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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 410/2022 RGC promossa
DA
, nato a [...] il [...], ed ivi res.te alla Parte_1
via Colleappeso n. 26;
CF: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Corridoni del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliato con questi presso lo studio dell'avv. Giordano
Gagliardini in Ancona alla piazza Stamira n. 13;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Germania;
CF.: C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Molini del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in San Benedetto del Tronto alla via Calatafimi n. 16;
(appellato)
AVVERSO la sentenza n. 708/2021 del giorno 15.10.2021 del Tribunale di
Ascoli Piceno, resa in procedimento n. 502/2017.
OGGETTO: azione di simulazione.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 18.07.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte ha impugnato Parte_1
la decisione in epigrafe con la quale era stata rigettata la domanda di accertamento e declaratoria di simulazione nei confronti del medesimo proposta da . Controparte_1
pag. 2/7 Si sono costituiti nel grado l'appellato per resistere all'impugnazione.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 18.07.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame ha impugnato la decisione in Parte_1
epigrafe muovendo alla stessa le censure che come di seguito possono essere brevemente riassunte. Deduce l'appellante che il Tribunale di Ascoli Piceno -
pur rigettando la domanda di declaratoria di simulazione (interposizione fittizia di persona) dell'atto pubblico del 24.03.2009 per notar Per_1
(rep. 5542/3232), avanzata dal sig. – avrebbe
[...] Controparte_1
tuttavia in motivazione riconosciuto la sussistenza di un diritto di credito di quest'ultimo verso l'odierno appellante, tale da giustificare ex art. 1415 II co.,
c.c., l'interesse e la legittimazione all'azione di simulazione. Nei riguardi di tale statuizione, in quanto suscettibile, secondo la prospettazione dell'appellante, di passare in giudicato e dunque di essere utilizzata dal in altri Controparte_1
giudizi, il promuove impugnazione, evidenziando Parte_1
pag. 3/7 innanzitutto come – al contrario di quanto affermato dal Tribunale – la sussistenza di un preteso credito del primo nei confronti del secondo sarebbe ripetutamente stata contestata nel corso del giudizio di primo grado e, in secondo luogo, come comunque dalla stessa documentazione agli atti di causa si ricaverebbe l'avvenuta estinzione del debito. Conclude pertanto l'appellante perché la Corte dichiari che il credito di cui si tratta sarebbe stato ritualmente contestato in primo grado e, in ogni caso, che lo stesso sarebbe estinto o comunque non dimostrato.
Costituendosi in appello , pur ponendo in termini dubitativi Controparte_1
la sussistenza dell'interesse dell'appellante all'impugnazione, si è comunque difeso nel merito della questione, chiedendo che la Corte dichiari il credito sussistente e non estinto.
L'appello proposto è inammissibile, e come tale va dichiarato d'ufficio, secondo il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l'esistenza di una causa di inammissibilità dell'appello è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche senza allegazione della relativa circostanza ad opera delle parti (cfr. Cass.,
25707/2023; Cass., 26525/2018). Premesso difatti che l'odierno appellante
è risultato pienamente vittorioso in primo grado allorchè la Parte_1
domanda di accertamento e declaratoria della simulazione proposta da
è stata integralmente rigettata, al fine di verificare se le Controparte_1
ulteriori statuizioni della sentenza impugnata (circa, come noto, la sussistenza pag. 4/7 di un credito dello verso lo ) siano o Controparte_1 Parte_1
meno suscettibili di formare oggetto di giudicato – in tal modo fondando, o meno, l'interesse dell'odierno appellante alla presente impugnazione – è
necessario individuare con precisione il contenuto della domanda giudiziale svolta in primo grado dall'attore (ovviamente anche alle Controparte_1
luce delle deduzioni difensive del convenuto ) e, Parte_1
correlativamente, le statuizioni rese dalla sentenza gravata sulla domanda medesima. Ora, non vi è dubbio che , pur narrando di essere Controparte_1
creditore di e che le proprie ragioni creditorie verso Parte_1
quest'ultimo sarebbero state pregiudicate dall'atto pubblico di cui chiedeva la simulazione (all'evidente fine, così, di fondare il proprio interesse e la propria legittimazione all'azione proposta), abbia introdotto in primo grado solo ed esclusivamente una domanda di simulazione relativa per interposizione fittizia soggettiva dell'atto pubblico per notar del 24.03.2009. Per_1 Parte_1
d'altro canto, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha sì
[...]
contestato che l'attore fosse proprio creditore (e, dunque, in quanto terzo rispetto all'atto stipulato, non avesse legittimazione – rectius interesse – alla domanda di simulazione proposta), ma ciò ha fatto appunto al solo fine di impedire e paralizzare la pretesa attorea (evidenziandone il difetto di uno dei presupposti), e non anche allo scopo invece di ottenere in giudizio un accertamento negativo della sussistenza del preteso credito vantato dallo pag. 5/7 domanda che, del resto, avrebbe necessitato Controparte_1
l'interposizione di una formale domanda riconvenzionale, nella specie mancata.
Ciò chiarito, è ben vero che il Tribunale di Ascoli Piceno, nel decidere la controversia di primo grado, ha ritenuto preliminarmente di rigettare l'eccezione del convenuto di carenza di legittimazione / interesse dell'attore nei confronti dell'azione, affermando la sussistenza del credito dello CP_1
verso lo , ma è altrettanto vero che tale statuizione
[...] Parte_1
non si pone affatto come logicamente indispensabile e preliminare rispetto alla statuizione poi raggiunta (di rigetto della domanda), poiché la domanda di simulazione – unico ed effettivo, si ripete, oggetto del giudizio – è stata rigettata per difetto di prova. In altre parole, la statuizione del Tribunale sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva / interesse da parte dell'attore avrebbe ben potuto essere completamente omessa, senza che l'esito della decisione finale ne venisse comunque in alcun modo compromesso. Se ne ricava pertanto che la statuizione circa la sussistenza del credito – impugnata in questa sede dall'appellante – non integrando una premessa logica ineliminabile della statuizione finale, costituisce a tutti gli effetti una statuizione meramente incidentale, come tale insuscettibile di formazione di giudicato (cfr., in tal senso,
Cass., 3669/2019; Cass., 3434/2011; Cass., 9775/1997). E tanto ciò è vero che l'appellante, nel promuovere l'impugnazione – per sua stessa dichiarazione –
non contesta affatto la statuizione finale, ma anzi formula domande e pag. 6/7 conclusioni del tutto scollegate dalla stessa, come tali anche nuove rispetto al petitum del giudizio di primo grado.
L'impugnazione pertanto non può che essere dichiarata inammissibile per carenza assoluta dell'interesse alla stessa.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara inammissibile l'appello;
• Condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del grado che liquida in complessivi € 7.500,00= di cui €
2.000,00 =per fase di studio, € 1.500,00= per fase introduttiva, €
4.000,00= per fase decisoria, oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 21.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 410/2022 RGC promossa
DA
, nato a [...] il [...], ed ivi res.te alla Parte_1
via Colleappeso n. 26;
CF: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Corridoni del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliato con questi presso lo studio dell'avv. Giordano
Gagliardini in Ancona alla piazza Stamira n. 13;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Germania;
CF.: C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Molini del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in San Benedetto del Tronto alla via Calatafimi n. 16;
(appellato)
AVVERSO la sentenza n. 708/2021 del giorno 15.10.2021 del Tribunale di
Ascoli Piceno, resa in procedimento n. 502/2017.
OGGETTO: azione di simulazione.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 18.07.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte ha impugnato Parte_1
la decisione in epigrafe con la quale era stata rigettata la domanda di accertamento e declaratoria di simulazione nei confronti del medesimo proposta da . Controparte_1
pag. 2/7 Si sono costituiti nel grado l'appellato per resistere all'impugnazione.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 18.07.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame ha impugnato la decisione in Parte_1
epigrafe muovendo alla stessa le censure che come di seguito possono essere brevemente riassunte. Deduce l'appellante che il Tribunale di Ascoli Piceno -
pur rigettando la domanda di declaratoria di simulazione (interposizione fittizia di persona) dell'atto pubblico del 24.03.2009 per notar Per_1
(rep. 5542/3232), avanzata dal sig. – avrebbe
[...] Controparte_1
tuttavia in motivazione riconosciuto la sussistenza di un diritto di credito di quest'ultimo verso l'odierno appellante, tale da giustificare ex art. 1415 II co.,
c.c., l'interesse e la legittimazione all'azione di simulazione. Nei riguardi di tale statuizione, in quanto suscettibile, secondo la prospettazione dell'appellante, di passare in giudicato e dunque di essere utilizzata dal in altri Controparte_1
giudizi, il promuove impugnazione, evidenziando Parte_1
pag. 3/7 innanzitutto come – al contrario di quanto affermato dal Tribunale – la sussistenza di un preteso credito del primo nei confronti del secondo sarebbe ripetutamente stata contestata nel corso del giudizio di primo grado e, in secondo luogo, come comunque dalla stessa documentazione agli atti di causa si ricaverebbe l'avvenuta estinzione del debito. Conclude pertanto l'appellante perché la Corte dichiari che il credito di cui si tratta sarebbe stato ritualmente contestato in primo grado e, in ogni caso, che lo stesso sarebbe estinto o comunque non dimostrato.
