Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 729
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    Il giudice ha ritenuto che la cartella di pagamento fosse stata regolarmente notificata, rendendo infondata la censura sull'omessa notifica. Inoltre, ha dichiarato inammissibile il ricorso riguardo all'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, in quanto non impugnato unitamente all'atto immediatamente successivo.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    Il giudice ha ritenuto l'eccezione di prescrizione infondata per il periodo antecedente alla notifica della cartella, dato che questa era stata regolarmente notificata. Per il periodo successivo, ha ritenuto che la prescrizione fosse stata interrotta dalla notifica di una precedente intimazione di pagamento, rendendo inammissibile il ricorso per tardività e cristallizzazione della pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 729
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 729
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo