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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17326 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa ES IM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7777 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi per l'anno 2021, avente ad oggetto “arricchimento senza causa”, e vertente tra in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche Parte_1 disgiuntamente, dagli Avv. Martina Raimondo e Diana Scarpitti, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo, e con costoro elettivamente domiciliato presso la Sede, in piazza del Governo n. 1 Pt_1
- attore e
in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Barra, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione in giudizio, e con costei elettivamente domiciliato presso la Sede in via IV Novembre 119/A CP_1 convenuto
Motivi della Decisione
1. I fatti dedotti in controversia.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite il evocando in giudizio la Parte_1 [...]
Provincia ha chiesto al tribunale di: Controparte_2 CP_1
“a) accertare e dichiarare l'inadempimento imputabile alla … Controparte_1 dell'obbligo di manutenzione del manufatto costituente pertinenza della sede stradale provinciale - via
Empolitana - al km. 2+100 e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma esborsata dal parti ad € 227.976,33, oltre interessi dall'esborso sino alla data del Parte_1 soddisfo;
b) in via subordinata, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 229.381,89, ex art.
2041 c.c., sussistendo .. tutti i presupposti necessari per la configurabilità dell'istituto dell'arricchimento senza causa”.
1 2
Il tutto con vittoria delle spese della lite.
A motivo della domanda, ha esposto che:
- con fonogramma del 22 dicembre 2014 il Comando Provinciale dei VV.FF. di all'esito CP_1 di apposita verifica della stabilità di un arco tufaceo costituente porzione (arcata) relitta di un antico acquedotto romano, posta a cavallo della Strada Provinciale 33/A, e precisamente sulla via
Empolitana al km. 2+100, segnalava la “presenza di una lesione trasversale che attraversava il manufatto dalla superficie piana, a destra della mezzeria, a quota di circa mt. 5,30 e terminava, passando nell'intradosso dello stesso, sul montante di sinistra a circa mt. 1,50 da terra”;
- nel fonogramma, gli Operanti dei VV.FF. aggiungevano che, dall'andamento della lesione, si potesse presupporre che fosse dovuta alla vetustà del manufatto e all'azione degli agenti meteorologici,
e che fosse “necessario che chi di dovere [facesse] eseguire con urgenza, sotto la guida di un tecnico qualificato e responsabile, previa accurata indagine strutturale, tutti i lavori di manutenzione, consolidamento e ripristino” necessari allo scopo;
- conseguentemente il Sindaco del Comune di in qualità di Ufficiale di Governo, con Pt_1 ordinanza n. 678/20 prot. 584809 del 24 dicembre 2014, disponeva i primi interventi in via d'urgenza, per la messa in sicurezza del monumento, diretti alla riapertura della viabilità pedonale;
- con successiva ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 685/11 prot. 58671 del 29 dicembre 2014, il Sindaco ordinava alla Provincia di quale ente proprietario della strada CP_1 sottostante l'arco tufaceo pericolante, di provvedere a tutte le opere necessarie al ripristino della viabilità, sia pedonale che veicolare, da eseguire ad horas e comunque entro e non oltre il
31 dicembre 2014, con avvertenza che, in difetto, vi avrebbe provveduto il in via di Pt_1 somma urgenza, e salvo rivalsa nei riguardi della Provincia;
- la Provincia, con atto prot. 58990 del 31 dicembre 2014, rimetteva al Comune esponente il quadro tecnico-economico dell'opera e il progetto esecutivo dei lavori;
- con ordinanza sindacale n. 1/2015, prot. 82 del 2 gennaio 2015, il Sindaco, tenuto conto del mancato avvio dei lavori da parte della Provincia, disponeva l'affidamento, in somma urgenza, dei lavori di messa in sicurezza della sede stradale di via Empolitana, previo intervento di consolidamento dell'arco tufaceo di epoca romana, al contempo disponendo che gli incarichi tecnici di coordinamento e di direzione dei lavori fossero affidati ai Funzionari della Provincia medesima;
- conseguentemente, conformemente al quadro tecnico economico dell'opera ricevuto dall'ente provinciale, il esponente impegnava, sul bilancio di previsione, la somma di € Pt_1
229.381,89;
- con nota prot. 4595/2015 del 21 gennaio 2015, il Ministero
[...]
, ribadiva Controparte_3
2 3
che l'arco tufaceo costituente porzione dell'acquedotto di età romana “Aqua Marcia”, posto a cavallo della Strada Provinciale, fosse non di proprietà dello Stato, bensì dell'ente territoriale proprietario della strada Empolitana, in quanto da sempre presente in loco, ad ornamento della
Strada Provinciale;
- avviati i lavori, il Comune esponente procedeva alla liquidazione degli Stati di Avanzamento, quindi alla liquidazione dello Stato Finale dei Lavori, sulla scorta dei certificati di pagamento e delle attestazioni rilasciate dai tecnici della Provincia - rispettivamente nominati al ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dei lavori - provvedendo al pagamento della complessiva somma di € 227.976,33, come da mandati in atti.
Tanto premesso in fatto, il odierno attore ha esposto di avere richiesto senza esito, Pt_1 con le diverse diffide ed intimazioni esibite al fascicolo, la rifusione della somma anticipata per conto della Provincia, quale Ente locale tenuto ai lavori di messa in sicurezza della S.P.
Empolitana, nel tratto attraversato dall'arcata tufacea esposta a rischio di crollo.
In diritto, l'Avvocatura dell'Ente locale ha evidenziato che i lavori in questione avrebbero dovuto essere eseguiti dalla Provincia, sia quale Ente proprietario della strada su cui insistente l'antico manufatto a rischio di crollo, sia quale Ente proprietario del manufatto medesimo, ed in virtù dei correlativi obblighi custodiali;
a tal proposito ha invocato l'art. 934 c.c. (in materia di accessione), nonché gli artt. 10, comma 1 e 12, d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), infine l'art. 14, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), in forza del quale l'ente proprietario della strada avrebbe dovuto garantire la sicurezza e fluidità della circolazione sulla Strada Provinciale, mediante manutenzione della sede stradale, delle pertinenze ed arredi, nonché mediante controllo tecnico dell'efficienza della strada e delle relative pertinenze.
