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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/06/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 977/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 977/2022 promossa da:
C.F. ), con sede in Mombaruzzo (AT), Via Acqui n. 46, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Parte_2 (C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, C.F._1 in unione ed anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Oscar Podda (C.F. – C.F._2 p.e.c. e Giovanna Carla Nicotera (C.F. – p.e.c. Email_1 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Email_2
Giampaolo Bacicchi (C.F. in Firenze, Via Alfieri n. 19 C.F._4
ATTORE contro
(P. IVA ), in persona dell'Amministratore Unico OR Controparte_1 P.IVA_2 [...]
con sede in Firenze, Via Rocca Tedalda n. 96 ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via CP_2 Giorgio La Pira n. 21, presso lo studio dell'Avv. Adele D'Elia (Cod. Fisc. – CodiceFiscale_5 telefax 055/3994506 – indirizzo e-mail – indirizzo e-mail certificata Email_3
, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata Email_4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni necessario accertamento e declaratoria: - in via principale: revocare, e/o annullare, e/o dichiarare nullo e/o inefficace con la miglior formula il decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze n. 5096/2021 del 07.12.2021 (R.G. n. 13460/2021) notificato il 13.12.2021 e, per l'effetto - condannare Controparte_1 alla restituzione dell'importo di € 24.529,15 versato da a seguito della Parte_1 concessione della provvisoria esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo, oltre interessi moratori nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, dal 5.4.2023 al saldo;
- in ogni caso, respingere le domande formulate da perché infondate in fatto ed in diritto e non provate;
- in via Controparte_1 riconvenzionale: condannare al pagamento in favore di (i) di € Controparte_1 Parte_1
2.253,53, oltre interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 dal 1.4.2020 sino all'integrale soddisfo nonché (ii) di € 53.579,35 (per le note pro forma nn. 161/2021 e 168/2021), oltre interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 dal 1.4.2020 sino all'integrale soddisfo e (iii) di € 4.208,03, oltre Iva (per prodotti non ritirati) oltre interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla domanda sino all'integrale soddisfo, ovvero delle diverse somme che saranno
pagina 1 di 7 accertate in corso di causa. In via istruttoria: occorrendo e senza inversione dell'onere della prova gravante su ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze dedotte nei Controparte_1 capitoli di prova articolati dalla nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. Parte_1
2 c.p.c., con i testi ivi indicati, limitatamente ai capitoli non ammessi. Respingere le istanze istruttorie di perché inammissibili per i motivi illustrati dalla nella Controparte_1 Parte_1 propria memoria ex art. 183, comma, n. 3 c.p.c.; nel denegato caso di ammissione anche di uno solo capitoli di prova avversari, ammettere 2 la a prova contraria, coi testi indicati Parte_1 nella propria memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Per parte convenuta opposta: respinta ogni eccezione, domanda ed istanza avversaria, compresa quella in via riconvenzionale, conclude per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e per la condanna della opponente al pagamento in favore dell'opposta delle somme dallo stesso portate con le somme ivi indicate. In via istruttoria, per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi anche a controprova su quelli eventualmente ammessi di parte avversa. Con vittoria di spese ed onorari.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze Parte_1
n. 5096/2021 emesso in data 07.12.2021 (R.G. n. 13460/2021), notificato il 13.12.2021, su istanza di per la complessiva somma di € 18.996,62 (oltre interessi e spese), che avrebbe Controparte_1 origine: - dalle fatture n. 2472/2019 e 2473/2019 per complessivi € 51.820,98 emesse da per CP_1 forniture di merce;
- cifra poi ridotta a € 16.672,32, a seguito di una “una compensazione delle somme dare/avere in data 20 maggio 2020”; - inoltre, dalla fattura n. 290/2021 per € 2.107,20 emessa da CP_1 sempre per “fornitura di merce”.
A fondamento dell'opposizione, ha allegato: quale azienda che si occupa di produzione e vendita di prodotti dolciari, di essere stata contattata, nel giugno 2019, dal sig. Presidente del Controparte_2
Consiglio di Amministrazione di che le proponeva una collaborazione per la Controparte_1 produzione e commercializzazione di prodotti senza glutine (gluten free), dichiarando di disporre dei macchinari e del necessario know-how, nonché del supporto del tecnologo alimentare dott.
[...]
che, in base all'accordo raggiunto, la si sarebbe occupata, in una prima CP_3 Parte_1 fase, con il supporto di e dell'esperto suddetto, della produzione nel proprio stabilimento di CP_1
Fontanile (AT), mentre si sarebbe occupata della commercializzazione attraverso la propria rete,
CP_1 mentre, in un secondo momento, le parti avrebbero convogliato produzione e commercializzazione in un'unica società partecipata da e che, nello specifico, Parte_1 CP_1 Controparte_3 nella prima fase, temporanea, si erano pattuiti: 1) la concessione da parte di alla in
CP_1 Pt_1 comodato gratuito dei macchinari e impianti necessari alla produzione;
2) la fornitura da parte di Sfera alla Vicenzi di materiali (materie prime, imballi e confezionamento) idonei all'utilizzo nella produzione, pagabili dalla Vicenzi a consumo o restituibili a Sfera allo stesso prezzo definito per l'acquisto se non utilizzati;
3) l'apporto da parte di delle e del know-how produttivo;
4) la
CP_1 Pt_3 messa a disposizione degli spazi (stabilimento a Fontanile) e l'assunzione del personale per la produzione da parte della 5) la partecipazione al progetto del dottor (poi Pt_1 Controparte_3 venuto a mancare nell'ottobre 2019) per le sue specifiche competenze;
6) la supervisione di nella
CP_1 fase di avvio della produzione tramite il Prof. che, nella sostanza, tra le parti era Persona_1 intercorso un tipico rapporto di sub-fornitura, come dimostrato dallo scambio mail intervenuto;
che, dopo che le parti avevano dato avvio alla prima fase del rapporto, erano insorti numerosi problemi riguardanti i macchinari forniti da , risultati non funzionanti, nonché le materie prime parimenti
CP_1 fornite da , alcune delle quali scadute e, come tali, inutilizzabili, e gli imballi per il
CP_1 confezionamento sempre inutilizzabili, l'apporto del know-how, pur spettante a , in realtà fornito
