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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/11/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 677/2024 RG ( porta riunito 859/24
RG) avente ad oggetto: “ accertamento negativo – verbale unico accertamento notificazione- opposizione ordinanza ingiunzione ”
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore e Parte_1 Pt_2
- rappresentati e difesi dall'Avvocato GLORIA EDOARDO
[...]
( ed elettivamente domiciliata come in ricorso, C.F._1
- ricorrenti/opponenti
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE
IO ed elettivamente domiciliato in SANTA CROCE 929 30100 VENEZIA,
- resistente/opposto
ED CP_2
Controparte_3
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai
Funzionari delegati Dott. Controparte_4 CP_5
, , ed elettivamente domiciliato
[...] Controparte_6 CP_7
come in memoria di costituzione,
-resistente/opposto
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/03/2024 i ricorrenti, come sopra in epigrafe indicati, hanno convenuto in giudizio l chiedendo «annullarsi l'atto CP_1
di accertamento a seguito di verbale della direzione territoriale del lavoro del
19.05.2022 (matricola n. 8816649846 – Codice Fiscale , Acquos P.IVA_1
Società a responsabilità limitata) datato 12.07.2023 ed inviato in pari data dimesso sub doc. 05 perché errato ed infondato, in fatto ed in diritto».
Nel costituirsi ha Controparte_1
ribadisce la fondatezza della propria pretesa e concluso « rigettare il ricorso confermando il credito contributivo e relative somme aggiuntive come richiesto dall' con nota del 12 luglio 2023 (doc.05 di controparte)». CP_1
Con ulteriore ricorso depositato in data 24/4/2024 il ricorrente e la società proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 25.1/2024 notificata il
28/3/24 «Preliminarmente che venga sospesa l'esecuzione del provvedimento opposto almeno sino all'esito del procedimento 677/2024 RG Sez. Lavoro In principalità: l'annullamento dell' ordinanza ingiunzione n 25.1- 2024 CP_3
, area Venezia, del 28.03.2024 notificato in pari data per le ragioni
[...]
sopra dette e perché non provato in fatto ed in diritto non essendo dimostrato che il sig. fosse impegnato presso in modo “irregolare” Parte_3 Pt_1
e mancando sul punto ogni prova o elemento a sostegno In via subordinata: che il provvedimento venga annullato o dichiarato nullo, essendo subordinato ad atto prodromico di cui in altro procedimento ancora pendente si è parimenti richiesto l'annullamento. In ogni caso: che in caso di rigetto del ricorso venga applicata la sanzione nella misura minima»
Nel costituirsi
[...]
ha contestato Controparte_3
l'opposizione del ricorrente e concluso « in via preliminare: disporre la riunione dei giudizi R.G. n. 859/2024 e R.G. n. 677/2024, pendenti dinanzi all'intestato
Tribunale, giudice designato Dr.ssa Chiara Coppetta Calzavara per connessione soggettiva e oggettiva, nonché per ragioni di economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati;
in via ulteriormente preliminare: revocare la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata non
2 sussistendone i requisiti di legge;
nel merito: respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'ordinanza di ingiunzione. Con vittoria di spese, così come previsto dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 149/2015, nei termini precisati nel presente atto;
»
I giudizi sono stati riuniti e l'unica causa istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e l'esame di alcuni testi dalle stesse addotti.
