CASS
Sentenza 1 giugno 2022
Sentenza 1 giugno 2022
Commentario • 1
- 1. Mettersi d’accordo con il postino per non ricevere lettere: è reato?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 settembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2022, n. 21412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21412 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BA ES, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/01/2021 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le richieste del difensore, Avv. Daniele Peppe, quale sostituto processuale dell'Avv. Simona Carosso, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 gennaio 2021 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi Penale Sent. Sez. 6 Num. 21412 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 13/04/2022 procedere nei confronti ES BA per il reato di cui all'art. 619 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione e ha rideterminato in anni uno, mesi sette e giorni quindici di reclusione la pena per il residuo reato di peculato - commesso in concorso con altra persona separatamente giudicata per avere, nella sua qualità di collaboratore della GI.CA . s.n.c., partner della T.N.T. Post Italia s.p.a., sottratto corrispondenza che risultava spedita tramite il predetto gestore postale a diversi destinatari - confermando nel resto la decisione impugnata, che lo dichiarava interdetto dai pubblici uffici per la corrispondente durata della pena principale e revocava le sospensioni condizionali concessegli con sentenza del Tribunale di Pinerolo del 20 ottobre 2010, irrevocabile il 18 gennaio 2011, e con sentenza del medesimo Tribunale del 4 gennaio 2007, irrevocabile il 26 gennaio 2007. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo, con un primo motivo, violazioni della legge penale sia in relazione alla errata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 314 cod. pen., per difetto della qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in capo al ricorrente, sia in relazione al mancato riconoscimento dell'errore sul fatto ai sensi dell'art. 47, terzo comma, cod. pen. Si lamenta, al riguardo: a) che l'imputato ha prestato la sua attività di consegna di corrispondenza ordinaria in favore della GI.CA . s.n.c. senza alcun contratto e senza avere alcun potere di certificazione nei confronti dei terzi, come ad es. l'attestazione della consegna di raccomandate;
b) che egli non era consapevole del fatto che la sua condotta, oltre al reato di cui all'art. 619 cit., avrebbe integrato anche il reato di peculato per effetto della previsione di cui all'art. 18 d.lgs. 22 luglio 1990, n. 261, secondo cui le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano violazioni della legge penale in ordine all'errata applicazione degli artt. 168 e 183 cod. pen. con riferimento alla statuizione che ha disposto la revoca della concessione delle sospensioni condizionali della pena e la conseguente inapplicabilità dell'indulto, che nel caso di specie, di contro, doveva prevalere sull'altro beneficio, non essendovi alcuna incompatibilità fra i due istituti, né poteva ritenersi più revocabile, per effetto del terzo comma dell'articolo unico della legge n. 241 del 2006, in relazione alla pena oggetto della condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Pinerolo del 20 ottobre 2010, mentre il reato giudicato con la sentenza del medesimo Tribunale del 4 gennaio 2007 doveva considerarsi già estinto, riferendosi la condanna pronunciata in primo grado nell'ambito del procedimento de quo a fatti accertati il 6 luglio 2012, ossia dopo il termine quinquennale di sospensione che decorre dal momento 2 del passaggio in giudicato della sentenza con la quale il reo ha beneficiato della prima sospensione condizionale della pena. La Corte distrettuale, infine, non si sarebbe pronunciata sulla revoca della sospensione condizionale concessa con la richiamata sentenza del Tribunale di Pinerolo del 20 ottobre 2010, che peraltro riguardava un reato di altra indole ed offensività. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le correlative ragioni di doglianza assertivamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa o alternativa - e come tale non consentita - rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. 2. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente disatteso le, qui reiterate, obiezioni difensive e coerentemente illustrato le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità per la su indicata fattispecie di reato, ponendo in evidenza segnatamente: a) che l'attività in concreto svolta dall'imputato era ascrivibile a quella propria dell'incaricato di pubblico servizio, essendogli stato attribuito - con la dotazione di una divisa, di un palmare e dell'annesso rilevatore satellitare - il compito sia di recapitare la corrispondenza postale in una determinata zona, sia di attestarne in tempo reale l'avvenuta consegna, attraverso la lettura del codice a barre applicato sulle buste;