CP_1
pagina 2 di 7 dal sig. , esperto del settore, e remunerato direttamente dalla che, dopo Persona_2 Pt_1 l'avvio della produzione, il rapporto fra le parti si era interrotto, per l'inerzia di , nel marzo 2020; CP_1 che nulla è dovuto per le fatture azionate in via monitoria da perché aventi ad oggetto imballaggi, CP_1 materiale di consumo e materie prime in parte ab origine inutilizzabili e in parte rimasti inutilizzati dopo l'interruzione del rapporto;
che, nell'ipotesi subordinata in cui il rapporto di sub-fornitura dedotto non fosse ritenuto validamente stipulato per iscritto, la conseguente nullità del rapporto travolgerebbe anche i crediti azionati da in via monitoria. CP_1
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed ha proposto domanda riconvenzionale volta alla condanna di al pagamento, in favore di (i) di € Controparte_1 Parte_1 2.253,53, oltre interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 dal 1.4.2020 sino all'integrale soddisfo nonché (ii) di € 53.579,35 (per le note pro forma nn. 161/2021 e 168/2021), oltre interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 dal 1.4.2020 sino all'integrale soddisfo e di € 4.208,03, oltre Iva (per prodotti non ritirati) ed oltre interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla domanda sino all'integrale soddisfo, ovvero delle diverse somme accertate in corso di causa.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito: che tra le parti non era mai stato Controparte_1 stipulato un accordo scritto, né il rapporto fra le stesse intercorso poteva qualificarsi come di sub- fornitura, ma si era concretizzato, per il periodo iniziale, nell'obbligo assunto da di consegnare CP_1 alla presso il suo stabilimento di Fontanile alcuni macchinari, concessi in comodato Parte_1 gratuito fino al 31.12.2019, da utilizzarsi da parte della per la produzione di una linea di Pt_1 prodotti gluten free senza alcun regime di esclusività per di aver fornito un apporto Controparte_1 iniziale di materie prime ed imballaggi utili per dare avvio ai processi produttivi, che, tuttavia, la era libera di acquistare anche da altri fornitori o di utilizzarli per produzioni in favore di Parte_1 propri clienti, come in effetti era avvenuto;
di aver fornito l'opera di supervisione attraverso il proprio collaboratore dott. che, di contro, avrebbe acquistato, ad un prezzo Persona_1 CP_1 ridotto, parte delle merci prodotte dallo stabilimento di Fontanile provvedendo alla loro commercializzazione;
che l'attività prendeva avvio e lo stabilimento di Fontanile cominciava a produrre grazie ai macchinari della all'opera di supervisione del Dott. CP_1 CP_1 Persona_1 ed alle consulenze del OR , il quale offriva il proprio apporto di
[...] Persona_2 conoscenze e consulenze solo ed esclusivamente in favore della e dei dipendenti Parte_1 di questa, che provvedeva a richiederne gli interventi ed a organizzarne la trasferta decidendo e sostenendo i relativi costi;
che ha provveduto alla fatturazione delle forniture di merci Controparte_1
e, con cadenza regolare, alla reciproca compensazione delle partite di dare/avere, mai contestate da controparte;
che, tuttavia, già ad inizio 2020, unitamente al successo ottenuto dai prodotti gluten free grazie all'opera di commercializzazione e promozione svolta dalla ed il conseguente Controparte_1 aumento degli ordinativi, cominciavano a rilevarsi anche le inefficienze e l'incompetenza nella produzione della con numerosa merce prodotta e rimandata indietro a Parte_1 CP_1 dai propri clienti per la presenza di muffa;
che, infine, le perduranti incertezze della
[...] [...]
la decisione di questa non dare maggior impulso alla produzione, ed anzi di Parte_1 interromperla del tutto, avevano incrinato definitivamente la fiducia tra le due società provocando la cessazione dei rapporti;
che le contestazioni avanzate in questa sede in ordine alle merci fornite non erano mai state proposte in corso di rapporto;
che, in ogni caso, controparte era decaduta dall'azione di garanzia per vizi ex artt. 1490 e 1495, la quale era anche prescritta;
che le spese per la manutenzione dei macchinari, eventualmente malfunzionanti, erano a carico del comodatario;
che i costi delle consulenze rese dal sig. erano a carico della la quale ne aveva Persona_2 Parte_1 usufruito;
che la domanda riconvenzionale ex adverso proposta era infondata.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
pagina 3 di 7 La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali.
*************************************
Preliminarmente, deve procedersi alla qualificazione giuridica del rapporto intercorso fra le parti, che parte opponente riconduce alla subfornitura.
Il contratto di subfornitura, introdotto con la legge n. 1992/1998, è il contratto in forza del quale un'impresa si impegna ad effettuare, per conto ed a favore di altra impresa committente, lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente medesima o a fornire a quest'ultima prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o, comunque, utilizzati nell'ambito dell'attività economica della stessa o nella produzione di un bene complesso, in conformità a modelli o prototipi, conoscenze tecniche e tecnologie, progetti esecutivi forniti dal committente, che ne conserva la proprietà industriale con l'obbligo di riservatezza per il subfornitore.
Il contratto deve essere redatto in forma scritta, prescritta ad substantiam.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 18186 del 2014, ha chiarito che:” Il contratto di subfornitura è una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa oltre che sul piano del rapporto commerciale e di mercato anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione, assunte nel loro più ampio significato, sicché il requisito della
«conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente», di cui all'art. 1 l. 18 giugno 1998 n. 192, si riferisce a tutte le fattispecie ivi descritte, compresa la «lavorazione su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente», dato che anche in tal caso la commessa di subfornitura comporta l'inserimento del subfornitore in un determinato livello del processo produttivo proprio del committente”.
L'inserimento del subfornitore nel ciclo produttivo del fornitore risulta l'elemento distintivo, con cui è richiesto che la lavorazione da parte del primo avvenga secondo la progettualità e le direttive tecniche impartite dal secondo (rispondenti alle esigenze di mercato da quest'ultimo intercettate), per cui la cosiddetta dipendenza tecnica si pone come il risvolto operativo attraverso il quale normalmente si denota la dipendenza economica, di cui è elemento qualificante e sintomatico.
