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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2313/2024 tra le parti:
cf ), Parte_1 C.F._1 in proprio e quale l.r. di cf , Controparte_1 P.IVA_1 con gli avv. BONACCHI STEFANO (cf C.F._2
e FAGNI ALESSANDRO (cf ) C.F._3
RICORRENTE IN APPELLO
(cf ), Controparte_2 P.IVA_2 con AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE (cf C.F._4
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. Si decide l'appello promosso da in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante di avverso la sentenza n. 368/2024 emessa Controparte_1 dal Giudice di Pace di in data 23.5.2024 con la quale, nelle cause CP_2 riunite R.G. n. 3514/2023 e R.G. n. 5579/2023, venivano respinte le opposizioni mosse dall'odierno appellante contro, rispettivamente, il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Stradale di , sottosezione Montecatini CP_2
Terme, n. 700017996011 del 9.5.2023 e l'ordinanza di revoca della patente di guida prot. n. dell'1.8.2023. NumeroDiP_1
Parte appellante denuncia:
(i) erronea e contraddittoria motivazione sulla pretesa ritualità della costituzione in forma cartacea della nel giudizio a quo; CP_2
(ii) errata valutazione delle risultanze istruttorie – violazione di legge e contraddittoria motivazione sui fatti per come riportati nel verbale di contestazione;
(iii) erronea e contraddittoria motivazione riguardo la mancata indicazione della località nel verbale contestato;
(iv) errata e contraddittoria motivazione a base della ritenuta legittimità della ordinanza di revoca della patente;
e conclude per sentir
“… disattesa ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza n.
368/2024 emessa in data 23.05.2024 e pubblicata in pari data dal Giudice di
Pace di : CP_2
PRELIMINARMENTE:
1) disporre la sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza;
NEL MERITO
2) annullare o comunque dichiarare inefficacie il verbale elevato dalla Polizia
Stradale di , sottosezione Montecatini Terme, n. 700017996011 del CP_2
9.05.2023; nel caso di inopinato rigetto, l'applicazione del minimo edittale.
3) annullare o comunque dichiarare inefficacie l'Ordinanza di revoca della patente di guida prot. n. del 01.08.2023 emessa dalla Prefettura NumeroDiP_1 di . CP_2
Vittoria di spese del giudizio”.
I.2. Accolta l'istanza di sospensiva avanzata dal ricorrente in appello, si costituisce in giudizio parte appellata contestando la fondatezza dell'altrui gravame di cui chiede il rigetto, con integrale conferma della pronuncia di prime cure.
I.3. La causa passa in decisione senza sfogo di attività istruttoria ulteriore rispetto al deposito documentale.
******
II. Ritiene questo Giudice che, all'esto della costituzione in giudizio della parte appellate e delle deduzioni da costei svolte in replica al gravame proposto ex adverso, non siano stati apportati al processo argomenti utili a superare la valutazione già resa prima facie da questo giudice in sede di decisione sulla sospensiva.
Premessa l'irrilevanza dell'eccezione di nullità della notifica dell'atto di appello sollevata dalla convenuta, avendo quest'ultima contestualmente dichiarato di aver sanato l'eccepito difetto tramite la propria costituzione in giudizio, quanto al merito della contesa appare dirimente e di portata tale da assorbire ogni altra quaestio controversa la considerazione per cui, dall'esame della documentazione agli atti, risulta per un verso apodittica e ingiustificata la valutazione di inattendibilità del teste per altro verso non Testimone_1 adeguatamente provato dalla convenuta, a ciò onerata ex art. 2697 CP_2
c.c. quale attrice in senso sostanziale nelle cause di opposizione a sanzioni amministrative, il comportamento contra ius asseritamente tenuto dall'odierno appellante.
Come infatti rilevato nell'ordinanza 30.1.2025, resa a definizione del sub- procedimento di inibitoria R.G. n. 2313-1/2024, “non risulta adeguatamente provato (con onere della prova sul punto a carico dell'amministrazione irrogante la sanzione) il fatto costituente presupposto applicativo della sanzione impugnata (e confermata in prime cure dal giudice di pace).
In particolare, non risulta adeguatamente motivata la valutazione del primo giudice circa l'inattendibilità della ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente e confermata dal teste sentito in giudizio, poiché da un lato appare non contestata la circostanza che al momento dell'accertamento compiuto il veicolo era parcheggiato, fermo e a motore spento, dall'altro lato non risulta essere stato allegato né dimostrato dalla parte (odierna convenuta) di ciò onerata ex art. 2697 c.c. che il veicolo fosse stato precedentemente in movimento in condizioni identiche a quelle in cui si trovava al momento dell'accertamento e che gli agenti accertatori lo abbiano appunto visto in movimento per mano dell'odierno ricorrente.
A fronte di tali eccezioni, proposte da parte ricorrente sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non consta che abbia fatto seguito una comprovata replicata a opera della resistente: né d'altra parte il verbale impugnato dà conto che i verbalizzanti abbiano provveduto a intimare l'arresto di un veicolo in movimento per compiere il controllo e, comunque, ad accertare che, quando era in movimento, il veicolo si trovasse nella stessa situazione in cui si trovava al momento in cui era parcheggiato.
Pertanto, nel caso di specie a essere contestato non è un fatto accertato dal verbale, ciò che avrebbe reso indispensabile la proposizione della querela di falso, bensì unicamente l'appropriatezza della qualificazione giuridica assegnata ai fatti da parte dei verificatori e, conseguentemente, l'idoneità di tali fatti a integrare gli elementi di una fattispecie sanzionatoria: in tale prospettiva, la circostanza che un soggetto sedesse al posto di guida di un veicolo fermo non può, con ogni evidenza, valere a qualificarlo tout court come conducente ai fini delle fattispecie sanzionatorie previste dal codice della strada, molteplici potendo essere le ragioni per cui qualcuno possa trovarsi posizionato sul sedile lato guidatore di un veicolo posteggiato (come il teste ha dichiarato essersi verificato nel caso di specie), né del pari un veicolo parcheggiato può considerarsi ai predetti fini “circolante”.”.
La , costituendosi in appello, non ha offerto argomentazioni puntuali CP_2 atte a superare i suesposti rilievi, non risultando sufficiente sostenere che la nozione di “circolazione” comprende anche la fermata e la sosta per la motivazione appena esposta, tanto più che nella presente vicenda la vettura si trovava ferma in un'area di parcheggio e non risulta che il ricorrente sia stato visto alla guida della stessa, mentre il teste sentito in giudizio ha esposto le ragioni di tali evenienze fattuali.
Il gravame merita accoglimento con annullamento dei verbali impugnati.
III. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale espletata, eliminati i compensi per la fase istruttoria non tenutasi e ridotti quelli per la fase decisionale svolta in forma semplificata.
Si osserva che parte appellante non ha chiesto la riforma della sentenza di prime cure in punto di regolamentazione delle spese di quel grado di giudizio, pertanto una pronuncia sul punto sarebbe ultra petitum.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando quale giudice d'appello, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dello spiegato appello e in riforma della sentenza n.
368/2024 emessa dal Giudice di Pace di in data 23.5.2024, annulla il CP_2 verbale elevato dalla Polizia Stradale di , sottosezione Montecatini CP_2
Terme, n. 700017996011 del 9.5.2023 e l'Ordinanza di revoca della patente di guida prot. n. dell'1.8.2023 emessa dalla Prefettura di;
NumeroDiP_1 CP_2
2) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte appellante, delle spese del presente giudizio liquidate in euro 400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge e di euro 91,50 per esborsi.
Pistoia, 27/06/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini