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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 533/2025 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Marco Vocaturo, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Treviso, via E. Barbaro n. 1, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to Marica De Pecol, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
1 Conegliano (TV), via Corte Delle Rose n. 8, in forza di procura alle lite unita alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 219/2025 pubblicata in data 17 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia la Corte di Appello di Venezia, riformando totalmente l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Treviso, affidare prevalentemente il figlio al padre, stante l'attuale disponibilità di tempo del medesimo, assegnazione della casa coniugale al signor , con conseguente rimodulazione dell'assegno di mantenimento in Pt_1 relazione giorni di permanenza rispetto ai genitori. In via subordinata, aumento dei termini di permanenza del figlio presso il padre. Compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio e rifusione delle spese di lite del grado di appello”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dal sig.
perché infondato in fatto ed in diritto. Confermare integralmente la Parte_1 sentenza del Tribunale di Treviso n. 219/2025, pubblicata in data 17.02.2025, in ogni sua parte, ivi comprese le statuizioni relative all'affidamento del minore, all'assegnazione della casa coniugale, nonché alla ripartizione delle spese di lite;
ad eccezione del capo relativo alla misura del contributo al mantenimento del minore che si chiede sia determinato in euro 350,00,= mensili, Persona_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso. Nel merito, in via subordinata, rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto. Confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Treviso n. 219/2025, pubblicata in data 17.02.2025, in ogni sua parte,
2 ivi comprese le statuizioni relative all'affidamento del minore, all'assegnazione della casa coniugale, al contributo al mantenimento del figlio nonché Persona_1 alla ripartizione delle spese di lite. In ogni caso, condannare l'appellante a pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12 febbraio 2024, , nata il [...], Controparte_1 adiva il Tribunale di Treviso onde ottenere la separazione giudiziale e, quindi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 12 settembre 2020 con , nato il [...], e da cui era nato il figlio Parte_1 in data 27 settembre 2021. La ricorrente precisava che già prima del Persona_1 matrimonio le parti avevano cominciato a convivere, dapprima in immobile condotto in locazione e, poi, in unità abitativa acquistata in comproprietà nel 2018 e gravata da mutuo ipotecario cointestato. La ricorrente affermava che detta convivenza, anche more uxorio, era stata caratterizzata da continui dissidi che avevano palesato il carattere violento del futuro marito, tanto che il 30 novembre 2016, a seguito di discussione, ella era stata colpita con pugni, schiaffi e calci, cosa che l'aveva costretta a rivolgersi al locale pronto soccorso ed a sporgere denuncia, successivamente ritrattata. allegava che, anche dopo il matrimonio, il Controparte_1 marito aveva continuato nelle sue condotte violente, rammentando che, nel novembre del 2022, sempre a seguito di una discussione tra i coniugi, l'aveva Parte_1 strattonata, sbattuto il braccio sul muro e colpita in testa con un pugno e ciò mentre aveva in braccio il figlio di appena un anno, violenza reiterata il 28 Persona_1 gennaio 2023 quando era stata aggredita dal marito che aveva cercato di strangolarla, spingendola con forza sul divano, essendo nell'occasione intervenute le forze dell'ordine e successivamente trasferendosi ella presso la casa dei genitori con il figlio minore, come consigliatole dall'autorità di polizia.
3 Fatta richiesta di addebito della separazione a carico di controparte, la ricorrente, come detto, chiedeva cumulativamente anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, decorso il tempo necessario per la relativa pronuncia, ed argomentava circa le condizioni economiche delle parti, affermandosi autosufficiente, visto il suo lavoro da impiegata presso certa Co-Work, ed allegando che il marito era percettore di una indennità di disoccupazione, avendo in precedenza lavorato presso la stessa ditta da cui aveva cessato l'impiego, in concomitanza con l'intervenuta separazione di fatto tra i coniugi a seguito dell'episodio di violenza del
2023, e percependo all'epoca un reddito mensile netto di circa euro 2.300,00.=.
Quanto alle statuizioni da prendere a tutela del figlio minorenne, CP_1
chiedeva che fosse affidato ad entrambi i genitori, posto che
[...] Persona_1 dopo il suo trasferimento, gli atti di violenza ed intimidazione erano cessati, mentre chiedeva che il figlio fosse collocato prevalentemente presso di lei con relativa assegnazione della casa familiare in comproprietà, essendo già da tempo di fatto in vigore un regime di visita e permanenza del minore presso il padre, calendario escludente i pernottamenti che ella chiedeva fosse mantenuto, anche in ragione della tenera età di Relativamente all'assegno da imporre al marito, quale Persona_1 contributo nel mantenimento del minore, la ricorrente evidenziava che controparte aveva cessato in modo ingiustificato il suo rapporto di lavoro, mantenendo integra la sua capacità lavorativa, tale da imporre allo stesso l'obbligo per un importo mensile rivalutabile non inferiore ad euro 350,00.=, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Costituendosi dinanzi al Tribunale, negava le proprie violenze Parte_1 ed assumeva che la moglie si era allontanata da casa con il minore, per andare ad abitare con i suoi genitori, e che ella aveva frapposto ostacoli alle visite reputate inadeguate ed insufficienti nell'interesse del figlio. Il convenuto aderiva alla richiesta di affidamento condiviso del minore, ma chiedeva che lo stesso fosse prevalentemente collocato presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare in cui egli aveva continuato a vivere, in quanto assumeva che i nonni materni avessero inflitto “lievi punizioni corporali” al minore e che egli, in ogni caso,
4 aveva molto più tempo da dedicare al figlio rispetto alla madre impegnata in attività di lavoro assorbenti. Infine, assumendo di disporre dei soli suoi risparmi e dell'assegno di disoccupazione di euro 1.000,00.= mensili, gravando anche su di lui il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, Parte_1 chiedeva che la moglie fosse onerata del contributo nel mantenimento di Persona_1 tenuto conto dei redditi della moglie, peraltro dalla stessa non compiutamente rappresentati.
Il Tribunale di Treviso, con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, dopo avere evidenziato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio, essendo ininterrottamente durata la separazione dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati, separazione poi disposta con pronuncia emessa il 15 maggio 2024, disponeva l'affidamento condiviso di ad entrambi i Persona_1 genitori, come richiesto da entrambe le parti e non emergendo perduranti criticità tali da sconsigliare nell'interesse del minore detta previsione. Nel contempo, il primo
Giudice statuiva per la collocazione prevalente del figlio presso la madre a cui era assegnata, di conseguenza, la casa coniugale, disciplinando la permanenza del minore presso il padre secondo il calendario che era stato concordato tra le parti in sede di separazione e reputato rispettoso del principio di bigenitorialità. In punto, il
Tribunale evidenziava l'infondatezza della richiesta avanzata da di Parte_1 avere la collocazione prevalente di presso di sé ovvero di ottenere Persona_1 maggiore permanenza, considerato che la sua condizione di disoccupazione, tale da permettergli di disporre di più tempo libero da dedicare al figlio, doveva considerarsi precaria e destinata a cessare. Sulle condizioni economiche delle parti, il Tribunale di
Treviso evidenziava che dalle risultanze acquisite in giudizio emergeva che, benché disoccupato, disponeva di rilevante capacità lavorativa da poter Parte_1 ancora spendere sul mercato del lavoro, considerata la sua età e la sua pregressa esperienza di impiego, non potendosi sottacere che l'obbligo di mantenimento doveva reputarsi sussistente anche in capo al genitore non occupato. Sulla scorta di dette premesse, il primo Giudice onerava l'odierno appellante di versare alla
5 controparte la somma mensile rivalutabile di euro 200,00.=, oltre al 50 % delle spese straordinarie, importo reputato congruo come già individuato in sede di separazione.
Infine, ritenendo prevalentemente soccombente , il Tribunale lo Parte_1 condannava la pagamento delle spese di lite, previa parziale compensazione delle stesse.
ha interposto appello avverso la pronuncia del Tribunale, Parte_1 lamentando nel merito l'asserita erronea disciplina della permanenza del minore presso i due genitori e chiedendo, in via principale, che sia collocato in Persona_1 via prevalente presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, o che in subordine sia ampliata la sua permanenza, dovendosi così rimodulare quanto stabilito in tema di contributo al mantenimento del minore.
A fondamento di dette richieste, l'impugnante ha evidenziato, ancora una volta, la sua maggiore disponibilità di tempo, essendo egli disoccupato, in modo tale da consentire al figlio, che in tal senso avrebbe espresso il suo desiderio, di rimanere di più con il padre, anche mediante pernottanti, invece che rimanere con i nonni, visti gli impegni lavorativi dell'appellata. Sempre sotto detto profilo, poi, Parte_1 ha censurato il fatto che il Tribunale avrebbe fondato la sua decisione non sul suo stato di inoccupazione attuale ma sulla possibilità che esso cessi, dimenticando la disposizione dell'art. 473 bis 29 cpc. A giustificare, poi, la permanenza prevalente presso di sé del minore, a detta dell'appellante, militerebbe anche la circostanza che in nonni materni avrebbero anche denigrato la sua persona in presenza di
Persona_1
In ogni caso, l'appellante ha censurato la sentenza del primo Giudice in quanto lo stesso si sarebbe pronunciato sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio nonostante che entrambe le parti avessero chiesto, con nota del 25 novembre 2024, di rigettare la domanda in questione, essendo venuti meno i presupposti, così statuendo il Giudice ultra petita. Sempre sotto questo profilo, ha lamentato che, Parte_1 con la stessa nota del 25 novembre 2024, le parti avevano segnalato che ulteriori eventi sopravvenuti avevano compromesso ulteriormente il rapporto tra le parti,
6 facendo venire meno la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già delineate in sede di separazione, sia in relazione al contributo al mantenimento, sia in relazione all'affidamento, che alla destinazione della casa familiare, una volta naufragate le trattative dirette alla relativa vendita, così emergendo per tabulas che la situazione era mutata e che non poteva confermarsi quanto previsto in sede di separazione.
Con autonomo motivo di gravame, infine, ha lamentato Parte_1
l'erronea liquidazione delle spese di lite a proprio carico, considerata la loro manifesta eccessività, tenuto conto che il giudizio di divorzio, come già accennato, si sarebbe concluso senza attività difensiva alcuna, avendo il Giudice, naufragate le trattative, trattenuto immediatamente in decisione la causa. In ogni caso, l'appellante ha chiesto la compensazione integrale delle spese di prime cure.
Trasmessi gli atti del gravame al Procuratore Generale, onde consentire il suo intervento in giudizio, si è costituita resistendo all'appello, Controparte_1 affermando l'infondatezza sia delle censure in rito, sia del censure di merito e chiedendo che il contributo di mantenimento dovutole per il minore ed a carico di controparte sia determinato nell'importo di euro 350,00.=.
*****
1 – Preliminarmente, vanno affrontati i motivi di censura in rito sollevati da
[...]
. In primo luogo, l'appellante evidenzia che il Tribunale si sarebbe Pt_1 pronunciato ultra petita sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che le parti concordemente, con le note scritte del 25 novembre
2024 depositate in sostituzione dell'udienza, avrebbero chiesto il rigetto di detta domanda, posto che sarebbero intervenuti eventi sopravvenuti che avrebbero compromesso ulteriormente il rapporto tra le parti e considerato che non si sarebbe concretizzata entro il termine pattuito la vendita dell'immobile in comproprietà, vendita costituente la condizione imprescindibile per addivenire al divorzio alle
7 medesime condizioni già statuite con la sentenza di separazione del 15 maggio 2024, sentenza che ha considerato, ai fini della disciplina dell'affidamento e permanenza del minore presso l'uno e l'altro genitore, le conclusioni congiunte delle parti, come formalizzate all'udienza del 14 maggio 2024. Ciò che risulta dall'esame degli atti del giudizio di prime cure è che effettivamente i coniugi, con le ridette note scritte congiunte, hanno chiesto che il Tribunale prendesse atto della sopravvenuta loro mutata volontà, così “rigettando” la domanda congiunta di divorzio del 14 maggio
2024 “per essere venuti meno i presupposti”, ma deve considerarsi che ciò che le parti hanno chiesto di rigettare era la domanda congiunta di divorzio alle condizioni già previste in sede di separazione, non essendo certamente stato richiesto dalle parti il rigetto della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le contrapposte domande originariamente proposte, permanendo la rilevanza contenziosa del giudizio divorzile da considerarsi pendente, domande contrapposte su cui il Tribunale legittimamente si è pronunciato.
1.1– Sotto altro connesso profilo, deve essere esclusa la fondatezza anche del secondo argomento di censura in rito sollevato dall'impugnante, secondo cui emergeva per tabulas, proprio in ragione della nota scritta congiunta del 25 novembre 2024, che la situazione era mutata e che non poteva confermarsi quanto previsto in sede di separazione, avendo di converso il Tribunale deciso delle condizioni di divorzio immediatamente, impedendo una trattazione più ampia che avrebbe consentito alle parti di offrire al giudicante un quadro maggiormente completo della situazione ai fini decisori e nell'interesse del minore. Ora, a parte che l'appellante non indica con l'atto di appello quali fatti diversi da quelli portati all'attenzione del Giudice con gli atti introduttivi della causa erano mutati e tali da reputarsi rilevanti ai fini dell'accoglimento delle sue domande relative alla collocazione del figlio minorenne, va anche evidenziato che, all'udienza del 14 maggio 2024, le parti hanno espressamente rinunciato al deposito delle scritture conclusive ex art.190 cpc, con la conseguenza che la sentenza è stata emessa senza la
8 concessione dei relativi termini, non potendosi neppure opinare circa la violazione dei diritti di difesa delle parti.
1.2 – Sempre in via preliminare ed al fine di delimitare il thema decidendum del presente giudizio di gravame, si è detto che la convenuta appellante ha reiterato la sua domanda di riconoscimento del contributo di mantenimento ordinario in favore del figlio per l'importo maggiore già preteso in prime cure e disatteso dalla sentenza del Tribunale che le ha riconosciuto, di converso, la minore somma mensile rivalutabile di euro 200,00.=. In punto, si osserva che la questione, oggetto di espressa statuizione da parte del Giudice di prime cure, per essere esaminabile nella presente sede di gravame, non può essere semplicemente riproposta a mente dell'art. 346 cc, ma deve essere fatta valere a mezzo di appello incidentale, indicando gli specifici motivi di censura alla decisione del Tribunale di quantificare detto assegno per importo inferiore rispetto a quello preteso. , costituendosi in Controparte_1 appello, non ha formulato alcun specifico motivo di impugnazione in argomento. In effetti, in tema di impugnazioni, qualora una pretesa di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso la devoluzione al Giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del Giudice di prime cure (Cass. n. 25876/2024).
2 – Venendo, quindi, al merito dei motivi di gravame, , insistendo Parte_1 nella sua domanda principale di collocamento del figlio minorenne presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, dovendosi in tal modo riformare la sentenza appellata, ha lamentato che il Tribunale non avrebbe considerato la sua maggiore disponibilità di tempo, essendo egli disoccupato, in modo tale da consentire al figlio di rimanere di più con lui, visti gli impegni lavorativi dell'appellata; avrebbe erroneamente valorizzato il fatto che detto stato di inoccupazione sarebbe transeunte, pretermettendo il principio secondo cui la decisione doveva essere presa in ragione della situazione in essere e tutt'ora
9 esistente;
non avrebbe considerato che la permanenza prevalente presso di sé del minore sarebbe stata fondata anche sulla circostanza che i nonni materni avrebbero denigrato la sua persona in presenza di Sebbene vada riconosciuto che il Persona_1
Tribunale ha adottato una motivazione in parte eccentrica circa la sua decisione di collocare il minore prevalentemente presso la madre, affermando che l'attuale condizione di disoccupazione dell'appellante si dovrebbe considerare precaria, “ciò nell'interesse del convenuto sia come uomo ma anche come padre”, deve osservarsi che anche nella situazione data di maggior tempo a disposizione di Parte_1 per potersi dedicare al figlio, va considerato che non ha ancora Persona_1 compiuto quattro anni e che lo stesso, per quanto emerge pacificamente dalle concordi allegazioni delle parti in punto, fin dal gennaio del 2023 ha costantemente vissuto in via del tutto prevalente con la madre, seppure presso la casa dei nonni materni. Consegue che, indipendentemente dalla maggiore disponibilità di tempo dell'appellante, deve ritenersi che non è conforme agli interessi preminenti del minore, che si ripete non ha ancora quattro anni, la sua collocazione presso l'altro genitore, così sradicandolo dalle sue abitudini di vita che comprendono, non solo la presenza quotidiana della madre, ma anche dei nonni. In effetti, l'appellata dispone, proprio per quest'ultimo motivo, di una collaudata rete parentale che la coadiuva nelle incombenze di cura di rete familiare al minore, perdurante nel Persona_1 tempo e che non è data prova essere pregiudizievole. Peraltro, la collocazione prevalente del minore presso la madre è stata concordata dalle parti al fine delle statuizioni adottate dalla sentenza di separazione, disponendo in tal senso successivamente anche la sentenza di divorzio, rimanendo ignoti, per quanto già detto, i motivi per i quali detta soluzione non fosse più condivisa ovvero non fosse coerente con gli interessi di La circostanza deve far ritenere che gli Persona_1 stessi genitori, ivi compreso l'appellante, già all'epoca inoccupato, abbiano valutato detta disciplina come maggiormente conforme con le preminenti esigenze del figlio.
Conseguentemente, in punto l'appello deve essere rigettato, con conferma di quanto statuito dal Tribunale pur se con diversa motivazione, confermandosi per l'effetto
10 anche l'assegnazione della casa familiare in cui ha vissuto prima di Persona_1 allontanarsi con la madre per trasferirsi presso i nonni materni, posto che la sistemazione abitativa presso la sua originaria residenza deve reputarsi maggiormente idonea a soddisfare le esigenze abitative del minore.
