CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6651 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de LA presidente relatore consigliere dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7128 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 03.11.2025 e vertente
TRA Parte 1 codice fiscale e partita iva P.IVA 1 ), con l'avvocato
SC ZO
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1 (codice fiscale e partita iva P.IVA 2 ), con l'avvocato
AT RO ed NR RA
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 15187/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte 1 conveniva in esponendo che: giudizio la Controparte_1
-era titolare di carta di credito n. 4532200004680042 emessa dalla CartaSi S.p.A. (ora a valere sul conto corrente n. 054/6440/48 aperto presso la Controparte_1
,
Banca Popolare di Sondrio;
-in data 21.11.2016, aveva ricevuto comunicazione, da parte della Banca Popolare di Sondrio, della riduzione del plafond mensile da € 20.000,00 ad € 1.300,00;
-nonostante la carta di credito fosse di fatto inutilizzata, in data 17.03.2017, il nuovo amministratore della società era venuto a conoscenza di un addebito anomalo di €
12.859,30; -dopo aver contattato il Call center di CartaSi, il nuovo amministratore, dott. era venuto a conoscenza del fatto che l'addebito si riferiva ad ERsona 1 operazioni eseguite con un'altra carta di credito, ossia la n. 453220008766124, di cui la società attrice non aveva mai chiesto l'emissione o avuto la disponibilità materiale;
CP 2 il nuovo amministratore era stato altresì informato che la carta di credito, con
,
i relativi codici di accesso, era stata spedita ad un indirizzo ove la società attrice non aveva mai avuto alcuna sede, collaboratore o referente aziendale;
-in ragione di ciò, il nuovo amministratore aveva chiesto il blocco della carta di credito suddetta, sporgendo denuncia-querela presso la stazione dei Carabinieri di Roma;
CP 2 a seguito di conversazione intercorsa con il direttore della Banca Popolare
,
di Sondrio, il nuovo amministratore della società attrice veniva altresì a conoscenza del fatto che l'aumento del plafond non era stato autorizzato da parte dello stesso direttore;
-con nota del 21.03.2017, la società attrice aveva quindi chiesto a Cartasì il riaccredito delle somme addebitate, stante il contenuto fraudolento delle operazioni sopra citate;
Persona 1 aveva-tuttavia, anche nell'estratto conto successivo, il dott. riscontrato l'addebito di un'ulteriore somma di € 14.353,82, riferito anch'esso alla carta di credito n. 453220008766124;
-pertanto, l'amministratore della società attrice aveva provveduto ad integrare la denuncia-querela presentata precedentemente;
-in data 12.05.2017, il legale rappresentante della società attrice aveva poi nuovamente informato CartaSi degli ulteriori addebiti sul conto corrente, chiedendo il riaccredito delle relative somme;
-con comunicazione del 13.07.2017, CartaSi aveva comunicato alla società attrice il rifiuto di riaccreditare le somme richieste, sostenendo che fosse addebitabile a quest'ultima una responsabilità “per mancata restituzione dello strumento di pagamento", e che la nuova carta di credito era stata emessa a seguito di contatto telefonico avvenuto in data 10.01.2017;
-la richiesta di una nuova carta di credito, tuttavia, non era stata mai avanzata da parte della Pt 1
-peraltro, CartaSi aveva rifiutato di trasmettere alla società attrice gli estratti conto della carta di credito emessa abusivamente, nonché gli atti con i quali quest'ultima avrebbe comunicato la volontà di modificare l'indirizzo o richiesto l'emissione di una nuova carta di credito. In ogni caso, i documenti suddetti -laddove esistenti- venivano disconosciuti dalla società attrice;
-infine, in data 25.07.2017, il difensore della società attrice aveva provveduto ad intimare a CartaSi, tramite PEC, la restituzione delle somme suddette, avendo quest'ultima, con la sua condotta negligente, consentito a sconosciuti di appropriarsi di uno strumento di pagamento e dei relativi codici, con conseguenti abusivi addebiti sul conto corrente.
Premesso ciò, l'attrice così concludeva:
«Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_1 O
comunque l'illiceità del suo comportamento, anche ex art. 2049 cod. civ. e, per quanto occorrer possa, la risoluzione del contratto e, sulla scorta di ogni altro utile accertamento e conseguente declaratoria, condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, o in subordine a titolo di risarcimento dei danni, nella misura di complessivi € 27.213,21 (€12.859,39 + €14.353,82), o nella diversa misura
- maggiore o minore - che risulterà di giustizia, anche secondo equità, oltre interessi moratori previsti dal DLGS. 192/2012 o in subordine interessi legali;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
***
Controparte_1 la quale chiedeva il Si costituiva in giudizio la convenuta, rigetto delle domande attoree, sostenendo che: Persona 2-la carta di credito aziendale n. 453220000468 era intestata al Sig.
[...] , in qualità di titolare/dipendente della società attrice;
-la richiesta di modificare l'indirizzo di fatturazione era stata avanzata dal Sig. Per 2 tramite missiva del 13.12.2016;
-in data 10.01.2017 il Sig ER 2 aveva contattato il Servizio Clienti della CP 1 al fine ottenere il blocco della carta per smarrimento ed un duplicato della stessa;
-pertanto, la CP_1 veva provveduto a spedire il duplicato della carta di credito, con il relativo codice PIN, al nuovo indirizzo di fatturazione precedentemente indicato dal
Sig. Per 2 ;
-successivamente, in data 31.01.2017, la CP_1 aveva ricevuto una missiva da parte della Banca Popolare di Sondrio, contenente l'autorizzazione all'aumento del plafond mensile da € 1.300,00 ad € 14.000,00;
-dunque, gli addebiti dei quali la società attrice chiedeva il rimborso erano riferiti a prelievi di denaro contante mediante lettura del microchip della carta e digitazione del codice PIN;
-peraltro, la Pt 1 non aveva mai informato la CP_1 dell'avvenuto cambio di amministratore della stessa;
-la CP_1 veva quindi sempre tenuto una condotta diligente, limitandosi ad eseguire le richieste di quello che, in mancanza di qualsiasi comunicazione contraria, credeva essere l'amministratore della Parte 1 >>.
§ 2. All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso:
«Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte dalla Parte 1 alla rifusione, in favore della CP 1
2. NA la Parte 1
[...] delle spese di giudizio, che liquida in € 4.782,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Infondatezza della domanda Mancato assolvimento onere probatorio
Rappresentanza apparente
1. La domanda proposta dalla Parte 1 è infondata e va rigettata. Ed invero, nelle conclusioni dell'atto di citazione, la società attrice ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della Controparte 1 o comunque l'illiceità del suo comportamento, con conseguente condanna alla restituzione, o in subordine al risarcimento, della somma di € 27.213,21, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
A fondamento di tale domanda, l'attore ha lamentato che la Controparte 1 con la sua condotta negligente, avrebbe indebitamente emesso la carta di credito n.
453220008766124, consentendo a soggetti sconosciuti di effettuare operazioni non autorizzate per complessivi € 27.213,21.
Orbene, dal tenore dell'atto introduttivo può ritenersi che la Parte 1 abbia inteso esercitare un'azione di responsabilità contrattuale, volta ad ottenere il risarcimento del danno patito a seguito dell'inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte.
MM
2 Così qualificata giuridicamente la domanda attorea, ne è evidente la palese infondatezza.
Giova ricordare che la Suprema Corte ha costantemente affermato che "In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore l'esistenza del danno). (Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007, Rv. 599341)".
Sicchè, gravava sull'attore l'onere non solo di allegare l'inadempimento della banca convenuta, ma anche di allegare e dimostrare il danno subito ed il nesso causale tra il predetto e l'inadempimento allegato.
Tuttavia, il suddetto onere non appare esaustivamente assolto, non potendosi ritenere sussistente nel caso in esame alcun comportamento inadempiente ascrivibile alla convenuta.