Nel caso di specie, documentalmente provata è la “Ipotesi di accordo per la nascita della collaborazione sulla produzione di una linea Gluten Free” contenuta nella mail datata 9.9.2019 inviata da alla a seguito della “riunione che abbiamo avuto e sulla base Controparte_3 Parte_1 dell'interesse sviluppato da tutte le parti per la nascita del progetto Gluten Free”.
La fattibilità economica ed operativa del progetto sarebbe stata sperimentata attraverso un “periodo ponte” sino al 31.12.2019, data alla quale si sarebbe analizzato il risultato conseguito e, in caso di valutazione positiva, si sarebbe formalizzata la costituzione di una società composta al 33% da:
[...]
o società di sua proprietà, 1% da destinarsi ad un Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 professionista deciso dalle parti. Quanto all'apporto di ciascun socio, è stato previsto: a carico della un investimento iniziale per approntare lo spazio operativo e tutte le fasi iniziali, Parte_1 nonché l'affitto del capannone sino al 31.12.2019; assumeva il coordinamento Controparte_3 generale della fase di start up, della messa a punto dello stabilimento produttivo e delle produzioni, la cura della produzione e l'apporto di contatti e conoscenze per lo sviluppo di nuovi prodotti;
CP_1 si impegnava ad apportare i macchinari e ad assumerne i costi di trasporto, nonché ad apportare un avviamento commerciale comprensivo di tutte le ricette e di un fatturato stimato in Euro 350/500.000 su base annua, una rete commerciale attiva per la promozione e lo sviluppo dei nuovi prodotti e la partecipazione con i prodotti Gluten Free alla manifestazione Anuga di Colonia.
I macchinari venivano ceduto in comodato d'uso gratuito da sino al 31.12.2019. CP_1
pagina 4 di 7 I compiti e gli obblighi di ciascun partecipante all'accordo, nella fase iniziale, erano, quindi, volti a verificare la fattibilità del progetto di costituzione di una società fra i medesimi per la produzione di prodotti Gluten Free, che, in tale fase, costituiva operativamente una divisione interna della
[...]
come espressamente previsto nella Ipotesi di accordo suindicata. Parte_1
In esecuzione di tale accordo preliminare alla costituzione della società, venivano inviati da CP_1 alla i macchinari per la produzione, che avrebbero dovuto essere “custoditi ed utilizzati Parte_1 secondo le regole del Buon Padre di Famiglia e coperti da polizza assicurativa incendio e furto per Euro 200.000,00”, come chiarito nella mail inviata da a in data Controparte_2 Parte_2
10.10.2019. In tale documento si precisa, altresì, che le produzioni effettuate dalla non Parte_1 sarebbe state destinate in via esclusiva a , la quale avrebbe rappresentato un regolare cliente CP_1 commerciale per i primi 15 mesi.
A tale ipotesi di accordo è seguita la stipula del vero e proprio “Accordo di sviluppo prodotti e inizio attività”, contenente le regole sopra indicate, nel quale si dichiara che, vista la necessità di presenza tempestiva sul mercato, le parti decidono di iniziare la produzione, che verrà eseguita temporaneamente da con i macchinari concessi in comodato d'uso da . I prodotti dovevano essere Pt_1 CP_1 venduti a “con adeguata marginalità” e avrebbe provveduto alla vendita diretta tramite la CP_1 CP_1 propria rete distributiva. In tale accordo, le parti si impegnano poi a definire entro il 31.12.2020 le modalità per la costituzione della società, che avrebbe assunto in affitto d'azienda da l'attività Pt_1 produttiva. Oltre a ciò, è previsto l'impegno di a trasferire a materiali (materie prime, CP_1 Pt_1 imballi e confezionamento) giacenti nei suoi magazzini, “che dovranno essere controllati ed inventariati al fine di verificarne l'utilizzabilità per la produzione”. avrebbe fatturato a i CP_1 Pt_1 materiali e la fattura sarebbe stata pagata in funzione del consumo dei materiali stessi con cadenza mensile.
I documenti sopra analizzati consentono di escludere che, tra le parti, sia intercorso un rapporto di subfornitura, non ravvisandosi un rapporto di dipendenza economica del subfornitore rispetto al committente, ma operando tutte le parti su un piano paritetico, ognuna con i propri compiti ed obbligazioni. In particolare, nell'accordo che abbiamo sopra analizzato era previsto: la concessione in comodato d'uso gratuito dei macchinari da a - Controparte_1 Parte_1 la vendita di materie prime ed imballaggi da a - la vendita di Controparte_1 Parte_1 prodotti finiti da a ad un prezzo ridotto dell'11%, rispetto al Parte_1 Controparte_1 prezzo che sarebbe stato praticato al cliente finale diverso.
Inoltre, la fattispecie della subfornitura deve escludersi anche in ragione del rapporto di non esclusività della produzione effettuata dalla nei confronti di , come documentalmente Parte_1 CP_1 provato.
In sostanza, le parti hanno concluso un accordo, nei termini sopra descritti, preliminare e prodromico alla costituzione di una società fra le stesse per la produzione di prodotti Gluten Free, che, temporaneamente, sarebbe avvenuta presso lo stabilimento della ed a cura della stessa, Parte_1 con i macchinari forniti dalla;
con la costituzione della nuova società, poi, l'attività CP_1 produttiva sarebbe stata acquisita in affitto di azienda proprio dalla la quale, in questa Parte_1 fase, pertanto, assume un ruolo tutt'altro che di dipendenza economica rispetto alle altre parti del rapporto.
E pacifico tra le parti che il rapporto, come regolato dall'Accordo fra di esse intercorso, abbia avuto inizio e che, in particolare, siano stati consegnati da parte di i macchinari ed il materiale CP_1 pattuito.
pagina 5 di 7 E', altresì, pacifico e documentalmente provato che abbia provveduto alla fatturazione delle CP_1 forniture di merci e, con cadenza regolare, alla reciproca compensazione delle partite di dare/avere tra le parti.
