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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/06/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2511/2024 promossa da: (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti Parte_1 P.IVA_1
MAZZACANI ANDREA e CRISTOFORI KATIA ATTRICE OPPONENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
GESINO ALESSANDRA, TERRILE PAOLO e PEDEMONTE SIMONE CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 4.06.2025 Le parti hanno concluso come da atti introduttivi. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha proposto ricorso monitorio nei confronti di Controparte_1 sponendo: Parte_1
- di essere stata incaricata da quest'ultima di effettuare un trasporto merci dal porto di Livorno al Porto di Abidjan (Costa d'Avorio);
- di avere quindi messo a disposizione 3 containers, tutti regolarmente partiti e giunti a destinazione;
- che, tuttavia, la merce non è stata ritirata né dal destinatario né da altri e le autorità locali ne hanno disposto il sequestro e successivamente la confisca, unitamente ai containers, i quali sono stati restituiti alla ricorrente solo diversi mesi dopo;
- che il fermo dei containers le ha cagionato un importante danno patrimoniale, rappresentato dalla maturazione di controstallie (canone noleggio giornaliero per l'uso containers, altrimenti detto demurrage), per complessivi € 60.078,00;
- che di tale danno è tenuta a rispondere in qualità di shipper in base alla _1 clausola n. 12.1 delle condizioni generali della polizza di carico, richiamate in calce alla polizza stessa. In accoglimento del ricorso, con decreto ingiuntivo n. 756/24 questo Tribunale ha ingiunto a di pagare a la somma sopra indicata, oltre interessi e _1 CP
1 spese di lite. ha proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo in primo _1 luogo il difetto di legittimazione passiva, poiché non avrebbe mai avuto rapporti negoziali o commerciali con . In particolare, ha dedotto: CP
- di avere stipulato, nel marzo 2022, con la società un contratto di Parte_2 compravendita avente ad oggetto macchinari usati per l'industria beverage;
- che la vendita è stata effettuata con la formula ex works (franco fabbrica), in base alla quale il venditore ha esclusivamente l'obbligo di fornire la merce e i documenti necessari al suo trasporto e di consegnarla nel luogo che gli viene indicato, ma non è tenuto a stipulare il contratto di trasporto, né a caricare la merce sul mezzo;
- che il cliente finale, già divenuto proprietario dei macchinari per effetto del contratto di vendita, ha incaricato un proprio agente spedizioniere in Costa d'Avorio, il quale a sua volta ha incaricato la società italiana con sede a EN, di organizzare la Controparte_2 spedizione dei macchinari;
- che infatti è stata proprio a stipulare il contratto di trasporto con il vettore CP
, noleggiando i containers e il posto nave e occupandosi dello sdoganamento CP nel porto finale;
- di avere quindi consegnato i beni compravenduti a Vicopisano (PI), presso la sede di
- che, appunto, le era stata indicata proprio da - e di non avere mai avuto Parte_3 CP contatti di nessun tipo con;
CP
- di essere, anzi, venuta a conoscenza del ruolo di quest'ultima solamente con il ricevimento, a novembre 2023, di una diffida da parte della stessa e di una CP delle polizze di carico, ove risulta erroneamente indicata quale shipper; _1
- che l'indicazione, apposta unilateralmente da , è erronea, in quanto essa CP non ha mai rivestito il ruolo di mittente/spedizioniere, non ha materialmente provveduto a caricare la merce sui containers di e non ha mai avuto alcun rapporto con CP quest'ultima;
- di non avere, quindi, alcuna responsabilità nei suoi confronti;
- che in ogni caso la clausola 12.1 delle condizioni generali di , in base CP alla quale dei costi di demurrage rispondono solidalmente tutti i soggetti rientranti nella qualifica di merchant, non può avere alcun effetto nei suoi riguardi, sia in quanto non ne era _1
a conoscenza (né, invero, avrebbe potuto essere diversamente), sia comunque in quanto detta clausola, per la sua natura, avrebbe richiesto, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., la doppia sottoscrizione da parte sua;
- che, in ogni caso, ha violato il principio di diligenza e buona fede, non CP avendo mai comunicato a situazioni di ritardo nel trasporto o sdoganamento;
