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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/05/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R. g. n. 95/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Andrea Carena Giudice Rel. dott. Daniele Dagna Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di socio unico, con sede in 14100 Asti (AT) via Nino Costa 12, partita Iva CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. TONINO ROTONDI (C.F. del Foro di Frosinone ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest'ultimo
Email_1
***
Premesso che: la società con ricorso depositato in data 5.12.2024, ha proposto domanda di CP_1 accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, con riserva di deposito della documentazione, ai sensi dell'art. 44 CCII;
nel termine complessivamente concesso, anche a seguito di proroga, la ricorrente non ha depositato alcuna proposta di concordato preventivo o richiesta di omologazione di accordi di ristrutturazione o di un piano di ristrutturazione;
con ricorso depositato in data 10.4.2025 il creditore ha proposto istanza di Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1 con provvedimento reso in data 16.4.2025 questo Tribunale, preso atto delle circostanze di cui sopra, ha quindi fissato udienza per la comparizione delle parti al 12.5.2025, ai sensi degli artt. 44 e 49 CCII;
all'udienza del 12.5.2025, la cui fissazione è stata ritualmente notificata a mezzo pec tanto all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, quanto a quella del difensore,
1 nessuno è comparso per la mentre sono comparsi l'avv. Giovanardi per l'istante CP_1
il commissario giudiziale Dott. e il Pubblico Ministero. Nel Parte_1 Controparte_2 corso dell'udienza il difensore della creditrice istante ha insistito per l'accoglimento della propria domanda, e il Pubblico Ministero ha aderito, dichiarando di formulare comunque anche istanza autonoma di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società
, sussistendone i presupposti. CP_1
Considerato che solo in data 13.5.2025 il difensore della società ha depositato CP_1 una memoria difensiva, senza dare conto delle ragioni del deposito tardivo della stessa
(essendo stata fissata l'udienza del 12.5.2025 per garantire il contraddittorio delle parti), con la quale ha contestato la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, e in particolare il difetto di esigibilità e liquidità del credito fatto valere dalla istante e comunque il difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_1 quest'ultima, dando anche atto di aver depositato, nei confronti della stessa, atti di denuncia per i reati di estorsione e usura.
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 D.Lgs n. 14/2019, avendo la società debitrice sede legale in Asti, come da visura in atti;
udita la relazione del Giudice delegato per la trattazione del procedimento unitario;
rilevato che sussistono i presupposti di cui all'art. 49 CCII, essendo pacifico e non contestato che la società non ha depositato, nel termine concessole ai sensi dell'art. 44 CCII CP_1 alcuna proposta di concordato preventivo o richiesta di omologazione di accordi di ristrutturazione o di un piano di ristrutturazione, con la relativa documentazione;
rilevato, altresì, che non sussiste questione in ordine all'assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'impresa in oggetto, attesi la sua forma ed il suo oggetto commerciale e che, sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi dell'art. 2 CCII, mancano allegazione e prova di elementi di fatto idonei a ritenere vinta la presunzione stabilita dalla citata norma e che, peraltro, la stessa debitrice, avendo presentato ricorso ai sensi dell'art. 44 CCII, ha di fatto ammesso la sussistenza dei requisiti di assoggettamento alla liquidazione giudiziale;
vista la documentazione della Camera di Commercio e considerato che la società non risulta cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese;
2 rilevato che risulta ampiamente documentato il superamento dell'importo minimo di euro
30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati;
ritenuto che la documentazione in atti comprova con chiarezza lo stato di insolvenza della società, desumibile, oltre che dalla imponente esposizione debitoria e dai dati bilancio, anche dalle dichiarazioni sostanzialmente ammissive della stessa, la quale, avendo presentato ricorso per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, ha di fatto ammesso la propria incapacità a far fronte integralmente alle obbligazioni assunte (nella Relazione dell'Esperto, conclusiva della composizione negoziata, si da atto che la società aveva proposto un CP_1 pagamento ai creditori fortemente falcidiato – per i non ipotecari anche sensibilmente inferiore al 50% - indicandolo come conforme al criterio del miglior soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria);
ritenuto che la situazione patrimoniale, quale risulta dalla documentazione in atti, è tale da delineare con chiarezza lo stato di insolvenza della società debitrice, la quale, a fronte delle obbligazioni contratte, non è stata in grado di ripianare integralmente i propri debiti;
ritenuto che non possa tenersi conto delle deduzioni difensive tardivamente introdotte dalla società con la memoria depositata in data 13.5.2025, senza rispetto del CP_1 contraddittorio e oltre la data fissata per la comparizione del debitore e delle parti, e rilevato, peraltro, per puro scrupolo di motivazione, che le circostanze ivi allegate risultano comunque irrilevanti ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, essendo ivi contestata unicamente la legittimazione e fondatezza della domanda proposta dal creditore e non Parte_1 anche quelle relative all'istanza autonoma proposta dal Pubblico Ministero all'udienza del
12.3.2025, da ritenersi certamente fondata alla luce delle considerazioni esposte in precedenza e dell'esistenza di numerosi, ulteriori, creditori, anche pubblici;
considerato, peraltro, che, relativamente alle circostanze riferite dalla difesa della CP_1 nella predetta memoria con riguardo alla denuncia presentata per i reati di estorsione e usura presentata sarà comunque compito del curatore seguire i relativi sviluppi ed esercitare, ove ritenuto, le opportune azioni;
ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società CP_1
P.Q.M.
3 DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della a CP_1
socio unico, con sede in 14100 Asti (AT) via Nino Costa 12, partita Iva , in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore;
NOMINA
Il Dott. Andrea Carena Giudice Delegato alla procedura, e il dott. Filiberto Ferrari Loranzi curatore;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
FISSA
4 il giorno 15.9.2025, ore 10,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo,
ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
AUTORIZZA
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
5 DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Carena Dott. Gian Andrea Morbelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Andrea Carena Giudice Rel. dott. Daniele Dagna Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di socio unico, con sede in 14100 Asti (AT) via Nino Costa 12, partita Iva CP_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. TONINO ROTONDI (C.F. del Foro di Frosinone ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest'ultimo
Email_1
***
Premesso che: la società con ricorso depositato in data 5.12.2024, ha proposto domanda di CP_1 accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, con riserva di deposito della documentazione, ai sensi dell'art. 44 CCII;
nel termine complessivamente concesso, anche a seguito di proroga, la ricorrente non ha depositato alcuna proposta di concordato preventivo o richiesta di omologazione di accordi di ristrutturazione o di un piano di ristrutturazione;
con ricorso depositato in data 10.4.2025 il creditore ha proposto istanza di Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1 con provvedimento reso in data 16.4.2025 questo Tribunale, preso atto delle circostanze di cui sopra, ha quindi fissato udienza per la comparizione delle parti al 12.5.2025, ai sensi degli artt. 44 e 49 CCII;
all'udienza del 12.5.2025, la cui fissazione è stata ritualmente notificata a mezzo pec tanto all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, quanto a quella del difensore,
1 nessuno è comparso per la mentre sono comparsi l'avv. Giovanardi per l'istante CP_1
il commissario giudiziale Dott. e il Pubblico Ministero. Nel Parte_1 Controparte_2 corso dell'udienza il difensore della creditrice istante ha insistito per l'accoglimento della propria domanda, e il Pubblico Ministero ha aderito, dichiarando di formulare comunque anche istanza autonoma di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società
, sussistendone i presupposti. CP_1
Considerato che solo in data 13.5.2025 il difensore della società ha depositato CP_1 una memoria difensiva, senza dare conto delle ragioni del deposito tardivo della stessa
(essendo stata fissata l'udienza del 12.5.2025 per garantire il contraddittorio delle parti), con la quale ha contestato la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, e in particolare il difetto di esigibilità e liquidità del credito fatto valere dalla istante e comunque il difetto di legittimazione attiva in capo a Parte_1 quest'ultima, dando anche atto di aver depositato, nei confronti della stessa, atti di denuncia per i reati di estorsione e usura.
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 D.Lgs n. 14/2019, avendo la società debitrice sede legale in Asti, come da visura in atti;
udita la relazione del Giudice delegato per la trattazione del procedimento unitario;
rilevato che sussistono i presupposti di cui all'art. 49 CCII, essendo pacifico e non contestato che la società non ha depositato, nel termine concessole ai sensi dell'art. 44 CCII CP_1 alcuna proposta di concordato preventivo o richiesta di omologazione di accordi di ristrutturazione o di un piano di ristrutturazione, con la relativa documentazione;
rilevato, altresì, che non sussiste questione in ordine all'assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'impresa in oggetto, attesi la sua forma ed il suo oggetto commerciale e che, sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi dell'art. 2 CCII, mancano allegazione e prova di elementi di fatto idonei a ritenere vinta la presunzione stabilita dalla citata norma e che, peraltro, la stessa debitrice, avendo presentato ricorso ai sensi dell'art. 44 CCII, ha di fatto ammesso la sussistenza dei requisiti di assoggettamento alla liquidazione giudiziale;
vista la documentazione della Camera di Commercio e considerato che la società non risulta cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese;
2 rilevato che risulta ampiamente documentato il superamento dell'importo minimo di euro
30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati;
ritenuto che la documentazione in atti comprova con chiarezza lo stato di insolvenza della società, desumibile, oltre che dalla imponente esposizione debitoria e dai dati bilancio, anche dalle dichiarazioni sostanzialmente ammissive della stessa, la quale, avendo presentato ricorso per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, ha di fatto ammesso la propria incapacità a far fronte integralmente alle obbligazioni assunte (nella Relazione dell'Esperto, conclusiva della composizione negoziata, si da atto che la società aveva proposto un CP_1 pagamento ai creditori fortemente falcidiato – per i non ipotecari anche sensibilmente inferiore al 50% - indicandolo come conforme al criterio del miglior soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria);
ritenuto che la situazione patrimoniale, quale risulta dalla documentazione in atti, è tale da delineare con chiarezza lo stato di insolvenza della società debitrice, la quale, a fronte delle obbligazioni contratte, non è stata in grado di ripianare integralmente i propri debiti;
ritenuto che non possa tenersi conto delle deduzioni difensive tardivamente introdotte dalla società con la memoria depositata in data 13.5.2025, senza rispetto del CP_1 contraddittorio e oltre la data fissata per la comparizione del debitore e delle parti, e rilevato, peraltro, per puro scrupolo di motivazione, che le circostanze ivi allegate risultano comunque irrilevanti ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, essendo ivi contestata unicamente la legittimazione e fondatezza della domanda proposta dal creditore e non Parte_1 anche quelle relative all'istanza autonoma proposta dal Pubblico Ministero all'udienza del
12.3.2025, da ritenersi certamente fondata alla luce delle considerazioni esposte in precedenza e dell'esistenza di numerosi, ulteriori, creditori, anche pubblici;
considerato, peraltro, che, relativamente alle circostanze riferite dalla difesa della CP_1 nella predetta memoria con riguardo alla denuncia presentata per i reati di estorsione e usura presentata sarà comunque compito del curatore seguire i relativi sviluppi ed esercitare, ove ritenuto, le opportune azioni;
ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società CP_1
P.Q.M.
3 DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della a CP_1
socio unico, con sede in 14100 Asti (AT) via Nino Costa 12, partita Iva , in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore;
NOMINA
Il Dott. Andrea Carena Giudice Delegato alla procedura, e il dott. Filiberto Ferrari Loranzi curatore;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
FISSA
4 il giorno 15.9.2025, ore 10,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo,
ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
AUTORIZZA
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
5 DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Carena Dott. Gian Andrea Morbelli
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