*** *** ***
1. Con il ricorso RG 677/24 espongono i ricorrenti che con verbale unico di accertamento e notificazione n. VE00000\2022-239-01 076/9/2022 del 19/05/2022, protocollo n. 21416A4, a firma dei funzionari ispettivi della Direzione Provinciale di Venezia e a seguito degli accertamenti ispettivi Parte_4 CP_8
iniziati con accesso del 14/10/2021 (doc. 02) veniva contestato e ad Pt_2
l'asserita violazione «dell'art. 3, comma 3, decreto legge 22 febbraio Parte_1
2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73 come sostituito dall'art. 22 comma 1 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – oltre 60 giornata senza mantenimento in servizio: ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. (importi maggiorati del 20% a decorrere dal 01.01.2019 ai sensi dell'art. 1 comma 445 lett. D punto 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (S.O
n. 627L alla GU n. 302 del 31\12\2018. (cod. violazione 1202\3\5\1), poiché: ha occupato in posizione irregolare il sig. sopra citato dal 15.07.2020 al Parte_3
20.06.2021. Pertanto nella fattispecie in esame la sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 124\04 e pari ad € 7.200,00 e la sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 16 della legge 689181 e pari ad euro 14.400,00” (cfr doc. 02); che avverso tale verbale FO e Acquos s.r.l. presentavano memoria ex art. 18 Legge 689\1981 all'Ispettorato territoriale del
3 lavoro di Venezia (doc. 03); che in data 27/03/2023, il signor , in proprio Pt_2
ed in qualità di legale rappresentante di veniva sentito ex art. 18, Parte_1
comma 1, Legge 689\1981 dall di OV (doc. Controparte_3
04); che in data 12/07/2023, riceveva «atto di accertamento a Parte_1
seguito di Verbale della direzione territoriale del lavoro del 19/05/2022 (matricola n. 8816649846 – Codice Fiscale , Acquos Società a responsabilità P.IVA_1
limitata) Diffida ad adempiere » (doc. 5) con il quale gli veniva intimato il pagamento di euro 12.277,09 a titolo di contributi per il periodo luglio 2020 – giugno 2021 e sanzioni calcolate al 21/8/23 ex artt. 116, co. 8 lett. B) L. 388/2000 e art. 116, co. 9 L. 388/2000; di avere proposto ricorso al Comitato provinciale di Venezia (doc. 6) che tuttavia veniva rigettato con provvedimento CP_1
notificato in data 29/02/2024 (doc. 7); che, peraltro, per la posizione di Parte_3
la Fondazione Enasarco, in data 25/11/2022, aveva elevato il verbale di accertamento ispettivo doc. 8, con cui domandava ad Aquos il pagamento dei contributi relativi proprio al;
che avverso detto verbale di Parte_3
accertamento veniva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione
Lavoro (12154\2023 R.G.LAV), conclusosi con la sentenza n. 11338\2023 del
13/12/2023 che rigettava l'opposizione e dunque confermava la debenza delle somme indicate dalla Fondazione Enasarco in riferimento alla posizione del signor (doc. 9). Da quanto è dato comprendere i ricorrenti Parte_3
impugnano l' «atto di accertamento a seguito di Verbale della direzione territoriale del lavoro del 19/05/2022 (matricola n. 8816649846 – Codice Fiscale
, Acquos Società a responsabilità limitata) Diffida ad adempiere » P.IVA_1
(doc. 5) contestando che tra ed sia intercorso un Parte_3 Parte_1
rapporto di lavoro subordinato .
2. Con il ricorso RG 859/2024 i ricorrenti oppongono l'ordinanza ingiunzione n. 25.1/2024 con la quale a in proprio e alla Parte_2 [...]
in solido viene ingiunto il pagamento della somma di € 21.600,00 CP_9
per aver occupato in posizione irregolare dal 15/07/2020 al Parte_3
20/06/2021, emessa a seguito del verbale VE00000/2022-239-01 076/9/2022 del
19/05/2022.
4 3. Come si comprende meglio dal verbale unico di accertamento e notificazione prodotto dall'Ispettorato del lavoro effettivamente in data 14 ottobre 2021 gli Ispettori e procedevano all'accesso ispettivo presso Pt_4 CP_8
la sede di Aquos in Camponogara Via Industria n. 47 e, secondo quanto riportato nel verbale unico di accertamento e notificazione, ivi rinvenivano il signor intento a svolgere attività di pre-carico nel magazzino aziendale CP_10
occupato senza regolare contratto e comunicazione di assunzione;
il dipendente aveva iniziato a lavorare il giorno 13 ottobre ed aveva prestato orario dalle 07:30 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 19:00; a seguito dell'intervento ispettivo il predetto lavoratore era stato regolarizzato come magazziniere consegnatario livello IV
CCNL terziario distribuzione e servizi con contratto part-time di 20 ore settimanali;
la documentazione richiesta con il verbale di accesso ispettivo era stata esibita in data 26 ottobre 2021; l' istruttoria era poi proseguita con l'approfondimento della posizione di in merito al quale venivano Parte_3
acquisiti un badge aziendale rilasciato a nome di Aquos, un attestato di formazione erogato da per addetto alla conduzione di carrelli CP_11
industriali semoventi svoltosi in data 4 e 5 agosto 2020, prenotato e pagato da secondo gli Ispettori risultava accertato che il lavoratore era stato CP_12
occupato in posizione irregolare con mansioni di magazziniere dal 15 luglio 2020 al giugno 2021 con orario medio dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 12:30 alle ore 21:00 per 5 giorni alla settimana;
nell'attività di magazzino si era interfacciato Parte_3
con alcuni addetti al trasporto delle merci incaricati della dalla e CP_12
segnatamente , e;
a partire CP_13 Persona_1 Persona_2
dal 21 giugno 2021 su indicazione della si era iscritto alla CCIAA Persona_3
con la prospettiva di svolgere attività di procacciatore di affari/rappresentante di commercio per conto della Aquos essendo stato anche avviato alla frequentazione di alcuni corsi di formazione;
aveva poi cessato il Parte_3
rapporto lavorativo nel settembre 2021 perché non rispondente alle aspettative iniziali. Pertanto con il verbale unico di accertamento e notificazione veniva contestato al legale rappresentante della società di aver occupato in CP_12
posizioni irregolari i signori per due giorni il 13 e il 14 ottobre 2022 e CP_10
dal 15 luglio 2020 al 20 giugno 2021 con diffida a regolarizzare Parte_3
5 come magazziniere livello IV CCNL terziario distribuzione e servizi e a Parte_3
versare la relativa contribuzione dovuta. Pertanto veniva con il medesimo verbale notificato l'illecito amministrativo ex art. 14 l. 689/1981 di cui all'art. 3, comma 3 d.l. 12/2002 convertito con modificazione dalla legge 73/2002 relativo all'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato con la sanzione amministrativa pari ad € 7.200 ex art. 13 d.lgs. 124/04 ed € 14.400 ex art. 16 l. 689/81; il trasgressore inoltre ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 124/2004 veniva diffidato alla regolarizzazione delle inosservanze entro i termini indicati nel provvedimento;
gli odierni ricorrenti venivano inoltre ammessi al pagamento in misura ridotta ex art. 13 comma 4 lett. C) d.lgs. 124/2004 e agli stessi veniva notificato l'illecito amministrativo ex art. 14 legge 689/1981 di cui all'art. 3 commi 3 e 3 ter d.l. 12/2002 conv. mod. dalla legge 73/2002 e successive modificazioni per aver occupato in posizione irregolare il signor nei CP_10
giorni 13 e 14 ottobre 2021 comminando la sanzione amministrativa determinata ex art. 13 d.lgs. 124/2004 in € 1800 e la sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 16 legge 689/81 nella misura di € 3200 con ammissione al pagamento della sanzione in misura ridotta in considerazione del fatto che il trasgressore e il responsabile in solido avevano regolarizzato il lavoratore per un periodo non inferiore a tre mesi.
4. L'ordinanza ingiunzione è stata poi emessa in riferimento alla sola posizione di in quanto per la posizione di il Parte_3 CP_10
trasgressore aveva provveduto al pagamento della sanzione e alla regolarizzazione della posizione e quindi per tale posizione vi era stata l'archiviazione.
5. La questione riguarda dunque la posizione di , in ordine Parte_3
al quale l ha ritenuto sussistere un rapporto di lavoro Controparte_3
subordinato, con mansioni di magazziniere e inquadramento nel IV livello CCNL terziario distribuzione e servizi per il periodo 15/7/20 – 21/6/21.