_1
- che, infine, la clausola invocata dalla controparte integra una penale, la quale andrà necessariamente ridotta in via equitativa ai sensi dell'art. 1384 c.c., poiché di gran lunga superiore al valore della merce venduta, e quindi eccessiva. Sulla base di tutto quanto sopra, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la riduzione della somma richiesta. Si è costituita contestando l'opposizione in fatto e in diritto e CP
2 insistendo per il suo rigetto. In particolare, l'opposta ha sostenuto:
- di essere completamente estranea al contratto di compravendita fra e la _1 società pertanto la formula ex works, pattuita nell'ambito di quel rapporto, Parte_2 non le sarebbe opponibile;
- che la clausola 12.1 delle proprie condizioni generali prevede una responsabilità solidale, per le obbligazioni nei confronti del vettore, del caricatore, del proprietario, del destinatario, del ricevitore delle merci ovvero della polizza di carico, e comunque di qualunque persona che abbia la proprietà o titolo per possedere le merci ovvero la polizza di carico;
- che in questa categoria (quella del merchant) rientra quindi senz'altro l'odierna opponente;
- che, peraltro, la fattura di vendita emessa da quest'ultima nei confronti dell'acquirente menziona specificamente i 3 containers su cui sarebbe stata caricata la merce, Parte_2 riportandone i numeri identificativi, il ché esclude che fosse estranea al contratto _1 di trasporto;
- che le polizze di carico indicano quale shipper e, del resto, è stata proprio _1 quest'ultima a definirsi mittente nell'atto di citazione;
- che, qualora le polizze fossero effettivamente state compilate secondo dati forniti erroneamente dallo spedizioniere, ossia , l'opponente dovrà eventualmente rivolgersi a CP quest'ultimo per far valere le proprie ragioni;
- che, in ogni caso, le condizioni generali di trasporto della polizza di carico del vettore si danno sempre per accettate da parte dei soggetti coinvolti nel trasporto e in essa indicati, senza che sia necessaria alcuna specifica accettazione scritta o formale del loro contenuto, dunque non serviva alcuna doppia sottoscrizione da parte di ai sensi dell'art. 1341, comma _1
2 c.c.;
- di avere diligentemente e ripetutamente segnalato allo spedizioniere il ritardo nel CP trasporto e la situazione di abbandono dei containers;
- che, con riferimento alle contestazioni sul quantum, le demurrages sono state calcolate utilizzando il tariffario di in allora vigente per la Costa d'Avorio, cui CP pacificamente era soggetto il contratto di trasporto. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e tenutasi la prima udienza, il Tribunale ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta;
non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza del 4.06.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. In punto di fatto, sono pacifiche e documentate le seguenti circostanze:
- la stipulazione tra e la società ivoriana di un contratto di _1 Parte_2 compravendita di beni mobili;
- l'esecuzione del trasporto di tali beni dall'Italia alla Costa d'Avorio da parte di CP
, su incarico dello spedizioniere
[...] Controparte_3
- il mancato ritiro della merce nel luogo di destinazione, sequestrata e successivamente confiscata dalle autorità in loco, con restituzione ad dei containers utilizzati CP per il trasporto solo diverso tempo dopo.
3 E', invece, oggetto di controversia (e costituisce, invero, questione dirimente del presente giudizio), la sussistenza in capo ad , quale vettore, del diritto di agire nei CP confronti della venditrice per il risarcimento dei danni patiti a titolo di demurrage in _1 forza del contratto di trasporto.
fonda la propria pretesa sulla clausola 12.1 delle condizioni generali CP applicabili al trasporto da essa eseguito, che prevede, per tutte le obbligazioni inerenti al trasporto stesso, la responsabilità solidale, nei confronti del vettore, in capo a tutti i soggetti rientranti nella qualifica di “merchant” in base alla clausola 1 delle stesse condizioni generali, ossia
“il caricatore, il proprietario, il destinatario, il ricevitore delle merci ovvero della polizza di carico e qualunque persona che ha la proprietà o ha titolo per possedere le merci ovvero la polizza di carico”.
dall'altro lato (in estrema sintesi), contesta la sussistenza di qualsivoglia _1 rapporto contrattuale con , e quindi l'inopponibilità a sé delle condizioni CP generali della polizza di carico, e sostiene che la formula ex works (franco fabbrica), applicabile alla compravendita stipulata con l'avrebbe comunque liberata da ogni responsabilità Parte_2 da chicchessia, una volta messa la merce a disposizione dello spedizioniere. Così riassunti i termini della controversia, si osserva quanto segue:
- la pretesa creditoria di ha ad oggetto le c.d. “controstallie”, ossia i CP costi maturati per l'utilizzo dei containers, rimasti fermi presso il porto africano per diversi mesi, per cause non dipendenti dal vettore;
- si tratta, in buona sostanza, di una penale, che presuppone ovviamente l'esecuzione di una prestazione di trasporto e di messa a disposizione di containers, sicché la responsabilità addebitata a ha natura necessariamente contrattuale;
_1
- in base ai principi che regolano la ripartizione degli oneri probatori nelle obbligazioni contrattuali, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento è tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi all'allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, gravando poi su quest'ultima l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è dovuto a causa ad essa non imputabile (cfr. C. Sez. U. 13533/01);
- pertanto, in applicazione di tali regole, era gravata prima di tutto CP dell'obbligo di dimostrare la fonte negoziale della propria pretesa creditoria nei confronti della società opponete;
- nel ricorso monitorio ha dedotto di essere stata incaricata da CP di effettuare il trasporto in Costa d'Avorio della merce venduta a _1 Parte_2
- come anticipato in premessa, nel proporre opposizione, ha specificamente _1 contestato la circostanza e ha dedotto di non avere mai avuto alcun contatto con CP
, essendosi limitata invece a mettere la merce a disposizione dello spedizioniere
[...] [...] di EN (incaricato a sua volta dalla società acquirente), e che è stato poi CP quest'ultimo a individuare quale vettore e a stipulare il contratto di trasporto;
CP
- ora, in primo luogo, l'opposta, nella propria comparsa costitutiva, non ha contestato, ma, anzi, ha espressamente confermato di avere concluso il contratto di trasporto con “
9. CP
L'organizzazione del trasporto della Merce - come sempre avviene - è stata curata nel caso di specie dallo spedizioniere (C.F. e P.I. per il prosieguo, ”), con sede in Controparte_2 CP P.IVA_3 CP
4 Part EN, il quale ha incaricato di svolgere il servizio di trasporto delle Merci dal Porto di Livorno al Porto di Abidjan. 10. Su istruzioni di Inpath HL ha, quindi, messo a disposizione tre container contraddistinti rispettivamente dalla sigla HLBU8121507, HLXU8694677 e HLBU808516 (in appresso i “Container”) in cui stivare la Merce ed emesso le relative polizze di carico n. HLCUGOA2203AYWT1 e n. HLCUGOA220591428 (prod.ni 3 e 4 sub doc. C cit.), in cui, proprio sulla base delle indicazioni ricevute dallo spedizioniere, ha indicato quale “shipper” (la circostanza viene ribadita anche negli atti Pt_5 successivi);
- non solo: è la stessa ad affermare, sempre nella comparsa, che, CP quando a luglio 2022 ha avuto conoscenza del ritardo nel ritiro della merce nel porto di destinazione e della condizione di abbandono dei containers, ne ha dato comunicazione a
“quale suo unico soggetto referente del trasporto di cui è causa”, sollecitandola ripetutamente, ma CP senza esito (cfr. pag. 9);
- in secondo luogo, dall'esame della documentazione versata in atti non emerge alcun dato idoneo a dimostrare che sia stata parte di quel contratto e gli elementi valorizzati _1 dall'opposta sono, sotto questo profilo, irrilevanti: le polizze di carico, nelle quali _1 viene indicata come “shipper”, sono documenti di provenienza unilaterale dello stesso vettore, il quale non ha neppure provato (come invece era suo onere) di averli trasmessi all'opponente (che, per parte sua, ha negato recisamente di avere mai preso visione delle polizze di carico prima della diffida di novembre 2023); la circostanza, poi, che nella fatture di vendita emessa dall'opponente nei confronti dell'acquirente fossero indicati i numeri identificativi dei Parte_2 containers, di per sé e in assenza di altri elementi, non prova affatto che sia stata a _1 incaricare di eseguire il trasporto o che detto incarico sia stato conferito da CP
in rappresentanza di e dunque spendendo il nome di quest'ultima; CP _1
- quanto sopra porta a concludere che, sul piano strettamente giuridico, la vicenda negoziale si sia così articolata: fra e è intercorso un contratto di _1 Controparte_2 spedizione, mentre il contratto di trasporto è stato stipulato da con Controparte_2 CP
;
[...]