MM
3-Ed invero, devesi innanzitutto evidenziare che -come statuito recentemente dalla
Suprema Corte- "La rappresentanza tollerata, riscontrabile ove il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentante, non intervenga per farne cessare l'ingerenza, è un'ipotesi di rappresentanza apparente, sicché l'operazione del "falsus procurator" è efficace nei confronti del rappresentato, avendo costui dato causa alla situazione di apparente legittimazione in cui il terzo ha, senza colpa, confidato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'efficacia di operazioni di prelevamento effettuate, sul conto corrente di corrispondenza di una banca, da un funzionario diverso da quelli convenzionalmente legittimati ad operare, mai avendo la prima sollevato contestazioni, per un periodo di due anni, malgrado la regolare ricezione degli estratti conto). (Sez. 1, Sentenza n. 4113 del 02/03/2016, Rv. 638864 -01)".
Nella suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha basato la propria decisione partendo dal principio dell'affidamento incolpevole del terzo circa l'esistenza di poteri rappresentativi e dell'ipotesi di ratifica prevista dall'art. 1399 cod. civ. In particolare, i giudici di legittimità hanno osservato che, nella dinamica dei contratti, il rischio della falsa rappresentanza ricade, normalmente, sul terzo. Tuttavia, è pacifico che l'operazione conclusa dal falso rappresentante sia efficace nei confronti del rappresentato se questi ha dato causa all'apparente legittimazione e se il terzo abbia senza colpa confidato nella effettività della legittimazione medesima. La Suprema Corte, quindi, evidenzia che l'ipotesi più frequente di rappresentanza apparente imputabile al rappresentato è quella della rappresentanza tollerata, che si verifica qualora il rappresentato sappia che un soggetto diverso da quelli indicati agisce in suo nome e non interviene a far cessare l'ingerenza. In tal caso, dunque, deve essere certamente considerata efficace la situazione giuridica apparente, in base al principio per cui il soggetto che crea l'apparenza di una condizione giuridica o di fatto deve soggiacere alle conseguenze di simile condizione nei confronti di chi su essa abbia, appunto, fatto ragionevole affidamento. Tale figura, dunque, ricorre allorché il comportamento colpevole del rappresentato abbia ingenerato l'erroneo convincimento che un soggetto lo rappresenti, come per esempio quando il rappresentato non curi gli oneri di pubblicità relativi alla revoca della procura (Trib. Novara, sentenza n. 722 del 17.10.2011).
4- Ebbene, nel caso in esame, l'attrice ha omesso di comunicare alla convenuta il venir meno della qualifica di amministratore in capo al Sig. Persona 2 Persona 1 Ede la conseguente assunzione dell'incarico da parte del Sig. invero, dalla documentazione prodotta in atti si evince che tale comunicazione è stata effettuata soltanto in un momento successivo al verificarsi delle operazioni asseritamente non autorizzate (cfr. doc. 6, parte attrice).
Tale comportamento omissivo evidentemente presuppone che il titolare del conto abbia tollerato il compimento delle operazioni in questione (con ciò tacitamente ratificandole), ovvero che lo stesso abbia colposamente omesso di effettuare quei controlli imposti da una pur minima diligenza in ordine alle movimentazioni del proprio rapporto di conto corrente.
E' evidente che in entrambi i casi (di concludente tolleranza in ordine alle operazioni non autorizzate o di omesso controllo delle stesse) il comportamento omissivo della ha indubbiamente creato una situazione di apparenza in ordine Parte 1 alla legittimazione del terzo ad operare sul conto corrente. E' indubbio, poi, che su tale situazione apparente la convenuta abbia confidato e che tale affidamento possa ritenersi ragionevole ed incolpevole, tenuto conto che il soggetto che operava sul conto era il precedente amministratore della società titolare. Parte 1Ne consegue che la è destinata a subire gli effetti di tal situazione apparente da essa stessa creata, e ciò a prescindere dalle questioni relative alla falsità o meno della missiva del 13.12.2016 contenente la richiesta di modificare l'indirizzo di fatturazione, posto che mancavano nel caso concreto segnali di allarme tali da giustificare un innalzamento del livello di diligenza esigibile in capo alla banca.
ERaltro, non è ravvisabile alcuna violazione del regolamento interno da parte della Controparte 1 posto che, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, l'art. 31 del Regolamento titolari prevede l'obbligo per il titolare di conservare la denuncia per un periodo di almeno dodici mesi e la mera facoltà in per la convenuta di chiedere l'esibizione della stessa.
Dunque, dal tenore letterale dell'articolo citato emerge che la convenuta non deve obbligatoriamente chiedere la presentazione della denuncia di smarrimento al fine di rilasciare un duplicato della carta di credito. MMMM
5- ERtanto, sulla base di tutte le suesposte considerazioni, le domande attoree vanno rigettate, non potendosi ravvisare alcun comportamento inadempiente della convenuta, la quale invece ha fatto ragionevolmente affidamento su una situazione di apparenza colposamente creata dal correntista.
Diniego delle richieste istruttorie
ER questi motivi, le istanze istruttorie avanzate dalla parte attrice nel corso del giudizio non sono state ammesse in quanto superflue ai fini della decisione. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto di un valore prossimo al minimo dello scaglione di riferimento (da € 26.001 a € 52.000)».
§ 3. Ha proposto appello Parte 1 ed ha così concluso: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi articolati con il presente atto di appello, in riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, sezione XVI civile, Giudice dott.ssa Cecilia Bernardo, n.
15187/2020, pubblicata il 2 novembre 2020, emessa nella causa n. RG 8150/18, notificata il 27 novembre 2020;
Controparte_1 o comunqueaccertare e dichiarare l'inadempimento di l'illiceità del suo comportamento, anche ex art. 2049 cod. civ. e, per quanto occorrer possa, la risoluzione del contratto e, sulla scorta di ogni altro utile accertamento e conseguente declaratoria, condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate,
o in subordine a titolo di risarcimento dei danni, nella misura di complessivi € 27.213,21 (12.859,39 + €14.353,82), o nella diversa misura - maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche secondo equità, oltre interessi moratori previsti dal DLGS. 192/2012 o in subordine interessi legali;
- con vittoria di onorari e spese di lite del doppio grado di giudizio". Controparte_1 ha resistito al gravame ed ha così concluso:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria, diversa e/o nuova domanda, nel merito ed in rito, eccezione e deduzione, ivi comprese quelle istruttorie: nel merito, in via principale: rigettare, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto da avverso la sentenza n.Parte 1 15187/2020 del Tribunale di Roma, depositata in data 2.11.2020, confermare, per l'effetto, la sentenza impugnata e, in ogni caso, rigettare tutte le pretese avversarie, poiché infondate per i motivi di cui in atti;
in via istruttoria: per mero scrupolo difensivo, si ripropongono le istanze istruttorie già avanzate e non ammesse in primo grado, e si chiede quindi l'ammissione dei seguenti capitoli a prova testimoniale:
1) Vero che prima di fornire informazioni telefoniche sulla carta di credito o dare corso a richieste di blocco della carta e di emissione di un suo duplicato, l'operatore del Servizio Clienti di CP 1 deve procedere al riconoscimento del soggetto richiedente?
2) Vero che solo l'identificazione del soggetto chiamante, mediante la comunicazione di tutti i dati richiesti, consente all'operatore del Servizio Clienti di CP 1 di dare corso alle richieste di blocco della carta e di emissione di un suo duplicato?
3) Vero che in data 10.1.2017 il Servizio Clienti di CP 1 riceveva, alle ore
10.19, una comunicazione telefonica da parte del titolare della carta di credito avente numero 4532 2000 0468 0042, come da schermata di cui al doc. 8 di CP 1
[...] che si rammostra?
4) Vero che detto titolare era il sig. il quale comunicava lo ERsona 2 smarrimento della suindicata carta di credito, come da schermata di cui al doc. 8, che si rammostra?
