TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/04/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo
Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli
Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...],
e da
(cod. fisc. , nata a [...] il giorno 11.06.1980 e Parte_2 C.F._2
residente a [...], entrambi rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Castiglione
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 06.09.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato il 19.07.2024, le parti, premesso di essersi separati, giusta sentenza di separazione n. 647/2021 pronunciata dal Tribunale di Enna il 12.10.2021 nel giudizio iscritto al n. 1561/2018 R.G. e depositata il 19.10.2021, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Centuripe
(EN) il giorno 8.08.2009, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Centuripe (EN) Anno 2009, Numero 15 , Parte II, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati i figli (nata a [...] il Persona_1
29.08.2010) e (nato Catania il 24.05.2012). Persona_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto depositato in data 19.07.2024.
In data 06.09.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 647/2021 emessa dal Tribunale di Enna nella causa di separazione iscritta al n. RG 1561/2018 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale quindi, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 2 di 3 Il Tribunale stima quindi sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Centuripe il giorno
8.08.2009 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] l'[...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Centuripe Anno 2009, Numero 15, Parte II, Serie A;
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 19.07.2024, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
5. nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'8.04.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo
Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli
Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...],
e da
(cod. fisc. , nata a [...] il giorno 11.06.1980 e Parte_2 C.F._2
residente a [...], entrambi rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Castiglione
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 06.09.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato il 19.07.2024, le parti, premesso di essersi separati, giusta sentenza di separazione n. 647/2021 pronunciata dal Tribunale di Enna il 12.10.2021 nel giudizio iscritto al n. 1561/2018 R.G. e depositata il 19.10.2021, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Centuripe
(EN) il giorno 8.08.2009, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Centuripe (EN) Anno 2009, Numero 15 , Parte II, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati i figli (nata a [...] il Persona_1
29.08.2010) e (nato Catania il 24.05.2012). Persona_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto depositato in data 19.07.2024.
In data 06.09.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 647/2021 emessa dal Tribunale di Enna nella causa di separazione iscritta al n. RG 1561/2018 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale quindi, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 2 di 3 Il Tribunale stima quindi sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Centuripe il giorno
8.08.2009 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] l'[...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Centuripe Anno 2009, Numero 15, Parte II, Serie A;
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 19.07.2024, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
5. nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'8.04.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
pagina 3 di 3