesse nonché dai loro procuratori, congiuntamente richiedendo a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
“CON RIFERIMENTO AL MANTENIMENTO DELLA SIGNORA Parte_1
La SI.ra rinuncia ad ogni diritto all'assegno di separazione a decorrere dal mese di Parte_1 giugno 2025 e ciò in quanto svolge lavori occasionali.
CON RIFERIMENTO AL PAGAMENTO DI IMPORTI A QUALSIASI TITOLO (ASSEGNO UNICO,
ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA MINORE, SPESE STRAORDINARIE, ASSEGNO DI pagina 2 di 5 MANTENIMENTO PER LA MOGLIE, COMPETENZE SPESE LEGALI ETC.) DOVUTI IN FAVORE
DELLA SIG.RA ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE E NON Parte_1
VERSATI DAL SIG. . Controparte_1
Il SI. si impegna al pagamento transattivo in favore della SI.ra in Controparte_1 Parte_1 un'unica soluzione entro e non giorno 03.06.2025 della somma di € 1500,00 (euro millecinque/00) a qualsiasi titolo e/o ragione dovuta in favore della stessa (in proprio e/o n.q. di genitore collocatario della minore). Con il pagamento del superiore importo, le parti stabiliscono così di aver reciprocamente definito ogni questione economica alla data di sottoscrizione della presente scrittura privata.
CON RIFERIMENTO AL MANTENIMENTO DELLA MINORE Persona_2
Il SI. si impegna al pagamento diretto nei confronti della SI. ra e in Controparte_1 Parte_1 favore della minore della somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00) a titolo di assegno di Per_1 mantenimento entro giorno 05 di ogni mese e con decorrenza dal mese di giugno 2025.
Il SI. autorizza la SI.ra a richiedere e percepire interamente Controparte_1 Parte_1
l'assegno unico ex D.lgs 21.12 2021 n. 230, trattenendo anche la quota parte spettante al SI. . CP_1
Le parti stabiliscono una suddivisione delle spese straordinarie in ragione del 60% a carico del SI.
e 40% a carico della SI.ra , da intendersi quest'ultime quali spese Controparte_1 Parte_1 scolastiche (retta asilo nido e successivamente libri scolastici) e spese mediche (visite specialistiche) da concordare preventivamente. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per la figlia a carico così come eventuali rimborsi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla stessa andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi o benefici provenienti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato e diretti alla minore saranno ricevuti dalla madre che li impegnerà a favore della figlia.
CON RIFERIMENTO ALL'AFFIDAMENTO DELLA MINORE Persona_2
Le parti stabiliscono un affidamento congiunto della minore con collocazione prevalente Persona_2 presso la madre e con facoltà del padre di poter frequentare liberamente la minore settimanalmente nei giorni di martedì e giovedì dalle 18.00 alle 20.30 e, a settimane alterne, il sabato dalle ore 17,00 alla domenica alle ore 20,00; nel periodo estivo per 10 giorni a luglio e 10 giorni ad agosto, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente e secondo un principio di gradualità che tenga in prioritaria considerazione l'età e gli interessi della minore.
ULTERIORI DISPOSIZIONI pagina 3 di 5 Il SI. si impegna a smontare in un terreno di pertinenza della SI.ra Controparte_1 Parte_1 un manufatto artigianale creato tempi addietro per esigenze di custodia animali, provvedendo altresì al relativo smaltimento entro il 10 luglio 2025; in caso di mancato adempimento provvederà allo smontaggio, rimozione e smaltimento, la SI.ra ponendo le spese a carico del SI. . Pt_1 CP_1
Nessuna disposizione ulteriore viene concordata, avendo già le parti regolato ogni rapporto patrimoniale ed avendo già diviso i propri effetti personali.
Il presente accordo viene sottoscritto anche dai procuratori che hanno assistito le parti anche nel raggiungimento del presente accordo. Competenze legali compensate in quanto la SI. beneficia Pt_1 del patrocinio a spese dello stato.
Tutto ciò premesso, le parti ricorrono all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ragusa affinchè sia omologata la separazione dei coniugi e , aventi contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario a Vittoria il 22.09.2018, matrimonio trascritto negli atti di matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile di detto Comune dell'anno 2018 parte 2, serie A, numero 97 ufficio 1 alle condizioni sopra indicate”. che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
al Pubblico Ministero in sede sono stati trasmessi gli atti;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione trasformato in separazione consensuale, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario a Vittoria il 22.09.2018, matrimonio trascritto negli atti di matrimonio pagina 4 di 5 dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2018 parte 2, serie A, numero 97 ufficio 1, alle condizioni specificate in motivazione;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 5.09.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3779/2023 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), ivi residente in [...] C.F._1
Garibaldi n. 109, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatore Minardi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.
Claudio Zago e Diletta Corallo, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Resistente con l'intervento del pubblico ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 11.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 5 che con ricorso depositato in data 22.12.2023, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della sua separazione personale da;
Controparte_1 che ha esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in Vittoria, il 22/09/2018, trascritto negli
Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2018, parte 2 serie A, numero 97 ufficio 1; che dall'unione coniugale è nata la figlia (1/12/2021); Per_1 che ha chiesto altresì disporsi affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disporsi in capo al l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della figlia con un assegno mensile di euro 250,00, nonché al mantenimento in suo favore di euro 250,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie per la figlia e al versamento dell'intero importo dell'assegno unico. che costituendosi in giudizio , mentre non si è opposto alla separazione tra i coniugi, Controparte_1 ha chiesto addebitarsi la separazione alla moglie, per averlo cacciato dalla casa familiare, escludendo pertanto qualsiasi obbligo di mantenimento per la stessa e chiedendo di contribuire al mantenimento della figlia con un assegno mensile di euro 180,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'importo dell'assegno unico;
che, rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza del 11.4.2024, le parti sono state autorizzate a vivere separatamente e il giudizio è proseguito nel merito, mentre con separata ordinanza del 24.10.2024 è stato disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre, oltre ad una regolamentazione del diritto di visita paterno e l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della minore e della moglie Controparte_1
versando a quest'ultima, un assegno complessivo mensile di €. 300,00, al netto Parte_1 dell'assegno unico familiare, oltre al 60% della retta di asilo e delle spese straordinarie, per la figlia. che con istanza congiunta all'udienza dell'11.6.2025, le parti hanno depositato l'accordo sulle condizioni di separazione sottoscritto personalmente dalle stesse nonché dai loro procuratori, congiuntamente richiedendo a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
“CON RIFERIMENTO AL MANTENIMENTO DELLA SIGNORA Parte_1
La SI.ra rinuncia ad ogni diritto all'assegno di separazione a decorrere dal mese di Parte_1 giugno 2025 e ciò in quanto svolge lavori occasionali.
CON RIFERIMENTO AL PAGAMENTO DI IMPORTI A QUALSIASI TITOLO (ASSEGNO UNICO,
ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA MINORE, SPESE STRAORDINARIE, ASSEGNO DI pagina 2 di 5 MANTENIMENTO PER LA MOGLIE, COMPETENZE SPESE LEGALI ETC.) DOVUTI IN FAVORE
DELLA SIG.RA ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE E NON Parte_1
VERSATI DAL SIG. . Controparte_1
Il SI. si impegna al pagamento transattivo in favore della SI.ra in Controparte_1 Parte_1 un'unica soluzione entro e non giorno 03.06.2025 della somma di € 1500,00 (euro millecinque/00) a qualsiasi titolo e/o ragione dovuta in favore della stessa (in proprio e/o n.q. di genitore collocatario della minore). Con il pagamento del superiore importo, le parti stabiliscono così di aver reciprocamente definito ogni questione economica alla data di sottoscrizione della presente scrittura privata.
CON RIFERIMENTO AL MANTENIMENTO DELLA MINORE Persona_2
Il SI. si impegna al pagamento diretto nei confronti della SI. ra e in Controparte_1 Parte_1 favore della minore della somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00) a titolo di assegno di Per_1 mantenimento entro giorno 05 di ogni mese e con decorrenza dal mese di giugno 2025.
Il SI. autorizza la SI.ra a richiedere e percepire interamente Controparte_1 Parte_1
l'assegno unico ex D.lgs 21.12 2021 n. 230, trattenendo anche la quota parte spettante al SI. . CP_1
Le parti stabiliscono una suddivisione delle spese straordinarie in ragione del 60% a carico del SI.
e 40% a carico della SI.ra , da intendersi quest'ultime quali spese Controparte_1 Parte_1 scolastiche (retta asilo nido e successivamente libri scolastici) e spese mediche (visite specialistiche) da concordare preventivamente. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per la figlia a carico così come eventuali rimborsi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla stessa andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi o benefici provenienti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato e diretti alla minore saranno ricevuti dalla madre che li impegnerà a favore della figlia.
CON RIFERIMENTO ALL'AFFIDAMENTO DELLA MINORE Persona_2
Le parti stabiliscono un affidamento congiunto della minore con collocazione prevalente Persona_2 presso la madre e con facoltà del padre di poter frequentare liberamente la minore settimanalmente nei giorni di martedì e giovedì dalle 18.00 alle 20.30 e, a settimane alterne, il sabato dalle ore 17,00 alla domenica alle ore 20,00; nel periodo estivo per 10 giorni a luglio e 10 giorni ad agosto, anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente e secondo un principio di gradualità che tenga in prioritaria considerazione l'età e gli interessi della minore.
ULTERIORI DISPOSIZIONI pagina 3 di 5 Il SI. si impegna a smontare in un terreno di pertinenza della SI.ra Controparte_1 Parte_1 un manufatto artigianale creato tempi addietro per esigenze di custodia animali, provvedendo altresì al relativo smaltimento entro il 10 luglio 2025; in caso di mancato adempimento provvederà allo smontaggio, rimozione e smaltimento, la SI.ra ponendo le spese a carico del SI. . Pt_1 CP_1
Nessuna disposizione ulteriore viene concordata, avendo già le parti regolato ogni rapporto patrimoniale ed avendo già diviso i propri effetti personali.
Il presente accordo viene sottoscritto anche dai procuratori che hanno assistito le parti anche nel raggiungimento del presente accordo. Competenze legali compensate in quanto la SI. beneficia Pt_1 del patrocinio a spese dello stato.
Tutto ciò premesso, le parti ricorrono all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ragusa affinchè sia omologata la separazione dei coniugi e , aventi contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario a Vittoria il 22.09.2018, matrimonio trascritto negli atti di matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile di detto Comune dell'anno 2018 parte 2, serie A, numero 97 ufficio 1 alle condizioni sopra indicate”. che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
al Pubblico Ministero in sede sono stati trasmessi gli atti;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione trasformato in separazione consensuale, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario a Vittoria il 22.09.2018, matrimonio trascritto negli atti di matrimonio pagina 4 di 5 dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2018 parte 2, serie A, numero 97 ufficio 1, alle condizioni specificate in motivazione;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alle parti e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 5.09.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
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