5) Vero che, prima di dare corso alla richiesta del titolare suindicato, l'operatore del call center di ne verificava l'identità, richiedendo nome e Controparte 1 cognome, data di nascita, codice fiscale e conto corrente di appoggio della carta di credito, e riportando i dati nella schermata di cui al doc. 8 che si rammostra?
,domiciliato presso CP 1 Si indica quale teste il Dott. Testimone 1
[...] in Milano, al corso Sempione n. 55, con richiesta di assunzione mediante dichiarazione testimoniale scritta ex art. 257 bis c.p.c., o, in subordine, mediante prova delegata ex art. 203 c.p.c. da svolgersi davanti al Tribunale di Milano.".
Oltre al rinviare a quanto appena esposto, nelle note di trattazione scritta, la parte appellata ha aggiunto quanto segue: Controparte 1 chiede a questa Ecc.ma Corte d'Appello di: 66
- dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del documento 25 depositato da [...] Parte 1 solo in grado di appello;
- fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni".
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 03.11.2025.
§ 4. L'appello contiene i seguenti motivi:
A. Erroneità della sentenza impugnata e travisamento dei fatti;
nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'attore non abbia provato l'inadempimento della convenuta, il danno subito e il nesso causale tra il danno e l'inadempimento; violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 11; violazione e falsa applicazione dell'art. 1176, comma 2, cod. civ.; difetto e contraddittorietà della motivazione
La decisione del Tribunale sarebbe fondata sull'erroneo presupposto che le operazioni fraudolente siano state compiute dal precedente amministratore Ing. Persona 2
[...] , senza che nessuna risultanza istruttoria abbia confermato tale supposizione.
Avrebbe infatti errato il giudice di prime cure nella ricostruzione dei fatti, in quanto la frode si sarebbe articolata nelle seguenti fasi:
1. Richiesta di modifica dell'indirizzo di fatturazione della società, basata su un documento falso, ritualmente prodotto dalla banca e disconosciuto dall'attore senza che la convenuta ne richiedesse la verificazione. Tale comportamento processuale avrebbe dunque dovuto condurre alla inutilizzabilità del documento in questione;
2. Richiesta di innalzamento del plafond della società, anch'essa fondata su un documento falso. Tale circostanza sarebbe confermata dal fatto che il presunto autore
- direttore della Banca Popolare di Sondrio, dott. Controparte_3 ha sporto formale
-
denuncia-querela per accertare la falsità. ERaltro, rispetto a tale soggetto la parte attrice aveva chiesto l'assunzione della prova testimoniale, negata dal tribunale. Tale mezzo istruttorio sarebbe stato determinante per dimostrare, da un lato, l'estraneità della Pt_1 rispetto alla frode e, dall'altro, il fatto che diretta destinataria della frode fosse stata la stessa indotta ad emettere uno strumento di pagamento con mezzi CP 1
illegittimi;
Richiesta di duplicato dello strumento di pagamento per smarrimento, seguita 3. dalla spedizione presso l'indirizzo estraneo alla società. Quest'ultima sarebbe infatti venuta a conoscenza dell'esistenza del duplicato soltanto nel momento successivo in cui essa ha visionato l'addebito di carta di credito. Anche rispetto a tale ultima fase, la parte attrice aveva espressamente effettuato il disconoscimento della richiesta sin dalla prima udienza, basato anche sulla circostanza per cui l'ing. Persona 2 alla data della presunta telefonata era in stato d Richiesta di duplicato dello strumento di pagamento per smarrimento, seguita dalla spedizione presso l'indirizzo estraneo alla società i custodia cautelare. La stessa firma apposta sulla bolla di consegna non sarebbe peraltro riferibile ad alcuna persona facente capo a Pt 1 Avrebbe perciò errato il giudice di primo grado nell'omettere di considerare tali riscontri probatori. Quanto evidenziato sarebbe ulteriormente avvalorato dagli esiti delle indagini di polizia giudiziaria, dalle operazioni tecniche comparative dei dati di traffico telefonico, dall'assenza di contatti tra l'utenza in uso a Banca Popolare di Sondrio e quella in uso a nonché dall'assenza di alcuna sede nella disponibilitàCP 1 della società presso viale Mazzini 11 a Marino.
Tali elementi (uniti alla mancata richiesta da parte della banca di produzione della denuncia di smarrimento), sono sufficienti per concludere che la convenuta non si sia premunita di alcuna adeguata misura precauzionale volta a prevenire la frode, violando così il proprio obbligo di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c., nonché l'art. 11 D.Lgs. 27/01/2010, n. 11. B. Erroneità della sentenza impugnata;
ingiusta condanna alla rifusione delle spese di lite La parte appellante rileva l'erroneità ed ingiustizia della sentenza altresì nella parte in cui, per via del travisamento dei fatti con rigetto della domanda principale, questa è stata condannata alle spese di lite.
C. Istanze istruttorie nel grado di appello
Infine, la parte appellante, ingiustamente pregiudicata dalla mancata ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado, richiede la prova per testi mediante l'audizione dell'ing. e del dott. Controparte 3ERsona 2
L'appellante richiede altresì l'acquisizione di documenti nuovi emersi in corso di causa, depositati contestualmente all'appello.
§ 5. L'appello è infondato.
Vanno preliminarmente puntualizzate le seguenti date:
- il 30.10.2016 Persona 1 subentra al Monorchio quale amministratore unico della società, a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare che ha raggiunto il Monorchio nello stesso mese di ottobre 2016.
- il 21.11.2016 la Banca Popolare di Sondrio riduce il plafond della carta aziendale n. 4532200004680042, sempre intestata al Monorchio, ad euro 1.300,00;
-il 13.12.2016 il sedicente ER 2 comunica al servizio clienti CartaSi il cambio di indirizzo di fatturazione;
-il 10.1.2017 viene denunciato lo smarrimento della carta e richiesta l'emissione di una nuova carta aziendale;
- il giorno 11.1.2017 la nuova carta aziendale n. 453220008766124 viene recapitata al nuovo indirizzo a mezzo corriere SDA;
- il 31.1.2017 viene recapitato a CP 4 il telefax della Banca Popolare di Sondrio con il quale viene aumentato il plafond di spesa della nuova carta fino a 14.000,00 euro per due mesi;
-il 15.3.2017 viene addebitata la somma di euro 12.859,30 sul c/c della società quale spesa mensile di febbraio della carta di credito;
-il 20.3.2017 il ER 1 sporge la prima denuncia;
- in data 18.4.2017 viene addebitata la seconda somma di euro 14.353,82 quale spesa mensile di marzo della carta di credito;
Per 1-in data 11.5.2017 viene integrata la denuncia da parte del
La tesi dell'appellante tende a valorizzare la falsità della richiesta della richiesta di modifica dell'indirizzo di fatturazione della società, basata su un documento falso, della richiesta di innalzamento del plafond della nuova carta aziendale, anch'essa fondata su un documento falso, e della richiesta di duplicato della originaria carta aziendale per smarrimento, seguita dalla spedizione presso l'indirizzo estraneo alla società, ed è fondata sulla deduzione che detta documentazione prodotta dall'appellata, in quanto disconosciuta, avrebbe dovuto essere considerata inutilizzabile, e che, tuttavia, il primo giudice ne avrebbe invece tenuto conto per affermare l'assenza di responsabilità della CP_1 nella causazione del danno patito dalla società attrice, omettendo tra l'altro di considerare la circostanza che, alla data delle suddette operazioni il Per_2 era ristretto in carcere, di talché era evidente che dette
, operazioni non potevano essere state poste in essere dal soggetto che risultava ancora titolare della Cartasi aziendale.
Dall'altra parte, l'appellante ha censurato la motivazione sostenendo che la circostanza che l'Ing. Per 2 non fosse più il legale rappresentante della Società al momento dell'invio del fax non è la ragione della falsità del documento, bensì solo un elemento ulteriore che ne comprova la falsità.
Ritiene la Corte del tutto irrilevante il disconoscimento operato dalla società con riguardo ai documenti prodotti da CP_1 sulla base delle seguenti considerazioni: il primo giudice non ha affatto affermato che sia stato il Monorchio a porre in essere le operazioni contestate;
il primo giudice ha ritenuto irrilevante la prova della falsità della suddetta documentazione per la semplice ragione che la sequenza delle operazioni che hanno portato all'emissione di una nuova CartaSi intestata alla società in persona del precedente amministratore Per 2 fossero o meno false, ossia non riconducibili al و Per 2 e alla società, non avrebbero consentito l'indebito utilizzo della nuova carta con conseguente addebito sul c/c della società se fosse stata data tempestiva comunicazione alla Banca e alla CP_1 ell'avvenuta perdita della rappresentanza della da parte del Per 2 e del subentro del nuovo amministratoreParte 1
ERsona 1
- in altre parole, ove fosse stata resa nota la circostanza del mutamento del legale rappresentante della società a far data del 30.10.2016, la truffa perpetrata ai danni della e della stessa CP_1 (come ammette l'appellante) non si sarebbe Parte 1 potuta perpetrare mediante le false missive e richieste telefoniche a nome del
ER_2
In proposito, osserva la Corte come dalle stesse denunce presentate a partire dal marzo 2017 dal nuovo amministratore (doc. 6) è succeduto al ERsona 1
Monorchio il 30.10.2016, in quanto a tale data il Monorchio si trovava sottoposto ad ordinanza di custodia cautelare depositata in atti.
Non vi è chi non veda, come ha ritenuto il Tribunale, come proprio tale comportamento omissivo abbia consentito la spendita del nome del Per 2 per ottenere la sostituzione della carta aziendale e l'utilizzo della nuova carta con addebito sul conto della società.
Invero, tale comportamento omissivo risulta connotato da grave negligenza proprio a causa della intervenuta sottoposizione del Per 2 a misura cautelare, situazione, questa, che implicava non solo la perdita di possesso della carta aziendale da parte dello ER_2 , con la conseguente elevata probabilità di utilizzo fraudolento della stesso stessa, ma pure il permanere in capo a quest'ultimo di un apparente titolarità della carta, che consentiva l'indebita spendita del nome del predetto da parte di ER 2 persone rimaste ignote.
In proposito, non vale certo la giustificazione fornita dall'appellante sul fatto che intanto la carta era “inattiva” e comunque limitata nel plafond alla somma di euro 1.300,00, dal momento che, a partire dalla data di sottoposizione a misura cautelare del Monorchio, questi non era più in possesso della carta aziendale, e non risulta provato in causa che ne fosse in possesso il nuovo amministratore Per 1 dovendo, invece, quest'ultimo rappresentarsi tempestivamente, e non solo dopo il verificarsi del danno, che la suddetta carta aziendale, rimasta intitolata ad un soggetto non più amministratore della società, poteva essere oggetto di indebito utilizzo da parte di terzi. In questo quadro, la richiesta della testimonianza del direttore della filiale della Banca
Popolare di Sondrio circa la falsità del Telefax di aumento per due mesi del plafond del 31.1.2017 si appalesa del tutto inutile, giacché neppure è dedotto dall'appellante che il predetto direttore abbia denunciato la falsità del documento all'Autorità e soprattutto a CP_1 rima del 17.3.2017, data in cui il nuovo amministratore della società appellante si accorse dell'addebito sul c/c di euro 12.859,30 in data 15.3.2017. Ne consegue che anche la denuncia presentata dal predetto non avrebbe potuto impedire il verificarsi del danno, né sarebbe idonea a dimostrare una qualche responsabilità di
CP 1
Invero, ciò che l'appellante doveva domandarsi, dando per ammessa la falsità della richiesta di modifica dell'indirizzo di fatturazione della società, della richiesta di innalzamento del plafond della società, e della richiesta di duplicato dello strumento di pagamento per smarrimento,- falsità che il giudice non ha in alcun modo negato- era se tale falsa rappresentazione fosse idonea ad ingenerare un ragionevole dubbio in capo a CP_1 irca l'effettiva provenienza dagli apparenti richiedenti. Il primo giudice ha ritenuto XI esente da responsabilità, in quanto solo la comunicazione tempestiva del nominativo del nuovo amministratore avrebbe consentito alla società appellata di rilevare la falsità della richiesta di modifica dell'indirizzo di fatturazione della società e della richiesta di duplicato dello strumento di pagamento per smarrimento, ed ha osservato che, in forza delle previsioni contrattuali, la società appellata non era tenuta ad acquisire la denuncia di smarrimento della carta prima di procedere al rilascio della nuova carta di credito. Rispetto a tale ultimo rilievo, l'appellante si è limitata a dedurre che comunque la condotta dell'appellante in detto frangente è stata caratterizzata da inescusabile leggerezza. Anche in relazione a detto aspetto, tuttavia, la dedotta negligenza della CP_1 i colloca a valle della colpevole omissione addebitabile al nuovo amministratore della società appellante, con conseguente ininfluenza sul piano del rapporto causale della negligenza contestata all'appellata. E ciò, a voler tralasciare il fatto che il sedicente Per_2 quale apparente titolare della carta aziendale, ben poteva "
chiedere il rilascio di una nuova carta riservandosi di depositare successivamente la denuncia di smarrimento.
Con riguardo alla negligenza contestata dall'appellante a CP 1 va ritenuta inammissibile la documentazione di cui all'allegato 25 dell'appellante contenente gli esiti delle indagini di PG a seguito delle denunce-querele presentate dal ER_1 da cui risulterebbe l'anomalia delle operazioni di utilizzo della carta di credito nei mesi di febbraio e di marzo 2017 che hanno portato agli addebiti di complessivi euro 12.859,30 in data 15.3.2017 e di euro 14.353,82 in data 15.4.2017.
Invero, risulta che detta documentazione è stata depositata al P.M. il 23.2.2019 e quindi prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi l'anno successivo in data 15.5.2020; ne consegue che l'odierna appellante ben poteva chiedere nel giudizio di primo grado la rimessione in termini, stante la sopravvenienza della suddetta documentazione, al fine di sottoporre alla decisione finale del Tribunale anche il suddetto materiale probatorio, ove ritenuto rilevante ai fini della prova della ulteriore negligenza della società convenuta rilevante sul piano del rapporto causale. A fronte di tale rilievo non può l'appellante lamentare che gli estratti conto relativi alle operazioni eseguite con la nuova carta di credito erano stati inutilmente chiesti alla CP_1 che invece aveva negato la disponibilità degli stessi all'appellante. Proprio perché richiesti inutilmente, detti estratti conto, allegati all'informativa di PG di cui al doc. 25 dovevano essere introdotti, a mezzo dell'istanza di rimessione in termini, nel primo giudizio.
Nel produrre in appello il citato documento n. 25, l'appellante avrebbe dovuto dedurre e provare che l'informativa di P.G. depositata al P.M. il 23.2.2019 non fu visibile dalla società appellante prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.5.2020, al fine di superare il divieto di produzione di nuovi documenti in appello sancita dall'art. 345 c.p.c.. Ed invece l'appellante si è limitata a dedurre l'ammissibilità della nuova produzione di cui all'allegato n. 25, in quanto documento sopravvenuto, senza dedurre e dimostrare la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini. In conclusione, l'appello non risulta idoneo a scalfire il percorso motivazionale del primo giudice, con la conseguenza che l'appello va respinto.
Sulle istanze istruttorie reiterate in appello, la Corte richiama la propria ordinanza in data 5.10.2021, nella parte in cui si è rilevata l'inammissibilità dell'istanza, stante l'implicita rinuncia dell'odierna appellante, per non avere la medesima reiterato dette istanze istruttorie all'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di primo grado. Le istanze istruttorie avanzate dall'appellata sono superflue. Da tutto quanto precede, deriva la conferma della sentenza impugnata anche in punto spese.
-§ 6. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 nei
Controparte_1 contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di confronti di
Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
-- rigetta l'appello; 1.
2. condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 03.11.2025.