Le prime contestazioni di parte opponente sono state avanzate a marzo 2021 e sulle stesse la Pt_1 fonda la propria domanda riconvenzionale, formulata per crediti a suo dire vantati in quanto: - i
[...] macchinari che utilizzava per la produzione presso il proprio stabilimento, consegnati da CP_1 in regime di comodato, avrebbero richiesto manutenzioni;
- alcune delle materie prime fornite da
[...] sarebbero state vendute e consegnate quando erano già scadute, ovvero non erano Controparte_1 idonee alla produzione;
- avrebbe dovuto farsi parzialmente carico delle spese di Controparte_1 consulenza dell'esperto , utilizzato per l'apprendimento delle tecniche di Persona_2 fabbricazione dei prodotti gluten-free dalla nel proprio stabilimento. Parte_1
Quanto alle materie prime e agli imballaggi, è documentato che le merci di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio siano state consegnate nello stabilimento di Fontanile il 10.10.2019
(vedi DDT prodotti in giudizio da parte opponente): da tale momento fino all'introduzione del presente giudizio non risulta che sia mai stata avanzata alcuna contestazione, scritta o verbale, da parte della in ordine alla loro inutilizzabilità o inidoneità. Nessuna contestazione è avvenuta da Parte_1 parte della neppure dopo la cessazione del rapporto, quando fu decisa la riconsegna dei Parte_1 macchinari a , quando il dott. , con mail del 2 e dell'8.7.2020, nell'accordarsi per il CP_1 Parte_2 ritiro, non contestò alcunchè, nè in ordine ai macchinari né in ordine alle materie prime.
La ha prodotto (come doc. 21) una mail datata 4.8.2020 (quando già il rapporto era Parte_1 chiuso) nella quale il dott. , dopo la riconsegna dei macchinari, chiede di poter eventualmente Parte_2
“restituire al prezzo di costo” a alcune materie prime ed alcuni imballaggi rimasti utilizzati, CP_1 senza indicare né la quantità né il costo.
Anche le assunzioni testimoniali non ha fornito alcun contributo probatorio in tal senso.
La teste , figli dell'Amministratore Unico e legale rappresentante della Testimone_1 società opponente , la cui testimonianza deve, pertanto, essere attentamente Parte_2 valutata ai fini dell'attendibilità, ha genericamente dichiarato di essere stata presente al momento dello scarico delle merci e di aver segnato le materie prime scadute, ma di non ricordarsi di aver emesso note di credito per le fatture azionate.
La teste impiegata amministrativa della società opponente. ha riferito, anch'essa Testimone_2 genericamente, che “una buona parte delle materie prime era scaduta e che non tutti gli imballaggi erano idonei alla produzione”.
Le suddette testimonianze hanno un contenuto generico e non trovano riscontro in contestazioni immediatamente e tempestivamente avanzate dalla a;
pertanto, non possono Parte_1 CP_1 ritenersi idonee a dimostrare i vizi delle materie prime denunciate dalla opponente, anche perché non specifiche in ordine a tipo e quantità delle stesse.
Quanto ai macchinari, il contratto di comodato d'uso con cui gli stessi sono stati concessi da CP_1
alla prevedeva che l'installazione e la manutenzione ordinaria sarebbe stata a
[...] Parte_1 carico della comodataria, come risulta da PEC del 20.12.2019.
Tutti i testi escussi, sia a prova diretta, e , sia a prova Persona_1 CP_4 Persona_2 contraria, e hanno confermato che, una volta messi a Testimone_3 Testimone_1 punto in loco i macchinari oggetto del comodato, furono utilizzati per la produzione e non è emersa, dalle testimonianze assunte, la necessità di una loro manutenzione straordinaria.
In merito alle consulenze rese dal tecnico , dirimente è quanto riferito dal medesimo Persona_2 in sede di escussione testimoniale, ossia: “fui chiamato dai perché il loro tecnico interno era Parte_2
pagina 6 di 7 venuto a mancare….Venivo chiamato all'occorrenza, io fatturavo alla , confermando, Parte_1 pertanto, di essere stato incaricato direttamente da tale ultima società, che lo doveva retribuire per le consulenze prestate.
La domanda riconvenzionale di parte opponente, sotto tutti i profili sopra argomentati, è infondata e va rigettata.
La domanda della di pagamento della Fattura 29/X dell'1 aprile 2021 di € Parte_1 1.791,04 (doc. 24 allegato all'atto di citazione in opposizione), secondo l'assunto di parte opponente relativa ad inesattezze compiute da nella fatturazione, è stata emessa con la causale Controparte_1
“imputazione percentuale margine su vostre fatture del 22.5.2020 n. 874, 875 876, 877” (rispettivamente per i seguenti importi di € 148,91, di € 195,84, di € 118,28 e di € 595,02), “maggior addebito su vs fattura 1560 del 31.8.2020”, addirittura una “e-mail del 4.6.2020” del valore di € 352,17.
Con pec del 4 giugno 2020 (doc. 2 allegato alla comparsa di risposta) in virtù degli Controparte_1 accordi tra le parti relativi alla scontistica da applicare al momento dell'acquisto dei prodotti, aveva emesso alcune note di debito. Anche in questo caso parte opponente nulla ha contestato, ma si è
“accorta” del presunto errore dopo un anno, e solo dopo essere stata sollecitata da a Controparte_1 saldare i propri debiti. Giova sottolineare innanzitutto che l'esistenza dell'accordo sugli sconti è pacifica in causa, sia perché non contestata, sia perché la circostanza è stata confermata dal teste a prova diretta e da quello a prova contraria . In secondo luogo è Persona_1 Testimone_3 opportuno sottolineare, a fronte dei conteggi analitici effettuati da nella pec Controparte_1 sopracitata, il carattere generico e non chiaro della descrizione resa in fattura dalla Parte_1
che non consente di ritenere fondata la domanda di pagamento della fattura, a fronte della
[...] contestazione della pretesa creditoria ad opera della convenuta opposta.
La domanda della di pagamento della Fattura 28/X dell'1 aprile 2021 di € 1.750,35 Parte_1 asseritamente emessa dalla a storno della fattura di n. 290 del 25 Parte_1 Controparte_1 febbraio 2021, come emerge dal raffronto dei documenti agli atti, e cioè il doc. 19 di parte opponente allegato all'atto di opposizione (Fattura 877/2020) e il doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione dalla convenuta opposta (Fattura 290/2021), non vi è alcuna corrispondenza tra i lotti richiamati nel primo e quelli di cui al secondo documento, con la conseguenza che la fattura azionata con ricorso per d.i. per il riaddebito di importi già richiesti è del tutto destituita di fondamento.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n.
5096/2021 emesso in data 07.12.2021. RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte opponente.
CONDANNA la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 6 giugno 2025l
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 977/2022 promossa da:
C.F. ), con sede in Mombaruzzo (AT), Via Acqui n. 46, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Parte_2 (C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, C.F._1 in unione ed anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Oscar Podda (C.F. – C.F._2 p.e.c. e Giovanna Carla Nicotera (C.F. – p.e.c. Email_1 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Email_2
Giampaolo Bacicchi (C.F. in Firenze, Via Alfieri n. 19 C.F._4
ATTORE contro
(P. IVA ), in persona dell'Amministratore Unico OR Controparte_1 P.IVA_2 [...]
con sede in Firenze, Via Rocca Tedalda n. 96 ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via CP_2 Giorgio La Pira n. 21, presso lo studio dell'Avv. Adele D'Elia (Cod. Fisc. – CodiceFiscale_5 telefax 055/3994506 – indirizzo e-mail – indirizzo e-mail certificata Email_3
, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata Email_4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni necessario accertamento e declaratoria: - in via principale: revocare, e/o annullare, e/o dichiarare nullo e/o inefficace con la miglior formula il decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze n. 5096/2021 del 07.12.2021 (R.G. n. 13460/2021) notificato il 13.12.2021 e, per l'effetto - condannare Controparte_1 alla restituzione dell'importo di € 24.529,15 versato da a seguito della Parte_1 concessione della provvisoria esecuzione del medesimo decreto ingiuntivo, oltre interessi moratori nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, dal 5.4.2023 al saldo;
- in ogni caso, respingere le domande formulate da perché infondate in fatto ed in diritto e non provate;
- in via Controparte_1 riconvenzionale: condannare al pagamento in favore di (i) di € Controparte_1 Parte_1
2.253,53, oltre interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 dal 1.4.2020 sino all'integrale soddisfo nonché (ii) di € 53.579,35 (per le note pro forma nn. 161/2021 e 168/2021), oltre interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 dal 1.4.2020 sino all'integrale soddisfo e (iii) di € 4.208,03, oltre Iva (per prodotti non ritirati) oltre interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla domanda sino all'integrale soddisfo, ovvero delle diverse somme che saranno
pagina 1 di 7 accertate in corso di causa. In via istruttoria: occorrendo e senza inversione dell'onere della prova gravante su ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze dedotte nei Controparte_1 capitoli di prova articolati dalla nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. Parte_1
2 c.p.c., con i testi ivi indicati, limitatamente ai capitoli non ammessi. Respingere le istanze istruttorie di perché inammissibili per i motivi illustrati dalla nella Controparte_1 Parte_1 propria memoria ex art. 183, comma, n. 3 c.p.c.; nel denegato caso di ammissione anche di uno solo capitoli di prova avversari, ammettere 2 la a prova contraria, coi testi indicati Parte_1 nella propria memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Per parte convenuta opposta: respinta ogni eccezione, domanda ed istanza avversaria, compresa quella in via riconvenzionale, conclude per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e per la condanna della opponente al pagamento in favore dell'opposta delle somme dallo stesso portate con le somme ivi indicate. In via istruttoria, per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi anche a controprova su quelli eventualmente ammessi di parte avversa. Con vittoria di spese ed onorari.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze Parte_1
n. 5096/2021 emesso in data 07.12.2021 (R.G. n. 13460/2021), notificato il 13.12.2021, su istanza di per la complessiva somma di € 18.996,62 (oltre interessi e spese), che avrebbe Controparte_1 origine: - dalle fatture n. 2472/2019 e 2473/2019 per complessivi € 51.820,98 emesse da per CP_1 forniture di merce;
- cifra poi ridotta a € 16.672,32, a seguito di una “una compensazione delle somme dare/avere in data 20 maggio 2020”; - inoltre, dalla fattura n. 290/2021 per € 2.107,20 emessa da CP_1 sempre per “fornitura di merce”.
A fondamento dell'opposizione, ha allegato: quale azienda che si occupa di produzione e vendita di prodotti dolciari, di essere stata contattata, nel giugno 2019, dal sig. Presidente del Controparte_2
Consiglio di Amministrazione di che le proponeva una collaborazione per la Controparte_1 produzione e commercializzazione di prodotti senza glutine (gluten free), dichiarando di disporre dei macchinari e del necessario know-how, nonché del supporto del tecnologo alimentare dott.
[...]
che, in base all'accordo raggiunto, la si sarebbe occupata, in una prima CP_3 Parte_1 fase, con il supporto di e dell'esperto suddetto, della produzione nel proprio stabilimento di CP_1
Fontanile (AT), mentre si sarebbe occupata della commercializzazione attraverso la propria rete,
CP_1 mentre, in un secondo momento, le parti avrebbero convogliato produzione e commercializzazione in un'unica società partecipata da e che, nello specifico, Parte_1 CP_1 Controparte_3 nella prima fase, temporanea, si erano pattuiti: 1) la concessione da parte di alla in
CP_1 Pt_1 comodato gratuito dei macchinari e impianti necessari alla produzione;
2) la fornitura da parte di Sfera alla Vicenzi di materiali (materie prime, imballi e confezionamento) idonei all'utilizzo nella produzione, pagabili dalla Vicenzi a consumo o restituibili a Sfera allo stesso prezzo definito per l'acquisto se non utilizzati;
3) l'apporto da parte di delle e del know-how produttivo;
4) la
CP_1 Pt_3 messa a disposizione degli spazi (stabilimento a Fontanile) e l'assunzione del personale per la produzione da parte della 5) la partecipazione al progetto del dottor (poi Pt_1 Controparte_3 venuto a mancare nell'ottobre 2019) per le sue specifiche competenze;
6) la supervisione di nella
CP_1 fase di avvio della produzione tramite il Prof. che, nella sostanza, tra le parti era Persona_1 intercorso un tipico rapporto di sub-fornitura, come dimostrato dallo scambio mail intervenuto;
che, dopo che le parti avevano dato avvio alla prima fase del rapporto, erano insorti numerosi problemi riguardanti i macchinari forniti da , risultati non funzionanti, nonché le materie prime parimenti
CP_1 fornite da , alcune delle quali scadute e, come tali, inutilizzabili, e gli imballi per il
CP_1 confezionamento sempre inutilizzabili, l'apporto del know-how, pur spettante a , in realtà fornito
CP_1
pagina 2 di 7 dal sig. , esperto del settore, e remunerato direttamente dalla che, dopo Persona_2 Pt_1 l'avvio della produzione, il rapporto fra le parti si era interrotto, per l'inerzia di , nel marzo 2020; CP_1 che nulla è dovuto per le fatture azionate in via monitoria da perché aventi ad oggetto imballaggi, CP_1 materiale di consumo e materie prime in parte ab origine inutilizzabili e in parte rimasti inutilizzati dopo l'interruzione del rapporto;
che, nell'ipotesi subordinata in cui il rapporto di sub-fornitura dedotto non fosse ritenuto validamente stipulato per iscritto, la conseguente nullità del rapporto travolgerebbe anche i crediti azionati da in via monitoria. CP_1
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed ha proposto domanda riconvenzionale volta alla condanna di al pagamento, in favore di (i) di € Controparte_1 Parte_1 2.253,53, oltre interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 dal 1.4.2020 sino all'integrale soddisfo nonché (ii) di € 53.579,35 (per le note pro forma nn. 161/2021 e 168/2021), oltre interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 dal 1.4.2020 sino all'integrale soddisfo e di € 4.208,03, oltre Iva (per prodotti non ritirati) ed oltre interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 dalla domanda sino all'integrale soddisfo, ovvero delle diverse somme accertate in corso di causa.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito: che tra le parti non era mai stato Controparte_1 stipulato un accordo scritto, né il rapporto fra le stesse intercorso poteva qualificarsi come di sub- fornitura, ma si era concretizzato, per il periodo iniziale, nell'obbligo assunto da di consegnare CP_1 alla presso il suo stabilimento di Fontanile alcuni macchinari, concessi in comodato Parte_1 gratuito fino al 31.12.2019, da utilizzarsi da parte della per la produzione di una linea di Pt_1 prodotti gluten free senza alcun regime di esclusività per di aver fornito un apporto Controparte_1 iniziale di materie prime ed imballaggi utili per dare avvio ai processi produttivi, che, tuttavia, la era libera di acquistare anche da altri fornitori o di utilizzarli per produzioni in favore di Parte_1 propri clienti, come in effetti era avvenuto;
di aver fornito l'opera di supervisione attraverso il proprio collaboratore dott. che, di contro, avrebbe acquistato, ad un prezzo Persona_1 CP_1 ridotto, parte delle merci prodotte dallo stabilimento di Fontanile provvedendo alla loro commercializzazione;
che l'attività prendeva avvio e lo stabilimento di Fontanile cominciava a produrre grazie ai macchinari della all'opera di supervisione del Dott. CP_1 CP_1 Persona_1 ed alle consulenze del OR , il quale offriva il proprio apporto di
[...] Persona_2 conoscenze e consulenze solo ed esclusivamente in favore della e dei dipendenti Parte_1 di questa, che provvedeva a richiederne gli interventi ed a organizzarne la trasferta decidendo e sostenendo i relativi costi;
che ha provveduto alla fatturazione delle forniture di merci Controparte_1
e, con cadenza regolare, alla reciproca compensazione delle partite di dare/avere, mai contestate da controparte;
che, tuttavia, già ad inizio 2020, unitamente al successo ottenuto dai prodotti gluten free grazie all'opera di commercializzazione e promozione svolta dalla ed il conseguente Controparte_1 aumento degli ordinativi, cominciavano a rilevarsi anche le inefficienze e l'incompetenza nella produzione della con numerosa merce prodotta e rimandata indietro a Parte_1 CP_1 dai propri clienti per la presenza di muffa;
che, infine, le perduranti incertezze della
[...] [...]
la decisione di questa non dare maggior impulso alla produzione, ed anzi di Parte_1 interromperla del tutto, avevano incrinato definitivamente la fiducia tra le due società provocando la cessazione dei rapporti;
che le contestazioni avanzate in questa sede in ordine alle merci fornite non erano mai state proposte in corso di rapporto;
che, in ogni caso, controparte era decaduta dall'azione di garanzia per vizi ex artt. 1490 e 1495, la quale era anche prescritta;
che le spese per la manutenzione dei macchinari, eventualmente malfunzionanti, erano a carico del comodatario;
che i costi delle consulenze rese dal sig. erano a carico della la quale ne aveva Persona_2 Parte_1 usufruito;
che la domanda riconvenzionale ex adverso proposta era infondata.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
pagina 3 di 7 La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali.
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Preliminarmente, deve procedersi alla qualificazione giuridica del rapporto intercorso fra le parti, che parte opponente riconduce alla subfornitura.
Il contratto di subfornitura, introdotto con la legge n. 1992/1998, è il contratto in forza del quale un'impresa si impegna ad effettuare, per conto ed a favore di altra impresa committente, lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente medesima o a fornire a quest'ultima prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o, comunque, utilizzati nell'ambito dell'attività economica della stessa o nella produzione di un bene complesso, in conformità a modelli o prototipi, conoscenze tecniche e tecnologie, progetti esecutivi forniti dal committente, che ne conserva la proprietà industriale con l'obbligo di riservatezza per il subfornitore.
Il contratto deve essere redatto in forma scritta, prescritta ad substantiam.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 18186 del 2014, ha chiarito che:” Il contratto di subfornitura è una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa oltre che sul piano del rapporto commerciale e di mercato anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione, assunte nel loro più ampio significato, sicché il requisito della
«conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente», di cui all'art. 1 l. 18 giugno 1998 n. 192, si riferisce a tutte le fattispecie ivi descritte, compresa la «lavorazione su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente», dato che anche in tal caso la commessa di subfornitura comporta l'inserimento del subfornitore in un determinato livello del processo produttivo proprio del committente”.
L'inserimento del subfornitore nel ciclo produttivo del fornitore risulta l'elemento distintivo, con cui è richiesto che la lavorazione da parte del primo avvenga secondo la progettualità e le direttive tecniche impartite dal secondo (rispondenti alle esigenze di mercato da quest'ultimo intercettate), per cui la cosiddetta dipendenza tecnica si pone come il risvolto operativo attraverso il quale normalmente si denota la dipendenza economica, di cui è elemento qualificante e sintomatico.
Nel caso di specie, documentalmente provata è la “Ipotesi di accordo per la nascita della collaborazione sulla produzione di una linea Gluten Free” contenuta nella mail datata 9.9.2019 inviata da alla a seguito della “riunione che abbiamo avuto e sulla base Controparte_3 Parte_1 dell'interesse sviluppato da tutte le parti per la nascita del progetto Gluten Free”.
La fattibilità economica ed operativa del progetto sarebbe stata sperimentata attraverso un “periodo ponte” sino al 31.12.2019, data alla quale si sarebbe analizzato il risultato conseguito e, in caso di valutazione positiva, si sarebbe formalizzata la costituzione di una società composta al 33% da:
[...]
o società di sua proprietà, 1% da destinarsi ad un Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 professionista deciso dalle parti. Quanto all'apporto di ciascun socio, è stato previsto: a carico della un investimento iniziale per approntare lo spazio operativo e tutte le fasi iniziali, Parte_1 nonché l'affitto del capannone sino al 31.12.2019; assumeva il coordinamento Controparte_3 generale della fase di start up, della messa a punto dello stabilimento produttivo e delle produzioni, la cura della produzione e l'apporto di contatti e conoscenze per lo sviluppo di nuovi prodotti;
CP_1 si impegnava ad apportare i macchinari e ad assumerne i costi di trasporto, nonché ad apportare un avviamento commerciale comprensivo di tutte le ricette e di un fatturato stimato in Euro 350/500.000 su base annua, una rete commerciale attiva per la promozione e lo sviluppo dei nuovi prodotti e la partecipazione con i prodotti Gluten Free alla manifestazione Anuga di Colonia.
I macchinari venivano ceduto in comodato d'uso gratuito da sino al 31.12.2019. CP_1
pagina 4 di 7 I compiti e gli obblighi di ciascun partecipante all'accordo, nella fase iniziale, erano, quindi, volti a verificare la fattibilità del progetto di costituzione di una società fra i medesimi per la produzione di prodotti Gluten Free, che, in tale fase, costituiva operativamente una divisione interna della
[...]
come espressamente previsto nella Ipotesi di accordo suindicata. Parte_1
In esecuzione di tale accordo preliminare alla costituzione della società, venivano inviati da CP_1 alla i macchinari per la produzione, che avrebbero dovuto essere “custoditi ed utilizzati Parte_1 secondo le regole del Buon Padre di Famiglia e coperti da polizza assicurativa incendio e furto per Euro 200.000,00”, come chiarito nella mail inviata da a in data Controparte_2 Parte_2
10.10.2019. In tale documento si precisa, altresì, che le produzioni effettuate dalla non Parte_1 sarebbe state destinate in via esclusiva a , la quale avrebbe rappresentato un regolare cliente CP_1 commerciale per i primi 15 mesi.
A tale ipotesi di accordo è seguita la stipula del vero e proprio “Accordo di sviluppo prodotti e inizio attività”, contenente le regole sopra indicate, nel quale si dichiara che, vista la necessità di presenza tempestiva sul mercato, le parti decidono di iniziare la produzione, che verrà eseguita temporaneamente da con i macchinari concessi in comodato d'uso da . I prodotti dovevano essere Pt_1 CP_1 venduti a “con adeguata marginalità” e avrebbe provveduto alla vendita diretta tramite la CP_1 CP_1 propria rete distributiva. In tale accordo, le parti si impegnano poi a definire entro il 31.12.2020 le modalità per la costituzione della società, che avrebbe assunto in affitto d'azienda da l'attività Pt_1 produttiva. Oltre a ciò, è previsto l'impegno di a trasferire a materiali (materie prime, CP_1 Pt_1 imballi e confezionamento) giacenti nei suoi magazzini, “che dovranno essere controllati ed inventariati al fine di verificarne l'utilizzabilità per la produzione”. avrebbe fatturato a i CP_1 Pt_1 materiali e la fattura sarebbe stata pagata in funzione del consumo dei materiali stessi con cadenza mensile.
I documenti sopra analizzati consentono di escludere che, tra le parti, sia intercorso un rapporto di subfornitura, non ravvisandosi un rapporto di dipendenza economica del subfornitore rispetto al committente, ma operando tutte le parti su un piano paritetico, ognuna con i propri compiti ed obbligazioni. In particolare, nell'accordo che abbiamo sopra analizzato era previsto: la concessione in comodato d'uso gratuito dei macchinari da a - Controparte_1 Parte_1 la vendita di materie prime ed imballaggi da a - la vendita di Controparte_1 Parte_1 prodotti finiti da a ad un prezzo ridotto dell'11%, rispetto al Parte_1 Controparte_1 prezzo che sarebbe stato praticato al cliente finale diverso.
Inoltre, la fattispecie della subfornitura deve escludersi anche in ragione del rapporto di non esclusività della produzione effettuata dalla nei confronti di , come documentalmente Parte_1 CP_1 provato.
In sostanza, le parti hanno concluso un accordo, nei termini sopra descritti, preliminare e prodromico alla costituzione di una società fra le stesse per la produzione di prodotti Gluten Free, che, temporaneamente, sarebbe avvenuta presso lo stabilimento della ed a cura della stessa, Parte_1 con i macchinari forniti dalla;
con la costituzione della nuova società, poi, l'attività CP_1 produttiva sarebbe stata acquisita in affitto di azienda proprio dalla la quale, in questa Parte_1 fase, pertanto, assume un ruolo tutt'altro che di dipendenza economica rispetto alle altre parti del rapporto.
E pacifico tra le parti che il rapporto, come regolato dall'Accordo fra di esse intercorso, abbia avuto inizio e che, in particolare, siano stati consegnati da parte di i macchinari ed il materiale CP_1 pattuito.
pagina 5 di 7 E', altresì, pacifico e documentalmente provato che abbia provveduto alla fatturazione delle CP_1 forniture di merci e, con cadenza regolare, alla reciproca compensazione delle partite di dare/avere tra le parti.
Le prime contestazioni di parte opponente sono state avanzate a marzo 2021 e sulle stesse la Pt_1 fonda la propria domanda riconvenzionale, formulata per crediti a suo dire vantati in quanto: - i
[...] macchinari che utilizzava per la produzione presso il proprio stabilimento, consegnati da CP_1 in regime di comodato, avrebbero richiesto manutenzioni;
- alcune delle materie prime fornite da
[...] sarebbero state vendute e consegnate quando erano già scadute, ovvero non erano Controparte_1 idonee alla produzione;
- avrebbe dovuto farsi parzialmente carico delle spese di Controparte_1 consulenza dell'esperto , utilizzato per l'apprendimento delle tecniche di Persona_2 fabbricazione dei prodotti gluten-free dalla nel proprio stabilimento. Parte_1
Quanto alle materie prime e agli imballaggi, è documentato che le merci di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio siano state consegnate nello stabilimento di Fontanile il 10.10.2019
(vedi DDT prodotti in giudizio da parte opponente): da tale momento fino all'introduzione del presente giudizio non risulta che sia mai stata avanzata alcuna contestazione, scritta o verbale, da parte della in ordine alla loro inutilizzabilità o inidoneità. Nessuna contestazione è avvenuta da Parte_1 parte della neppure dopo la cessazione del rapporto, quando fu decisa la riconsegna dei Parte_1 macchinari a , quando il dott. , con mail del 2 e dell'8.7.2020, nell'accordarsi per il CP_1 Parte_2 ritiro, non contestò alcunchè, nè in ordine ai macchinari né in ordine alle materie prime.
La ha prodotto (come doc. 21) una mail datata 4.8.2020 (quando già il rapporto era Parte_1 chiuso) nella quale il dott. , dopo la riconsegna dei macchinari, chiede di poter eventualmente Parte_2
“restituire al prezzo di costo” a alcune materie prime ed alcuni imballaggi rimasti utilizzati, CP_1 senza indicare né la quantità né il costo.
Anche le assunzioni testimoniali non ha fornito alcun contributo probatorio in tal senso.
La teste , figli dell'Amministratore Unico e legale rappresentante della Testimone_1 società opponente , la cui testimonianza deve, pertanto, essere attentamente Parte_2 valutata ai fini dell'attendibilità, ha genericamente dichiarato di essere stata presente al momento dello scarico delle merci e di aver segnato le materie prime scadute, ma di non ricordarsi di aver emesso note di credito per le fatture azionate.
La teste impiegata amministrativa della società opponente. ha riferito, anch'essa Testimone_2 genericamente, che “una buona parte delle materie prime era scaduta e che non tutti gli imballaggi erano idonei alla produzione”.
Le suddette testimonianze hanno un contenuto generico e non trovano riscontro in contestazioni immediatamente e tempestivamente avanzate dalla a;
pertanto, non possono Parte_1 CP_1 ritenersi idonee a dimostrare i vizi delle materie prime denunciate dalla opponente, anche perché non specifiche in ordine a tipo e quantità delle stesse.
Quanto ai macchinari, il contratto di comodato d'uso con cui gli stessi sono stati concessi da CP_1
alla prevedeva che l'installazione e la manutenzione ordinaria sarebbe stata a
[...] Parte_1 carico della comodataria, come risulta da PEC del 20.12.2019.
Tutti i testi escussi, sia a prova diretta, e , sia a prova Persona_1 CP_4 Persona_2 contraria, e hanno confermato che, una volta messi a Testimone_3 Testimone_1 punto in loco i macchinari oggetto del comodato, furono utilizzati per la produzione e non è emersa, dalle testimonianze assunte, la necessità di una loro manutenzione straordinaria.
In merito alle consulenze rese dal tecnico , dirimente è quanto riferito dal medesimo Persona_2 in sede di escussione testimoniale, ossia: “fui chiamato dai perché il loro tecnico interno era Parte_2
pagina 6 di 7 venuto a mancare….Venivo chiamato all'occorrenza, io fatturavo alla , confermando, Parte_1 pertanto, di essere stato incaricato direttamente da tale ultima società, che lo doveva retribuire per le consulenze prestate.
La domanda riconvenzionale di parte opponente, sotto tutti i profili sopra argomentati, è infondata e va rigettata.
La domanda della di pagamento della Fattura 29/X dell'1 aprile 2021 di € Parte_1 1.791,04 (doc. 24 allegato all'atto di citazione in opposizione), secondo l'assunto di parte opponente relativa ad inesattezze compiute da nella fatturazione, è stata emessa con la causale Controparte_1
“imputazione percentuale margine su vostre fatture del 22.5.2020 n. 874, 875 876, 877” (rispettivamente per i seguenti importi di € 148,91, di € 195,84, di € 118,28 e di € 595,02), “maggior addebito su vs fattura 1560 del 31.8.2020”, addirittura una “e-mail del 4.6.2020” del valore di € 352,17.
Con pec del 4 giugno 2020 (doc. 2 allegato alla comparsa di risposta) in virtù degli Controparte_1 accordi tra le parti relativi alla scontistica da applicare al momento dell'acquisto dei prodotti, aveva emesso alcune note di debito. Anche in questo caso parte opponente nulla ha contestato, ma si è
“accorta” del presunto errore dopo un anno, e solo dopo essere stata sollecitata da a Controparte_1 saldare i propri debiti. Giova sottolineare innanzitutto che l'esistenza dell'accordo sugli sconti è pacifica in causa, sia perché non contestata, sia perché la circostanza è stata confermata dal teste a prova diretta e da quello a prova contraria . In secondo luogo è Persona_1 Testimone_3 opportuno sottolineare, a fronte dei conteggi analitici effettuati da nella pec Controparte_1 sopracitata, il carattere generico e non chiaro della descrizione resa in fattura dalla Parte_1
che non consente di ritenere fondata la domanda di pagamento della fattura, a fronte della
[...] contestazione della pretesa creditoria ad opera della convenuta opposta.
La domanda della di pagamento della Fattura 28/X dell'1 aprile 2021 di € 1.750,35 Parte_1 asseritamente emessa dalla a storno della fattura di n. 290 del 25 Parte_1 Controparte_1 febbraio 2021, come emerge dal raffronto dei documenti agli atti, e cioè il doc. 19 di parte opponente allegato all'atto di opposizione (Fattura 877/2020) e il doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione dalla convenuta opposta (Fattura 290/2021), non vi è alcuna corrispondenza tra i lotti richiamati nel primo e quelli di cui al secondo documento, con la conseguenza che la fattura azionata con ricorso per d.i. per il riaddebito di importi già richiesti è del tutto destituita di fondamento.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n.
5096/2021 emesso in data 07.12.2021. RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte opponente.
CONDANNA la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 6 giugno 2025l
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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