Ordinanza cautelare 11 giugno 2021
Sentenza 16 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 11/06/2021, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2021
N. 00488/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2021, proposto da
San Michele Sas di UI ON &C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baciga, Nicola UI Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Malcesine (Vr), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vicenzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via del Pontiere 23;
nei confronti
ET Rosatti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento 30.3.2021, con il quale il responsabile dell'Area Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Malcesine ha disposto:
- l'annullamento del permesso di costruire n. 35/2017 del 18.4.2018;
- l'annullamento del permesso di costruire n. 53/2019 del 17.7.2019;
- la demolizione dei volumi edificati in esecuzione dei permessi di costruire annullati;
- la demolizione del manufatto ritenuto privo di titolo della lunghezza di m. 32,50, della larghezza di m. 8 di altezza di m. 3,20;
- la demolizione dell'ampliamento dell'autorimessa in difformità dal titolo edilizio per una superficie di circa 100 mq.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Malcesine (Vr);
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Rilevato che la causa richiede approfondimenti propri della fase di merito;
Considerato il grave danno che deriverebbe alla ricorrente dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Ritenuto opportuno, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati al fine di consentire una valutazione re adhuc integra del merito della causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di maggio 2022, disponendo nelle more la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO