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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/12/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 6595/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. DALLE CRODE GIANMARIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DALLE CRODE GIANMARIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
4/12/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi da nato a [...] il Parte_1
09/09/1966 e nata a [...] il [...] del matrimonio contratto il Parte_2
28/10/2000 e trascritto al n. 37, Parte II, Serie A, Anno 2000, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di SUSEGANA alle seguenti condizioni:
1. I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il signor rimarrà ad abitare presso la casa sita a Susegana (TV), via Barca Seconda, 66, Parte_1
di proprietà dei genitori del ricorrente e la signora lascerà detta abitazione non appena Parte_2
reperirà altra sistemazione e comunque non oltre tre mesi dalla data che verrà fissata per l'udienza presidenziale ed entro lo stesso termine la ricorrente asporterà i beni mobili di proprietà personale.
3. Nessun assegno di mantenimento viene disposto tra i ricorrenti che si dichiarano economicamente autosufficienti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza. Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 04/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott.ssa Daniela Ronzani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 6595/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. DALLE CRODE GIANMARIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DALLE CRODE GIANMARIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
4/12/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi da nato a [...] il Parte_1
09/09/1966 e nata a [...] il [...] del matrimonio contratto il Parte_2
28/10/2000 e trascritto al n. 37, Parte II, Serie A, Anno 2000, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di SUSEGANA alle seguenti condizioni:
1. I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il signor rimarrà ad abitare presso la casa sita a Susegana (TV), via Barca Seconda, 66, Parte_1
di proprietà dei genitori del ricorrente e la signora lascerà detta abitazione non appena Parte_2
reperirà altra sistemazione e comunque non oltre tre mesi dalla data che verrà fissata per l'udienza presidenziale ed entro lo stesso termine la ricorrente asporterà i beni mobili di proprietà personale.
3. Nessun assegno di mantenimento viene disposto tra i ricorrenti che si dichiarano economicamente autosufficienti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza. Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 04/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott.ssa Daniela Ronzani