6. esaminato nel presente giudizio ha riferito « secondo Parte_3
me ero dipendente di anche se non era formalizzato, mi Parte_1 Pt_1
CP_1 ha fatto fare un corso come carrellista presso la . Mi ero presentato da
6 ACQUOS perché avevo visto un'inserzione su un portale INDEAD perché cercavano un promotore per le loro acque minerali, e a me questa attività interessava. Ho cominciato a fare il promotore ma è durata veramente poco perché poi c'è stato il lockdown. Mi hanno allora proposto di fare il magazziniere, cosa che io avevo fatto in passato, e io data la situazione ho accettato. Quindi mi hanno fatto fare il corso per carrellista. Io ho poi fatto il magazziniere con uso del muletto. Mi hanno chiesto di aprire la Partita Iva per poter essere pagato come magazziniere. Ho lavorato presso per un Pt_1
anno e mezzo circa a parte il primissimo periodo ho poi lavorato sempre come magazziniere perché c'era molto lavoro sia di scarico dei bilici che di carico dei camion che uscivano a portare le bibite ai clienti. (…) dalla partita iva mi sono poi derivati dei costi che non erano assolutamente necessari. (…) confermo la Co richiesta di intervento da me avanzata alla in data 27/9/2021 e il verbale di Co dichiarazioni rese in data 7/3/2022 alla , mi vengono mostrate e lette, confermo il contenuto e riconosco la sottoscrizione. ADR: avevo confermato il badge che adesso dovrei cercare. Confermo che c'era un timbratore delle presenze».
7. Orbene, nella richiesta di intervento inviata il 28/9/21 Parte_3
aveva riferito: di aver lavorato per più di un anno senza contratto e di essere poi stato costretto ad aprire partita IVA a giugno del 2021, di avere in particolare lavorato dal 15/07/2020 al 17/09/2021, di avere lavorato 12 ore al giorno dal lunedì al venerdì, di avere sempre svolto la mansione di magazziniere-autista e di essere in possesso della patente del muletto, di aver lavorato presso Aquos in
Camponogara Via Industria 47; di essere stato retribuito con piccoli acconti in contanti in misura di € 300 circa ogni mese in busta chiusa;
di essere in possesso di badge con timbrature quotidiane di ingresso e di uscita controllate tramite pc dal titolare;
di non aver mai ricevuto nessuna busta paga né Parte_2
pagamento di straordinari nonostante l'orario di lavoro svolto.
8. Successivamente sentito il 7/3/22 ha riferito «Ho lavorato presso la società di Camponogara, zone industriale da luglio del 2020 fino al Parte_1
15 settembre del 2021: la mia mansione consisteva nel fare il magazziniere, carico scarico e, talvolta, qualche consegna con il furgoncino anche nel precedente
7 lavoro facevo il magazziniere e pertanto rappresenta la mansione prevalente che ho sempre svolto. Ho conosciuto la società Aquos rispondendo ad un'inserzione proposta ma dal portale Indeed: un portale che gestisce annunci e offerte di lavoro ho mandato il mio curriculum e sono stato convocato da Parte_2
per poter lavorare presso la società che distribuisce e fa consegna di Pt_1
acqua per privati. Preciso, a tale proposito, che dopo circa 20 giorni ho effettuato il corso per condurre carrelli elevatori: ho avuto infatti il patentino,
CP_1 dopo il corso di formazione sull'addestramento che ho seguito al e che è durato circa tre giorni. (…) Specifico che il mio rapporto di lavoro, dal 15 luglio del 2020 fino al giugno 2021 era in posizione irregolare non avevo nessun tipo di contratto. Il mio datore di lavoro, posticipava sempre la mia Parte_2
assunzione perché doveva valutare come inquadrarmi. Da luglio del 2021 mi ha fatto firmare un contratto come procacciatore d'affari, un contratto autonomo a partita iva, non rispondente alla mia mansione, infatti, ho continuato a fare il magazziniere non il procacciatore. Il mio orario di lavoro iniziava alle 08:00 della mattina e si concludeva alle 21:00 della sera, con pausa pranzo dalle 12:00 alle
12:30 dal lunedì al venerdì riposavo sabato e la domenica non mi sono mai assentato dal lavoro se non la settimana ad agosto di ogni anno quando l'azienda chiudeva per ferie. Come ho già detto lavoravo in magazzino, preparavo i carichi per le consegne: infatti vista la situazione di emergenza per il covid si caricava per le consegne anche quattro camion al giorno. In magazzino c'era sempre tanto da lavorare, si caricava e si scaricava a mani: io preparavo la merce sui bancali. In magazzino c'ero solo io che preparava la merce ai quattro autisti, era uno di loro, e : quando ho Persona_2 CP_13 Per_1
denunciato la mia situazione ho indicato tutti i cellulari dei lavoratori che hanno lavorato con me in magazzino e che facevano gli autisti. Preciso che non ho mai avuto la retribuzione intera per come era stata pattuita: mi pagava ogni mese con acconti di circa 300 € con la promessa che mi avrebbe saldato a breve. La mia retribuzione avrebbe dovuto a essere di circa 1.200 € netti, ma non ho mai ricevuto la paga per intero. A metà settembre del 2021 in considerazione del fatto che non mi pagava e, inoltre con gli acconti riuscivo a malapena a coprire le spese, con un contratto autonomo a partita iva che non rispondeva alle mie
8 mansioni, viste anche le fatture che ha emesso e mai pagato, ho risolto il mio rapporto di lavoro. Non riuscivo inoltre a fare tutto l'orario di lavoro per problemi familiari e, inoltre, i mancati pagamenti mi hanno portato a risolvere il contratto non avendo, come autonomo, permessi per assistere mio padre».
9. Premesso che è sempre stato coerente e non Parte_3
contraddittorio nelle proprie dichiarazioni, le stesse trovano riscontro in quanto riferito da «ho lavorato per 1 anno e mezzo – 2 e non Persona_2 Pt_1
lavoro più per mi pare dal 2021-2022. Francamente non lo ricordo. Non ho Pt_1
propriamente una causa in corso con ma ho incaricato un patronato di Pt_1
sollecitare il pagamento dei contributi, tramite vie legali. Attualmente non so dire in quale fase è la vertenza. (…) svolgevo varie mansioni sia andavo in consegna delle cassette d'acqua con il mezzo aziendale, oppure [restavo] in ufficio a ricevere ordini oppure lavoravo in magazzino. (…) in questo momento non ricordo se sono andato via poco prima o poco dopo di . (…) Parte_3
era addetto al magazzino scarico e carico del bilico quando Parte_3
arrivava di acqua e bibite, e ogni tanto usciva anche lui in consegna ma di rado.
Lui era principalmente in magazzino. (…) arrivava tra le 7:00 e le Parte_3
8:00 alla mattina, poi andava in pausa pranzo a e poi andava via verso le
17:00/18:00, era una ditta un po' così, non c'erano orari precisi. (…) all'interno di nessuno faceva 8 ore nel senso che potevano essere 5, 9 , 10, era un Pt_1
contesto famigliare per cui si cercava di lavorare per l'azienda perché andasse avanti. Quindi può essere accaduto che abbia lavorato dalle 8:00 alle Parte_3
21:00, non lo escludo, ma non sempre. (…) ora che il Giudice me lo chiede mi sembra che effettivamente avesse un badge che passava. Io no ce Parte_3
l'avevo. Si tratta comunque di circostanze rispetto alle quali non riesco ad essere preciso in quanto non ci facevo più di tanto caso ed inoltre stava in Parte_3
magazzino mentre io andavo in giro con il camion. (….) anch'io sono stato all'inizio un po' in magazzino ma poi mi hanno mandato fuori a consegnare. (…)
(…) aveva uno stipendio fisso pari a circa 1200-1300 €, dico Parte_3
questo perché se ne parlava. Poi non so dire il tipo di contratto che aveva
[...]
, non so se fosse in partita iva come noi autisti, o se avesse un Parte_3
contratto di cococo. (…) non so dire se abbia fatto un corso Parte_3
9 pagato dall'azienda per condurre il muletto, credo che avesse già di suo il patentino per il muletto, ma pare strano che la ditta gli abbia pagato il Pt_1
corso. (…) io parlo per me il lavoro era sempre da lunedì a venerdì. (…) non mi risulta che da ottobre 2020 abbia operato come Parte_3
procacciatore d'affari per Potrebbe anche essere ma io lo ricordo in Pt_1
magazzino. (…) (…) era in testa che coordinava e dava le Parte_2
direttive, che indicava giorno per giorno i giri da fare e decideva quando doveva arrivare il bilico per l'approvvigionamento delle bevande. (…) (…) Per_4
era il papà, veniva a dare una mano a volte al figlio, a volte anche lui
[...]
dava una mano a scaricare. Ma non era sempre presente, andava e veniva.
Generalmente c'era ma poteva essere che fosse fuori per commissioni. L'azienda era tra virgolette di . (…) usava comunque il muletto. (…) i Pt_2 Parte_3
mezzi erano dell'azienda, i furgoni con cui portavamo l'acqua e le bibite erano marcati il furgone che porto non era mio» Pt_1
10. Non ritiene la Giudicante che quanto riferito dai testi e CP_13 Per_4
, siano in grado di elidere la deposizione di e
[...] Parte_3 Per_2
11. ha riferito di aver «sempre lavorato come agente di CP_13
commercio, prima con padre e poi con figlio cioè e la Pt_2 Pt_2 Pt_2
società Andavo a vendere l'acqua minerale in giro per le famiglie, Pt_1
facevo il giro delle famiglie. (…) Anche faceva questo lavoro. Parte_3
Quando alla sera tornavamo in magazzino ci caricavamo il camion per il giorno dopo, e ci davamo una mano tra di noi. Oltre a me e al tempo c'erano Parte_3
altri due o tre ragazzi che facevano lo stesso lavoro. (…) andavamo a ritirare il camion in sede a Camponogara al mattino alle 8:00 circa e poi si partiva intorno alle 8:30. tornava anche intorno alle 16:30 e quando aveva finito Parte_3
andava casa. Io spesso tornavo più tardi perché avevo un giro più ampio. E quando io arrivavo in magazzino non c'era già più. (…) escludo che Pt_3 [...]
abbia lavorato dalle 8:00 alle 21:00. Quando io rientravo in Parte_3
magazzino a Camponogara alle 18:30/19:00 lui già non c'era più, era andato a casa. Io finivo anche alle 21:00 ma io finivo tardi gli altri andavano via prima. (…) non so dire se abbia timbrato con un badge all'inizio e alla Parte_3
fine dell'orario di lavoro, io non ho mai timbrato. (…) non posso sapere che
10 accordi abbia preso con la società e quanto percepisse. (…) Parte_3
l'attività di consisteva nel portare con il camion l'acqua alle Parte_3
famiglie, al pomeriggio/sera rientrava, scaricava i vuoti dal camion e caricava i pieni ordinati per il giorno dopo. Presumo che se non aveva giro da fare rimanesse in magazzino, a dare una mano a sistemare. (…) (…) non so dire se avesse fatto il patentino per il muletto. Comunque sia che tutti noi Pt_3 Pt_3
usavamo il muletto. Io non ho mai avuto il patentino per il muletto, ho iniziato ad usarlo ancora nel 1979. (…) (…) non so se aveva un tesserino Parte_3
per i procacciatori d'affari. (…) i mezzi utilizzati erano della non erano Pt_1
nostri. (…) ho cessato il mio lavoro con il 28/2/2025 dal 1/3/2025 sto Pt_1
aspettando la pensione. (…)»
12. , padre di , ha poi dichiarato «vado Persona_4 Parte_2
in azienda di mio figlio qualche volta ma non stabilmente tanto per non stare a casa oppure quando mio figlio si deve allontanare, so che Parte_3
faceva il procacciatore d'affari. Aveva già un suo lavoro extra per vendere materassi, e voleva vedere se poteva vendere i prodotti che commercializza cioè acqua e bibite. (…) mio figlio mi ha detto che gli aveva fatto fare il Pt_1
patentino per il muletto ma poi questa cosa non ha avuto seguito.
[...]
usciva con il furgoncino a vendere le bibite e l'acqua. (…) Parte_3 [...]
andava proprio a vendere bibite ed acqua cioè doveva proprio crearsi il Parte_3
suo giro, se così non faceva non avrebbe guadagnato. Invece aveva già il CP_13
suo giro da anni ed era agente di commercio, e quindi si [limitava] a portare acqua e bibite ai clienti che già aveva. (…) non sono in grado di dire il periodo in cui ha lavorato per (…) non aveva un Parte_3 Pt_1 Parte_3
orario da rispettare a volte arrivava alle 8:30 – 9:00 poi tornava dal giro a volte alle 15:00 a volte anche più tardi, non c'era un orario preciso, aveva poi Parte_3
la sua attività di vendita di materassi. (…) il furgone usato da era dato Parte_3
a lui in comodato dalla Era responsabile di ciò che gli veniva affidato. Pt_1
(…) aveva un tesserino di identificazione che doveva avere quando Parte_3
andava per le case a vendere. (…) non so dire se avesse un badge per Parte_3
timbrare quando entrava e timbrare quando usciva, ma non credo».
11 13. Non vi è dubbio che e riferiscano circostanze CP_13 Persona_4
decisamente diverse rispetto a quanto riferito da e ma mentre Parte_3 Per_2
e sono vicini ad e al suo legale rappresentate, CP_13 Persona_4 Pt_1
avendo lavorato per più di 40 anni per e poi per CP_13 Persona_4 Pt_1
ed essendo padre di , non ha alcun Persona_4 Parte_2 Per_2
interesse all'esito della presente causa. E seppur indirettamente la vertenza tra e possa interessare , non vi sono elementi per poter Pt_1 CP_1 Parte_3
concludere nel senso che egli abbia riferito circostanze non vere, in particolare rispetto alla tipologia di mansioni svolte e alle loro modalità.
14. Per contro corroborano le dichiarazioni di , oltre a quanto Parte_3
riferito da la circostanza che egli abbia effettivamente seguito il 4 e 5 Per_2
agosto 2020 il corso per il patentino da mulettista, corso pagato dalla stessa e che francamente mal si concilia con la difesa dei ricorrenti. Pt_1
15. Come è noto per la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato occorre individuare il fondamentale requisito della subordinazione la quale si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione. (Cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 luglio 2004, n. 13884; Cassazione civile, sez. lav., 19 novembre 2003, n. 17549); invero, l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro - peraltro configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse - con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nella organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria,
e non decisiva (Cfr. Cassazione civile, sez. lav., 2 aprile 2002, n. 4682).
16. Tuttavia, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di
12 esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro ( Cfr. Cassazione 21.01.2009 n.
1536; Sez. 2, Sentenza n. 24561 del 31/10/2013).
17. La formale qualificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale, seppure rilevante, non è determinante, posto che le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, potrebbero aver simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia. Tale principio non vale invece nell'ipotesi inversa (vd.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 19199 del 19/08/2013).
18. Seppur hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro quali, ad esempio, la collaborazione,
l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,
l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione, non sono tali da surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto, gli stessi, tuttavia, possono essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (vd Cass Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007).
19. E' stato anche precisato che la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (che in quel caso era di
13 commesso addetto alla vendita), comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 18692 del
06/09/2007).
20. Orbene, il rapporto intercorso tra ed deve Parte_3 Pt_1
essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato, essendosi svolto in primo luogo da partire dal luglio 2020, senza che vi fosse alcun contratto sottoscritto dalle parti, quello prodotto risale al 1/10/2020, e si è svolto all'interno dei locali aziendali con mansioni di magazziniere, mentre l'attività di consegna delle bibite sarebbe avvenuta sporadicamente;
era pienamente Parte_3
inserito nella organizzazione aziendale e prendeva ordini e disposizioni da Pt_2
che decideva ogni aspetto. lavorava poi da lunedì a venerdì per
[...] Parte_3
diverse ore al giorno. Seppur la sua dichiarazione di aver lavorato circa 12 ore al giorno non trova specifico riscontro deve ritenersi che abbia lavorato a tempo pieno probabilmente svolgendo anche lavoro straordinario, non precisamente quantificabile.
21. Per quanto concerne l'accertamento di cui alla sentenza del Tribunale di
Roma 11338/2023, dalla semplice lettura si evince che la posizione di Parte_3
non è stata fatta oggetto di impugnazione.
22. Si pone una questione relativa ai limiti del giudicato esterno che in questo caso coprirebbe anche il deducibile, questione che i ricorrenti si sono ben guardati dall'approfondire.