- il contratto di spedizione, disciplinato dagli artt. 1737 e ss. c.c., è definito come “un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie”;
- si tratta, pacificamente, di un mandato senza rappresentanza, pertanto esso è soggetto, ove non diversamente e specificamente previsto, alla relativa disciplina, e, in primis, ai principi generali posti dall'art. 1705 c.c. “Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono”;
- dunque, in base a tale regola, il terzo che stipula il contratto con il mandatario, non ha alcun rapporto con il mandante e - salve eventuali eccezioni espressamente previste dalla legge o pattuite dalle parti - non ha azione diretta nei suoi riguardi;
- ciò porta, nel caso di specie, a una duplice conseguenza: la prima è che il vettore ( ), secondo tale principio, non può agire direttamente nei confronti del CP venditore ( ) per crediti che sono collegati al contratto di trasporto, non Parte_1
5 avendo avuto alcun rapporto contrattuale con quest'ultimo; la seconda è che, per gli stessi motivi, al venditore sono senz'altro inopponibili eventuali condizioni generali che regolano il contratto di trasporto stipulato dal vettore con lo spedizioniere;
- l'esclusione della responsabilità del venditore della merce, in assenza di elementi che depongano in senso contrario, è confortata anche da un risalente arresto di legittimità: “nel contratto di trasporto marittimo, in cui il vettore sia tenuto soltanto a mettere la merce a disposizione del destinatario nel porto di arrivo, il destinatario medesimo, con il diritto alla riconsegna, assume l'obbligo di provvedere a quanto di sua competenza per la tempestiva esecuzione delle operazioni di scarico, in tale porto e resta quindi soggetto al pagamento dei compensi di "controstallie", per ritardi in dette operazioni, secondo le specifiche disposizioni del codice della navigazione (art. 446 e segg.), ed in conformità dei principi generali che regolano la "mora . per i medesimi compensi, invece, e salvo patto contrario, non risponde il mittente- Pt_6 caricatore, nemmeno quando abbia la qualità di venditore della merce (e si sia avvalso del vettore per adempiere al proprio dovere di consegna nell'indicato porto), e deve conseguentemente escludersi che il vettore, ove abbia assunto l'iniziativa di pagare all'armatore della nave detti compensi di controstallie (senza chiederne il rimborso al destinatario-scaricatore), possa poi rivalersi dei relativi esborsi contro il mittente-caricatore” (C. 4025/85);
- in ogni caso, dette conclusioni non sono smentite dalla più recente pronuncia della Corte di Cassazione, C. 4900/11, secondo la quale tra le operazioni accessorie a carico dello spedizioniere ai sensi dell'art. 1737 c.c. non vi è quella di locazione dei containers per il trasporto, sicché detta locazione, in buona sostanza, integra un distinto rapporto contrattuale di cui è parte proprio il mittente/caricatore, che di conseguenza è tenuto a rispondere nei confronti del vettore per i costi sostenuti a titolo di controstallie;
- tale principio, tuttavia, non è applicabile al caso di specie per le seguenti ragioni: la Suprema Corte ha ritenuto che in quell'ipotesi vi fossero elementi per ritenere che il contratto di locazione dei containers fosse stato stipulato dallo spedizioniere in nome e per conto del mittente sulla base di un mandato con rappresentanza, che però nella vicenda che ci occupa non è stato né dedotto, né provato;
in quella fattispecie, lo spedizioniere si spogliò della detenzione degli originali della polizza, per cui perse ogni possibilità giuridica di gestire la sorte del carico nel luogo di destinazione, mentre nella vicenda per cui è causa tale circostanza non si è verificata e in ogni caso la stessa ha dedotto di essersi sempre interfacciata CP con quale suo unico interlocutore (mentre non è stato dimostrato, lo si ripete, che CP
avesse consegnato a le polizze di carico, né che quest'ultima le CP _1 abbia aliunde ricevute). Alla luce di tutto quanto sopra, deve ritenersi che l'opponente non sia passivamente legittimata a rispondere dei crediti maturati a titolo di demurrage dall'opposta, quale vettore, in forza del contratto di trasporto stipulato da questa con lo spedizioniere. L'opposizione va quindi accolta e il decreto ingiuntivo revocato. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14, come modificati dal D.M. 147/22, tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa,
