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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5569/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.5.2025 da
1) Parte_1
Nata in Apurimac, Perù, il 18.04.1980
Cittadina: Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1
Residente in Piazza della Resistenza n. 2 - 20019 IM IL (MI)
Con l'Avv. Stefania Perillo del Foro di Milano ( ) con studio in Rho (MI), via del C.F._2
Majno n. 11, presso la quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec
Email_1
e
2) Controparte_1
Nato in Apurimac, Perù, il 16.03.1978
Cittadino: Email_2
Cod. Fisc. C.F._3
Residente in Piazza della Resistenza n. 2 - 20019 IM IL (MI)
Con l'Avv. Carmela Vilardo del Foro di Milano ( ) con studio in Pero (MI), via C.F._4
Carlo Pisacane n. 2, presso la quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec
Email_3
I quali hanno contratto matrimonio il 16/12/2015 a MA (Perù) in regime di comunione dei beni.
pagina 1 di 5 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) i ricorrenti manterranno mutuo e reciproco rispetto personale;
b) entro 30 giorni dall'omologa della separazione personale dei coniugi di cui al presente ricorso, la signora si impegna a trasferire al signor , la sua quota Parte_1 Controparte_1 del 50 % della casa coniugale, immobile sito in IM IL, Piazza della Resistenza n. 2, così meglio censito: foglio 8, mappale 103, sub. 6, cat. A/3, classe 5, consistenza 4,5 vani, sup. Cat. 84 mq, rendita catastale €. 499,67;
c) i ricorrenti danno atto che sull'immobile sito in IM IL, Piazza della Resistenza n. 2, in comproprietà tra i coniugi, individuato quale “casa coniugale”, grava un mutuo ipotecario (Rep. N.
6981, raccolta n. 5918) stipulato con CA Monte dei Paschi di NA (mutuante) in data 01.03.2018, registrato presso l'agenzia delle entrate – Ufficio di Milano 4 il 12.03.2018 al n. 9181, serie 1T, per l'importo di €. 105.000,00 (centocinquemila/00) e con scadenza al 12.03.2048 – 360 rate (doc. 6), in forza del quale i coniugi risultano entrambi “parte mutuataria”, rectius coobligati in solido verso la banca e verso terzi al pagamento delle rispettive rate. A partire dal mese di febbraio 2025 il sig.
si obbliga a farsi interamente carico del pagamento delle rate di mutuo, con Controparte_1 accollo inter-partes, fino all'effettiva estinzione del finanziamento.
Il sig. con l'integrale accollo del mutuo dichiara espressamente di rinunciare Controparte_1 all'azione di rivalsa nonché a qualsiasi ulteriore pretesa direttamente o indirettamente connessa al mutuo, nei confronti della sig.ra Per contro costei, a propria volta, dichiara Parte_1 espressamente di rinunciare, nei confronti del sig. a qualsiasi pretesa Controparte_1 direttamente o indirettamente connessa alle rate di mutuo da lei eventualmente già corrisposte prima del mese di febbraio 2025, e così anche alla proprietà dell'immobile.
d) il trasferimento di cui al punto b) che precede, avverrà a mezzo di atto di permuta innanzi ad un notaio scelto dal sig. , il cui onorario verrà suddiviso al 50% tra i coniugi in Controparte_1 ragione dell'atto da redigersi ed in forza del quale il marito si impegna ad acquistare la quota del 50% di proprietà della casa coniugale della moglie, che si impegna a cedere la suddetta quota;
contestualmente il sig. si impegna a trasferire alla moglie la propria quota di Controparte_1 proprietà (pari al 50%) del terreno sito in Perù, distretto di San Sebastián, provincia y departamento del Cusco con el área de 175.29m2 (doc. 7). In forza del suddetto atto di permuta immobiliare:
• la sig.ra rinuncia a qualsiasi diritto, ragione o causa, in relazione all'immobile sito Parte_1 in IM IL (MI) Piazza della Resistenza n.
2 - ad oggi cointestato tra i coniugi.
• il sig. rinuncia a qualsiasi diritto, ragione o causa, in relazione Controparte_1 all'appezzamento di terreno sopra indicato ubicato nel distretto di San Sebastián, provincia y departamento del Cusco con el área de 175.29m2, ad oggi cointestato tra i coniugi.
Detti trasferimenti di proprietà risultano essere funzionali ed indispensabili per la risoluzione della crisi famigliare, altrimenti non diversamente componibile. I coniugi pertanto convengono che, per il detto atto di trasferimento delle reciproche quote di proprietà di cui sopra, verrà richiesta l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, come chiarito dalla circolare del 21.06.2012 n. 27 dell'Agenzia delle Entrate che ha esteso le esenzioni previste dal pagina 2 di 5 predetto art. 19 L 84/1987 anche alle disposizioni patrimoniali disposte negli accordi di separazione e divorzio;
pertanto, l'atto di trasferimento delle proprietà sarà soggetto all'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale nonché da tasse ipotecarie e ogni altra tassa.
e) entro 30 giorni dall'omologa della separazione personale dei coniugi, il signor Controparte_1
si impegna a versare / corrispondere in favore della signora la somma di
[...] Parte_1 euro 2.000,00 (duemila/00) a mezzo bonifico bancario per il saldo del prezzo corrisposto per l'acquisto degli infissi relativi alla casa coniugale;
f) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto a reciproche richieste di assegni di sorta per il personale mantenimento.
g) i sig.ri e precisano di aver definito ogni rapporto Parte_1 Controparte_1 patrimoniale ed economico diverso da quelli qui indicati e regolamentati, per cui dichiarano, rispettate le condizioni di cui ai punti che precedono, di non avere ulteriori pretese l'uno dall'altro, per qualsivoglia titolo, ragione o causa connessa e/o dipendente dal rapporto di coniugio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio a MA (PERÚ) il 16.12.2015.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IM IL (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. pagina 3 di 5 Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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