Il presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de LA presidente relatore consigliere dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7128 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 03.11.2025 e vertente
TRA Parte 1 codice fiscale e partita iva P.IVA 1 ), con l'avvocato
SC ZO
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1 (codice fiscale e partita iva P.IVA 2 ), con l'avvocato
AT RO ed NR RA
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 15187/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte 1 conveniva in esponendo che: giudizio la Controparte_1
-era titolare di carta di credito n. 4532200004680042 emessa dalla CartaSi S.p.A. (ora a valere sul conto corrente n. 054/6440/48 aperto presso la Controparte_1
,
Banca Popolare di Sondrio;
-in data 21.11.2016, aveva ricevuto comunicazione, da parte della Banca Popolare di Sondrio, della riduzione del plafond mensile da € 20.000,00 ad € 1.300,00;
-nonostante la carta di credito fosse di fatto inutilizzata, in data 17.03.2017, il nuovo amministratore della società era venuto a conoscenza di un addebito anomalo di €
12.859,30; -dopo aver contattato il Call center di CartaSi, il nuovo amministratore, dott. era venuto a conoscenza del fatto che l'addebito si riferiva ad ERsona 1 operazioni eseguite con un'altra carta di credito, ossia la n. 453220008766124, di cui la società attrice non aveva mai chiesto l'emissione o avuto la disponibilità materiale;
CP 2 il nuovo amministratore era stato altresì informato che la carta di credito, con
,
i relativi codici di accesso, era stata spedita ad un indirizzo ove la società attrice non aveva mai avuto alcuna sede, collaboratore o referente aziendale;
-in ragione di ciò, il nuovo amministratore aveva chiesto il blocco della carta di credito suddetta, sporgendo denuncia-querela presso la stazione dei Carabinieri di Roma;
CP 2 a seguito di conversazione intercorsa con il direttore della Banca Popolare
,
di Sondrio, il nuovo amministratore della società attrice veniva altresì a conoscenza del fatto che l'aumento del plafond non era stato autorizzato da parte dello stesso direttore;
-con nota del 21.03.2017, la società attrice aveva quindi chiesto a Cartasì il riaccredito delle somme addebitate, stante il contenuto fraudolento delle operazioni sopra citate;
Persona 1 aveva-tuttavia, anche nell'estratto conto successivo, il dott. riscontrato l'addebito di un'ulteriore somma di € 14.353,82, riferito anch'esso alla carta di credito n. 453220008766124;
-pertanto, l'amministratore della società attrice aveva provveduto ad integrare la denuncia-querela presentata precedentemente;
-in data 12.05.2017, il legale rappresentante della società attrice aveva poi nuovamente informato CartaSi degli ulteriori addebiti sul conto corrente, chiedendo il riaccredito delle relative somme;
-con comunicazione del 13.07.2017, CartaSi aveva comunicato alla società attrice il rifiuto di riaccreditare le somme richieste, sostenendo che fosse addebitabile a quest'ultima una responsabilità “per mancata restituzione dello strumento di pagamento", e che la nuova carta di credito era stata emessa a seguito di contatto telefonico avvenuto in data 10.01.2017;
-la richiesta di una nuova carta di credito, tuttavia, non era stata mai avanzata da parte della Pt 1
-peraltro, CartaSi aveva rifiutato di trasmettere alla società attrice gli estratti conto della carta di credito emessa abusivamente, nonché gli atti con i quali quest'ultima avrebbe comunicato la volontà di modificare l'indirizzo o richiesto l'emissione di una nuova carta di credito. In ogni caso, i documenti suddetti -laddove esistenti- venivano disconosciuti dalla società attrice;
-infine, in data 25.07.2017, il difensore della società attrice aveva provveduto ad intimare a CartaSi, tramite PEC, la restituzione delle somme suddette, avendo quest'ultima, con la sua condotta negligente, consentito a sconosciuti di appropriarsi di uno strumento di pagamento e dei relativi codici, con conseguenti abusivi addebiti sul conto corrente.
Premesso ciò, l'attrice così concludeva:
«Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_1 O
comunque l'illiceità del suo comportamento, anche ex art. 2049 cod. civ. e, per quanto occorrer possa, la risoluzione del contratto e, sulla scorta di ogni altro utile accertamento e conseguente declaratoria, condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, o in subordine a titolo di risarcimento dei danni, nella misura di complessivi € 27.213,21 (€12.859,39 + €14.353,82), o nella diversa misura
- maggiore o minore - che risulterà di giustizia, anche secondo equità, oltre interessi moratori previsti dal DLGS. 192/2012 o in subordine interessi legali;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
***
Controparte_1 la quale chiedeva il Si costituiva in giudizio la convenuta, rigetto delle domande attoree, sostenendo che: Persona 2-la carta di credito aziendale n. 453220000468 era intestata al Sig.
[...] , in qualità di titolare/dipendente della società attrice;
-la richiesta di modificare l'indirizzo di fatturazione era stata avanzata dal Sig. Per 2 tramite missiva del 13.12.2016;
-in data 10.01.2017 il Sig ER 2 aveva contattato il Servizio Clienti della CP 1 al fine ottenere il blocco della carta per smarrimento ed un duplicato della stessa;
-pertanto, la CP_1 veva provveduto a spedire il duplicato della carta di credito, con il relativo codice PIN, al nuovo indirizzo di fatturazione precedentemente indicato dal
Sig. Per 2 ;
-successivamente, in data 31.01.2017, la CP_1 aveva ricevuto una missiva da parte della Banca Popolare di Sondrio, contenente l'autorizzazione all'aumento del plafond mensile da € 1.300,00 ad € 14.000,00;
-dunque, gli addebiti dei quali la società attrice chiedeva il rimborso erano riferiti a prelievi di denaro contante mediante lettura del microchip della carta e digitazione del codice PIN;
-peraltro, la Pt 1 non aveva mai informato la CP_1 dell'avvenuto cambio di amministratore della stessa;
-la CP_1 veva quindi sempre tenuto una condotta diligente, limitandosi ad eseguire le richieste di quello che, in mancanza di qualsiasi comunicazione contraria, credeva essere l'amministratore della Parte 1 >>.
§ 2. All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso:
«Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte dalla Parte 1 alla rifusione, in favore della CP 1
2. NA la Parte 1
[...] delle spese di giudizio, che liquida in € 4.782,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Infondatezza della domanda Mancato assolvimento onere probatorio
Rappresentanza apparente
1. La domanda proposta dalla Parte 1 è infondata e va rigettata. Ed invero, nelle conclusioni dell'atto di citazione, la società attrice ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della Controparte 1 o comunque l'illiceità del suo comportamento, con conseguente condanna alla restituzione, o in subordine al risarcimento, della somma di € 27.213,21, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
A fondamento di tale domanda, l'attore ha lamentato che la Controparte 1 con la sua condotta negligente, avrebbe indebitamente emesso la carta di credito n.
453220008766124, consentendo a soggetti sconosciuti di effettuare operazioni non autorizzate per complessivi € 27.213,21.
Orbene, dal tenore dell'atto introduttivo può ritenersi che la Parte 1 abbia inteso esercitare un'azione di responsabilità contrattuale, volta ad ottenere il risarcimento del danno patito a seguito dell'inadempimento alle obbligazioni contrattualmente assunte.
MM
2 Così qualificata giuridicamente la domanda attorea, ne è evidente la palese infondatezza.
Giova ricordare che la Suprema Corte ha costantemente affermato che "In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l'esistenza del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall'attore l'esistenza del danno). (Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007, Rv. 599341)".
Sicchè, gravava sull'attore l'onere non solo di allegare l'inadempimento della banca convenuta, ma anche di allegare e dimostrare il danno subito ed il nesso causale tra il predetto e l'inadempimento allegato.
Tuttavia, il suddetto onere non appare esaustivamente assolto, non potendosi ritenere sussistente nel caso in esame alcun comportamento inadempiente ascrivibile alla convenuta.
MM
3-Ed invero, devesi innanzitutto evidenziare che -come statuito recentemente dalla
Suprema Corte- "La rappresentanza tollerata, riscontrabile ove il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentante, non intervenga per farne cessare l'ingerenza, è un'ipotesi di rappresentanza apparente, sicché l'operazione del "falsus procurator" è efficace nei confronti del rappresentato, avendo costui dato causa alla situazione di apparente legittimazione in cui il terzo ha, senza colpa, confidato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'efficacia di operazioni di prelevamento effettuate, sul conto corrente di corrispondenza di una banca, da un funzionario diverso da quelli convenzionalmente legittimati ad operare, mai avendo la prima sollevato contestazioni, per un periodo di due anni, malgrado la regolare ricezione degli estratti conto). (Sez. 1, Sentenza n. 4113 del 02/03/2016, Rv. 638864 -01)".
Nella suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha basato la propria decisione partendo dal principio dell'affidamento incolpevole del terzo circa l'esistenza di poteri rappresentativi e dell'ipotesi di ratifica prevista dall'art. 1399 cod. civ. In particolare, i giudici di legittimità hanno osservato che, nella dinamica dei contratti, il rischio della falsa rappresentanza ricade, normalmente, sul terzo. Tuttavia, è pacifico che l'operazione conclusa dal falso rappresentante sia efficace nei confronti del rappresentato se questi ha dato causa all'apparente legittimazione e se il terzo abbia senza colpa confidato nella effettività della legittimazione medesima. La Suprema Corte, quindi, evidenzia che l'ipotesi più frequente di rappresentanza apparente imputabile al rappresentato è quella della rappresentanza tollerata, che si verifica qualora il rappresentato sappia che un soggetto diverso da quelli indicati agisce in suo nome e non interviene a far cessare l'ingerenza. In tal caso, dunque, deve essere certamente considerata efficace la situazione giuridica apparente, in base al principio per cui il soggetto che crea l'apparenza di una condizione giuridica o di fatto deve soggiacere alle conseguenze di simile condizione nei confronti di chi su essa abbia, appunto, fatto ragionevole affidamento. Tale figura, dunque, ricorre allorché il comportamento colpevole del rappresentato abbia ingenerato l'erroneo convincimento che un soggetto lo rappresenti, come per esempio quando il rappresentato non curi gli oneri di pubblicità relativi alla revoca della procura (Trib. Novara, sentenza n. 722 del 17.10.2011).
4- Ebbene, nel caso in esame, l'attrice ha omesso di comunicare alla convenuta il venir meno della qualifica di amministratore in capo al Sig. Persona 2 Persona 1 Ede la conseguente assunzione dell'incarico da parte del Sig. invero, dalla documentazione prodotta in atti si evince che tale comunicazione è stata effettuata soltanto in un momento successivo al verificarsi delle operazioni asseritamente non autorizzate (cfr. doc. 6, parte attrice).
Tale comportamento omissivo evidentemente presuppone che il titolare del conto abbia tollerato il compimento delle operazioni in questione (con ciò tacitamente ratificandole), ovvero che lo stesso abbia colposamente omesso di effettuare quei controlli imposti da una pur minima diligenza in ordine alle movimentazioni del proprio rapporto di conto corrente.
E' evidente che in entrambi i casi (di concludente tolleranza in ordine alle operazioni non autorizzate o di omesso controllo delle stesse) il comportamento omissivo della ha indubbiamente creato una situazione di apparenza in ordine Parte 1 alla legittimazione del terzo ad operare sul conto corrente. E' indubbio, poi, che su tale situazione apparente la convenuta abbia confidato e che tale affidamento possa ritenersi ragionevole ed incolpevole, tenuto conto che il soggetto che operava sul conto era il precedente amministratore della società titolare. Parte 1Ne consegue che la è destinata a subire gli effetti di tal situazione apparente da essa stessa creata, e ciò a prescindere dalle questioni relative alla falsità o meno della missiva del 13.12.2016 contenente la richiesta di modificare l'indirizzo di fatturazione, posto che mancavano nel caso concreto segnali di allarme tali da giustificare un innalzamento del livello di diligenza esigibile in capo alla banca.
ERaltro, non è ravvisabile alcuna violazione del regolamento interno da parte della Controparte 1 posto che, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, l'art. 31 del Regolamento titolari prevede l'obbligo per il titolare di conservare la denuncia per un periodo di almeno dodici mesi e la mera facoltà in per la convenuta di chiedere l'esibizione della stessa.
Dunque, dal tenore letterale dell'articolo citato emerge che la convenuta non deve obbligatoriamente chiedere la presentazione della denuncia di smarrimento al fine di rilasciare un duplicato della carta di credito. MMMM
5- ERtanto, sulla base di tutte le suesposte considerazioni, le domande attoree vanno rigettate, non potendosi ravvisare alcun comportamento inadempiente della convenuta, la quale invece ha fatto ragionevolmente affidamento su una situazione di apparenza colposamente creata dal correntista.
Diniego delle richieste istruttorie
ER questi motivi, le istanze istruttorie avanzate dalla parte attrice nel corso del giudizio non sono state ammesse in quanto superflue ai fini della decisione. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto di un valore prossimo al minimo dello scaglione di riferimento (da € 26.001 a € 52.000)».
§ 3. Ha proposto appello Parte 1 ed ha così concluso: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi articolati con il presente atto di appello, in riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, sezione XVI civile, Giudice dott.ssa Cecilia Bernardo, n.
15187/2020, pubblicata il 2 novembre 2020, emessa nella causa n. RG 8150/18, notificata il 27 novembre 2020;
Controparte_1 o comunqueaccertare e dichiarare l'inadempimento di l'illiceità del suo comportamento, anche ex art. 2049 cod. civ. e, per quanto occorrer possa, la risoluzione del contratto e, sulla scorta di ogni altro utile accertamento e conseguente declaratoria, condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate,
o in subordine a titolo di risarcimento dei danni, nella misura di complessivi € 27.213,21 (12.859,39 + €14.353,82), o nella diversa misura - maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche secondo equità, oltre interessi moratori previsti dal DLGS. 192/2012 o in subordine interessi legali;
- con vittoria di onorari e spese di lite del doppio grado di giudizio". Controparte_1 ha resistito al gravame ed ha così concluso:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria, diversa e/o nuova domanda, nel merito ed in rito, eccezione e deduzione, ivi comprese quelle istruttorie: nel merito, in via principale: rigettare, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto da avverso la sentenza n.Parte 1 15187/2020 del Tribunale di Roma, depositata in data 2.11.2020, confermare, per l'effetto, la sentenza impugnata e, in ogni caso, rigettare tutte le pretese avversarie, poiché infondate per i motivi di cui in atti;
in via istruttoria: per mero scrupolo difensivo, si ripropongono le istanze istruttorie già avanzate e non ammesse in primo grado, e si chiede quindi l'ammissione dei seguenti capitoli a prova testimoniale:
1) Vero che prima di fornire informazioni telefoniche sulla carta di credito o dare corso a richieste di blocco della carta e di emissione di un suo duplicato, l'operatore del Servizio Clienti di CP 1 deve procedere al riconoscimento del soggetto richiedente?
2) Vero che solo l'identificazione del soggetto chiamante, mediante la comunicazione di tutti i dati richiesti, consente all'operatore del Servizio Clienti di CP 1 di dare corso alle richieste di blocco della carta e di emissione di un suo duplicato?
3) Vero che in data 10.1.2017 il Servizio Clienti di CP 1 riceveva, alle ore
10.19, una comunicazione telefonica da parte del titolare della carta di credito avente numero 4532 2000 0468 0042, come da schermata di cui al doc. 8 di CP 1
[...] che si rammostra?
4) Vero che detto titolare era il sig. il quale comunicava lo ERsona 2 smarrimento della suindicata carta di credito, come da schermata di cui al doc. 8, che si rammostra?
5) Vero che, prima di dare corso alla richiesta del titolare suindicato, l'operatore del call center di ne verificava l'identità, richiedendo nome e Controparte 1 cognome, data di nascita, codice fiscale e conto corrente di appoggio della carta di credito, e riportando i dati nella schermata di cui al doc. 8 che si rammostra?
,domiciliato presso CP 1 Si indica quale teste il Dott. Testimone 1
[...] in Milano, al corso Sempione n. 55, con richiesta di assunzione mediante dichiarazione testimoniale scritta ex art. 257 bis c.p.c., o, in subordine, mediante prova delegata ex art. 203 c.p.c. da svolgersi davanti al Tribunale di Milano.".
Oltre al rinviare a quanto appena esposto, nelle note di trattazione scritta, la parte appellata ha aggiunto quanto segue: Controparte 1 chiede a questa Ecc.ma Corte d'Appello di: 66
- dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del documento 25 depositato da [...] Parte 1 solo in grado di appello;
- fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni".
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 03.11.2025.
§ 4. L'appello contiene i seguenti motivi:
A. Erroneità della sentenza impugnata e travisamento dei fatti;
nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'attore non abbia provato l'inadempimento della convenuta, il danno subito e il nesso causale tra il danno e l'inadempimento; violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 11; violazione e falsa applicazione dell'art. 1176, comma 2, cod. civ.; difetto e contraddittorietà della motivazione
La decisione del Tribunale sarebbe fondata sull'erroneo presupposto che le operazioni fraudolente siano state compiute dal precedente amministratore Ing. Persona 2
[...] , senza che nessuna risultanza istruttoria abbia confermato tale supposizione.
Avrebbe infatti errato il giudice di prime cure nella ricostruzione dei fatti, in quanto la frode si sarebbe articolata nelle seguenti fasi:
1. Richiesta di modifica dell'indirizzo di fatturazione della società, basata su un documento falso, ritualmente prodotto dalla banca e disconosciuto dall'attore senza che la convenuta ne richiedesse la verificazione. Tale comportamento processuale avrebbe dunque dovuto condurre alla inutilizzabilità del documento in questione;
2. Richiesta di innalzamento del plafond della società, anch'essa fondata su un documento falso. Tale circostanza sarebbe confermata dal fatto che il presunto autore
- direttore della Banca Popolare di Sondrio, dott. Controparte_3 ha sporto formale
-
denuncia-querela per accertare la falsità. ERaltro, rispetto a tale soggetto la parte attrice aveva chiesto l'assunzione della prova testimoniale, negata dal tribunale. Tale mezzo istruttorio sarebbe stato determinante per dimostrare, da un lato, l'estraneità della Pt_1 rispetto alla frode e, dall'altro, il fatto che diretta destinataria della frode fosse stata la stessa indotta ad emettere uno strumento di pagamento con mezzi CP 1
illegittimi;
Richiesta di duplicato dello strumento di pagamento per smarrimento, seguita 3. dalla spedizione presso l'indirizzo estraneo alla società. Quest'ultima sarebbe infatti venuta a conoscenza dell'esistenza del duplicato soltanto nel momento successivo in cui essa ha visionato l'addebito di carta di credito. Anche rispetto a tale ultima fase, la parte attrice aveva espressamente effettuato il disconoscimento della richiesta sin dalla prima udienza, basato anche sulla circostanza per cui l'ing. Persona 2 alla data della presunta telefonata era in stato d Richiesta di duplicato dello strumento di pagamento per smarrimento, seguita dalla spedizione presso l'indirizzo estraneo alla società i custodia cautelare. La stessa firma apposta sulla bolla di consegna non sarebbe peraltro riferibile ad alcuna persona facente capo a Pt 1 Avrebbe perciò errato il giudice di primo grado nell'omettere di considerare tali riscontri probatori. Quanto evidenziato sarebbe ulteriormente avvalorato dagli esiti delle indagini di polizia giudiziaria, dalle operazioni tecniche comparative dei dati di traffico telefonico, dall'assenza di contatti tra l'utenza in uso a Banca Popolare di Sondrio e quella in uso a nonché dall'assenza di alcuna sede nella disponibilitàCP 1 della società presso viale Mazzini 11 a Marino.
Tali elementi (uniti alla mancata richiesta da parte della banca di produzione della denuncia di smarrimento), sono sufficienti per concludere che la convenuta non si sia premunita di alcuna adeguata misura precauzionale volta a prevenire la frode, violando così il proprio obbligo di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c., nonché l'art. 11 D.Lgs. 27/01/2010, n. 11. B. Erroneità della sentenza impugnata;
ingiusta condanna alla rifusione delle spese di lite La parte appellante rileva l'erroneità ed ingiustizia della sentenza altresì nella parte in cui, per via del travisamento dei fatti con rigetto della domanda principale, questa è stata condannata alle spese di lite.
C. Istanze istruttorie nel grado di appello
Infine, la parte appellante, ingiustamente pregiudicata dalla mancata ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado, richiede la prova per testi mediante l'audizione dell'ing. e del dott. Controparte 3ERsona 2
L'appellante richiede altresì l'acquisizione di documenti nuovi emersi in corso di causa, depositati contestualmente all'appello.
§ 5. L'appello è infondato.
Vanno preliminarmente puntualizzate le seguenti date:
- il 30.10.2016 Persona 1 subentra al Monorchio quale amministratore unico della società, a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare che ha raggiunto il Monorchio nello stesso mese di ottobre 2016.
- il 21.11.2016 la Banca Popolare di Sondrio riduce il plafond della carta aziendale n. 4532200004680042, sempre intestata al Monorchio, ad euro 1.300,00;
-il 13.12.2016 il sedicente ER 2 comunica al servizio clienti CartaSi il cambio di indirizzo di fatturazione;
-il 10.1.2017 viene denunciato lo smarrimento della carta e richiesta l'emissione di una nuova carta aziendale;
- il giorno 11.1.2017 la nuova carta aziendale n. 453220008766124 viene recapitata al nuovo indirizzo a mezzo corriere SDA;
- il 31.1.2017 viene recapitato a CP 4 il telefax della Banca Popolare di Sondrio con il quale viene aumentato il plafond di spesa della nuova carta fino a 14.000,00 euro per due mesi;
-il 15.3.2017 viene addebitata la somma di euro 12.859,30 sul c/c della società quale spesa mensile di febbraio della carta di credito;
-il 20.3.2017 il ER 1 sporge la prima denuncia;
- in data 18.4.2017 viene addebitata la seconda somma di euro 14.353,82 quale spesa mensile di marzo della carta di credito;
Per 1-in data 11.5.2017 viene integrata la denuncia da parte del
La tesi dell'appellante tende a valorizzare la falsità della richiesta della richiesta di modifica dell'indirizzo di fatturazione della società, basata su un documento falso, della richiesta di innalzamento del plafond della nuova carta aziendale, anch'essa fondata su un documento falso, e della richiesta di duplicato della originaria carta aziendale per smarrimento, seguita dalla spedizione presso l'indirizzo estraneo alla società, ed è fondata sulla deduzione che detta documentazione prodotta dall'appellata, in quanto disconosciuta, avrebbe dovuto essere considerata inutilizzabile, e che, tuttavia, il primo giudice ne avrebbe invece tenuto conto per affermare l'assenza di responsabilità della CP_1 nella causazione del danno patito dalla società attrice, omettendo tra l'altro di considerare la circostanza che, alla data delle suddette operazioni il Per_2 era ristretto in carcere, di talché era evidente che dette
, operazioni non potevano essere state poste in essere dal soggetto che risultava ancora titolare della Cartasi aziendale.
Dall'altra parte, l'appellante ha censurato la motivazione sostenendo che la circostanza che l'Ing. Per 2 non fosse più il legale rappresentante della Società al momento dell'invio del fax non è la ragione della falsità del documento, bensì solo un elemento ulteriore che ne comprova la falsità.
