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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 710/2020
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AN PO in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Lorenzo Russo
Email_1 contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv.
[...]
Email_2
e
Controparte_2
-parte resistente-
Avv. Gilda Avena
t Email_3
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 21.2.2020 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199011493518000 notificatagli da parte di in data 5.2.2020, limitatamente ai seguenti avvisi di Controparte_3 addebito relativi a contributi previdenziali , di competenza dell'intestato Tribunale: CP_4
1- Avviso di addebito n. 33420120002586767000 di € 884,45, asseritamente notificato in data 9.10.2012;
2- Avviso di addebito n. 33420120004086592000 di € 1.821,03, asseritamente notificato in data 31.1.2013;
3- Avviso di addebito n. 33420130001165365000 di € 877,71, asseritamente notificato in data 18.4.2013;
4- Avviso di addebito n. 33420130002521145000 di € 1.778,70, asseritamente notificato in data 16.12.2013;
5- Avviso di addebito n. 33420140000684980000 di € 938,14, asseritamente notificato in data 10.6.2014;
6- Avviso di addebito n. 33420140004902534000 di € 944,40, asseritamente notificato in data 19.1.2015.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' , CP_4 essendo decorso più di un quinquennio tra la notifica degli avvisi di addebito e quella dell'intimazione di pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni la CP_4 CP_5 domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 33420120002586767000, n. 33420130001165365000, n.
33420140000684980000 e n. 33420140004902534000 (presupposti dell'intimazione impugnata nell'odierno giudizio) in quanto, essendo di importo inferiore a 1.000 euro ed affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n.
14.
Recita, infatti, la norma: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del
2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo
4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la
Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n.
32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione ai restanti avvisi di addebito n. 33420120004086592000 e n. 33420130002521145000.
Ebbene, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
La doglianza è fondata.
Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi. Come ribadito, in atti vi è prova della regolare notifica dell'avviso di addebito n. 33420120004086592000 in data 31.3.2013 e di quello n.
33420130002521145000 in data 16.12.2013.
Successivamente a tale atto è stata effettuata in data 5.2.2020 la notifica dell'intimazione in questa sede impugnata. Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore negli avvisi di addebito che non siano già oggetto di annullamento ope legis.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza dello scaglione da € 1.101 a € 5.200, senza fase istruttoria), previa compensazione per metà, stante la parziale definizione ope legis della controversia. CP_ Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa AN PO, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n.
33420120002586767000, n. 33420130001165365000, n. 33420140000684980000 e n.
33420140004902534000;
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti negli avvisi di addebito n. 33420120004086592000 e n. 33420130002521145000;
- dichiara compensate per la metà tra le parti le spese di lite e condanna l'
[...]
al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese Controparte_1 del presente giudizio, che liquida in € 443,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
CP_
- compensa le spese nei confronti di
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AN PO Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AN PO in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Lorenzo Russo
Email_1 contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv.
[...]
Email_2
e
Controparte_2
-parte resistente-
Avv. Gilda Avena
t Email_3
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 21.2.2020 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199011493518000 notificatagli da parte di in data 5.2.2020, limitatamente ai seguenti avvisi di Controparte_3 addebito relativi a contributi previdenziali , di competenza dell'intestato Tribunale: CP_4
1- Avviso di addebito n. 33420120002586767000 di € 884,45, asseritamente notificato in data 9.10.2012;
2- Avviso di addebito n. 33420120004086592000 di € 1.821,03, asseritamente notificato in data 31.1.2013;
3- Avviso di addebito n. 33420130001165365000 di € 877,71, asseritamente notificato in data 18.4.2013;
4- Avviso di addebito n. 33420130002521145000 di € 1.778,70, asseritamente notificato in data 16.12.2013;
5- Avviso di addebito n. 33420140000684980000 di € 938,14, asseritamente notificato in data 10.6.2014;
6- Avviso di addebito n. 33420140004902534000 di € 944,40, asseritamente notificato in data 19.1.2015.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' , CP_4 essendo decorso più di un quinquennio tra la notifica degli avvisi di addebito e quella dell'intimazione di pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'insussistenza di ogni ragione creditoria nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni la CP_4 CP_5 domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 33420120002586767000, n. 33420130001165365000, n.
33420140000684980000 e n. 33420140004902534000 (presupposti dell'intimazione impugnata nell'odierno giudizio) in quanto, essendo di importo inferiore a 1.000 euro ed affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n.
14.
Recita, infatti, la norma: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del
2022 ripropone una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico – a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo
4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la
Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n.
32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione ai restanti avvisi di addebito n. 33420120004086592000 e n. 33420130002521145000.
Ebbene, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
La doglianza è fondata.
Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi. Come ribadito, in atti vi è prova della regolare notifica dell'avviso di addebito n. 33420120004086592000 in data 31.3.2013 e di quello n.
33420130002521145000 in data 16.12.2013.
Successivamente a tale atto è stata effettuata in data 5.2.2020 la notifica dell'intimazione in questa sede impugnata. Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore negli avvisi di addebito che non siano già oggetto di annullamento ope legis.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza dello scaglione da € 1.101 a € 5.200, senza fase istruttoria), previa compensazione per metà, stante la parziale definizione ope legis della controversia. CP_ Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa AN PO, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n.
33420120002586767000, n. 33420130001165365000, n. 33420140000684980000 e n.
33420140004902534000;
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti negli avvisi di addebito n. 33420120004086592000 e n. 33420130002521145000;
- dichiara compensate per la metà tra le parti le spese di lite e condanna l'
[...]
al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese Controparte_1 del presente giudizio, che liquida in € 443,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
CP_
- compensa le spese nei confronti di
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AN PO Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.