3 – Anche il motivo di appello, all'evidenza proposto in via subordinata, relativo alla richiesta di regolare il calendario di permanenza del minore presso il padre in modo più ampio rispetto a quello previsto dal Tribunale deve essere respinto. La sentenza appellata, riproponendo il calendario già previsto con la sentenza di separazione, emessa a conclusioni congiunte, prevede che possa tenere con sé il Parte_1 figlio ogni martedì pomeriggio dall'uscita dall'asilo nido (12,30) fino all'ora di cena
(20,00), quando il padre lo riporterà a casa della madre;
ogni venerdì pomeriggio dall'uscita all'asilo nido (12,30) fino all'ora di cena (20,00), quando il padre lo riporterà a casa della madre;
un weekend alternato con pernotto quando il padre andrà
a prendere il figlio verso le ore 8/8,30 del sabato mattina presso la madre e lo riporterà all'ora di cena (ore 20,00) della domenica sera. E', poi, previsto che, con il compimento del quarto anno di età, il bambino trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, nonché metà delle vacanze natalizie e metà delle vacanze pasquali, alternando il giorno di Natale e di Pasqua con la madre anno per anno. A parte che, come già evidenziato, detto calendario è stato concordato tra le parti e non sono indicati i motivi per i quali esso non sarebbe stato più attuale al momento del divorzio, in ragione di non meglio precisate evenienze sopravvenute, dovendosi così ritenere che i genitori detto calendario hanno reputato coerente con gli interessi del minore, deve ritenersi che il regime di permanenza e visita come regolato in prime cure sia adeguato. Nella situazione descritta e relativa al minore in tenera età che ha vissuto in via prevalente presso la madre, opportunamente si prevede, allo stato, un calendario che comunque comprende a fine settimana alternati il pernottamento di presso il padre, sufficiente al fine Persona_1 di consentire al minore di adeguarsi al nuovo contesto di vita, evidenziandosi che da settembre 2025 detta permanenza presso l'appellante sarà ampliata per quanto
11 evidenziato, sempre in prospettiva della progressiva ripresa dei rapporti tra il figlio ed il padre, regime questo che, con il progredire del tempo e con l'avanzare dell'età di potrà essere ulteriormente modificato. Persona_1
4 – Come già accennato, ha chiesto di rideterminare l'assegno Parte_1 disposto dal primo Giudice e dal medesimo dovuto a a titolo di Controparte_1 contributo per il figlio minorenne, senza muovere motivi di gravame relativi all'accertamento dei redditi e della capacità lavorativa da impiegare al fine di adempiere all'obbligo primario di mantenimento della prole gravante sui genitori. In effetti, l'appellante ha proposto la sua domanda unicamente sulla scorta della auspicata rivisitazione del regime di permanenza previsto nella sentenza impugnata, con la conseguenza che dovendosi confermare la prevalente permanenza del minore presso la madre ed il correlativo calendario di visite presso il padre, va di conseguenza confermata anche la quantificazione del contributo dovuto dall'appellante.
5 – Si è visto che, con l'ultimo motivo di appello, l'impugnante ha censurato la regolamentazione delle spese di lite di prime cure, assumendo che scorrettamente il
Tribunale avrebbe eccessivamente liquidato le stesse in favore dell'odierna appellata.
Va, poi, osservato che , nelle sue conclusioni di gravame ha chiesto Parte_1 che le spese di prime cure siano compensate, pur affermando che “giustamente le spese di lite vadano in parte compensate”, così non essendo sollevati motivi di appello sulla statuizione del Tribunale che ha provveduto a detta compensazione per la quota di un mezzo, condannandosi il medesimo ala rifusione della residua frazione in ragione della sua soccombenza prevalente “riferita alla fase divorzile”. Se, dunque, la compensazione per la quota di un mezzo delle spese di prime cure deve essere confermata, la doglianza di inerisce esclusivamente alla Parte_1 asserita eccessività della sua condanna.
5.1 – A riguardo, la sentenza appellata “liquida le spese di lite nella somma complessiva di euro 5.000,00.=” per compensi professionali, oltre accessori di legge, condannando l'odierno appellante al relativo pagamento nella sola misura della metà,
12 cosicché è necessario valutare se la liquidazione dell'intero sia corretta alla luce della doglianza dell'impugnante che evidenza come il giudizio di prime cure si sarebbe esaurito, sostanzialmente, nel deposito delle scritture introduttive, non avendo dimesso alcuno scritto per il prosieguo del giudizio di divorzio, per quanto già in precedenza rappresentato. Nel caso, deve evidenziarsi che il giudizio di primo grado si è articolato nel deposito degli scritti introduttivi e nel deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 cpc, avendo le parti rinunciato alla concessione dei termini ed al deposito delle scritture conclusive di cui all'art. 473 bis 27 cpc, nonché avendo le parti precisato le loro conclusioni prima della sentenza gravata. Considerando il giudizio di valore indeterminato a complessità bassa e dovendosi provvedere alla liquidazione delle sole attività difensive svolte, il Giudice avrebbe dovuto liquidare per la fase di studio l'importo medio di euro 1.701,00.=, per la fase introduttiva del giudizio l'importo medio di euro 1.204,00.=, per la fase di trattazione l'importo minino di euro 903,00.=, non essendo stata volta attività istruttoria, e l'importo minimo di euro 1.453,00.= per la fase di decisione non essendo state depositate le scritture conclusive, e così complessivamente euro 5.261,00.=. Consegue che anche il motivo di appello in punto deve essere rigettato, avendo liquidato il Tribunale
l'importo complessivo inferiore di euro 5.000,00.=.
6 – La sentenza gravata deve essere integralmente confermata, regolandosi le spese di lite secondo soccombenza dell'appellante, considerando il giudizio di valore indeterminato a complessità bassa. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto l'impugnante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
13 La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Treviso n. 219/2025, pubblicata in data 17 febbraio 2025;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente grado che si liquidano in euro 3.473,00.=
[...] per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 8 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 533/2025 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Marco Vocaturo, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Treviso, via E. Barbaro n. 1, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa in giudizio Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to Marica De Pecol, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
1 Conegliano (TV), via Corte Delle Rose n. 8, in forza di procura alle lite unita alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 219/2025 pubblicata in data 17 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia la Corte di Appello di Venezia, riformando totalmente l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Treviso, affidare prevalentemente il figlio al padre, stante l'attuale disponibilità di tempo del medesimo, assegnazione della casa coniugale al signor , con conseguente rimodulazione dell'assegno di mantenimento in Pt_1 relazione giorni di permanenza rispetto ai genitori. In via subordinata, aumento dei termini di permanenza del figlio presso il padre. Compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio e rifusione delle spese di lite del grado di appello”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dal sig.
perché infondato in fatto ed in diritto. Confermare integralmente la Parte_1 sentenza del Tribunale di Treviso n. 219/2025, pubblicata in data 17.02.2025, in ogni sua parte, ivi comprese le statuizioni relative all'affidamento del minore, all'assegnazione della casa coniugale, nonché alla ripartizione delle spese di lite;
ad eccezione del capo relativo alla misura del contributo al mantenimento del minore che si chiede sia determinato in euro 350,00,= mensili, Persona_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso. Nel merito, in via subordinata, rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto. Confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Treviso n. 219/2025, pubblicata in data 17.02.2025, in ogni sua parte,
2 ivi comprese le statuizioni relative all'affidamento del minore, all'assegnazione della casa coniugale, al contributo al mantenimento del figlio nonché Persona_1 alla ripartizione delle spese di lite. In ogni caso, condannare l'appellante a pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12 febbraio 2024, , nata il [...], Controparte_1 adiva il Tribunale di Treviso onde ottenere la separazione giudiziale e, quindi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 12 settembre 2020 con , nato il [...], e da cui era nato il figlio Parte_1 in data 27 settembre 2021. La ricorrente precisava che già prima del Persona_1 matrimonio le parti avevano cominciato a convivere, dapprima in immobile condotto in locazione e, poi, in unità abitativa acquistata in comproprietà nel 2018 e gravata da mutuo ipotecario cointestato. La ricorrente affermava che detta convivenza, anche more uxorio, era stata caratterizzata da continui dissidi che avevano palesato il carattere violento del futuro marito, tanto che il 30 novembre 2016, a seguito di discussione, ella era stata colpita con pugni, schiaffi e calci, cosa che l'aveva costretta a rivolgersi al locale pronto soccorso ed a sporgere denuncia, successivamente ritrattata. allegava che, anche dopo il matrimonio, il Controparte_1 marito aveva continuato nelle sue condotte violente, rammentando che, nel novembre del 2022, sempre a seguito di una discussione tra i coniugi, l'aveva Parte_1 strattonata, sbattuto il braccio sul muro e colpita in testa con un pugno e ciò mentre aveva in braccio il figlio di appena un anno, violenza reiterata il 28 Persona_1 gennaio 2023 quando era stata aggredita dal marito che aveva cercato di strangolarla, spingendola con forza sul divano, essendo nell'occasione intervenute le forze dell'ordine e successivamente trasferendosi ella presso la casa dei genitori con il figlio minore, come consigliatole dall'autorità di polizia.
3 Fatta richiesta di addebito della separazione a carico di controparte, la ricorrente, come detto, chiedeva cumulativamente anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, decorso il tempo necessario per la relativa pronuncia, ed argomentava circa le condizioni economiche delle parti, affermandosi autosufficiente, visto il suo lavoro da impiegata presso certa Co-Work, ed allegando che il marito era percettore di una indennità di disoccupazione, avendo in precedenza lavorato presso la stessa ditta da cui aveva cessato l'impiego, in concomitanza con l'intervenuta separazione di fatto tra i coniugi a seguito dell'episodio di violenza del
2023, e percependo all'epoca un reddito mensile netto di circa euro 2.300,00.=.
Quanto alle statuizioni da prendere a tutela del figlio minorenne, CP_1
chiedeva che fosse affidato ad entrambi i genitori, posto che
[...] Persona_1 dopo il suo trasferimento, gli atti di violenza ed intimidazione erano cessati, mentre chiedeva che il figlio fosse collocato prevalentemente presso di lei con relativa assegnazione della casa familiare in comproprietà, essendo già da tempo di fatto in vigore un regime di visita e permanenza del minore presso il padre, calendario escludente i pernottamenti che ella chiedeva fosse mantenuto, anche in ragione della tenera età di Relativamente all'assegno da imporre al marito, quale Persona_1 contributo nel mantenimento del minore, la ricorrente evidenziava che controparte aveva cessato in modo ingiustificato il suo rapporto di lavoro, mantenendo integra la sua capacità lavorativa, tale da imporre allo stesso l'obbligo per un importo mensile rivalutabile non inferiore ad euro 350,00.=, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Costituendosi dinanzi al Tribunale, negava le proprie violenze Parte_1 ed assumeva che la moglie si era allontanata da casa con il minore, per andare ad abitare con i suoi genitori, e che ella aveva frapposto ostacoli alle visite reputate inadeguate ed insufficienti nell'interesse del figlio. Il convenuto aderiva alla richiesta di affidamento condiviso del minore, ma chiedeva che lo stesso fosse prevalentemente collocato presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare in cui egli aveva continuato a vivere, in quanto assumeva che i nonni materni avessero inflitto “lievi punizioni corporali” al minore e che egli, in ogni caso,
4 aveva molto più tempo da dedicare al figlio rispetto alla madre impegnata in attività di lavoro assorbenti. Infine, assumendo di disporre dei soli suoi risparmi e dell'assegno di disoccupazione di euro 1.000,00.= mensili, gravando anche su di lui il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, Parte_1 chiedeva che la moglie fosse onerata del contributo nel mantenimento di Persona_1 tenuto conto dei redditi della moglie, peraltro dalla stessa non compiutamente rappresentati.