Ritiene la Corte del tutto irrilevante il disconoscimento operato dalla società con riguardo ai documenti prodotti da CP_1 sulla base delle seguenti considerazioni: il primo giudice non ha affatto affermato che sia stato il Monorchio a porre in essere le operazioni contestate;
il primo giudice ha ritenuto irrilevante la prova della falsità della suddetta documentazione per la semplice ragione che la sequenza delle operazioni che hanno portato all'emissione di una nuova CartaSi intestata alla società in persona del precedente amministratore Per 2 fossero o meno false, ossia non riconducibili al و Per 2 e alla società, non avrebbero consentito l'indebito utilizzo della nuova carta con conseguente addebito sul c/c della società se fosse stata data tempestiva comunicazione alla Banca e alla CP_1 ell'avvenuta perdita della rappresentanza della da parte del Per 2 e del subentro del nuovo amministratoreParte 1
ERsona 1
- in altre parole, ove fosse stata resa nota la circostanza del mutamento del legale rappresentante della società a far data del 30.10.2016, la truffa perpetrata ai danni della e della stessa CP_1 (come ammette l'appellante) non si sarebbe Parte 1 potuta perpetrare mediante le false missive e richieste telefoniche a nome del
ER_2
In proposito, osserva la Corte come dalle stesse denunce presentate a partire dal marzo 2017 dal nuovo amministratore (doc. 6) è succeduto al ERsona 1
Monorchio il 30.10.2016, in quanto a tale data il Monorchio si trovava sottoposto ad ordinanza di custodia cautelare depositata in atti.
Non vi è chi non veda, come ha ritenuto il Tribunale, come proprio tale comportamento omissivo abbia consentito la spendita del nome del Per 2 per ottenere la sostituzione della carta aziendale e l'utilizzo della nuova carta con addebito sul conto della società.
Invero, tale comportamento omissivo risulta connotato da grave negligenza proprio a causa della intervenuta sottoposizione del Per 2 a misura cautelare, situazione, questa, che implicava non solo la perdita di possesso della carta aziendale da parte dello ER_2 , con la conseguente elevata probabilità di utilizzo fraudolento della stesso stessa, ma pure il permanere in capo a quest'ultimo di un apparente titolarità della carta, che consentiva l'indebita spendita del nome del predetto da parte di ER 2 persone rimaste ignote.
In proposito, non vale certo la giustificazione fornita dall'appellante sul fatto che intanto la carta era “inattiva” e comunque limitata nel plafond alla somma di euro 1.300,00, dal momento che, a partire dalla data di sottoposizione a misura cautelare del Monorchio, questi non era più in possesso della carta aziendale, e non risulta provato in causa che ne fosse in possesso il nuovo amministratore Per 1 dovendo, invece, quest'ultimo rappresentarsi tempestivamente, e non solo dopo il verificarsi del danno, che la suddetta carta aziendale, rimasta intitolata ad un soggetto non più amministratore della società, poteva essere oggetto di indebito utilizzo da parte di terzi. In questo quadro, la richiesta della testimonianza del direttore della filiale della Banca
Popolare di Sondrio circa la falsità del Telefax di aumento per due mesi del plafond del 31.1.2017 si appalesa del tutto inutile, giacché neppure è dedotto dall'appellante che il predetto direttore abbia denunciato la falsità del documento all'Autorità e soprattutto a CP_1 rima del 17.3.2017, data in cui il nuovo amministratore della società appellante si accorse dell'addebito sul c/c di euro 12.859,30 in data 15.3.2017. Ne consegue che anche la denuncia presentata dal predetto non avrebbe potuto impedire il verificarsi del danno, né sarebbe idonea a dimostrare una qualche responsabilità di
CP 1
Invero, ciò che l'appellante doveva domandarsi, dando per ammessa la falsità della richiesta di modifica dell'indirizzo di fatturazione della società, della richiesta di innalzamento del plafond della società, e della richiesta di duplicato dello strumento di pagamento per smarrimento,- falsità che il giudice non ha in alcun modo negato- era se tale falsa rappresentazione fosse idonea ad ingenerare un ragionevole dubbio in capo a CP_1 irca l'effettiva provenienza dagli apparenti richiedenti. Il primo giudice ha ritenuto XI esente da responsabilità, in quanto solo la comunicazione tempestiva del nominativo del nuovo amministratore avrebbe consentito alla società appellata di rilevare la falsità della richiesta di modifica dell'indirizzo di fatturazione della società e della richiesta di duplicato dello strumento di pagamento per smarrimento, ed ha osservato che, in forza delle previsioni contrattuali, la società appellata non era tenuta ad acquisire la denuncia di smarrimento della carta prima di procedere al rilascio della nuova carta di credito. Rispetto a tale ultimo rilievo, l'appellante si è limitata a dedurre che comunque la condotta dell'appellante in detto frangente è stata caratterizzata da inescusabile leggerezza. Anche in relazione a detto aspetto, tuttavia, la dedotta negligenza della CP_1 i colloca a valle della colpevole omissione addebitabile al nuovo amministratore della società appellante, con conseguente ininfluenza sul piano del rapporto causale della negligenza contestata all'appellata. E ciò, a voler tralasciare il fatto che il sedicente Per_2 quale apparente titolare della carta aziendale, ben poteva "
chiedere il rilascio di una nuova carta riservandosi di depositare successivamente la denuncia di smarrimento.
Con riguardo alla negligenza contestata dall'appellante a CP 1 va ritenuta inammissibile la documentazione di cui all'allegato 25 dell'appellante contenente gli esiti delle indagini di PG a seguito delle denunce-querele presentate dal ER_1 da cui risulterebbe l'anomalia delle operazioni di utilizzo della carta di credito nei mesi di febbraio e di marzo 2017 che hanno portato agli addebiti di complessivi euro 12.859,30 in data 15.3.2017 e di euro 14.353,82 in data 15.4.2017.
Invero, risulta che detta documentazione è stata depositata al P.M. il 23.2.2019 e quindi prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi l'anno successivo in data 15.5.2020; ne consegue che l'odierna appellante ben poteva chiedere nel giudizio di primo grado la rimessione in termini, stante la sopravvenienza della suddetta documentazione, al fine di sottoporre alla decisione finale del Tribunale anche il suddetto materiale probatorio, ove ritenuto rilevante ai fini della prova della ulteriore negligenza della società convenuta rilevante sul piano del rapporto causale. A fronte di tale rilievo non può l'appellante lamentare che gli estratti conto relativi alle operazioni eseguite con la nuova carta di credito erano stati inutilmente chiesti alla CP_1 che invece aveva negato la disponibilità degli stessi all'appellante. Proprio perché richiesti inutilmente, detti estratti conto, allegati all'informativa di PG di cui al doc. 25 dovevano essere introdotti, a mezzo dell'istanza di rimessione in termini, nel primo giudizio.
Nel produrre in appello il citato documento n. 25, l'appellante avrebbe dovuto dedurre e provare che l'informativa di P.G. depositata al P.M. il 23.2.2019 non fu visibile dalla società appellante prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.5.2020, al fine di superare il divieto di produzione di nuovi documenti in appello sancita dall'art. 345 c.p.c.. Ed invece l'appellante si è limitata a dedurre l'ammissibilità della nuova produzione di cui all'allegato n. 25, in quanto documento sopravvenuto, senza dedurre e dimostrare la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini. In conclusione, l'appello non risulta idoneo a scalfire il percorso motivazionale del primo giudice, con la conseguenza che l'appello va respinto.
Sulle istanze istruttorie reiterate in appello, la Corte richiama la propria ordinanza in data 5.10.2021, nella parte in cui si è rilevata l'inammissibilità dell'istanza, stante l'implicita rinuncia dell'odierna appellante, per non avere la medesima reiterato dette istanze istruttorie all'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di primo grado. Le istanze istruttorie avanzate dall'appellata sono superflue. Da tutto quanto precede, deriva la conferma della sentenza impugnata anche in punto spese.
-§ 6. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 nei
Controparte_1 contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di confronti di
Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
-- rigetta l'appello; 1.
2. condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 03.11.2025.
Il presidente estensore