Ancora, ha evidenziato che, nella vicenda, la Provincia avesse tenuto un comportamento quantomai ambiguo, da un lato predisponendo il Quadro Tecnico Economico dell'intervento e mettendo a disposizione il proprio personale, per gli incarichi tecnici di coordinamento e direzione dei lavori, nonché partecipando ai tavoli tecnici tenuti con la Controparte_3
, e dall'altro rifiutandosi di rifondere al esponente le somme
[...] Pt_1 anticipate in via d'urgenza.
Ha sottolineato, a tal proposito, che la Provincia non avesse finanche impugnato l'ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco le aveva ordinato di provvedere ai lavori di ripristino della viabilità e di messa in sicurezza della Strada Provinciale.
Per tali ragioni ha rassegnato le conclusioni sopra riportate, chiedendo favore delle spese della lite.
1.2 La (ex Provincia di si è costituita in giudizio Controparte_1 CP_1 ed ha contestato di essere tenuta agli interventi manutentivi dell'arco tufaceo di epoca romana, eseguiti dalla controparte attrice.
3 4
In particolare, ha evidenziato di avere comunicato al odierno attore, già con nota Pt_1 prot. 175253 del 31 dicembre 2014 e con altre successive, di non considerarsi tenuta agli interventi disposti con l'ordinanza sindacale contingibile e urgente, non essendo proprietaria del manufatto di interesse archeologico; ha soggiunto di avere messo a disposizione il Quadro Tecnico
Economico degli interventi e il proprio personale tecnico, per il coordinamento e la direzione dei lavori, per mero spirito di collaborazione, onde conseguire, nel più breve tempo possibile, il ripristino del transito veicolare sulla Strada Provinciale.
Ha sostenuto che l'arco tufaceo soprastante la S.P. Empolitana fosse, in realtà, in proprietà dello Stato e comunque soggetto alla tutela del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, da considerare l'Autorità tenuta agli interventi conservativi del caso ai sensi degli artt. 4, 5 e 34 del
Codice dei Beni Culturali, e trattandosi di un bene “di particolare rilevanza e di uso e godimento pubblico”; ha sottolineato, a tal proposito, che altri tronconi e relitti del medesimo acquedotto, collocati su altre proprietà, risultavano in fase di restauro, sotto la cura e direzione del
Ministero.
Ha recisamente contestato che l'arco tufaceo sovrastante la S.P. Empolitana costituisse pertinenza della Strada Provinciale medesima, avendo le due estremità collocate all'esterno al confine stradale: per tale ragione, ha sostenuto che il soggetto obbligato ad ovviare ai pericoli di crollo del manufatto, se non individuabile nel Ministero dei Beni Culturali, avrebbe dovuto essere rintracciato nei soggetti privati proprietari delle superfici ove insistenti le estremità del manufatto, ovvero altre vestigia dello stesso acquedotto (Aqua Marcia); per tali ragioni, ha chiesto il rigetto della domanda principale, nonché di essere autorizzato alla chiamata in causa sia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sia dei terzi privati proprietari delle particelle di terreno ove presenti le basi o i terminali dell'arco gravante sulla Strada Provinciale.
1.3 Denegata l'estensione del contraddittorio soggettivo, all'esito dell'udienza di trattazione i fatti controversi sono rimasti invariati. La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione esibita dalle parti, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, ed è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
2. Il merito della lite.
2.1 La domanda di rivalsa o di rimborso che dir si voglia, quale formulata dal Parte_1
- attore in epigrafe - ai danni della , è fondata e va
[...] Controparte_1 quindi accolta, per quanto di seguito considerato.
2.2 Le spese di cui è chiesto il rimborso in giudizio risultano essere state anticipate, dal attore, per gli “interventi di messa in sicurezza dell'acquedotto romano di via Empolitana e Pt_1 ripristino viabilità” sulla medesima Strada Provinciale, affidati con Determinazione Dirigenziale -
Settore VIII Lavori Pubblici del Comune n. 5 del 2 gennaio 2015 (all. 7 alla citazione), a seguito
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delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate, dal Sindaco del medesimo Comune in qualità di Ufficiale di Governo, in data 24 dicembre 2014 ed in data 29 dicembre 2014 (all. 2 e 3 alla citazione).
In particolare, alla luce del fonogramma del Comando Provinciale dei VV. FF. in data 22 dicembre 2014 (all. 1 alla citazione), con cui era stato segnalato che l'arco tufaceo risalente all'età romana, posto a cavallo della via (Provinciale) Empolitana (SP 33/A), km. 2+100, fosse a rischio di crollo perché interessato da una importante lesione strutturale, il Sindaco del Comune di dopo i primissimi interventi di messa in sicurezza, ordinava all'Ente locale odierno Pt_1 convenuto, quale proprietario e custode della Strada provinciale, di effettuare tutte le opere necessarie a garantire il ripristino della viabilità veicolare e pedonale sul tratto viario interessato (all. 3 alla citazione), ivi (ovviamente) incluse le opere di ripristino della stabilità dell'arcata pericolante.
Nell'inerzia della Provincia, che è pacifico (e documentato) si sia limitata a trasmettere il
Quadro Tecnico Economico dell'intervento (all. 4 alla citazione) e a porre a disposizione il proprio personale per gli incarichi di coordinamento (R.U.P.) e direzione dei lavori, il Comunque affidava i lavori in via di urgenza ed anticipava la somma di € 227.976,33 (v. all. 9-10-11-12-13 alla citazione), così dando seguito, per conto del soggetto obbligato, all'ordinanza contingibile e urgente già sopra menzionata.
2.3 Indiscusso che tali spese non possano gravare sul in quanto non Parte_1 proprietario né custode né della Strada Provinciale, né del manufatto (vestigio di valore archeologico) per cui è causa, la ha asserito che esse Controparte_1 dovrebbero essere sostenute (a) dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali o, in subordine
(b) dai proprietari dei terreni latistanti il tratto di Strada Provinciale ove presente l'arco tufaceo, perché gravati dal piede o dal termine del medesimo arco ovvero da altre porzioni (isolate) del medesimo acquedotto, come detto risalente all'età romana.
Ritiene il Tribunale che, diversamente, gli oneri economici correlati all'intervento di messa in sicurezza della viabilità sulla Strada Provinciale, e conseguentemente del manufatto a rischio di crollo, debbano essere sostenuti dalla per le plurime ragioni a Controparte_1 seguire.
2.4 In primis, giova evidenziare che il Codice della Strada assegna, all'ente proprietario della strada, uno specifico obbligo di custodia, prescrivendo, all'art. 14 (nella parte di interesse):
«1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze»
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Ciò posto, l'obbligo legale di garantire (e ripristinare) la sicurezza della circolazione sulla Strada
Provinciale, e quindi l'obbligo di ovviare ad ogni situazione di pericolo per la sicurezza degli utenti, comportante - nel caso di specie – l'onere di ovviare al concreto rischio di crollo dell'arco tufaceo posto a cavallo della (e gravante sulla) carreggiata della Strada Provinciale
(all'altezza del km. 2 + 100), già di per sé imponeva all'Ente provinciale di attivarsi ed eseguire, in autonomia, gli interventi invece ordinati dal Sindaco in qualità di Autorità di
Governo, ed operati d'ufficio dal Comune di è infatti noto che «in tema di circolazione Pt_1 stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui
l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza» (così Cass. Sez.
3, 11/11/2011, n. 23562; conf. Cass. Sez. 3, 22/10/2014, n. 22330; Cass. Sez. 3, 14/03/2018, n.
6141; Cass. Sez. 3, 09/03/2020, n. 6651).
D'altronde, va considerato che: (a) «la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze» (così
Cass. Sez. 3, 20/11/2020, n. 26527, che enuncia un principio pacifico); (b) la relazione custodiale istituita dall'art. 14 C.d.S. investe anche le fasce di rispetto, ossia le zone (in proprietà di terzi) adiacenti alla carreggiata e alla sede stradale in senso stretto.
È pacifico e comunque documentato dalle fotografie in atti (v. all. 7 al fascicolo della parte convenuta) che l'arco tufaceo del cui stato pericolante si tratta, avesse il piede esattamente al margine della carreggiata, così come la parte terminale della campata, dal lato opposto, a perpendicolo del margine opposto della carreggiata, sì da insistere senza meno, da entrambi i lati, al limitare della carreggiata.
Ancora, dalla stessa documentazione fotografica in atti, così come dai rilievi aerofotogrammetrici esibiti dalla si evince che il vestigio di cui si tratta Controparte_1 consistesse in una struttura ormai isolata, separata da altri relitti del medesimo acquedotto romano, chiaramente non avente alcuna intrinseca funzionalità, se non quella propria degli antichi monumenti, ossia di dare ornato e/o abbellimento alla Strada Provinciale, difatti realizzata sotto la sua campata ed in modo da consentire il transito dei veicoli sotto il forcipe dell'arco, a senso unico alternato.
Ragione per cui, va da sé che il manufatto in questione fosse soggetto all'obbligo di vigilanza e quindi al potere di custodia e controllo dell'ente proprietario della strada beneficiaria dell'ornato di tale monumento.
6 7
Per meglio dire, per la stessa configurazione dei luoghi per la stessa struttura e le caratteristiche dell'antico vestigio - consistente in massiccio arco tufaceo trasversale e sovrastante la sede stradale, del tutto isolato da altre porzioni dello stesso acquedotto ed interamente gravante sulla carreggiata della Provinciale, nonché avente le estremità collocate ai margini opposti della carreggiata - è evidente che solo l'Ente proprietario della Strada, ad esclusione di qualsiasi altro proprietario dei fondi latistanti, avesse il potere-dovere di intervenire sul manufatto, non potendosi d'altronde supporre alcun intervento manutentivo/conservativo/ripristinatorio, senza che ne fosse coinvolta la sottostante
Strada Provinciale.
D'altronde, è noto che il rapporto di custodia trovi fonte e presupposto sufficiente nell'esistenza «di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode, tenuto al relativo controllo onde evitare che produca danni a terzi» (così Cass. Sez. 3, 25/07/2025, n. 21317); in altri termini, è principio condiviso quello secondo cui «il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento», e nella sussistenza
«dell'astratta possibilità di intervenire sulla medesima in qualsiasi momento, al fine di impedire che essa faccia danno a terzi» (Cass. Sez. 3, 10/05/2024, n. 12796); ancora, è esplicitato da unanime giurisprudenza che il «presupposto della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è l'esistenza di un effettivo potere di controllo della cosa, con conseguente possibilità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare» (Cass. Sez. 3, 26/05/2023, n. 14798): sicché la questione inerente alla proprietà dominicale dei terreni ove insistenti (da un lato) il piede del manufatto, e (dall'altro) la parete rocciosa ove infissa la parte terminale dell'arco, è del tutto irrilevante, ai fini della lite.
Ciò premesso, basti osservare che la neppure ha propriamente Controparte_1 contestato di avere il potere di fatto di intervenire sul manufatto, per ripristinare le sue condizioni di stabilità e per ovviare al rischio di crollo segnalato dai VV.FF., quindi non ha contestato di essere titolare della relazione di custodia che è giuridicamente rilevante, ai fini della decisione: donde il pacifico (art. 115 c.p.c.) e comunque dimostrato rapporto di custodia CP_ tra l convenuto, la Strada Provinciale di cui proprietario, il manufatto (arco tufaceo) posto a cavallo del km. 2+100, nonché ad ornamento della Strada Provinciale medesima.
2.5 Escluso che, per le peculiari condizioni di luogo e per la sussistenza del diritto dominicale della Provincia sulla Via Empolitana, i proprietari dei fondi latistanti potessero impingersi nella manutenzione (rectius nella custodia) dell'arco sovrastante la Strada Provinciale, ed escluso che i medesimi terzi proprietari potessero vantare qualsivoglia potere a riguardo, parimenti non giova alla difesa della evidenziare che il manufatto medesimo, per quanto di Controparte_1 interesse archeologico, sia in tutela del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo.
7 8
Difatti, altro sono le funzioni di tutela del patrimonio culturale, altro è il diritto dominicale sui beni di interesse culturale: sicché, è da escludere che la pura e semplice sussistenza dell'interesse archeologico presentato da un immobile, quale quello de quo agitur, sia bastevole a considerarlo in proprietà (necessariamente) dello Stato (e per esso al
[...]
), ben potendo i beni immobili di interesse culturale (non Controparte_5 reperiti a seguito di scavo) essere in proprietà dello Stato, degli Enti territoriali, di altri
Enti pubblici, e finanche di privati (art. 1 e 10 del Codice dei Beni Culturali), spettando poi gli obblighi di custodia ai rispettivi proprietari, se pubblici, ma anche al proprietario, al possessore o al detentore, se soggetto privato (art. 1, comma 5, art. 30 del Codice).
Ciò detto, in disparte che nessuna prova del presunto diritto dominicale dello Stato
(recisamente negato dallo stesso MIBACT;
v. all. 8 alla citazione) è stata fornita in giudizio dalla parte convenuta/eccipiente, giova ripetere che, ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto alla custodia del manufatto, quindi da gravare (legittimamente) degli oneri di manutenzione anticipati dal non era rilevante stabilire la proprietà del Pt_1 bene, occorrendo piuttosto individuare il soggetto che, per ragioni di diritto ovvero di fatto, si trovasse in potere di controllo ed in condizioni di intervenire sulla “res” in qualsiasi momento, al fine di impedire che essa facesse danno a terzi.
Del resto, va rammentato che «per essere destinatari delle ordinanze contingibili e urgenti mirate alla messa in sicurezza dell'immobile, da cui ne discende un obbligo, basta avere materiale disponibilità dello stesso, non essendo necessario esserne proprietari» (così, per tutte,
T.A.R. Napoli, Campania sez. V, 26/03/2025, n.2548).
Pertanto, l'evocazione delle disposizioni del d.lgs. 22/01/2004, n. 42 (Codice dei Beni
Culturali) non è sufficiente a scalfire i rilievi ed argomenti sin qui esposti, e che si ritengono adeguatamente esplicativi dell'onere e del potere/dovere di custodia gravante sulla
Provincia, quale proprietaria della Strada sovrastata dal manufatto pericolante.
2.6 Le considerazioni che precedono introducono l'ultimo, ma non ultimo argomento a sostegno della domanda in citazione: ammesso (e non concesso) che il monumento di che trattasi fosse in proprietà e custodia dello Stato (fatto questo, giova ripetere, che non è affatto dimostrato in giudizio) è pacifico che la Provincia non abbia impugnato, nella sede opportuna ed a tempo debito (ossia innanzi al Giudice Amministrativo), l'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, d.lgs. n. 267/2000, con cui le veniva ordinata l'esecuzione dei lavori di ripristino della sicurezza stradale sul tratto viario sovrastato dall'arco tufaceo esposto a pericolo di crollo (v. all. 3 alla citazione), poi eseguiti “d'ufficio” dalla stessa Amministrazione comunale.
8 9
Ragione per cui, non si vede come negare, al il diritto di recuperare le Parte_1 somme anticipate per conto del soggetto obbligato, diritto che gli è riconosciuto per legge (art. 54 cit.) e che non è neppure contestato nel quantum debeatur.
È il caso di aggiungere che, laddove si pervenisse alla reiezione della domanda, si produrrebbe la sostanziale disapplicazione del provvedimento amministrativo (ordinanza sindacale), fondativo del diritto di credito controverso;
sennonché, tale disapplicazione è da ritenere preclusa al giudice ordinario, a seguito della mancata impugnazione del provvedimento, a tempo debito e innanzi al giudice competente, da parte del soggetto interessato (v. in caso analogo Cass. Sez. 3,
14/05/2025, n.12929, e ancora Cass. Sez. trib., 13/07/2012, n.11937, in motivazione: «le obbligazioni del destinatario di un provvedimento contingibile e urgente trovano fondamento nell'esplicazione del potere della P.A. di incidere, nell'interesse pubblico, sulla sfera del privato, potere che comprende la possibilità, in caso di inadempimento, di procedere all'esecuzione diretta della prestazione di facere fungibile mediante la procedura di esecuzione in danno. Tali obbligazioni, prescindendo da eventuali e concorrenti illeciti di natura amministrativa o penale sanzionanti
l'inadempimento all'ordine dell'autorità, consistono nel rimborso all'amministrazione delle spese da essa sostenute in forza della fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento, dall'inerzia dell'obbligato e dall'avvenuto esercizio del potere sostitutivo;
il diritto dell'amministrazione al rimborso di tali spese ha pertanto ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale ed è regolato dalle comuni norme sui diritti di credito»).
Donde ulteriore (e sufficiente) ragione di accoglimento della domanda principale. La parte convenuta va condannata altresì al pagamento degli interessi di mora, al saggio legale, dal dì della prima intimazione pervenuta dal (2 ottobre 2018: v. all. 14 alla citazione) al saldo. Pt_1
3. Conclusivamente, si provvede come in dispositivo;
le spese della lite seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- condanna la al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
della somma di € 227.976,33, oltre interessi legali dalla data del 2 ottobre 2018 al Parte_1 saldo;
- condanna la alla rifusione, in favore della parte Controparte_1 attrice, delle spese del grado, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 17.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 9 dicembre 2025
Il Giudice
ES IM
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Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa ES IM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7777 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi per l'anno 2021, avente ad oggetto “arricchimento senza causa”, e vertente tra in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche Parte_1 disgiuntamente, dagli Avv. Martina Raimondo e Diana Scarpitti, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo, e con costoro elettivamente domiciliato presso la Sede, in piazza del Governo n. 1 Pt_1
- attore e
in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Barra, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la comparsa di costituzione in giudizio, e con costei elettivamente domiciliato presso la Sede in via IV Novembre 119/A CP_1 convenuto
Motivi della Decisione
1. I fatti dedotti in controversia.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite il evocando in giudizio la Parte_1 [...]
Provincia ha chiesto al tribunale di: Controparte_2 CP_1
“a) accertare e dichiarare l'inadempimento imputabile alla … Controparte_1 dell'obbligo di manutenzione del manufatto costituente pertinenza della sede stradale provinciale - via
Empolitana - al km. 2+100 e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma esborsata dal parti ad € 227.976,33, oltre interessi dall'esborso sino alla data del Parte_1 soddisfo;
b) in via subordinata, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 229.381,89, ex art.
2041 c.c., sussistendo .. tutti i presupposti necessari per la configurabilità dell'istituto dell'arricchimento senza causa”.
1 2
Il tutto con vittoria delle spese della lite.
A motivo della domanda, ha esposto che:
- con fonogramma del 22 dicembre 2014 il Comando Provinciale dei VV.FF. di all'esito CP_1 di apposita verifica della stabilità di un arco tufaceo costituente porzione (arcata) relitta di un antico acquedotto romano, posta a cavallo della Strada Provinciale 33/A, e precisamente sulla via
Empolitana al km. 2+100, segnalava la “presenza di una lesione trasversale che attraversava il manufatto dalla superficie piana, a destra della mezzeria, a quota di circa mt. 5,30 e terminava, passando nell'intradosso dello stesso, sul montante di sinistra a circa mt. 1,50 da terra”;
- nel fonogramma, gli Operanti dei VV.FF. aggiungevano che, dall'andamento della lesione, si potesse presupporre che fosse dovuta alla vetustà del manufatto e all'azione degli agenti meteorologici,
e che fosse “necessario che chi di dovere [facesse] eseguire con urgenza, sotto la guida di un tecnico qualificato e responsabile, previa accurata indagine strutturale, tutti i lavori di manutenzione, consolidamento e ripristino” necessari allo scopo;
- conseguentemente il Sindaco del Comune di in qualità di Ufficiale di Governo, con Pt_1 ordinanza n. 678/20 prot. 584809 del 24 dicembre 2014, disponeva i primi interventi in via d'urgenza, per la messa in sicurezza del monumento, diretti alla riapertura della viabilità pedonale;
- con successiva ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 685/11 prot. 58671 del 29 dicembre 2014, il Sindaco ordinava alla Provincia di quale ente proprietario della strada CP_1 sottostante l'arco tufaceo pericolante, di provvedere a tutte le opere necessarie al ripristino della viabilità, sia pedonale che veicolare, da eseguire ad horas e comunque entro e non oltre il
31 dicembre 2014, con avvertenza che, in difetto, vi avrebbe provveduto il in via di Pt_1 somma urgenza, e salvo rivalsa nei riguardi della Provincia;
- la Provincia, con atto prot. 58990 del 31 dicembre 2014, rimetteva al Comune esponente il quadro tecnico-economico dell'opera e il progetto esecutivo dei lavori;
- con ordinanza sindacale n. 1/2015, prot. 82 del 2 gennaio 2015, il Sindaco, tenuto conto del mancato avvio dei lavori da parte della Provincia, disponeva l'affidamento, in somma urgenza, dei lavori di messa in sicurezza della sede stradale di via Empolitana, previo intervento di consolidamento dell'arco tufaceo di epoca romana, al contempo disponendo che gli incarichi tecnici di coordinamento e di direzione dei lavori fossero affidati ai Funzionari della Provincia medesima;
- conseguentemente, conformemente al quadro tecnico economico dell'opera ricevuto dall'ente provinciale, il esponente impegnava, sul bilancio di previsione, la somma di € Pt_1
229.381,89;
- con nota prot. 4595/2015 del 21 gennaio 2015, il Ministero
[...]
, ribadiva Controparte_3
2 3
che l'arco tufaceo costituente porzione dell'acquedotto di età romana “Aqua Marcia”, posto a cavallo della Strada Provinciale, fosse non di proprietà dello Stato, bensì dell'ente territoriale proprietario della strada Empolitana, in quanto da sempre presente in loco, ad ornamento della
Strada Provinciale;
- avviati i lavori, il Comune esponente procedeva alla liquidazione degli Stati di Avanzamento, quindi alla liquidazione dello Stato Finale dei Lavori, sulla scorta dei certificati di pagamento e delle attestazioni rilasciate dai tecnici della Provincia - rispettivamente nominati al ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dei lavori - provvedendo al pagamento della complessiva somma di € 227.976,33, come da mandati in atti.
Tanto premesso in fatto, il odierno attore ha esposto di avere richiesto senza esito, Pt_1 con le diverse diffide ed intimazioni esibite al fascicolo, la rifusione della somma anticipata per conto della Provincia, quale Ente locale tenuto ai lavori di messa in sicurezza della S.P.
Empolitana, nel tratto attraversato dall'arcata tufacea esposta a rischio di crollo.
In diritto, l'Avvocatura dell'Ente locale ha evidenziato che i lavori in questione avrebbero dovuto essere eseguiti dalla Provincia, sia quale Ente proprietario della strada su cui insistente l'antico manufatto a rischio di crollo, sia quale Ente proprietario del manufatto medesimo, ed in virtù dei correlativi obblighi custodiali;
a tal proposito ha invocato l'art. 934 c.c. (in materia di accessione), nonché gli artt. 10, comma 1 e 12, d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), infine l'art. 14, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), in forza del quale l'ente proprietario della strada avrebbe dovuto garantire la sicurezza e fluidità della circolazione sulla Strada Provinciale, mediante manutenzione della sede stradale, delle pertinenze ed arredi, nonché mediante controllo tecnico dell'efficienza della strada e delle relative pertinenze.