23. Per quanto riguarda l'0rdinanza ingiunzione, deve dunque ritenersi accertata la violazione di cui all'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002 conv. mod. dalla legge 73/2002 e successive modificazioni avendo impiegato un Parte_1
lavoratore subordinato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
24. Quanto all'entità della sanzione questa viene indicata in un importo da
€ 7.200 ad € 43.200 per ciascun lavoratore irregolare impiegato, come nel caso in esame, oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
25. L' ha precisato che la sanzione è stata calcolata sulla base CP_3
dei criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689/1981, come specificati dalla circolare n. 121/1988 del Ministero del Lavoro;
che, invero, a pagina 2
14 dell'ordinanza sono elencati dettagliatamente gli elementi considerati ( gravità delle violazioni, personalità dell'autore delle stesse e l'omissione degli adempimenti); che sono stati considerati positivamente la regolarizzazione spontanea del lavoratore successiva all'ispezione e la condotta CP_10
collaborativa; che il coefficiente base individuato dal dirigente dell'Ispettorato
d'Area Metropolitana di Venezia, secondo le indicazioni fornite dalla circolare sopra citata, è pari a 5; che a tale coefficiente base, nel caso di specie, sono state applicate le aggravanti e le attenuanti come di seguito esplicate: Coeff. Base 5 +
n. 1 per la presenza di una pluralità di violazioni = coeff. 6; Coeff.
6 - n. 1 per la regolarizzazione successiva all'ispezione = coeff. 5; Coeff.
5 - n. 1 per la condotta collaborativa = coeff. 4; che il conteggio è avvenuto come previsto dalla circolare partendo dalla differenza tra il massimo e il minimo edittale e prendendo in considerazione solo 1/10 di tale somma, quindi moltiplicando il fattore per il coefficiente di disvalore calcolato, in questo caso 4 e, infine, sommando il minimo edittale previsto dalla sanzione;
che pertanto la sanzione è stata quantificata secondo i conteggi di seguito riportati: sanzione = (43.200 – 7.200)
* 1/10 = 3.600 * coeff. 4 = 14.400 + 7.200 (minimo edittale) = 21.600 €.
26. Ritiene la giudicante che nonostante possa essere aderente alla propria Co Circolare le conclusioni a cui è giunta non sono condivisibili. Ai ricorrenti è stata applicata la metà della sanzione massima, pari a tre volte il minimo edittale.
27. Ritiene invece la giudicante che dovendo considerare nel loro insieme i criteri previsti dall'art. 11 legge 689/81, per cui nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo si ha riguardo «alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche», tenuto conto che queste ultime non sono state provate e non vi sono elementi sulla dimensione dell'impresa, della collaborazione dimostrata quanto alla posizione di e della gravità della condotta da qualificarsi tra CP_10
l'altro in ordine alla durata della stessa, debba essere applicata una sanzione pari ad € 10.800,00= ovvero la sanzione minima moltiplicata per 1,5.
15 28. Per quanto concerne i contributi non vi è una specifica CP_1
contestazione nell'inquadramento del lavoratore nel IV livello CCNL terziario distribuzione e servizi e nei conteggi poi elaborati con l'atto di accertamento.
29. Ad ogni modo l'inquadramento appare corretto posto che rientrano nel
IV^ livello CCNL citato «i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite» tra i quali anche il magazziniere ( vd punto 11 sub
IV livello, p. 114 CCNL, doc. 2 ) e che il minimo tabellare dal 1/1/2020 era pari CP_1
ad € 1616,68 (vd p. 445 CCNL, tabelle retributive) con un imponibile contributivo pari ad € 584,78 come indicato dall' (vd dettaglio doc. 4 ) CP_1 CP_1
calcolato su un orario normale di 40 ore.
30. Devono pertanto rigettarsi i ricorsi.
31. Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, tenuto conto dell'onere della prova in capo alla parte vittoriosa. (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018 la quale oltre a dichiarare “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 [...] convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ha affermato che dalla predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale comunque consegue che qualora “il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, debba [...] promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro (cosiddetto contenzioso a controprova), costituisce elemento valutabile dal giudice della controversia al fine di riscontrare, o no, una situazione di assoluta incertezza in ordine a questioni di fatto in ipotesi riconducibili alle «gravi ed eccezionali ragioni» che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite”).
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P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta i ricorsi;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
Venezia, all'udienza del 11/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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