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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente rel.
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere in esito alla scadenza del termine del 10 aprile 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 282/24 R.G.L. e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Fiorentino De C.F._1
Leo………………………………………………………………………………………………APPELLANTE
CONTRO
– in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv.
Antonello Monoriti ……………………………………………………………APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 2385/2023 pronunciata in data 11 dicembre 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Messina depositato in data
8 settembre 2022 - premesso di aver proposto Parte_1
vittoriosamente istanza per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché dello status di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/1992, esitata con decreto di omologa del 8 maggio 2022 - lamentava l'inerzia dell'ente previdenziale nel pagamento degli arretrati della prestazione di cui in oggetto e degli accessori maturati sui singoli ratei, conseguentemente chiedendo di dichiarare il diritto ai suddetti benefici con decorrenza dal 23 aprile 2018, data di proposizione della domanda amministrativa, e condanna dell' al conseguente pagamento. CP_1
Con successive note di trattazione scritta l'odierna appellante precisava che soltanto per mera svista il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato alcuni giorni prima della scadenza del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, risalente al 19 maggio 2022, ma che in ogni caso l' aveva provveduto a pagare gli arretrati dovuti soltanto in CP_1
data 1° dicembre 2022 e che, quindi, tale adempimento risultava ad ogni modo tardivo. Lamentava, inoltre, che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria non fossero stati neppure correttamente corrisposti, poiché erogati dal 21 ottobre 2022, e non a partire dal 23 aprile 2018, data di originaria decorrenza della prestazione, così come indicato nel decreto di omologa e dovuti, peraltro, dalla scadenza di ogni singolo rateo fino al soddisfo.
Pag. 2 di 11 Chiedeva, pertanto, che il Giudice, condannasse l' liquidazione e Parte_2
al pagamento degli accessori non ancora corrisposti.
Con sentenza n. 2385/2023 il Giudice Unico del Lavoro di Messina dichiarava cessata la materia del contendere in ordine al beneficio dell'indennità di accompagnamento ma condannava l' al pagamento, in CP_1
favore della sig.ra , degli accessori maturati sui ratei della Parte_1
prestazione dovuta dal 23 aprile 2018, con condanna dell'ente resistente al pagamento di 1/3 delle spese del giudizio e compensando il resto.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 11 giugno 2024,
[...]
ha proposto appello, contestando la legittimità della statuizione Pt_1
inerente la parziale compensazione delle spese giudiziali di due terzi, nonché la liquidazione della quota restante dei compensi professionali al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche. Chiedeva, in riforma del relativo capo impugnato, la condanna dell' alla rifusione integrale delle spese in suo favore, in quanto parte CP_1
vittoriosa in primo grado, nel rispetto del tariffario vigente.
Spese vinte anche per questo grado di giudizio.
Nella resistenza dell' che si costituiva avversando l'appello e CP_1
chiedendone il rigetto, la causa è stata decisa, in esito alle note prodotte solo dall'appellato, con il deposito telematico del dispositivo di questa sentenza entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che il mancato deposito di note da parte dell'appellante non è ostativo alla decisione della causa nel merito, in
Pag. 3 di 11 presenza delle note formulate dalla parte appellata che ha insistito per la decisione della controversia. Occorre rammentare, infatti, che la disciplina specificamente prevista per la regolamentazione della prima udienza di trattazione nel rito lavoristico, anche se svolta in modalità a trattazione scritta, è rappresentata dell'art. 127 ter c.p.c. che, al V° comma, prevede che solo nel caso in cui nessuna delle parti depositi le note nel termine assegnato, debba essere concesso un nuovo termine perentorio per il deposito di note. Nella presente fattispecie, viceversa, l' regolarmente CP_1
costituito, ha prodotto le note insistendo per la decisione della causa. Le esigenze di celerità del rito ben si conciliano, dunque, con la specifica disciplina dettata per la materia di cui si tratta, appositamente prevista anche per l'udienza a trattazione scritta nella quale il deposito delle note sostituisce appieno la presenza della parte.
Passando al vaglio dell'impugnazione proposta essa è rivolta unicamente avverso la liquidazione delle spese giudiziali, che il primo giudice ha parzialmente compensato e di cui l'appellante chiede invece l'integrale favore, in forza del totale accoglimento della domanda di prime cure dolendosi altresì, in ogni caso, della violazione dei minimi tariffari.
Costituendosi l' osservava, d'altro canto, che fosse pacifica la CP_1
circostanza per cui tra la data della comunicazione del modello AP70 all' , avvenuta il 21 giugno 2022, ed il deposito del ricorso di prime cure CP_1
dell'8 settembre 2022, non fossero ancora decorsi i 120 giorni previsti dalla legge, motivo per cui il ricorso doveva essere rigettato, in quanto inammissibile, avendo il ricorrente, violato i termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c..
Pag. 4 di 11 Infine, ed in subordine, contestava l'importo preteso a titolo di spese di lite di primo grado trattandosi di controversia di facile risoluzione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Va, tuttavia, rappresentato che l' non ha proposto appello incidentale avverso la pronunzia sicchè la CP_1
richiesta di declaratoria di inammissibilità non può essere vagliata.
In ordine alla regolazione delle spese giudiziali, rileva il primo decidente che: “l'Ente ha precisato che la domanda è stata proposta prima del decorso di 120 gg. dall'invio del modello AP70 richiesto;
il pagamento è avvenuto a distanza di pochi mesi. Pertanto, esse vanno compensate per 2/3 (cfr. sul punto Cass. n. 24777/2022, alla cui motivazione si rinvia) e per il resto, considerati il valore e la natura della controversia, ma applicando i minimi per la semplicità, si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. in €
622,00 oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”
Parte appellante impugna tale statuizione, lamentando anzitutto l'errata regolazione delle spese di lite per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
Si duole, infatti, di come, nel caso di specie, pur non ricorrendo nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 92 c.p.c., che avrebbero giustificato la deroga al principio di soccombenza, il Giudice di prime cure abbia disposto la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3, in assenza peraltro di coerente motivazione sul punto.
Contesta, poi, l'assunto riportato dal giudice in sentenza al fine di motivare la compensazione, per cui il pagamento sia avvenuto “a distanza di pochi mesi”, assumendo che tale circostanza integri piuttosto un evidente ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, comportando di conseguenza la
Pag. 5 di 11 piena soccombenza dell' anche in punto di spese giudiziali. CP_1
Precisa poi che, risultando provato dalla documentazione già depositata in primo grado che la ricorrente avesse trasmesso il modello di liquidazione
AP70 all' in data 21 giugno 2022, mentre il pagamento degli CP_1
arretrati era avvenuto soltanto il 1° dicembre 2022, a fronte di tale tardivo adempimento fosse, dunque, di tutta evidenza che le spese processuali sarebbero dovute gravare per intero sull' resistente, risultato CP_2
pienamente soccombente.
Ritiene la Corte che i superiori motivi non siano condivisibili.
Appare evidente dal tenore della motivazione del primo giudice che nella regolamentazione delle spese di lite si siano prese in considerazione non solo le circostanze favorevoli alla parte che aveva visto liquidare la propria prestazione comunque in ritardo rispetto alla scadenza del 120° giorno successivo alla trasmissione del modello AP70 e, peraltro, senza che fosse rispettata la necessaria decorrenza degli accessori dalla scadenza di ciascun rateo di prestazione, a partire dal 23 aprile 2018, ma, altresì, la circostanza certamente sfavorevole alla parte ricorrente che aveva proposto il ricorso prima della scadenza del termine di 120 giorni a decorrere dalla trasmissione del modello AP70 (per inciso va in questa sede sottolineato come il ricorso di primo grado fosse stato proposto prima di detto termine anche considerandolo a decorrere dal decreto di omologa, come del resto ammesso dalla stessa ricorrente).
Ben può essere considerata la suddetta circostanza quale grave ed eccezionale ragione per compensare tra le parti le spese secondo una regolamentazione diversa da quella prevista dall'art. 92 c.p.c., secondo
Pag. 6 di 11 quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 19 aprile
2018 n. 77. Basti considerare il fatto che solo in considerazione dell'intervenuto pagamento (benché tardivo e non esaustivo) della prestazione da parte dell' avvenuto, comunque, due mesi prima della CP_1
proposizione del ricorso di primo grado, il giudice di primo grado ha dichiarato sul punto la cessazione della materia del contendere, senza emettere pronuncia in rito e che, altresì, solo in considerazione della non esaustività del pagamento riguardante gli accessori la parte oggi appellante
è risultata parzialmente vittoriosa. Oltretutto va anche considerato che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, quanto comunicato attraverso il modello AP70 non costituisce, trattandosi di indennità di accompagnamento, dato di cui l' poteva essere autonomamente a CP_1
conoscenza, riguardando invero il mancato ricovero presso enti o istituti a carico dello Stato per tutto il periodo di riconoscimento della prestazione per la cui verifica occorre necessariamente la collaborazione dell'avente diritto al fine di consentire il pagamento. Deve, dunque, ritenersi che la regolamentazione delle spese eseguita dal primo giudice in conformità ai criteri dettati dalla disposizione codicistica, così come modificata dall'intervento della Corte Costituzionale, appare sorretta da congrua motivazione restando, in definitiva, nella piena discrezionalità del giudice la determinazione della quota di spese da riconoscere in favore della parte parzialmente vittoriosa.
Quanto poi alla quantificazione del compenso professionale, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione al
D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) in quanto il Tribunale avrebbe
Pag. 7 di 11 di fatto escluso dal computo la fase relativa alla trattazione della causa, nonché la violazione dei minimi tariffari in relazione allo scaglione compreso fra € 26.001,00 e € 52.000,00.
Occorre preliminarmente rilevare come, in applicazione dello scaglione riguardante il valore indeterminato dell'affare, può essere fatto riferimento allo scaglione compreso fra € 5201,00 e € 26.000,00 dal momento che, ai sensi della normativa vigente, si considera la causa di valore indeterminato quella a partire da € 26.000,00. Dunque non necessariamente il valore indeterminato conduce all'applicazione automatica dello scaglione a partire da € 26.001,00. Il giudice di primo grado ha correttamente fatto riferimento allo scaglione compreso fra € 5201,00 e €
26.000,00, tenuto conto in concreto dell'importo chiesto in pagamento. Se, infatti, si considerano i valori del tariffario minimo ed escludendo la fase relativa all'istruzione/trattazione si giunge all'importo complessivo di €
1865,00 e, applicando la riduzione dei due terzi, a quello di € 622,00 applicato dal primo giudice. Quanto alla fase non liquidata dal primo giudice la carenza di motivazione da parte del Tribunale autorizza questa Corte ha sostituirsi in tale attività.
L'art. 4 lett. c) del D.M. citato inserisce nella fase istruttoria "le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la
Pag. 8 di 11 formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto
d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e
l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali, comprese le querele di falso, e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private".
Sarebbe stato puntuale onere dell'appellante indicare specificamente quale attività avesse svolto che rientrasse nella previsione della richiamata disposizione.
Va, oltretutto, evidenziato che, ancorché la Suprema Corte definisca la fase di trattazione come "ineludibile" in numerosi arresti, non esiste un precetto generale che fissi tale necessità, e deve anzi rilevarsi che proprio l'art. 4 cit. impone di escludere tale conclusione perché, in caso contrario, il periodo finale della lett. c) "la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta" non avrebbe spazio di applicazione.
Nemmeno può dirsi che la "trattazione della causa" fosse, nel caso di specie "fisiologica", come avviene nel giudizio con rito ordinario davanti al tribunale (art. 180 c.p.c.) o al giudice di pace (art. 320 c.p.c.) (cfr. Cass. sez.
III 15182/2022, punto 8.2 della motivazione). L'art. 420 c.p.c. non prevede
Pag. 9 di 11 infatti testualmente la "trattazione", perché la prima udienza è fissata "per la decisione", in onore al principio di concentrazione tipico del più efficiente rito del lavoro. In particolare, poi, non possono ritenersi come deduzioni a verbale le note di trattazione scritta previste dall'art. 127ter c.p.c., che devono contenere soltanto le istanze e conclusioni e che valgono piuttosto quale sostituto della discussione orale con note illustrative accessorie a quest'ultima, rientrando pertanto nella fase decisionale.
Dunque la sentenza di primo grado va integralmente confermata. Va disposto l'esonero dell'appellante dal pagamento delle spese del presente grado, avendo reso regolare dichiarazione ai sensi dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 11 Parte_1
giugno 2024 contro avverso la sentenza del Giudice del lavoro di CP_1
Messina n° 2385/2023 pronunciata in data 11 dicembre 2023:
- rigetta l'appello, copn conseguente conferma della sentenza di primo grado;
- esonera l'appellante dalle spese del presente grado.
Messina, così deciso in esito alla camera di consiglio del 11 aprile 2025
Il Presidente est. dott.ssa B. Catarsini
Pag. 10 di 11 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Macrì.