Il Tribunale di Treviso, con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, dopo avere evidenziato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio, essendo ininterrottamente durata la separazione dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati, separazione poi disposta con pronuncia emessa il 15 maggio 2024, disponeva l'affidamento condiviso di ad entrambi i Persona_1 genitori, come richiesto da entrambe le parti e non emergendo perduranti criticità tali da sconsigliare nell'interesse del minore detta previsione. Nel contempo, il primo
Giudice statuiva per la collocazione prevalente del figlio presso la madre a cui era assegnata, di conseguenza, la casa coniugale, disciplinando la permanenza del minore presso il padre secondo il calendario che era stato concordato tra le parti in sede di separazione e reputato rispettoso del principio di bigenitorialità. In punto, il
Tribunale evidenziava l'infondatezza della richiesta avanzata da di Parte_1 avere la collocazione prevalente di presso di sé ovvero di ottenere Persona_1 maggiore permanenza, considerato che la sua condizione di disoccupazione, tale da permettergli di disporre di più tempo libero da dedicare al figlio, doveva considerarsi precaria e destinata a cessare. Sulle condizioni economiche delle parti, il Tribunale di
Treviso evidenziava che dalle risultanze acquisite in giudizio emergeva che, benché disoccupato, disponeva di rilevante capacità lavorativa da poter Parte_1 ancora spendere sul mercato del lavoro, considerata la sua età e la sua pregressa esperienza di impiego, non potendosi sottacere che l'obbligo di mantenimento doveva reputarsi sussistente anche in capo al genitore non occupato. Sulla scorta di dette premesse, il primo Giudice onerava l'odierno appellante di versare alla
5 controparte la somma mensile rivalutabile di euro 200,00.=, oltre al 50 % delle spese straordinarie, importo reputato congruo come già individuato in sede di separazione.
Infine, ritenendo prevalentemente soccombente , il Tribunale lo Parte_1 condannava la pagamento delle spese di lite, previa parziale compensazione delle stesse.
ha interposto appello avverso la pronuncia del Tribunale, Parte_1 lamentando nel merito l'asserita erronea disciplina della permanenza del minore presso i due genitori e chiedendo, in via principale, che sia collocato in Persona_1 via prevalente presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, o che in subordine sia ampliata la sua permanenza, dovendosi così rimodulare quanto stabilito in tema di contributo al mantenimento del minore.
A fondamento di dette richieste, l'impugnante ha evidenziato, ancora una volta, la sua maggiore disponibilità di tempo, essendo egli disoccupato, in modo tale da consentire al figlio, che in tal senso avrebbe espresso il suo desiderio, di rimanere di più con il padre, anche mediante pernottanti, invece che rimanere con i nonni, visti gli impegni lavorativi dell'appellata. Sempre sotto detto profilo, poi, Parte_1 ha censurato il fatto che il Tribunale avrebbe fondato la sua decisione non sul suo stato di inoccupazione attuale ma sulla possibilità che esso cessi, dimenticando la disposizione dell'art. 473 bis 29 cpc. A giustificare, poi, la permanenza prevalente presso di sé del minore, a detta dell'appellante, militerebbe anche la circostanza che in nonni materni avrebbero anche denigrato la sua persona in presenza di
Persona_1
In ogni caso, l'appellante ha censurato la sentenza del primo Giudice in quanto lo stesso si sarebbe pronunciato sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio nonostante che entrambe le parti avessero chiesto, con nota del 25 novembre 2024, di rigettare la domanda in questione, essendo venuti meno i presupposti, così statuendo il Giudice ultra petita. Sempre sotto questo profilo, ha lamentato che, Parte_1 con la stessa nota del 25 novembre 2024, le parti avevano segnalato che ulteriori eventi sopravvenuti avevano compromesso ulteriormente il rapporto tra le parti,
6 facendo venire meno la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già delineate in sede di separazione, sia in relazione al contributo al mantenimento, sia in relazione all'affidamento, che alla destinazione della casa familiare, una volta naufragate le trattative dirette alla relativa vendita, così emergendo per tabulas che la situazione era mutata e che non poteva confermarsi quanto previsto in sede di separazione.
Con autonomo motivo di gravame, infine, ha lamentato Parte_1
l'erronea liquidazione delle spese di lite a proprio carico, considerata la loro manifesta eccessività, tenuto conto che il giudizio di divorzio, come già accennato, si sarebbe concluso senza attività difensiva alcuna, avendo il Giudice, naufragate le trattative, trattenuto immediatamente in decisione la causa. In ogni caso, l'appellante ha chiesto la compensazione integrale delle spese di prime cure.
Trasmessi gli atti del gravame al Procuratore Generale, onde consentire il suo intervento in giudizio, si è costituita resistendo all'appello, Controparte_1 affermando l'infondatezza sia delle censure in rito, sia del censure di merito e chiedendo che il contributo di mantenimento dovutole per il minore ed a carico di controparte sia determinato nell'importo di euro 350,00.=.
*****
1 – Preliminarmente, vanno affrontati i motivi di censura in rito sollevati da
[...]
. In primo luogo, l'appellante evidenzia che il Tribunale si sarebbe Pt_1 pronunciato ultra petita sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che le parti concordemente, con le note scritte del 25 novembre
2024 depositate in sostituzione dell'udienza, avrebbero chiesto il rigetto di detta domanda, posto che sarebbero intervenuti eventi sopravvenuti che avrebbero compromesso ulteriormente il rapporto tra le parti e considerato che non si sarebbe concretizzata entro il termine pattuito la vendita dell'immobile in comproprietà, vendita costituente la condizione imprescindibile per addivenire al divorzio alle
7 medesime condizioni già statuite con la sentenza di separazione del 15 maggio 2024, sentenza che ha considerato, ai fini della disciplina dell'affidamento e permanenza del minore presso l'uno e l'altro genitore, le conclusioni congiunte delle parti, come formalizzate all'udienza del 14 maggio 2024. Ciò che risulta dall'esame degli atti del giudizio di prime cure è che effettivamente i coniugi, con le ridette note scritte congiunte, hanno chiesto che il Tribunale prendesse atto della sopravvenuta loro mutata volontà, così “rigettando” la domanda congiunta di divorzio del 14 maggio
2024 “per essere venuti meno i presupposti”, ma deve considerarsi che ciò che le parti hanno chiesto di rigettare era la domanda congiunta di divorzio alle condizioni già previste in sede di separazione, non essendo certamente stato richiesto dalle parti il rigetto della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le contrapposte domande originariamente proposte, permanendo la rilevanza contenziosa del giudizio divorzile da considerarsi pendente, domande contrapposte su cui il Tribunale legittimamente si è pronunciato.
