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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/03/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4904/2024 V.G. promossa congiuntamente
da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. PAPA ENZA ANNA, presso il cui studio C.F._1
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. PAPA ENZA ANNA presso il cui C.F._2
studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole. Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/02/2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 07/11/2024 i coniugi Parte_1
e , premesso di essersi separati giusta decreto di omologa n.
[...] Parte_2
586\07 emesso dal Tribunale di Catania il 21/06/07, che la separazione dura ininterrottamente dalla data di comparizione avanti il Presidente e non vi è alcuna possibilità o volontà di riconciliazione,
hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a
Catania il 21/06/1990, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati i figli e , oggi autonomi avendo costituito, ognuno di loro, un proprio nucleo Per_1 Per_2
familiare.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 586\07 emesso dal Tribunale di Catania il 21/6/07 e depositato in
Cancelleria il 17/7/2007 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che:
“Disporre che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento per i figli, oggi autonomi economicamente;
Disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento tra i coniugi che sono entrambi economicamente indipendenti”.
Dato atto che i coniugi hanno altresì dichiarato di aver “definito prima d'ora ogni e qualsiasi rapporto economico fra loro intercorrente” e rilevato che l'accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno,
nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania il
21/06/1990 tra , nata a [...] il Parte_1
14/01/1961, e , nato a [...] il [...], trascritto Parte_2
nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania al n. 565, parte 2,
serie A, anno 1990, alle condizioni di cui al ricorso congiunto come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.02.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco