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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 729/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAVA EP, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6656/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012347813000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012347813000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarazione di nullità o annullamento dell'atto impugnato
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 034202409012347813000, notificata il 23/9/2024 e relativa alla cartella di pagamento n.
03420180004999616000 (asseritamente notificata in data 6/6/2018 con riguardo alla tassa automobilistica anni 2013-2014), deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione.
Concludeva, pertanto, per la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agente della riscossione si costituiva in giudizio, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
Rilevava, in particolare, che la cartella di pagamento richiamata nell'intimazione era stata regolarmente notificata in data 6/6/2018 e che, in epoca successiva, la prescrizione era stata interrotta dalla notifica, in data 2.12.2022, dell'intimazione di pagamento n. 03420229000706772000; produceva documentazione a sostegno.
La causa veniva trattata in data 3 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'agente della riscossione ha fornito documentazione dalla quale emerge l'intervenuta regolare notifica della cartella di pagamento n. 03420180004999616000.
Dalla notifica della cartella discende - oltre all'infondatezza della censura incentrata sull'omessa notifica della stessa - l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 e 19 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92 con riferimento alla censura concernete l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e l'eccezione di prescrizione per il periodo fino alla predetta notifica.
Per il periodo successivo l'eccezione di prescrizione è infondata, attesa l'intervenuta notifica (il 2/12/2022) dell'intimazione di pagamento n. 03420229000706772000.
Va rilevato che la Suprema Corte (Cass n. 20476/2025; Cass. n. 6436/2025) ha di recente precisato che l'intimazione di pagamento, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (la cui impugnazione non integra una mera facoltà ma un onere del contribuente), con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e la preclusione alla contestazione delle vicende anteriori alla sua notifica.
Pertanto, dalla notifica dell'intimazione n. 03420229000706772000 discende l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 e 19 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92 con riferimento alle questioni concernenti la validità della notifica della cartella (dovendosi rammentare che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, disposizione da riferirsi all'atto immediatamente successivo a quello la cui notifica sia stata omessa, non potendo consentirsi che l'interessato sia “rimesso in termini” ai fini dell'impugnazione ad ogni successiva notifica di un atto successivo) e la prescrizione.
Va poi evidenziato che, tra la notifica dell'intimazione n. 03420229000706772000 e quella dell'intimazione n. 034202409012347813000, non è decorso il termine di prescrizione triennale previsto dalla legge. Alla luce delle suddette considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate -
Riscossione, liquidate in complessivi € 200,00.
Cosenza, 3/2/2026
Il Giudice Monocratico
PP AV
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAVA EP, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6656/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012347813000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012347813000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarazione di nullità o annullamento dell'atto impugnato
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 034202409012347813000, notificata il 23/9/2024 e relativa alla cartella di pagamento n.
03420180004999616000 (asseritamente notificata in data 6/6/2018 con riguardo alla tassa automobilistica anni 2013-2014), deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione.
Concludeva, pertanto, per la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agente della riscossione si costituiva in giudizio, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
Rilevava, in particolare, che la cartella di pagamento richiamata nell'intimazione era stata regolarmente notificata in data 6/6/2018 e che, in epoca successiva, la prescrizione era stata interrotta dalla notifica, in data 2.12.2022, dell'intimazione di pagamento n. 03420229000706772000; produceva documentazione a sostegno.
La causa veniva trattata in data 3 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'agente della riscossione ha fornito documentazione dalla quale emerge l'intervenuta regolare notifica della cartella di pagamento n. 03420180004999616000.
Dalla notifica della cartella discende - oltre all'infondatezza della censura incentrata sull'omessa notifica della stessa - l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 e 19 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92 con riferimento alla censura concernete l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto e l'eccezione di prescrizione per il periodo fino alla predetta notifica.
Per il periodo successivo l'eccezione di prescrizione è infondata, attesa l'intervenuta notifica (il 2/12/2022) dell'intimazione di pagamento n. 03420229000706772000.
Va rilevato che la Suprema Corte (Cass n. 20476/2025; Cass. n. 6436/2025) ha di recente precisato che l'intimazione di pagamento, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (la cui impugnazione non integra una mera facoltà ma un onere del contribuente), con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e la preclusione alla contestazione delle vicende anteriori alla sua notifica.
Pertanto, dalla notifica dell'intimazione n. 03420229000706772000 discende l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 e 19 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92 con riferimento alle questioni concernenti la validità della notifica della cartella (dovendosi rammentare che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, disposizione da riferirsi all'atto immediatamente successivo a quello la cui notifica sia stata omessa, non potendo consentirsi che l'interessato sia “rimesso in termini” ai fini dell'impugnazione ad ogni successiva notifica di un atto successivo) e la prescrizione.
Va poi evidenziato che, tra la notifica dell'intimazione n. 03420229000706772000 e quella dell'intimazione n. 034202409012347813000, non è decorso il termine di prescrizione triennale previsto dalla legge. Alla luce delle suddette considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate -
Riscossione, liquidate in complessivi € 200,00.
Cosenza, 3/2/2026
Il Giudice Monocratico
PP AV