6 ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 756/24 emesso da questo Tribunale;
CONDANNA l'opposta a pagare all'opponente le spese di lite, che liquida in € 406,50 per anticipazioni, € 8.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 09/06/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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MAZZACANI ANDREA e CRISTOFORI KATIA ATTRICE OPPONENTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
GESINO ALESSANDRA, TERRILE PAOLO e PEDEMONTE SIMONE CONVENUTA OPPOSTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 4.06.2025 Le parti hanno concluso come da atti introduttivi. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ha proposto ricorso monitorio nei confronti di Controparte_1 sponendo: Parte_1
- di essere stata incaricata da quest'ultima di effettuare un trasporto merci dal porto di Livorno al Porto di Abidjan (Costa d'Avorio);
- di avere quindi messo a disposizione 3 containers, tutti regolarmente partiti e giunti a destinazione;
- che, tuttavia, la merce non è stata ritirata né dal destinatario né da altri e le autorità locali ne hanno disposto il sequestro e successivamente la confisca, unitamente ai containers, i quali sono stati restituiti alla ricorrente solo diversi mesi dopo;
- che il fermo dei containers le ha cagionato un importante danno patrimoniale, rappresentato dalla maturazione di controstallie (canone noleggio giornaliero per l'uso containers, altrimenti detto demurrage), per complessivi € 60.078,00;
- che di tale danno è tenuta a rispondere in qualità di shipper in base alla _1 clausola n. 12.1 delle condizioni generali della polizza di carico, richiamate in calce alla polizza stessa. In accoglimento del ricorso, con decreto ingiuntivo n. 756/24 questo Tribunale ha ingiunto a di pagare a la somma sopra indicata, oltre interessi e _1 CP
1 spese di lite. ha proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo in primo _1 luogo il difetto di legittimazione passiva, poiché non avrebbe mai avuto rapporti negoziali o commerciali con . In particolare, ha dedotto: CP
- di avere stipulato, nel marzo 2022, con la società un contratto di Parte_2 compravendita avente ad oggetto macchinari usati per l'industria beverage;
- che la vendita è stata effettuata con la formula ex works (franco fabbrica), in base alla quale il venditore ha esclusivamente l'obbligo di fornire la merce e i documenti necessari al suo trasporto e di consegnarla nel luogo che gli viene indicato, ma non è tenuto a stipulare il contratto di trasporto, né a caricare la merce sul mezzo;
- che il cliente finale, già divenuto proprietario dei macchinari per effetto del contratto di vendita, ha incaricato un proprio agente spedizioniere in Costa d'Avorio, il quale a sua volta ha incaricato la società italiana con sede a EN, di organizzare la Controparte_2 spedizione dei macchinari;
- che infatti è stata proprio a stipulare il contratto di trasporto con il vettore CP
, noleggiando i containers e il posto nave e occupandosi dello sdoganamento CP nel porto finale;
- di avere quindi consegnato i beni compravenduti a Vicopisano (PI), presso la sede di
- che, appunto, le era stata indicata proprio da - e di non avere mai avuto Parte_3 CP contatti di nessun tipo con;
CP
- di essere, anzi, venuta a conoscenza del ruolo di quest'ultima solamente con il ricevimento, a novembre 2023, di una diffida da parte della stessa e di una CP delle polizze di carico, ove risulta erroneamente indicata quale shipper; _1
- che l'indicazione, apposta unilateralmente da , è erronea, in quanto essa CP non ha mai rivestito il ruolo di mittente/spedizioniere, non ha materialmente provveduto a caricare la merce sui containers di e non ha mai avuto alcun rapporto con CP quest'ultima;
- di non avere, quindi, alcuna responsabilità nei suoi confronti;
- che in ogni caso la clausola 12.1 delle condizioni generali di , in base CP alla quale dei costi di demurrage rispondono solidalmente tutti i soggetti rientranti nella qualifica di merchant, non può avere alcun effetto nei suoi riguardi, sia in quanto non ne era _1
a conoscenza (né, invero, avrebbe potuto essere diversamente), sia comunque in quanto detta clausola, per la sua natura, avrebbe richiesto, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., la doppia sottoscrizione da parte sua;
- che, in ogni caso, ha violato il principio di diligenza e buona fede, non CP avendo mai comunicato a situazioni di ritardo nel trasporto o sdoganamento;
_1
- che, infine, la clausola invocata dalla controparte integra una penale, la quale andrà necessariamente ridotta in via equitativa ai sensi dell'art. 1384 c.c., poiché di gran lunga superiore al valore della merce venduta, e quindi eccessiva. Sulla base di tutto quanto sopra, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la riduzione della somma richiesta. Si è costituita contestando l'opposizione in fatto e in diritto e CP
2 insistendo per il suo rigetto. In particolare, l'opposta ha sostenuto:
- di essere completamente estranea al contratto di compravendita fra e la _1 società pertanto la formula ex works, pattuita nell'ambito di quel rapporto, Parte_2 non le sarebbe opponibile;
- che la clausola 12.1 delle proprie condizioni generali prevede una responsabilità solidale, per le obbligazioni nei confronti del vettore, del caricatore, del proprietario, del destinatario, del ricevitore delle merci ovvero della polizza di carico, e comunque di qualunque persona che abbia la proprietà o titolo per possedere le merci ovvero la polizza di carico;
- che in questa categoria (quella del merchant) rientra quindi senz'altro l'odierna opponente;
- che, peraltro, la fattura di vendita emessa da quest'ultima nei confronti dell'acquirente menziona specificamente i 3 containers su cui sarebbe stata caricata la merce, Parte_2 riportandone i numeri identificativi, il ché esclude che fosse estranea al contratto _1 di trasporto;
- che le polizze di carico indicano quale shipper e, del resto, è stata proprio _1 quest'ultima a definirsi mittente nell'atto di citazione;
- che, qualora le polizze fossero effettivamente state compilate secondo dati forniti erroneamente dallo spedizioniere, ossia , l'opponente dovrà eventualmente rivolgersi a CP quest'ultimo per far valere le proprie ragioni;
- che, in ogni caso, le condizioni generali di trasporto della polizza di carico del vettore si danno sempre per accettate da parte dei soggetti coinvolti nel trasporto e in essa indicati, senza che sia necessaria alcuna specifica accettazione scritta o formale del loro contenuto, dunque non serviva alcuna doppia sottoscrizione da parte di ai sensi dell'art. 1341, comma _1
2 c.c.;
- di avere diligentemente e ripetutamente segnalato allo spedizioniere il ritardo nel CP trasporto e la situazione di abbandono dei containers;
- che, con riferimento alle contestazioni sul quantum, le demurrages sono state calcolate utilizzando il tariffario di in allora vigente per la Costa d'Avorio, cui CP pacificamente era soggetto il contratto di trasporto. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e tenutasi la prima udienza, il Tribunale ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta;
non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza del 4.06.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. In punto di fatto, sono pacifiche e documentate le seguenti circostanze:
- la stipulazione tra e la società ivoriana di un contratto di _1 Parte_2 compravendita di beni mobili;
- l'esecuzione del trasporto di tali beni dall'Italia alla Costa d'Avorio da parte di CP
, su incarico dello spedizioniere
[...] Controparte_3
- il mancato ritiro della merce nel luogo di destinazione, sequestrata e successivamente confiscata dalle autorità in loco, con restituzione ad dei containers utilizzati CP per il trasporto solo diverso tempo dopo.
3 E', invece, oggetto di controversia (e costituisce, invero, questione dirimente del presente giudizio), la sussistenza in capo ad , quale vettore, del diritto di agire nei CP confronti della venditrice per il risarcimento dei danni patiti a titolo di demurrage in _1 forza del contratto di trasporto.
fonda la propria pretesa sulla clausola 12.1 delle condizioni generali CP applicabili al trasporto da essa eseguito, che prevede, per tutte le obbligazioni inerenti al trasporto stesso, la responsabilità solidale, nei confronti del vettore, in capo a tutti i soggetti rientranti nella qualifica di “merchant” in base alla clausola 1 delle stesse condizioni generali, ossia
“il caricatore, il proprietario, il destinatario, il ricevitore delle merci ovvero della polizza di carico e qualunque persona che ha la proprietà o ha titolo per possedere le merci ovvero la polizza di carico”.
dall'altro lato (in estrema sintesi), contesta la sussistenza di qualsivoglia _1 rapporto contrattuale con , e quindi l'inopponibilità a sé delle condizioni CP generali della polizza di carico, e sostiene che la formula ex works (franco fabbrica), applicabile alla compravendita stipulata con l'avrebbe comunque liberata da ogni responsabilità Parte_2 da chicchessia, una volta messa la merce a disposizione dello spedizioniere. Così riassunti i termini della controversia, si osserva quanto segue:
- la pretesa creditoria di ha ad oggetto le c.d. “controstallie”, ossia i CP costi maturati per l'utilizzo dei containers, rimasti fermi presso il porto africano per diversi mesi, per cause non dipendenti dal vettore;
- si tratta, in buona sostanza, di una penale, che presuppone ovviamente l'esecuzione di una prestazione di trasporto e di messa a disposizione di containers, sicché la responsabilità addebitata a ha natura necessariamente contrattuale;
_1
- in base ai principi che regolano la ripartizione degli oneri probatori nelle obbligazioni contrattuali, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento è tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi all'allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, gravando poi su quest'ultima l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è dovuto a causa ad essa non imputabile (cfr. C. Sez. U. 13533/01);
- pertanto, in applicazione di tali regole, era gravata prima di tutto CP dell'obbligo di dimostrare la fonte negoziale della propria pretesa creditoria nei confronti della società opponete;
- nel ricorso monitorio ha dedotto di essere stata incaricata da CP di effettuare il trasporto in Costa d'Avorio della merce venduta a _1 Parte_2
- come anticipato in premessa, nel proporre opposizione, ha specificamente _1 contestato la circostanza e ha dedotto di non avere mai avuto alcun contatto con CP
, essendosi limitata invece a mettere la merce a disposizione dello spedizioniere
[...] [...] di EN (incaricato a sua volta dalla società acquirente), e che è stato poi CP quest'ultimo a individuare quale vettore e a stipulare il contratto di trasporto;
CP
- ora, in primo luogo, l'opposta, nella propria comparsa costitutiva, non ha contestato, ma, anzi, ha espressamente confermato di avere concluso il contratto di trasporto con “
9. CP
L'organizzazione del trasporto della Merce - come sempre avviene - è stata curata nel caso di specie dallo spedizioniere (C.F. e P.I. per il prosieguo, ”), con sede in Controparte_2 CP P.IVA_3 CP
4 Part EN, il quale ha incaricato di svolgere il servizio di trasporto delle Merci dal Porto di Livorno al Porto di Abidjan. 10. Su istruzioni di Inpath HL ha, quindi, messo a disposizione tre container contraddistinti rispettivamente dalla sigla HLBU8121507, HLXU8694677 e HLBU808516 (in appresso i “Container”) in cui stivare la Merce ed emesso le relative polizze di carico n. HLCUGOA2203AYWT1 e n. HLCUGOA220591428 (prod.ni 3 e 4 sub doc. C cit.), in cui, proprio sulla base delle indicazioni ricevute dallo spedizioniere, ha indicato quale “shipper” (la circostanza viene ribadita anche negli atti Pt_5 successivi);
- non solo: è la stessa ad affermare, sempre nella comparsa, che, CP quando a luglio 2022 ha avuto conoscenza del ritardo nel ritiro della merce nel porto di destinazione e della condizione di abbandono dei containers, ne ha dato comunicazione a
“quale suo unico soggetto referente del trasporto di cui è causa”, sollecitandola ripetutamente, ma CP senza esito (cfr. pag. 9);
- in secondo luogo, dall'esame della documentazione versata in atti non emerge alcun dato idoneo a dimostrare che sia stata parte di quel contratto e gli elementi valorizzati _1 dall'opposta sono, sotto questo profilo, irrilevanti: le polizze di carico, nelle quali _1 viene indicata come “shipper”, sono documenti di provenienza unilaterale dello stesso vettore, il quale non ha neppure provato (come invece era suo onere) di averli trasmessi all'opponente (che, per parte sua, ha negato recisamente di avere mai preso visione delle polizze di carico prima della diffida di novembre 2023); la circostanza, poi, che nella fatture di vendita emessa dall'opponente nei confronti dell'acquirente fossero indicati i numeri identificativi dei Parte_2 containers, di per sé e in assenza di altri elementi, non prova affatto che sia stata a _1 incaricare di eseguire il trasporto o che detto incarico sia stato conferito da CP
in rappresentanza di e dunque spendendo il nome di quest'ultima; CP _1
- quanto sopra porta a concludere che, sul piano strettamente giuridico, la vicenda negoziale si sia così articolata: fra e è intercorso un contratto di _1 Controparte_2 spedizione, mentre il contratto di trasporto è stato stipulato da con Controparte_2 CP
;
[...]
- il contratto di spedizione, disciplinato dagli artt. 1737 e ss. c.c., è definito come “un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie”;
- si tratta, pacificamente, di un mandato senza rappresentanza, pertanto esso è soggetto, ove non diversamente e specificamente previsto, alla relativa disciplina, e, in primis, ai principi generali posti dall'art. 1705 c.c. “Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono”;
- dunque, in base a tale regola, il terzo che stipula il contratto con il mandatario, non ha alcun rapporto con il mandante e - salve eventuali eccezioni espressamente previste dalla legge o pattuite dalle parti - non ha azione diretta nei suoi riguardi;
- ciò porta, nel caso di specie, a una duplice conseguenza: la prima è che il vettore ( ), secondo tale principio, non può agire direttamente nei confronti del CP venditore ( ) per crediti che sono collegati al contratto di trasporto, non Parte_1
5 avendo avuto alcun rapporto contrattuale con quest'ultimo; la seconda è che, per gli stessi motivi, al venditore sono senz'altro inopponibili eventuali condizioni generali che regolano il contratto di trasporto stipulato dal vettore con lo spedizioniere;
- l'esclusione della responsabilità del venditore della merce, in assenza di elementi che depongano in senso contrario, è confortata anche da un risalente arresto di legittimità: “nel contratto di trasporto marittimo, in cui il vettore sia tenuto soltanto a mettere la merce a disposizione del destinatario nel porto di arrivo, il destinatario medesimo, con il diritto alla riconsegna, assume l'obbligo di provvedere a quanto di sua competenza per la tempestiva esecuzione delle operazioni di scarico, in tale porto e resta quindi soggetto al pagamento dei compensi di "controstallie", per ritardi in dette operazioni, secondo le specifiche disposizioni del codice della navigazione (art. 446 e segg.), ed in conformità dei principi generali che regolano la "mora . per i medesimi compensi, invece, e salvo patto contrario, non risponde il mittente- Pt_6 caricatore, nemmeno quando abbia la qualità di venditore della merce (e si sia avvalso del vettore per adempiere al proprio dovere di consegna nell'indicato porto), e deve conseguentemente escludersi che il vettore, ove abbia assunto l'iniziativa di pagare all'armatore della nave detti compensi di controstallie (senza chiederne il rimborso al destinatario-scaricatore), possa poi rivalersi dei relativi esborsi contro il mittente-caricatore” (C. 4025/85);
- in ogni caso, dette conclusioni non sono smentite dalla più recente pronuncia della Corte di Cassazione, C. 4900/11, secondo la quale tra le operazioni accessorie a carico dello spedizioniere ai sensi dell'art. 1737 c.c. non vi è quella di locazione dei containers per il trasporto, sicché detta locazione, in buona sostanza, integra un distinto rapporto contrattuale di cui è parte proprio il mittente/caricatore, che di conseguenza è tenuto a rispondere nei confronti del vettore per i costi sostenuti a titolo di controstallie;
- tale principio, tuttavia, non è applicabile al caso di specie per le seguenti ragioni: la Suprema Corte ha ritenuto che in quell'ipotesi vi fossero elementi per ritenere che il contratto di locazione dei containers fosse stato stipulato dallo spedizioniere in nome e per conto del mittente sulla base di un mandato con rappresentanza, che però nella vicenda che ci occupa non è stato né dedotto, né provato;
in quella fattispecie, lo spedizioniere si spogliò della detenzione degli originali della polizza, per cui perse ogni possibilità giuridica di gestire la sorte del carico nel luogo di destinazione, mentre nella vicenda per cui è causa tale circostanza non si è verificata e in ogni caso la stessa ha dedotto di essersi sempre interfacciata CP con quale suo unico interlocutore (mentre non è stato dimostrato, lo si ripete, che CP
avesse consegnato a le polizze di carico, né che quest'ultima le CP _1 abbia aliunde ricevute). Alla luce di tutto quanto sopra, deve ritenersi che l'opponente non sia passivamente legittimata a rispondere dei crediti maturati a titolo di demurrage dall'opposta, quale vettore, in forza del contratto di trasporto stipulato da questa con lo spedizioniere. L'opposizione va quindi accolta e il decreto ingiuntivo revocato. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14, come modificati dal D.M. 147/22, tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa,
6 ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 756/24 emesso da questo Tribunale;
CONDANNA l'opposta a pagare all'opponente le spese di lite, che liquida in € 406,50 per anticipazioni, € 8.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 09/06/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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