1.1– Sotto altro connesso profilo, deve essere esclusa la fondatezza anche del secondo argomento di censura in rito sollevato dall'impugnante, secondo cui emergeva per tabulas, proprio in ragione della nota scritta congiunta del 25 novembre 2024, che la situazione era mutata e che non poteva confermarsi quanto previsto in sede di separazione, avendo di converso il Tribunale deciso delle condizioni di divorzio immediatamente, impedendo una trattazione più ampia che avrebbe consentito alle parti di offrire al giudicante un quadro maggiormente completo della situazione ai fini decisori e nell'interesse del minore. Ora, a parte che l'appellante non indica con l'atto di appello quali fatti diversi da quelli portati all'attenzione del Giudice con gli atti introduttivi della causa erano mutati e tali da reputarsi rilevanti ai fini dell'accoglimento delle sue domande relative alla collocazione del figlio minorenne, va anche evidenziato che, all'udienza del 14 maggio 2024, le parti hanno espressamente rinunciato al deposito delle scritture conclusive ex art.190 cpc, con la conseguenza che la sentenza è stata emessa senza la
8 concessione dei relativi termini, non potendosi neppure opinare circa la violazione dei diritti di difesa delle parti.
1.2 – Sempre in via preliminare ed al fine di delimitare il thema decidendum del presente giudizio di gravame, si è detto che la convenuta appellante ha reiterato la sua domanda di riconoscimento del contributo di mantenimento ordinario in favore del figlio per l'importo maggiore già preteso in prime cure e disatteso dalla sentenza del Tribunale che le ha riconosciuto, di converso, la minore somma mensile rivalutabile di euro 200,00.=. In punto, si osserva che la questione, oggetto di espressa statuizione da parte del Giudice di prime cure, per essere esaminabile nella presente sede di gravame, non può essere semplicemente riproposta a mente dell'art. 346 cc, ma deve essere fatta valere a mezzo di appello incidentale, indicando gli specifici motivi di censura alla decisione del Tribunale di quantificare detto assegno per importo inferiore rispetto a quello preteso. , costituendosi in Controparte_1 appello, non ha formulato alcun specifico motivo di impugnazione in argomento. In effetti, in tema di impugnazioni, qualora una pretesa di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso la devoluzione al Giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del Giudice di prime cure (Cass. n. 25876/2024).
2 – Venendo, quindi, al merito dei motivi di gravame, , insistendo Parte_1 nella sua domanda principale di collocamento del figlio minorenne presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, dovendosi in tal modo riformare la sentenza appellata, ha lamentato che il Tribunale non avrebbe considerato la sua maggiore disponibilità di tempo, essendo egli disoccupato, in modo tale da consentire al figlio di rimanere di più con lui, visti gli impegni lavorativi dell'appellata; avrebbe erroneamente valorizzato il fatto che detto stato di inoccupazione sarebbe transeunte, pretermettendo il principio secondo cui la decisione doveva essere presa in ragione della situazione in essere e tutt'ora
9 esistente;
non avrebbe considerato che la permanenza prevalente presso di sé del minore sarebbe stata fondata anche sulla circostanza che i nonni materni avrebbero denigrato la sua persona in presenza di Sebbene vada riconosciuto che il Persona_1
Tribunale ha adottato una motivazione in parte eccentrica circa la sua decisione di collocare il minore prevalentemente presso la madre, affermando che l'attuale condizione di disoccupazione dell'appellante si dovrebbe considerare precaria, “ciò nell'interesse del convenuto sia come uomo ma anche come padre”, deve osservarsi che anche nella situazione data di maggior tempo a disposizione di Parte_1 per potersi dedicare al figlio, va considerato che non ha ancora Persona_1 compiuto quattro anni e che lo stesso, per quanto emerge pacificamente dalle concordi allegazioni delle parti in punto, fin dal gennaio del 2023 ha costantemente vissuto in via del tutto prevalente con la madre, seppure presso la casa dei nonni materni. Consegue che, indipendentemente dalla maggiore disponibilità di tempo dell'appellante, deve ritenersi che non è conforme agli interessi preminenti del minore, che si ripete non ha ancora quattro anni, la sua collocazione presso l'altro genitore, così sradicandolo dalle sue abitudini di vita che comprendono, non solo la presenza quotidiana della madre, ma anche dei nonni. In effetti, l'appellata dispone, proprio per quest'ultimo motivo, di una collaudata rete parentale che la coadiuva nelle incombenze di cura di rete familiare al minore, perdurante nel Persona_1 tempo e che non è data prova essere pregiudizievole. Peraltro, la collocazione prevalente del minore presso la madre è stata concordata dalle parti al fine delle statuizioni adottate dalla sentenza di separazione, disponendo in tal senso successivamente anche la sentenza di divorzio, rimanendo ignoti, per quanto già detto, i motivi per i quali detta soluzione non fosse più condivisa ovvero non fosse coerente con gli interessi di La circostanza deve far ritenere che gli Persona_1 stessi genitori, ivi compreso l'appellante, già all'epoca inoccupato, abbiano valutato detta disciplina come maggiormente conforme con le preminenti esigenze del figlio.
Conseguentemente, in punto l'appello deve essere rigettato, con conferma di quanto statuito dal Tribunale pur se con diversa motivazione, confermandosi per l'effetto
10 anche l'assegnazione della casa familiare in cui ha vissuto prima di Persona_1 allontanarsi con la madre per trasferirsi presso i nonni materni, posto che la sistemazione abitativa presso la sua originaria residenza deve reputarsi maggiormente idonea a soddisfare le esigenze abitative del minore.
3 – Anche il motivo di appello, all'evidenza proposto in via subordinata, relativo alla richiesta di regolare il calendario di permanenza del minore presso il padre in modo più ampio rispetto a quello previsto dal Tribunale deve essere respinto. La sentenza appellata, riproponendo il calendario già previsto con la sentenza di separazione, emessa a conclusioni congiunte, prevede che possa tenere con sé il Parte_1 figlio ogni martedì pomeriggio dall'uscita dall'asilo nido (12,30) fino all'ora di cena
(20,00), quando il padre lo riporterà a casa della madre;
ogni venerdì pomeriggio dall'uscita all'asilo nido (12,30) fino all'ora di cena (20,00), quando il padre lo riporterà a casa della madre;
un weekend alternato con pernotto quando il padre andrà
a prendere il figlio verso le ore 8/8,30 del sabato mattina presso la madre e lo riporterà all'ora di cena (ore 20,00) della domenica sera. E', poi, previsto che, con il compimento del quarto anno di età, il bambino trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, nonché metà delle vacanze natalizie e metà delle vacanze pasquali, alternando il giorno di Natale e di Pasqua con la madre anno per anno. A parte che, come già evidenziato, detto calendario è stato concordato tra le parti e non sono indicati i motivi per i quali esso non sarebbe stato più attuale al momento del divorzio, in ragione di non meglio precisate evenienze sopravvenute, dovendosi così ritenere che i genitori detto calendario hanno reputato coerente con gli interessi del minore, deve ritenersi che il regime di permanenza e visita come regolato in prime cure sia adeguato. Nella situazione descritta e relativa al minore in tenera età che ha vissuto in via prevalente presso la madre, opportunamente si prevede, allo stato, un calendario che comunque comprende a fine settimana alternati il pernottamento di presso il padre, sufficiente al fine Persona_1 di consentire al minore di adeguarsi al nuovo contesto di vita, evidenziandosi che da settembre 2025 detta permanenza presso l'appellante sarà ampliata per quanto
11 evidenziato, sempre in prospettiva della progressiva ripresa dei rapporti tra il figlio ed il padre, regime questo che, con il progredire del tempo e con l'avanzare dell'età di potrà essere ulteriormente modificato. Persona_1
4 – Come già accennato, ha chiesto di rideterminare l'assegno Parte_1 disposto dal primo Giudice e dal medesimo dovuto a a titolo di Controparte_1 contributo per il figlio minorenne, senza muovere motivi di gravame relativi all'accertamento dei redditi e della capacità lavorativa da impiegare al fine di adempiere all'obbligo primario di mantenimento della prole gravante sui genitori. In effetti, l'appellante ha proposto la sua domanda unicamente sulla scorta della auspicata rivisitazione del regime di permanenza previsto nella sentenza impugnata, con la conseguenza che dovendosi confermare la prevalente permanenza del minore presso la madre ed il correlativo calendario di visite presso il padre, va di conseguenza confermata anche la quantificazione del contributo dovuto dall'appellante.
5 – Si è visto che, con l'ultimo motivo di appello, l'impugnante ha censurato la regolamentazione delle spese di lite di prime cure, assumendo che scorrettamente il
Tribunale avrebbe eccessivamente liquidato le stesse in favore dell'odierna appellata.
Va, poi, osservato che , nelle sue conclusioni di gravame ha chiesto Parte_1 che le spese di prime cure siano compensate, pur affermando che “giustamente le spese di lite vadano in parte compensate”, così non essendo sollevati motivi di appello sulla statuizione del Tribunale che ha provveduto a detta compensazione per la quota di un mezzo, condannandosi il medesimo ala rifusione della residua frazione in ragione della sua soccombenza prevalente “riferita alla fase divorzile”. Se, dunque, la compensazione per la quota di un mezzo delle spese di prime cure deve essere confermata, la doglianza di inerisce esclusivamente alla Parte_1 asserita eccessività della sua condanna.
5.1 – A riguardo, la sentenza appellata “liquida le spese di lite nella somma complessiva di euro 5.000,00.=” per compensi professionali, oltre accessori di legge, condannando l'odierno appellante al relativo pagamento nella sola misura della metà,
12 cosicché è necessario valutare se la liquidazione dell'intero sia corretta alla luce della doglianza dell'impugnante che evidenza come il giudizio di prime cure si sarebbe esaurito, sostanzialmente, nel deposito delle scritture introduttive, non avendo dimesso alcuno scritto per il prosieguo del giudizio di divorzio, per quanto già in precedenza rappresentato. Nel caso, deve evidenziarsi che il giudizio di primo grado si è articolato nel deposito degli scritti introduttivi e nel deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 cpc, avendo le parti rinunciato alla concessione dei termini ed al deposito delle scritture conclusive di cui all'art. 473 bis 27 cpc, nonché avendo le parti precisato le loro conclusioni prima della sentenza gravata. Considerando il giudizio di valore indeterminato a complessità bassa e dovendosi provvedere alla liquidazione delle sole attività difensive svolte, il Giudice avrebbe dovuto liquidare per la fase di studio l'importo medio di euro 1.701,00.=, per la fase introduttiva del giudizio l'importo medio di euro 1.204,00.=, per la fase di trattazione l'importo minino di euro 903,00.=, non essendo stata volta attività istruttoria, e l'importo minimo di euro 1.453,00.= per la fase di decisione non essendo state depositate le scritture conclusive, e così complessivamente euro 5.261,00.=. Consegue che anche il motivo di appello in punto deve essere rigettato, avendo liquidato il Tribunale
l'importo complessivo inferiore di euro 5.000,00.=.
6 – La sentenza gravata deve essere integralmente confermata, regolandosi le spese di lite secondo soccombenza dell'appellante, considerando il giudizio di valore indeterminato a complessità bassa. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto l'impugnante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
13 La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Treviso n. 219/2025, pubblicata in data 17 febbraio 2025;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente grado che si liquidano in euro 3.473,00.=
[...] per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 8 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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