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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 862/2024 Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza del 25.3.2025 ai sensi dell'art
127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 862 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
Parte_1 società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV) Via Vittorio Alfieri n. 1, cessionaria pro soluto e in blocco da rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Pasquale Controparte_1
Balistreri ATTRICE
nei confronti di:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
149;
nata a [...] il [...] e residente in [...];
nato a [...] il [...], e residente a [...]Controparte_3
(TO - 10099), in Via Settimo, n. 148
CONVENUTI CONTUMACI
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società unipersonale, nel premettere di aver concluso un contratto di Parte_1 cessione di crediti ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del TUB, in forza del quale ha acquistato pro soluto e in blocco da i crediti dalle caratteristiche ivi indicate Controparte_1
(pubblicazione in GU del 12/10/2023 n. 120), esponendo che a sua volta Controparte_1 si era resa cessionaria di crediti da nonché da Controparte_4 [...] tra cui rientrano i crediti vantati nei confronti di e Controparte_5 Parte_2 [...]
, chiedeva al Tribunale disporsi la revocatoria delle donazioni stipulate in data 16 CP_2 aprile 2019, (Rep. n° 1413 – Racc. n° 1211; trascr. il 07 maggio 2019 ai nn. 7081/6147),
Notaio rogante Dott. , con cui le predette e Persona_1 Parte_2 Controparte_2
hanno donato ad una serie di immobili siti in Agrigento in via Imera.
[...] Controparte_3
Nessuno si costituiva per i convenuti e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Il procedimento veniva istruito a mezzo di produzioni documentali, quindi posto in decisione all'odierna udienza per essere deciso con sentenza con motivazione contestuale sulle conclusioni precisate con le note di trattazione scritta per l'udienza.
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, la domanda è fondata e va accolta.
Come noto, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Infatti, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito. Ad escludere l'"eventus damni" non vale neppure la circostanza che i beni oggetto di donazione fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13172 del 25/05/2017 (Rv. 644304 -
01).
Nel caso di specie possono ritenersi sussistenti i requisiti richiesti dalla norma.
E' in primo luogo documentalmente provato che l'odierna attrice è creditrice delle convenute e , quest'ultima nella qualità di erede di , Parte_2 Controparte_2 Persona_2 dell'importo di €. 331.403,47, oltre accessori, spese ed interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito. In particolare emerge dagli atti che e Parte_2 Persona_2
2 stipularono il 06 agosto 2001 contratto di mutuo fondiario ai innanzi al Notaio Persona_3
(rep. n° 12852; racc. n° 18878) per la somma di €. 335.697,00; nonché, in data 13 dicembre
2002 (rep. n° 136791; racc. n° 19869), ulteriore mutuo di €. 309.000,00.
Si evince altresì che le odierne convenute e hanno accettato l'eredità del Pt_2 Per_2 defunto (v. certificazione notarile dalla quale si evince che il 21.4.2015 veniva Persona_2 presentata dichiarazione di successione, trascritta presso l'Agenzia del Territorio il 3.10.2016 in favore del coniuge e della figlia ). Pt_2 Controparte_2
Dalla certificazione TUB si evince il passaggio a sofferenza dei rapporti già nel corso dell'anno 2018, tant'è che nel gennaio 2019 la Banca MPS, all'epoca titolare del credito, ha notificato alle debitrici atto di precetto relativo alle esposizioni derivanti dai mutui ipotecari in questione.
La e la in data 16 aprile 2019, (Rep. n° 1413 – Racc. n° 1211; trascritto il Pt_2 Per_2
07 maggio 2019 ai nn. 7081/6147), Notaio , hanno stipulato in favore di Per_4 CP_3
(rispettivamente nipote della prima e figlio della seconda), tre donazioni aventi ad
[...] oggetto ben otto unità immobiliari siti in Agrigento.
Quanto al requisito soggettivo, vertendosi nell'ipotesi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, la cd. scientia damni del debitore disponente si esaurisce nella semplice conoscenza – od agevole conoscibilità – del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore che ben può essere provata anche in via presuntiva.
Nella fattispecie la scientia damni delle debitrici può certamente presumersi dai seguenti elementi di fatto: 1) la particolare tempistica degli atti dispositivi, compiuti pochi mesi dopo la notifica dell'atto di precetto e a ridotta distanza di tempo dal passaggio in sofferenza dei rapporti;
2) la complessiva portata obiettiva degli atti dispositivi impugnati, con i quali le donanti hanno disposto della totalità del loro patrimonio riservando solo il diritto di abitazione o l'usufrutto); 3) lo stretto vincolo di parentela esistente tra le disponenti e il beneficiario (le donanti sono nonna e mamma del donatario ); con riferimento a quest'ultimo, Controparte_3
attesa la gratuità degli atti, l'azione revocatoria non contempla tra i suoi requisiti di CP_3 ammissibilità che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario.
Tirando le fila del discorso, gli atti donativi effettuati in favore di un prossimo congiunto sono indicativi della consapevolezza delle debitrici di precludere o rendere quantomeno difficile l'eventuale attivazione coattiva del credito. Inoltre, con tali atti dispositivi si è verificata una consistente diminuzione del patrimonio del debitore con conseguente riduzione significativa della possibilità di ottenere la soddisfazione coattiva del credito vantato dall'odierno attore, rendendo così infruttuoso l'esercizio dell'azione esecutiva.
Peraltro incombeva sulle convenute in revocatoria l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, allegando l'esistenza di ampie residualità patrimoniali ed adducendo, quindi, la
3 mancanza dell'eventus damni. (Cass. civ., 03/02/2015, n. 1902). Così però non è stato, in quanto le debitrici hanno scelto di restare contumaci.
Pertanto l'azione revocatoria spiegata va accolta e, per l'effetto va dichiarata ex art. 2901
c.c., l'inefficacia nei confronti di del seguente atto: “DONAZIONI” stipulato in Parte_1 data 16 aprile 2019, (Rep. n° 1413 – Racc. n° 1211; trascritto il 07 maggio 2019 ai nn.
7081/6147), Notaio , in relazione agli immobili meglio descritti nel dispositivo. Per_4
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni (indeterminabile e bassa complessità), seguono la soccombenza e sono liquidate in un valore più vicino ai minimi stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nella Parte_1 contumacia di , ogni altra istanza ed Parte_2 CP_2 Controparte_3 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA ex art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di del Parte_1 seguente atto: “DONAZIONI” stipulato in data 16 aprile 2019, (Rep. n° 1413 – Racc. n° 1211; trascritto il 07 maggio 2019 ai nn. 7081/6147), Notaio rogante Dott. , con cui Persona_1
e hanno donato a i seguenti beni: Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
“PRIMA DONAZIONE”: e , riservando il diritto reale di Parte_2 Controparte_2 abitazione, loro vita natural durante, con reciproco diritto di accrescimento, ciascuno per i propri diritti, e precisamente la prima, in ragione di 750/1000 e la seconda in ragione di 250/1000, donano e trasferiscono a titolo gratuito, in conto di legittima e, se in esubero, in conto della futura disponibile, con dispensa dalla collazione, la nuda proprietà a , rispettivamente nipote e figlio, il quale, Controparte_3
a tal titolo, con animo grato, quale suo bene personale, accetta, della seguente unità immobiliare: A) un appartamento, sito nel Comune di Agrigento, Via Imera N. 149, posto al quinto piano (penultima elevazione fuori terra), ubicato nell'angolo sud-est, con ingresso dalla porta ubicata a destra salendo le scale, composto da cinque virgola cinque vani catastali, avente superficie catastale totale di mq. 99
(metri quadrati novanta nove) e totale escluse aree scoperte di mq. 94 (metri quadrati novanta quattro), confinante a Nord con appartamento di proprietà della società o suoi aventi causa, ad Ovest in CP_6 parte con pozzo luce ed in parte con vano scala condominiale, a Sud con area di distacco da altro edificio, ad Est con area soprastante a proprietà di terzi, allibrato al Catasto Fabbricati del Comune di Agrigento
(AG) al foglio 125, particella 399 sub 26, Z.C. 1, Cat. A/2, Cl. 6, Cons. 5,5 vani, Sup.Cat. Totale: 99 mq.