b) che egli, contestualmente, doveva rilevare, grazie al dispositivo appositamente installato sul palmare, la prossimità all'indirizzo di recapito e, solo alla fine di tali operazioni, provvedere alla consegna ai destinatari;
c) che la corrispondenza dall'imputato sottratta, in quanto rinvenuta nel baule dell'autovettura di sua proprietà, constava di centityessantatre buste sigillate e trentadue buste aperte;
d) che tale corrispondenza - affidata, per la consegna, in parte all'imputato e in altra parte alla convivente - risultava falsamente consegnata ai destinatari, figurando, nel sistema informatico, come regolarmente recapitata;
e) che proprio in forza di tali false attestazioni il gestore del servizio postale non scoprì la mancata 3 consegna della corrispondenza fino al ritrovamento delle buste nella predetta autovettura. 2.1. All'imputato, secondo la ricostruzione operata dai Giudici di merito, non erano stati affidati, dunque, dei compiti meramente esecutivi e di ordine materiale, svolgendo egli funzioni propriamente certificative attraverso l'utilizzo del palmare in dotazione. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio pacificamente affermato da questa Suprema Corte (da ultimo v. Sez. 6, n. 27981 del 12/05/2011, Calzoni, Rv. 250543; Sez. 6, n. 35512 del 21/05/2013, Raimondo, Rv. 256329; Sez. 6, n. 49843 del 25/09/2018, Galdo, Rv. 274205), secondo cui il portalettere assume la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in ragione dei compiti di certificazione della consegna e dell'avvenuta ricezione della corrispondenza affidatagli. 2.2. Analoghe considerazioni, inoltre, devono svolgersi in ordine: a) alla motivata esclusione dei presupposti di configurabilità dell'applicazione - dal ricorrente, peraltro, solo genericamente evocata - del disposto di cui all'art. 47 cod. pen., avendo le conformi decisioni di merito spiegato, sotto tale profilo, che l'imputato era pienamente consapevole di avere intrapreso un rapporto di collaborazione con la società che curava sul territorio il recapito della corrispondenza per conto di T.N.T. Post Italia s.p.a., tanto da esser dotato, proprio a tal fine, di appositi mezzi e segni di riconoscimento esterno (una divisa e relativi strumenti elettronici); b) alle questioni involgenti la revoca delle precedenti sospensioni condizionali della pena, sì come genericamente formulate (v., in narrativa, il par. 2.1.) negli stessi termini già prospettati in primo grado e in sede di appello, senza considerare, come già puntualmente spiegato dal primo Giudice, che la revoca di diritto ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, e terzo comma, cod. pen. ha avuto ad oggetto sia la sospensione concessa dal Tribunale di Pinerolo con la sentenza del 20 ottobre 2010, sia quella precedentemente statuita in forza della sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 4 gennaio 2007, in conformità al principio stabilito da questa Suprema Corte, secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente solo se la seconda sospensione, come verificatosi nel caso di specie, venga ad essere anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva (Sez. 1, n. 34934 del 06/03/2012, Lettiero, Rv. 253438; Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, dep. 2017, Lopalco, Rv. 270576). Sotto tale profilo, invero, deve qui ribadirsi che una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione 4 condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, 2020, Petrucci, Rv. 278980). Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi, infine, come la sentenza impugnata abbia correttamente richiamato, per quel che attiene all'indulto concesso con la sentenza del Tribunale di Pinerolo del 4 gennaio 2007, le dirimenti argomentazioni contenute nei passaggi motivazionali della sentenza pronunciata dal Supremo Consesso di questa Corte (Sez. U, n. 36837 del 15/07/2010, Bracco, Rv. 247940), che ha escluso l'applicabilità di entrambi i benefici, stabilendo il principio secondo cui, con la sentenza di condanna, non può essere contestualmente applicato l'indulto e disposta la sospensione condizionale della pena, in quanto quest'ultimo beneficio prevale sul primo (analogamente, in termini, v. Sez. 6, n. 49864 del 29/11/2013, Talone, Rv. 258134). 3. Le su esposte censure, in definitiva, sono state ampiamente vagliate in tutti i loro risvolti storico-fattuali e non pongono in rilievo mancanze argomentative ed illogicità ictu ()culi percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma sono volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, la cui motivata decisione, nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice, ha linearmente ricostruito il compendio probatorio posto a fondamento del correlativo tema d'accusa, giustificandone la rilevanza penale sulla base di un'analisi critico-argomentativa compiutamente svolta e specificamente orientata anche ad esaminare e disattendere ciascuna delle obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
5 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le richieste del difensore, Avv. Daniele Peppe, quale sostituto processuale dell'Avv. Simona Carosso, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 gennaio 2021 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi Penale Sent. Sez. 6 Num. 21412 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 13/04/2022 procedere nei confronti ES BA per il reato di cui all'art. 619 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione e ha rideterminato in anni uno, mesi sette e giorni quindici di reclusione la pena per il residuo reato di peculato - commesso in concorso con altra persona separatamente giudicata per avere, nella sua qualità di collaboratore della GI.CA . s.n.c., partner della T.N.T. Post Italia s.p.a., sottratto corrispondenza che risultava spedita tramite il predetto gestore postale a diversi destinatari - confermando nel resto la decisione impugnata, che lo dichiarava interdetto dai pubblici uffici per la corrispondente durata della pena principale e revocava le sospensioni condizionali concessegli con sentenza del Tribunale di Pinerolo del 20 ottobre 2010, irrevocabile il 18 gennaio 2011, e con sentenza del medesimo Tribunale del 4 gennaio 2007, irrevocabile il 26 gennaio 2007. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo, con un primo motivo, violazioni della legge penale sia in relazione alla errata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 314 cod. pen., per difetto della qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in capo al ricorrente, sia in relazione al mancato riconoscimento dell'errore sul fatto ai sensi dell'art. 47, terzo comma, cod. pen. Si lamenta, al riguardo: a) che l'imputato ha prestato la sua attività di consegna di corrispondenza ordinaria in favore della GI.CA . s.n.c. senza alcun contratto e senza avere alcun potere di certificazione nei confronti dei terzi, come ad es. l'attestazione della consegna di raccomandate;
b) che egli non era consapevole del fatto che la sua condotta, oltre al reato di cui all'art. 619 cit., avrebbe integrato anche il reato di peculato per effetto della previsione di cui all'art. 18 d.lgs. 22 luglio 1990, n. 261, secondo cui le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano violazioni della legge penale in ordine all'errata applicazione degli artt. 168 e 183 cod. pen. con riferimento alla statuizione che ha disposto la revoca della concessione delle sospensioni condizionali della pena e la conseguente inapplicabilità dell'indulto, che nel caso di specie, di contro, doveva prevalere sull'altro beneficio, non essendovi alcuna incompatibilità fra i due istituti, né poteva ritenersi più revocabile, per effetto del terzo comma dell'articolo unico della legge n. 241 del 2006, in relazione alla pena oggetto della condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Pinerolo del 20 ottobre 2010, mentre il reato giudicato con la sentenza del medesimo Tribunale del 4 gennaio 2007 doveva considerarsi già estinto, riferendosi la condanna pronunciata in primo grado nell'ambito del procedimento de quo a fatti accertati il 6 luglio 2012, ossia dopo il termine quinquennale di sospensione che decorre dal momento 2 del passaggio in giudicato della sentenza con la quale il reo ha beneficiato della prima sospensione condizionale della pena. La Corte distrettuale, infine, non si sarebbe pronunciata sulla revoca della sospensione condizionale concessa con la richiamata sentenza del Tribunale di Pinerolo del 20 ottobre 2010, che peraltro riguardava un reato di altra indole ed offensività. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le correlative ragioni di doglianza assertivamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa o alternativa - e come tale non consentita - rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. 2. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente disatteso le, qui reiterate, obiezioni difensive e coerentemente illustrato le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità per la su indicata fattispecie di reato, ponendo in evidenza segnatamente: a) che l'attività in concreto svolta dall'imputato era ascrivibile a quella propria dell'incaricato di pubblico servizio, essendogli stato attribuito - con la dotazione di una divisa, di un palmare e dell'annesso rilevatore satellitare - il compito sia di recapitare la corrispondenza postale in una determinata zona, sia di attestarne in tempo reale l'avvenuta consegna, attraverso la lettura del codice a barre applicato sulle buste;
b) che egli, contestualmente, doveva rilevare, grazie al dispositivo appositamente installato sul palmare, la prossimità all'indirizzo di recapito e, solo alla fine di tali operazioni, provvedere alla consegna ai destinatari;
c) che la corrispondenza dall'imputato sottratta, in quanto rinvenuta nel baule dell'autovettura di sua proprietà, constava di centityessantatre buste sigillate e trentadue buste aperte;
d) che tale corrispondenza - affidata, per la consegna, in parte all'imputato e in altra parte alla convivente - risultava falsamente consegnata ai destinatari, figurando, nel sistema informatico, come regolarmente recapitata;
e) che proprio in forza di tali false attestazioni il gestore del servizio postale non scoprì la mancata 3 consegna della corrispondenza fino al ritrovamento delle buste nella predetta autovettura. 2.1. All'imputato, secondo la ricostruzione operata dai Giudici di merito, non erano stati affidati, dunque, dei compiti meramente esecutivi e di ordine materiale, svolgendo egli funzioni propriamente certificative attraverso l'utilizzo del palmare in dotazione. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio pacificamente affermato da questa Suprema Corte (da ultimo v. Sez. 6, n. 27981 del 12/05/2011, Calzoni, Rv. 250543; Sez. 6, n. 35512 del 21/05/2013, Raimondo, Rv. 256329; Sez. 6, n. 49843 del 25/09/2018, Galdo, Rv. 274205), secondo cui il portalettere assume la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in ragione dei compiti di certificazione della consegna e dell'avvenuta ricezione della corrispondenza affidatagli. 2.2. Analoghe considerazioni, inoltre, devono svolgersi in ordine: a) alla motivata esclusione dei presupposti di configurabilità dell'applicazione - dal ricorrente, peraltro, solo genericamente evocata - del disposto di cui all'art. 47 cod. pen., avendo le conformi decisioni di merito spiegato, sotto tale profilo, che l'imputato era pienamente consapevole di avere intrapreso un rapporto di collaborazione con la società che curava sul territorio il recapito della corrispondenza per conto di T.N.T. Post Italia s.p.a., tanto da esser dotato, proprio a tal fine, di appositi mezzi e segni di riconoscimento esterno (una divisa e relativi strumenti elettronici); b) alle questioni involgenti la revoca delle precedenti sospensioni condizionali della pena, sì come genericamente formulate (v., in narrativa, il par. 2.1.) negli stessi termini già prospettati in primo grado e in sede di appello, senza considerare, come già puntualmente spiegato dal primo Giudice, che la revoca di diritto ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, e terzo comma, cod. pen. ha avuto ad oggetto sia la sospensione concessa dal Tribunale di Pinerolo con la sentenza del 20 ottobre 2010, sia quella precedentemente statuita in forza della sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 4 gennaio 2007, in conformità al principio stabilito da questa Suprema Corte, secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente solo se la seconda sospensione, come verificatosi nel caso di specie, venga ad essere anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva (Sez. 1, n. 34934 del 06/03/2012, Lettiero, Rv. 253438; Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, dep. 2017, Lopalco, Rv. 270576). Sotto tale profilo, invero, deve qui ribadirsi che una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione 4 condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, 2020, Petrucci, Rv. 278980). Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi, infine, come la sentenza impugnata abbia correttamente richiamato, per quel che attiene all'indulto concesso con la sentenza del Tribunale di Pinerolo del 4 gennaio 2007, le dirimenti argomentazioni contenute nei passaggi motivazionali della sentenza pronunciata dal Supremo Consesso di questa Corte (Sez. U, n. 36837 del 15/07/2010, Bracco, Rv. 247940), che ha escluso l'applicabilità di entrambi i benefici, stabilendo il principio secondo cui, con la sentenza di condanna, non può essere contestualmente applicato l'indulto e disposta la sospensione condizionale della pena, in quanto quest'ultimo beneficio prevale sul primo (analogamente, in termini, v. Sez. 6, n. 49864 del 29/11/2013, Talone, Rv. 258134). 3. Le su esposte censure, in definitiva, sono state ampiamente vagliate in tutti i loro risvolti storico-fattuali e non pongono in rilievo mancanze argomentative ed illogicità ictu ()culi percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma sono volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, la cui motivata decisione, nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice, ha linearmente ricostruito il compendio probatorio posto a fondamento del correlativo tema d'accusa, giustificandone la rilevanza penale sulla base di un'analisi critico-argomentativa compiutamente svolta e specificamente orientata anche ad esaminare e disattendere ciascuna delle obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
5 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022