Ancora, ha evidenziato che, nella vicenda, la Provincia avesse tenuto un comportamento quantomai ambiguo, da un lato predisponendo il Quadro Tecnico Economico dell'intervento e mettendo a disposizione il proprio personale, per gli incarichi tecnici di coordinamento e direzione dei lavori, nonché partecipando ai tavoli tecnici tenuti con la Controparte_3
, e dall'altro rifiutandosi di rifondere al esponente le somme
[...] Pt_1 anticipate in via d'urgenza.
Ha sottolineato, a tal proposito, che la Provincia non avesse finanche impugnato l'ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco le aveva ordinato di provvedere ai lavori di ripristino della viabilità e di messa in sicurezza della Strada Provinciale.
Per tali ragioni ha rassegnato le conclusioni sopra riportate, chiedendo favore delle spese della lite.
1.2 La (ex Provincia di si è costituita in giudizio Controparte_1 CP_1 ed ha contestato di essere tenuta agli interventi manutentivi dell'arco tufaceo di epoca romana, eseguiti dalla controparte attrice.
3 4
In particolare, ha evidenziato di avere comunicato al odierno attore, già con nota Pt_1 prot. 175253 del 31 dicembre 2014 e con altre successive, di non considerarsi tenuta agli interventi disposti con l'ordinanza sindacale contingibile e urgente, non essendo proprietaria del manufatto di interesse archeologico; ha soggiunto di avere messo a disposizione il Quadro Tecnico
Economico degli interventi e il proprio personale tecnico, per il coordinamento e la direzione dei lavori, per mero spirito di collaborazione, onde conseguire, nel più breve tempo possibile, il ripristino del transito veicolare sulla Strada Provinciale.
Ha sostenuto che l'arco tufaceo soprastante la S.P. Empolitana fosse, in realtà, in proprietà dello Stato e comunque soggetto alla tutela del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, da considerare l'Autorità tenuta agli interventi conservativi del caso ai sensi degli artt. 4, 5 e 34 del
Codice dei Beni Culturali, e trattandosi di un bene “di particolare rilevanza e di uso e godimento pubblico”; ha sottolineato, a tal proposito, che altri tronconi e relitti del medesimo acquedotto, collocati su altre proprietà, risultavano in fase di restauro, sotto la cura e direzione del
Ministero.
Ha recisamente contestato che l'arco tufaceo sovrastante la S.P. Empolitana costituisse pertinenza della Strada Provinciale medesima, avendo le due estremità collocate all'esterno al confine stradale: per tale ragione, ha sostenuto che il soggetto obbligato ad ovviare ai pericoli di crollo del manufatto, se non individuabile nel Ministero dei Beni Culturali, avrebbe dovuto essere rintracciato nei soggetti privati proprietari delle superfici ove insistenti le estremità del manufatto, ovvero altre vestigia dello stesso acquedotto (Aqua Marcia); per tali ragioni, ha chiesto il rigetto della domanda principale, nonché di essere autorizzato alla chiamata in causa sia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sia dei terzi privati proprietari delle particelle di terreno ove presenti le basi o i terminali dell'arco gravante sulla Strada Provinciale.
1.3 Denegata l'estensione del contraddittorio soggettivo, all'esito dell'udienza di trattazione i fatti controversi sono rimasti invariati. La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione esibita dalle parti, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, ed è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
2. Il merito della lite.
2.1 La domanda di rivalsa o di rimborso che dir si voglia, quale formulata dal Parte_1
- attore in epigrafe - ai danni della , è fondata e va
[...] Controparte_1 quindi accolta, per quanto di seguito considerato.
2.2 Le spese di cui è chiesto il rimborso in giudizio risultano essere state anticipate, dal attore, per gli “interventi di messa in sicurezza dell'acquedotto romano di via Empolitana e Pt_1 ripristino viabilità” sulla medesima Strada Provinciale, affidati con Determinazione Dirigenziale -
Settore VIII Lavori Pubblici del Comune n. 5 del 2 gennaio 2015 (all. 7 alla citazione), a seguito
4 5
delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate, dal Sindaco del medesimo Comune in qualità di Ufficiale di Governo, in data 24 dicembre 2014 ed in data 29 dicembre 2014 (all. 2 e 3 alla citazione).
In particolare, alla luce del fonogramma del Comando Provinciale dei VV. FF. in data 22 dicembre 2014 (all. 1 alla citazione), con cui era stato segnalato che l'arco tufaceo risalente all'età romana, posto a cavallo della via (Provinciale) Empolitana (SP 33/A), km. 2+100, fosse a rischio di crollo perché interessato da una importante lesione strutturale, il Sindaco del Comune di dopo i primissimi interventi di messa in sicurezza, ordinava all'Ente locale odierno Pt_1 convenuto, quale proprietario e custode della Strada provinciale, di effettuare tutte le opere necessarie a garantire il ripristino della viabilità veicolare e pedonale sul tratto viario interessato (all. 3 alla citazione), ivi (ovviamente) incluse le opere di ripristino della stabilità dell'arcata pericolante.
Nell'inerzia della Provincia, che è pacifico (e documentato) si sia limitata a trasmettere il
Quadro Tecnico Economico dell'intervento (all. 4 alla citazione) e a porre a disposizione il proprio personale per gli incarichi di coordinamento (R.U.P.) e direzione dei lavori, il Comunque affidava i lavori in via di urgenza ed anticipava la somma di € 227.976,33 (v. all. 9-10-11-12-13 alla citazione), così dando seguito, per conto del soggetto obbligato, all'ordinanza contingibile e urgente già sopra menzionata.
2.3 Indiscusso che tali spese non possano gravare sul in quanto non Parte_1 proprietario né custode né della Strada Provinciale, né del manufatto (vestigio di valore archeologico) per cui è causa, la ha asserito che esse Controparte_1 dovrebbero essere sostenute (a) dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali o, in subordine
(b) dai proprietari dei terreni latistanti il tratto di Strada Provinciale ove presente l'arco tufaceo, perché gravati dal piede o dal termine del medesimo arco ovvero da altre porzioni (isolate) del medesimo acquedotto, come detto risalente all'età romana.
Ritiene il Tribunale che, diversamente, gli oneri economici correlati all'intervento di messa in sicurezza della viabilità sulla Strada Provinciale, e conseguentemente del manufatto a rischio di crollo, debbano essere sostenuti dalla per le plurime ragioni a Controparte_1 seguire.
2.4 In primis, giova evidenziare che il Codice della Strada assegna, all'ente proprietario della strada, uno specifico obbligo di custodia, prescrivendo, all'art. 14 (nella parte di interesse):
«1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze»
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Ciò posto, l'obbligo legale di garantire (e ripristinare) la sicurezza della circolazione sulla Strada
Provinciale, e quindi l'obbligo di ovviare ad ogni situazione di pericolo per la sicurezza degli utenti, comportante - nel caso di specie – l'onere di ovviare al concreto rischio di crollo dell'arco tufaceo posto a cavallo della (e gravante sulla) carreggiata della Strada Provinciale
(all'altezza del km. 2 + 100), già di per sé imponeva all'Ente provinciale di attivarsi ed eseguire, in autonomia, gli interventi invece ordinati dal Sindaco in qualità di Autorità di
Governo, ed operati d'ufficio dal Comune di è infatti noto che «in tema di circolazione Pt_1 stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui
l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza» (così Cass. Sez.
3, 11/11/2011, n. 23562; conf. Cass. Sez. 3, 22/10/2014, n. 22330; Cass. Sez. 3, 14/03/2018, n.
6141; Cass. Sez. 3, 09/03/2020, n. 6651).
D'altronde, va considerato che: (a) «la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze» (così
Cass. Sez. 3, 20/11/2020, n. 26527, che enuncia un principio pacifico); (b) la relazione custodiale istituita dall'art. 14 C.d.S. investe anche le fasce di rispetto, ossia le zone (in proprietà di terzi) adiacenti alla carreggiata e alla sede stradale in senso stretto.
È pacifico e comunque documentato dalle fotografie in atti (v. all. 7 al fascicolo della parte convenuta) che l'arco tufaceo del cui stato pericolante si tratta, avesse il piede esattamente al margine della carreggiata, così come la parte terminale della campata, dal lato opposto, a perpendicolo del margine opposto della carreggiata, sì da insistere senza meno, da entrambi i lati, al limitare della carreggiata.
Ancora, dalla stessa documentazione fotografica in atti, così come dai rilievi aerofotogrammetrici esibiti dalla si evince che il vestigio di cui si tratta Controparte_1 consistesse in una struttura ormai isolata, separata da altri relitti del medesimo acquedotto romano, chiaramente non avente alcuna intrinseca funzionalità, se non quella propria degli antichi monumenti, ossia di dare ornato e/o abbellimento alla Strada Provinciale, difatti realizzata sotto la sua campata ed in modo da consentire il transito dei veicoli sotto il forcipe dell'arco, a senso unico alternato.
Ragione per cui, va da sé che il manufatto in questione fosse soggetto all'obbligo di vigilanza e quindi al potere di custodia e controllo dell'ente proprietario della strada beneficiaria dell'ornato di tale monumento.
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Per meglio dire, per la stessa configurazione dei luoghi per la stessa struttura e le caratteristiche dell'antico vestigio - consistente in massiccio arco tufaceo trasversale e sovrastante la sede stradale, del tutto isolato da altre porzioni dello stesso acquedotto ed interamente gravante sulla carreggiata della Provinciale, nonché avente le estremità collocate ai margini opposti della carreggiata - è evidente che solo l'Ente proprietario della Strada, ad esclusione di qualsiasi altro proprietario dei fondi latistanti, avesse il potere-dovere di intervenire sul manufatto, non potendosi d'altronde supporre alcun intervento manutentivo/conservativo/ripristinatorio, senza che ne fosse coinvolta la sottostante
Strada Provinciale.
D'altronde, è noto che il rapporto di custodia trovi fonte e presupposto sufficiente nell'esistenza «di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode, tenuto al relativo controllo onde evitare che produca danni a terzi» (così Cass. Sez. 3, 25/07/2025, n. 21317); in altri termini, è principio condiviso quello secondo cui «il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento», e nella sussistenza
«dell'astratta possibilità di intervenire sulla medesima in qualsiasi momento, al fine di impedire che essa faccia danno a terzi» (Cass. Sez. 3, 10/05/2024, n. 12796); ancora, è esplicitato da unanime giurisprudenza che il «presupposto della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è l'esistenza di un effettivo potere di controllo della cosa, con conseguente possibilità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare» (Cass. Sez. 3, 26/05/2023, n. 14798): sicché la questione inerente alla proprietà dominicale dei terreni ove insistenti (da un lato) il piede del manufatto, e (dall'altro) la parete rocciosa ove infissa la parte terminale dell'arco, è del tutto irrilevante, ai fini della lite.
Ciò premesso, basti osservare che la neppure ha propriamente Controparte_1 contestato di avere il potere di fatto di intervenire sul manufatto, per ripristinare le sue condizioni di stabilità e per ovviare al rischio di crollo segnalato dai VV.FF., quindi non ha contestato di essere titolare della relazione di custodia che è giuridicamente rilevante, ai fini della decisione: donde il pacifico (art. 115 c.p.c.) e comunque dimostrato rapporto di custodia CP_ tra l convenuto, la Strada Provinciale di cui proprietario, il manufatto (arco tufaceo) posto a cavallo del km. 2+100, nonché ad ornamento della Strada Provinciale medesima.
2.5 Escluso che, per le peculiari condizioni di luogo e per la sussistenza del diritto dominicale della Provincia sulla Via Empolitana, i proprietari dei fondi latistanti potessero impingersi nella manutenzione (rectius nella custodia) dell'arco sovrastante la Strada Provinciale, ed escluso che i medesimi terzi proprietari potessero vantare qualsivoglia potere a riguardo, parimenti non giova alla difesa della evidenziare che il manufatto medesimo, per quanto di Controparte_1 interesse archeologico, sia in tutela del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo.
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Difatti, altro sono le funzioni di tutela del patrimonio culturale, altro è il diritto dominicale sui beni di interesse culturale: sicché, è da escludere che la pura e semplice sussistenza dell'interesse archeologico presentato da un immobile, quale quello de quo agitur, sia bastevole a considerarlo in proprietà (necessariamente) dello Stato (e per esso al
[...]
), ben potendo i beni immobili di interesse culturale (non Controparte_5 reperiti a seguito di scavo) essere in proprietà dello Stato, degli Enti territoriali, di altri
Enti pubblici, e finanche di privati (art. 1 e 10 del Codice dei Beni Culturali), spettando poi gli obblighi di custodia ai rispettivi proprietari, se pubblici, ma anche al proprietario, al possessore o al detentore, se soggetto privato (art. 1, comma 5, art. 30 del Codice).
Ciò detto, in disparte che nessuna prova del presunto diritto dominicale dello Stato
(recisamente negato dallo stesso MIBACT;
v. all. 8 alla citazione) è stata fornita in giudizio dalla parte convenuta/eccipiente, giova ripetere che, ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto alla custodia del manufatto, quindi da gravare (legittimamente) degli oneri di manutenzione anticipati dal non era rilevante stabilire la proprietà del Pt_1 bene, occorrendo piuttosto individuare il soggetto che, per ragioni di diritto ovvero di fatto, si trovasse in potere di controllo ed in condizioni di intervenire sulla “res” in qualsiasi momento, al fine di impedire che essa facesse danno a terzi.
Del resto, va rammentato che «per essere destinatari delle ordinanze contingibili e urgenti mirate alla messa in sicurezza dell'immobile, da cui ne discende un obbligo, basta avere materiale disponibilità dello stesso, non essendo necessario esserne proprietari» (così, per tutte,
T.A.R. Napoli, Campania sez. V, 26/03/2025, n.2548).
Pertanto, l'evocazione delle disposizioni del d.lgs. 22/01/2004, n. 42 (Codice dei Beni
Culturali) non è sufficiente a scalfire i rilievi ed argomenti sin qui esposti, e che si ritengono adeguatamente esplicativi dell'onere e del potere/dovere di custodia gravante sulla
Provincia, quale proprietaria della Strada sovrastata dal manufatto pericolante.
2.6 Le considerazioni che precedono introducono l'ultimo, ma non ultimo argomento a sostegno della domanda in citazione: ammesso (e non concesso) che il monumento di che trattasi fosse in proprietà e custodia dello Stato (fatto questo, giova ripetere, che non è affatto dimostrato in giudizio) è pacifico che la Provincia non abbia impugnato, nella sede opportuna ed a tempo debito (ossia innanzi al Giudice Amministrativo), l'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, d.lgs. n. 267/2000, con cui le veniva ordinata l'esecuzione dei lavori di ripristino della sicurezza stradale sul tratto viario sovrastato dall'arco tufaceo esposto a pericolo di crollo (v. all. 3 alla citazione), poi eseguiti “d'ufficio” dalla stessa Amministrazione comunale.
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Ragione per cui, non si vede come negare, al il diritto di recuperare le Parte_1 somme anticipate per conto del soggetto obbligato, diritto che gli è riconosciuto per legge (art. 54 cit.) e che non è neppure contestato nel quantum debeatur.
È il caso di aggiungere che, laddove si pervenisse alla reiezione della domanda, si produrrebbe la sostanziale disapplicazione del provvedimento amministrativo (ordinanza sindacale), fondativo del diritto di credito controverso;
sennonché, tale disapplicazione è da ritenere preclusa al giudice ordinario, a seguito della mancata impugnazione del provvedimento, a tempo debito e innanzi al giudice competente, da parte del soggetto interessato (v. in caso analogo Cass. Sez. 3,
14/05/2025, n.12929, e ancora Cass. Sez. trib., 13/07/2012, n.11937, in motivazione: «le obbligazioni del destinatario di un provvedimento contingibile e urgente trovano fondamento nell'esplicazione del potere della P.A. di incidere, nell'interesse pubblico, sulla sfera del privato, potere che comprende la possibilità, in caso di inadempimento, di procedere all'esecuzione diretta della prestazione di facere fungibile mediante la procedura di esecuzione in danno. Tali obbligazioni, prescindendo da eventuali e concorrenti illeciti di natura amministrativa o penale sanzionanti
l'inadempimento all'ordine dell'autorità, consistono nel rimborso all'amministrazione delle spese da essa sostenute in forza della fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento, dall'inerzia dell'obbligato e dall'avvenuto esercizio del potere sostitutivo;
il diritto dell'amministrazione al rimborso di tali spese ha pertanto ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale ed è regolato dalle comuni norme sui diritti di credito»).
Donde ulteriore (e sufficiente) ragione di accoglimento della domanda principale. La parte convenuta va condannata altresì al pagamento degli interessi di mora, al saggio legale, dal dì della prima intimazione pervenuta dal (2 ottobre 2018: v. all. 14 alla citazione) al saldo. Pt_1
3. Conclusivamente, si provvede come in dispositivo;
le spese della lite seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- condanna la al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
della somma di € 227.976,33, oltre interessi legali dalla data del 2 ottobre 2018 al Parte_1 saldo;
- condanna la alla rifusione, in favore della parte Controparte_1 attrice, delle spese del grado, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 17.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 9 dicembre 2025
Il Giudice
ES IM
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