- Totale escluse aree scoperte: 94 mq., Rendita Euro 667,52, VIA IMERA piano: 5, in ditta alla parte parte donante, cui pervenne, in parte (500/1000 di proprietà di ) per averlo acquistato, Parte_2 unitamente al di lei marito , nato a [...] il [...], con atto a rogito Persona_2 del Dottor , Notaio già di Agrigento del 14 dicembre 1987 Rep. N. 20.020/3.914, registrato in Per_5
Agrigento il 21 dicembre 1987 al N. 2526 ed ivi trascritto il 19 dicembre 1987 ai NN. 23011/20334, in parte (500/1000 di proprietà di entrambe le donanti) per successione legittima in morte del predetto
4 , come sopra generalizzato, apertasi in Agrigento l'8 aprile 2012 (Dich. Succ. N. 659 Vol. Persona_2
9990 del 21 aprile 2015 - trascritta in Agrigento il 3 ottobre 2016 ai NN. 15995/13779);
“SECONDA DONAZIONE”: e , riservando l'usufrutto, loro vita Parte_2 Controparte_2 natural durante, con reciproco diritto di accrescimento, ciascuno per i propri diritti, e precisamente la prima, in ragione di 750/1000 e la seconda in ragione di 250/1000, donano e trasferiscono a titolo gratuito, in conto di legittima e, se in esubero, in conto della futura disponibile, con dispensa dalla collazione, la nuda proprietà a , rispettivamente nipote e figlio, il quale, Controparte_3
a tal titolo, con animo grato, quale suo bene personale, accetta, delle seguenti unità immobiliari:
B) cinque (5) unità immobiliari destinate ad ufficio, site nel Comune di Agrigento, Via Imera N. 149, poste al piano rialzato, complanari e confinanti, composti alcuni (due) di tre vani e servizio ed altri (tre) di due vani e servizio, confinanti nel loro intero con locale caldaia, con corridoio di accesso, con terrazza individuata col subalterno 4, con parcheggio scoperto individuato con il subalterno 41, con area soprastante la Via Imera, allibrati al Catasto Fabbricati del Comune di Agrigento (AG) al foglio 125, particella 46 sub 7, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 3 vani, Sup.Cat. Totale: 57 mq. - Totale escluse aree scoperte: 57 mq., Rendita Euro 410,58, VIA IMERA piano: T interno:1; particella 46 sub 8, Z.C. 2, Cat.
A/2, Cl. 4, Cons. 3 vani, Sup.Cat. Totale: 51 mq. - Totale escluse aree scoperte: 51 mq., Rendita Euro
410,58, VIA IMERA piano: T interno:2; particelle graffate 46 sub 4 e sub 9, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons.
3,5 vani, Sup.Cat. Totale: 77 mq. - Totale escluse aree scoperte: 70 mq., Rendita Euro 479,01, VIA
IMERA piano: T interno:3; particelle graffate 46 sub 5 e sub 10, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 3 vani,
Sup.Cat. Totale: 63 mq. - Totale escluse aree scoperte: 58 mq., Rendita Euro 410,58, VIA IMERA piano:
T interno:4; particella 46 sub 12, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 2 vani, Sup.Cat. Totale: 62 mq. - Totale escluse aree scoperte: 62 mq., Rendita Euro 273,72, VIA IMERA piano: T interno:6, in ditta alla parte donante, cui pervennero, in parte (500/1000 di proprietà di ) per averli acquistati, Parte_2 unitamente al di lei marito , nato a [...] il [...], con atto a rogito Persona_2 del Dottor , Notaio già di Agrigento del 14 gennaio 1985 Rep. N. 4.148/1711, registrato in Per_5
Agrigento il 23 gennaio 1985 al N. 563 ed ivi trascritto il 25 gennaio 1985 ai NN.1614/1494, in parte
(500/1000) di proprietà di entrambe le donanti, per successione legittima in morte del predetto
[...]
, come sopra generalizzato, apertasi in Agrigento l'8 aprile 2012 (Dich. Succ. N. 659 Vol. 9990 del Per_2
21 aprile 2015 - trascritta in Agrigento il 3 ottobre 2016 ai NN. 15995/13779);
“TERZA DONAZIONE”: , riservando l'usufrutto, sua vita natural durante, dona Controparte_2
e trasferisce a titolo gratuito, in conto di legittima e, se in esubero, in conto della futura disponibile, con dispensa dalla collazione, la nuda proprietà al figlio , il quale, a tal titolo, con animo Controparte_3 grato, quale suo bene personale, accetta, delle seguenti unità immobiliari: C) due (2) unità immobiliari destinate ad ufficio, site nel Comune di Agrigento, Via Imera N. 149, poste al piano rialzato, complanari e confinanti, composti uno di tre vani e servizio ed un altro di due vani e servizio, confinanti nel loro intero con locale caldaia, con corridoio di accesso, con le unità immobiliari descritte alla superiore seconda donazione, con locale ascensore, con area soprastante l'ingresso principale dell'edificio, allibrati al
5 Catasto Fabbricati del Comune di Agrigento (AG) al foglio 125, particella 46 sub 53, Z.C. 1, Cat. A/2, Cl.
8, Cons. 2,5 vani, Sup.Cat. Totale: 46 mq. - Totale escluse aree scoperte: 46 mq., Rendita Euro 419,62,
VIA IMERA piano: T interno:7 scala B e particelle graffate 46 sub 6 e sub 11, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4,
Cons. 3,5 vani, Sup.Cat. Totale: 83 mq. - Totale escluse aree scoperte: 79 mq., Rendita Euro 479,01,
VIA IMERA piano: T interno:5, in ditta alla parte donante, cui pervennero per averli acquistati con atto a rogito del Dottor , Notaio già di Agrigento del 14 gennaio 1985 Rep. N. 4.148/1711, registrato in Per_5
Agrigento il 23 gennaio 1985 al N. 563 ed ivi trascritto il 25 gennaio 1985 ai NN.1614/1494.”;
SUBORDINA la trascrizione della presente sentenza al suo passaggio in giudicato;
CONDANNA i convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 4500,00 per compensi professionali, in € 545,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento, 25 marzo 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza del 25.3.2025 ai sensi dell'art
127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 862 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
Parte_1 società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV) Via Vittorio Alfieri n. 1, cessionaria pro soluto e in blocco da rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Pasquale Controparte_1
Balistreri ATTRICE
nei confronti di:
nata a [...] il [...] e residente in [...]
149;
nata a [...] il [...] e residente in [...];
nato a [...] il [...], e residente a [...]Controparte_3
(TO - 10099), in Via Settimo, n. 148
CONVENUTI CONTUMACI
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società unipersonale, nel premettere di aver concluso un contratto di Parte_1 cessione di crediti ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del TUB, in forza del quale ha acquistato pro soluto e in blocco da i crediti dalle caratteristiche ivi indicate Controparte_1
(pubblicazione in GU del 12/10/2023 n. 120), esponendo che a sua volta Controparte_1 si era resa cessionaria di crediti da nonché da Controparte_4 [...] tra cui rientrano i crediti vantati nei confronti di e Controparte_5 Parte_2 [...]
, chiedeva al Tribunale disporsi la revocatoria delle donazioni stipulate in data 16 CP_2 aprile 2019, (Rep. n° 1413 – Racc. n° 1211; trascr. il 07 maggio 2019 ai nn. 7081/6147),
Notaio rogante Dott. , con cui le predette e Persona_1 Parte_2 Controparte_2
hanno donato ad una serie di immobili siti in Agrigento in via Imera.
[...] Controparte_3
Nessuno si costituiva per i convenuti e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Il procedimento veniva istruito a mezzo di produzioni documentali, quindi posto in decisione all'odierna udienza per essere deciso con sentenza con motivazione contestuale sulle conclusioni precisate con le note di trattazione scritta per l'udienza.
***
Così brevemente ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, la domanda è fondata e va accolta.
Come noto, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Infatti, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito. Ad escludere l'"eventus damni" non vale neppure la circostanza che i beni oggetto di donazione fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13172 del 25/05/2017 (Rv. 644304 -
01).
Nel caso di specie possono ritenersi sussistenti i requisiti richiesti dalla norma.
E' in primo luogo documentalmente provato che l'odierna attrice è creditrice delle convenute e , quest'ultima nella qualità di erede di , Parte_2 Controparte_2 Persona_2 dell'importo di €. 331.403,47, oltre accessori, spese ed interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito. In particolare emerge dagli atti che e Parte_2 Persona_2
2 stipularono il 06 agosto 2001 contratto di mutuo fondiario ai innanzi al Notaio Persona_3
(rep. n° 12852; racc. n° 18878) per la somma di €. 335.697,00; nonché, in data 13 dicembre
2002 (rep. n° 136791; racc. n° 19869), ulteriore mutuo di €. 309.000,00.
Si evince altresì che le odierne convenute e hanno accettato l'eredità del Pt_2 Per_2 defunto (v. certificazione notarile dalla quale si evince che il 21.4.2015 veniva Persona_2 presentata dichiarazione di successione, trascritta presso l'Agenzia del Territorio il 3.10.2016 in favore del coniuge e della figlia ). Pt_2 Controparte_2
Dalla certificazione TUB si evince il passaggio a sofferenza dei rapporti già nel corso dell'anno 2018, tant'è che nel gennaio 2019 la Banca MPS, all'epoca titolare del credito, ha notificato alle debitrici atto di precetto relativo alle esposizioni derivanti dai mutui ipotecari in questione.
La e la in data 16 aprile 2019, (Rep. n° 1413 – Racc. n° 1211; trascritto il Pt_2 Per_2
07 maggio 2019 ai nn. 7081/6147), Notaio , hanno stipulato in favore di Per_4 CP_3
(rispettivamente nipote della prima e figlio della seconda), tre donazioni aventi ad
[...] oggetto ben otto unità immobiliari siti in Agrigento.
Quanto al requisito soggettivo, vertendosi nell'ipotesi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, la cd. scientia damni del debitore disponente si esaurisce nella semplice conoscenza – od agevole conoscibilità – del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore che ben può essere provata anche in via presuntiva.
Nella fattispecie la scientia damni delle debitrici può certamente presumersi dai seguenti elementi di fatto: 1) la particolare tempistica degli atti dispositivi, compiuti pochi mesi dopo la notifica dell'atto di precetto e a ridotta distanza di tempo dal passaggio in sofferenza dei rapporti;
2) la complessiva portata obiettiva degli atti dispositivi impugnati, con i quali le donanti hanno disposto della totalità del loro patrimonio riservando solo il diritto di abitazione o l'usufrutto); 3) lo stretto vincolo di parentela esistente tra le disponenti e il beneficiario (le donanti sono nonna e mamma del donatario ); con riferimento a quest'ultimo, Controparte_3
attesa la gratuità degli atti, l'azione revocatoria non contempla tra i suoi requisiti di CP_3 ammissibilità che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario.
Tirando le fila del discorso, gli atti donativi effettuati in favore di un prossimo congiunto sono indicativi della consapevolezza delle debitrici di precludere o rendere quantomeno difficile l'eventuale attivazione coattiva del credito. Inoltre, con tali atti dispositivi si è verificata una consistente diminuzione del patrimonio del debitore con conseguente riduzione significativa della possibilità di ottenere la soddisfazione coattiva del credito vantato dall'odierno attore, rendendo così infruttuoso l'esercizio dell'azione esecutiva.
Peraltro incombeva sulle convenute in revocatoria l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, allegando l'esistenza di ampie residualità patrimoniali ed adducendo, quindi, la
3 mancanza dell'eventus damni. (Cass. civ., 03/02/2015, n. 1902). Così però non è stato, in quanto le debitrici hanno scelto di restare contumaci.
Pertanto l'azione revocatoria spiegata va accolta e, per l'effetto va dichiarata ex art. 2901
c.c., l'inefficacia nei confronti di del seguente atto: “DONAZIONI” stipulato in Parte_1 data 16 aprile 2019, (Rep. n° 1413 – Racc. n° 1211; trascritto il 07 maggio 2019 ai nn.
7081/6147), Notaio , in relazione agli immobili meglio descritti nel dispositivo. Per_4
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni (indeterminabile e bassa complessità), seguono la soccombenza e sono liquidate in un valore più vicino ai minimi stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nella Parte_1 contumacia di , ogni altra istanza ed Parte_2 CP_2 Controparte_3 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA ex art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di del Parte_1 seguente atto: “DONAZIONI” stipulato in data 16 aprile 2019, (Rep. n° 1413 – Racc. n° 1211; trascritto il 07 maggio 2019 ai nn. 7081/6147), Notaio rogante Dott. , con cui Persona_1
e hanno donato a i seguenti beni: Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
“PRIMA DONAZIONE”: e , riservando il diritto reale di Parte_2 Controparte_2 abitazione, loro vita natural durante, con reciproco diritto di accrescimento, ciascuno per i propri diritti, e precisamente la prima, in ragione di 750/1000 e la seconda in ragione di 250/1000, donano e trasferiscono a titolo gratuito, in conto di legittima e, se in esubero, in conto della futura disponibile, con dispensa dalla collazione, la nuda proprietà a , rispettivamente nipote e figlio, il quale, Controparte_3
a tal titolo, con animo grato, quale suo bene personale, accetta, della seguente unità immobiliare: A) un appartamento, sito nel Comune di Agrigento, Via Imera N. 149, posto al quinto piano (penultima elevazione fuori terra), ubicato nell'angolo sud-est, con ingresso dalla porta ubicata a destra salendo le scale, composto da cinque virgola cinque vani catastali, avente superficie catastale totale di mq. 99
(metri quadrati novanta nove) e totale escluse aree scoperte di mq. 94 (metri quadrati novanta quattro), confinante a Nord con appartamento di proprietà della società o suoi aventi causa, ad Ovest in CP_6 parte con pozzo luce ed in parte con vano scala condominiale, a Sud con area di distacco da altro edificio, ad Est con area soprastante a proprietà di terzi, allibrato al Catasto Fabbricati del Comune di Agrigento
(AG) al foglio 125, particella 399 sub 26, Z.C. 1, Cat. A/2, Cl. 6, Cons. 5,5 vani, Sup.Cat. Totale: 99 mq.
- Totale escluse aree scoperte: 94 mq., Rendita Euro 667,52, VIA IMERA piano: 5, in ditta alla parte parte donante, cui pervenne, in parte (500/1000 di proprietà di ) per averlo acquistato, Parte_2 unitamente al di lei marito , nato a [...] il [...], con atto a rogito Persona_2 del Dottor , Notaio già di Agrigento del 14 dicembre 1987 Rep. N. 20.020/3.914, registrato in Per_5
Agrigento il 21 dicembre 1987 al N. 2526 ed ivi trascritto il 19 dicembre 1987 ai NN. 23011/20334, in parte (500/1000 di proprietà di entrambe le donanti) per successione legittima in morte del predetto
4 , come sopra generalizzato, apertasi in Agrigento l'8 aprile 2012 (Dich. Succ. N. 659 Vol. Persona_2
9990 del 21 aprile 2015 - trascritta in Agrigento il 3 ottobre 2016 ai NN. 15995/13779);
“SECONDA DONAZIONE”: e , riservando l'usufrutto, loro vita Parte_2 Controparte_2 natural durante, con reciproco diritto di accrescimento, ciascuno per i propri diritti, e precisamente la prima, in ragione di 750/1000 e la seconda in ragione di 250/1000, donano e trasferiscono a titolo gratuito, in conto di legittima e, se in esubero, in conto della futura disponibile, con dispensa dalla collazione, la nuda proprietà a , rispettivamente nipote e figlio, il quale, Controparte_3
a tal titolo, con animo grato, quale suo bene personale, accetta, delle seguenti unità immobiliari:
B) cinque (5) unità immobiliari destinate ad ufficio, site nel Comune di Agrigento, Via Imera N. 149, poste al piano rialzato, complanari e confinanti, composti alcuni (due) di tre vani e servizio ed altri (tre) di due vani e servizio, confinanti nel loro intero con locale caldaia, con corridoio di accesso, con terrazza individuata col subalterno 4, con parcheggio scoperto individuato con il subalterno 41, con area soprastante la Via Imera, allibrati al Catasto Fabbricati del Comune di Agrigento (AG) al foglio 125, particella 46 sub 7, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 3 vani, Sup.Cat. Totale: 57 mq. - Totale escluse aree scoperte: 57 mq., Rendita Euro 410,58, VIA IMERA piano: T interno:1; particella 46 sub 8, Z.C. 2, Cat.
A/2, Cl. 4, Cons. 3 vani, Sup.Cat. Totale: 51 mq. - Totale escluse aree scoperte: 51 mq., Rendita Euro
410,58, VIA IMERA piano: T interno:2; particelle graffate 46 sub 4 e sub 9, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons.
3,5 vani, Sup.Cat. Totale: 77 mq. - Totale escluse aree scoperte: 70 mq., Rendita Euro 479,01, VIA
IMERA piano: T interno:3; particelle graffate 46 sub 5 e sub 10, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 3 vani,
Sup.Cat. Totale: 63 mq. - Totale escluse aree scoperte: 58 mq., Rendita Euro 410,58, VIA IMERA piano:
T interno:4; particella 46 sub 12, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 2 vani, Sup.Cat. Totale: 62 mq. - Totale escluse aree scoperte: 62 mq., Rendita Euro 273,72, VIA IMERA piano: T interno:6, in ditta alla parte donante, cui pervennero, in parte (500/1000 di proprietà di ) per averli acquistati, Parte_2 unitamente al di lei marito , nato a [...] il [...], con atto a rogito Persona_2 del Dottor , Notaio già di Agrigento del 14 gennaio 1985 Rep. N. 4.148/1711, registrato in Per_5
Agrigento il 23 gennaio 1985 al N. 563 ed ivi trascritto il 25 gennaio 1985 ai NN.1614/1494, in parte
(500/1000) di proprietà di entrambe le donanti, per successione legittima in morte del predetto
[...]
, come sopra generalizzato, apertasi in Agrigento l'8 aprile 2012 (Dich. Succ. N. 659 Vol. 9990 del Per_2
21 aprile 2015 - trascritta in Agrigento il 3 ottobre 2016 ai NN. 15995/13779);
“TERZA DONAZIONE”: , riservando l'usufrutto, sua vita natural durante, dona Controparte_2
e trasferisce a titolo gratuito, in conto di legittima e, se in esubero, in conto della futura disponibile, con dispensa dalla collazione, la nuda proprietà al figlio , il quale, a tal titolo, con animo Controparte_3 grato, quale suo bene personale, accetta, delle seguenti unità immobiliari: C) due (2) unità immobiliari destinate ad ufficio, site nel Comune di Agrigento, Via Imera N. 149, poste al piano rialzato, complanari e confinanti, composti uno di tre vani e servizio ed un altro di due vani e servizio, confinanti nel loro intero con locale caldaia, con corridoio di accesso, con le unità immobiliari descritte alla superiore seconda donazione, con locale ascensore, con area soprastante l'ingresso principale dell'edificio, allibrati al
5 Catasto Fabbricati del Comune di Agrigento (AG) al foglio 125, particella 46 sub 53, Z.C. 1, Cat. A/2, Cl.
8, Cons. 2,5 vani, Sup.Cat. Totale: 46 mq. - Totale escluse aree scoperte: 46 mq., Rendita Euro 419,62,
VIA IMERA piano: T interno:7 scala B e particelle graffate 46 sub 6 e sub 11, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4,
Cons. 3,5 vani, Sup.Cat. Totale: 83 mq. - Totale escluse aree scoperte: 79 mq., Rendita Euro 479,01,
VIA IMERA piano: T interno:5, in ditta alla parte donante, cui pervennero per averli acquistati con atto a rogito del Dottor , Notaio già di Agrigento del 14 gennaio 1985 Rep. N. 4.148/1711, registrato in Per_5
Agrigento il 23 gennaio 1985 al N. 563 ed ivi trascritto il 25 gennaio 1985 ai NN.1614/1494.”;
SUBORDINA la trascrizione della presente sentenza al suo passaggio in giudicato;
CONDANNA i convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 4500,00 per compensi professionali, in € 545,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento, 25 marzo 2025 Il Giudice
Silvia Capitano
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