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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 584/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore GIOVANNI BOLOGNA, Giudice ROBERTO RIGGIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3738/2023 depositato il 05/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5379 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6948 TASI 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nella segreteria di questa Commissione Tributaria il 5.7.2023 la sig.ra
Ricorrente_1, tecnicamente assistito dall'Avv. Difensore_1, ha chiesto l'annullamento dei due sopraemarginati avvisi di accertamento di tributi locali emessi dal Comune di Belmonte Mezzagno.
Nessuno si è costituito in giudizio quale resistente.
Alla pubblica udienza del 20.10.2025, udito l'intervento del difensore della ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per mancata prova della sua notificazione all'ente impositore nei cui confronti è proposto, indicato nel Comune di Belmonte Mezzagno, con conseguente violazione dell'art. 22,comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, così come integrato dal Regolamento del P.T.T. adottato con D.M.E.F. n. 163/2013, pubblicato nella G.U. n. 37/2014-.
Invero, i documenti allegati al ricorso sotto la voce "RICEV.CONSEGNA PEC" non sono altro che le stampe in formato PDF di due messaggi di posta elettronica ricevuti dal difensore del ricorrente e, quindi, delle semplici immagini statiche che non consentono al giudice di accedere effettivamente ai messaggi di notificazione del ricorso, ma soprattutto di verificare il contenuto degli atti a questi ultimi allegati. Essi, pertanto, non sono idonei allo scopo, occorrendo necessariamente, per provare una qualsiasi notificazione di atti processuali a mezzo P.E.C., il deposito del messaggio denominato "Ricevuta di avvenuta consegna" nel suo formato digitale originario c.d. "accessibile" (EML o equipollente), come peraltro più volte affermato da innumerevoli pronunce, anche della Suprema Corte (cfr., da ultimo, ord. n. 7041/2025).
Il contraddittorio deve pertanto ritenersi non instaurato.
Nulla è a disporsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione di soggetti resistenti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente-Estensore
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARLO LO MONACO, Presidente e Relatore GIOVANNI BOLOGNA, Giudice ROBERTO RIGGIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3738/2023 depositato il 05/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5379 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6948 TASI 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nella segreteria di questa Commissione Tributaria il 5.7.2023 la sig.ra
Ricorrente_1, tecnicamente assistito dall'Avv. Difensore_1, ha chiesto l'annullamento dei due sopraemarginati avvisi di accertamento di tributi locali emessi dal Comune di Belmonte Mezzagno.
Nessuno si è costituito in giudizio quale resistente.
Alla pubblica udienza del 20.10.2025, udito l'intervento del difensore della ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per mancata prova della sua notificazione all'ente impositore nei cui confronti è proposto, indicato nel Comune di Belmonte Mezzagno, con conseguente violazione dell'art. 22,comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, così come integrato dal Regolamento del P.T.T. adottato con D.M.E.F. n. 163/2013, pubblicato nella G.U. n. 37/2014-.
Invero, i documenti allegati al ricorso sotto la voce "RICEV.CONSEGNA PEC" non sono altro che le stampe in formato PDF di due messaggi di posta elettronica ricevuti dal difensore del ricorrente e, quindi, delle semplici immagini statiche che non consentono al giudice di accedere effettivamente ai messaggi di notificazione del ricorso, ma soprattutto di verificare il contenuto degli atti a questi ultimi allegati. Essi, pertanto, non sono idonei allo scopo, occorrendo necessariamente, per provare una qualsiasi notificazione di atti processuali a mezzo P.E.C., il deposito del messaggio denominato "Ricevuta di avvenuta consegna" nel suo formato digitale originario c.d. "accessibile" (EML o equipollente), come peraltro più volte affermato da innumerevoli pronunce, anche della Suprema Corte (cfr., da ultimo, ord. n. 7041/2025).
Il contraddittorio deve pertanto ritenersi non instaurato.
Nulla è a disporsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione di soggetti resistenti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Presidente-Estensore