Costituendosi in appello , pur ponendo in termini dubitativi Controparte_1
la sussistenza dell'interesse dell'appellante all'impugnazione, si è comunque difeso nel merito della questione, chiedendo che la Corte dichiari il credito sussistente e non estinto.
L'appello proposto è inammissibile, e come tale va dichiarato d'ufficio, secondo il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l'esistenza di una causa di inammissibilità dell'appello è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche senza allegazione della relativa circostanza ad opera delle parti (cfr. Cass.,
25707/2023; Cass., 26525/2018). Premesso difatti che l'odierno appellante
è risultato pienamente vittorioso in primo grado allorchè la Parte_1
domanda di accertamento e declaratoria della simulazione proposta da
è stata integralmente rigettata, al fine di verificare se le Controparte_1
ulteriori statuizioni della sentenza impugnata (circa, come noto, la sussistenza pag. 4/7 di un credito dello verso lo ) siano o Controparte_1 Parte_1
meno suscettibili di formare oggetto di giudicato – in tal modo fondando, o meno, l'interesse dell'odierno appellante alla presente impugnazione – è
necessario individuare con precisione il contenuto della domanda giudiziale svolta in primo grado dall'attore (ovviamente anche alle Controparte_1
luce delle deduzioni difensive del convenuto ) e, Parte_1
correlativamente, le statuizioni rese dalla sentenza gravata sulla domanda medesima. Ora, non vi è dubbio che , pur narrando di essere Controparte_1
creditore di e che le proprie ragioni creditorie verso Parte_1
quest'ultimo sarebbero state pregiudicate dall'atto pubblico di cui chiedeva la simulazione (all'evidente fine, così, di fondare il proprio interesse e la propria legittimazione all'azione proposta), abbia introdotto in primo grado solo ed esclusivamente una domanda di simulazione relativa per interposizione fittizia soggettiva dell'atto pubblico per notar del 24.03.2009. Per_1 Parte_1
d'altro canto, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha sì
[...]
contestato che l'attore fosse proprio creditore (e, dunque, in quanto terzo rispetto all'atto stipulato, non avesse legittimazione – rectius interesse – alla domanda di simulazione proposta), ma ciò ha fatto appunto al solo fine di impedire e paralizzare la pretesa attorea (evidenziandone il difetto di uno dei presupposti), e non anche allo scopo invece di ottenere in giudizio un accertamento negativo della sussistenza del preteso credito vantato dallo pag. 5/7 domanda che, del resto, avrebbe necessitato Controparte_1
l'interposizione di una formale domanda riconvenzionale, nella specie mancata.
Ciò chiarito, è ben vero che il Tribunale di Ascoli Piceno, nel decidere la controversia di primo grado, ha ritenuto preliminarmente di rigettare l'eccezione del convenuto di carenza di legittimazione / interesse dell'attore nei confronti dell'azione, affermando la sussistenza del credito dello CP_1
verso lo , ma è altrettanto vero che tale statuizione
[...] Parte_1
non si pone affatto come logicamente indispensabile e preliminare rispetto alla statuizione poi raggiunta (di rigetto della domanda), poiché la domanda di simulazione – unico ed effettivo, si ripete, oggetto del giudizio – è stata rigettata per difetto di prova. In altre parole, la statuizione del Tribunale sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva / interesse da parte dell'attore avrebbe ben potuto essere completamente omessa, senza che l'esito della decisione finale ne venisse comunque in alcun modo compromesso. Se ne ricava pertanto che la statuizione circa la sussistenza del credito – impugnata in questa sede dall'appellante – non integrando una premessa logica ineliminabile della statuizione finale, costituisce a tutti gli effetti una statuizione meramente incidentale, come tale insuscettibile di formazione di giudicato (cfr., in tal senso,
Cass., 3669/2019; Cass., 3434/2011; Cass., 9775/1997). E tanto ciò è vero che l'appellante, nel promuovere l'impugnazione – per sua stessa dichiarazione –
non contesta affatto la statuizione finale, ma anzi formula domande e pag. 6/7 conclusioni del tutto scollegate dalla stessa, come tali anche nuove rispetto al petitum del giudizio di primo grado.
L'impugnazione pertanto non può che essere dichiarata inammissibile per carenza assoluta dell'interesse alla stessa.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara inammissibile l'appello;
• Condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del grado che liquida in complessivi € 7.500,00= di cui €
2.000,00 =per fase di studio, € 1.500,00= per fase introduttiva, €
4.000,00= per fase decisoria, oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 21.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
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