Pag. 11 di 11
Sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente rel.
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere in esito alla scadenza del termine del 10 aprile 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 282/24 R.G.L. e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Fiorentino De C.F._1
Leo………………………………………………………………………………………………APPELLANTE
CONTRO
– in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv.
Antonello Monoriti ……………………………………………………………APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 2385/2023 pronunciata in data 11 dicembre 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Messina depositato in data
8 settembre 2022 - premesso di aver proposto Parte_1
vittoriosamente istanza per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché dello status di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/1992, esitata con decreto di omologa del 8 maggio 2022 - lamentava l'inerzia dell'ente previdenziale nel pagamento degli arretrati della prestazione di cui in oggetto e degli accessori maturati sui singoli ratei, conseguentemente chiedendo di dichiarare il diritto ai suddetti benefici con decorrenza dal 23 aprile 2018, data di proposizione della domanda amministrativa, e condanna dell' al conseguente pagamento. CP_1
Con successive note di trattazione scritta l'odierna appellante precisava che soltanto per mera svista il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato alcuni giorni prima della scadenza del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, risalente al 19 maggio 2022, ma che in ogni caso l' aveva provveduto a pagare gli arretrati dovuti soltanto in CP_1
data 1° dicembre 2022 e che, quindi, tale adempimento risultava ad ogni modo tardivo. Lamentava, inoltre, che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria non fossero stati neppure correttamente corrisposti, poiché erogati dal 21 ottobre 2022, e non a partire dal 23 aprile 2018, data di originaria decorrenza della prestazione, così come indicato nel decreto di omologa e dovuti, peraltro, dalla scadenza di ogni singolo rateo fino al soddisfo.
Pag. 2 di 11 Chiedeva, pertanto, che il Giudice, condannasse l' liquidazione e Parte_2
al pagamento degli accessori non ancora corrisposti.
Con sentenza n. 2385/2023 il Giudice Unico del Lavoro di Messina dichiarava cessata la materia del contendere in ordine al beneficio dell'indennità di accompagnamento ma condannava l' al pagamento, in CP_1
favore della sig.ra , degli accessori maturati sui ratei della Parte_1
prestazione dovuta dal 23 aprile 2018, con condanna dell'ente resistente al pagamento di 1/3 delle spese del giudizio e compensando il resto.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 11 giugno 2024,
[...]
ha proposto appello, contestando la legittimità della statuizione Pt_1
inerente la parziale compensazione delle spese giudiziali di due terzi, nonché la liquidazione della quota restante dei compensi professionali al di sotto dei minimi tariffari di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche. Chiedeva, in riforma del relativo capo impugnato, la condanna dell' alla rifusione integrale delle spese in suo favore, in quanto parte CP_1
vittoriosa in primo grado, nel rispetto del tariffario vigente.
Spese vinte anche per questo grado di giudizio.
Nella resistenza dell' che si costituiva avversando l'appello e CP_1
chiedendone il rigetto, la causa è stata decisa, in esito alle note prodotte solo dall'appellato, con il deposito telematico del dispositivo di questa sentenza entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che il mancato deposito di note da parte dell'appellante non è ostativo alla decisione della causa nel merito, in
Pag. 3 di 11 presenza delle note formulate dalla parte appellata che ha insistito per la decisione della controversia. Occorre rammentare, infatti, che la disciplina specificamente prevista per la regolamentazione della prima udienza di trattazione nel rito lavoristico, anche se svolta in modalità a trattazione scritta, è rappresentata dell'art. 127 ter c.p.c. che, al V° comma, prevede che solo nel caso in cui nessuna delle parti depositi le note nel termine assegnato, debba essere concesso un nuovo termine perentorio per il deposito di note. Nella presente fattispecie, viceversa, l' regolarmente CP_1
costituito, ha prodotto le note insistendo per la decisione della causa. Le esigenze di celerità del rito ben si conciliano, dunque, con la specifica disciplina dettata per la materia di cui si tratta, appositamente prevista anche per l'udienza a trattazione scritta nella quale il deposito delle note sostituisce appieno la presenza della parte.
Passando al vaglio dell'impugnazione proposta essa è rivolta unicamente avverso la liquidazione delle spese giudiziali, che il primo giudice ha parzialmente compensato e di cui l'appellante chiede invece l'integrale favore, in forza del totale accoglimento della domanda di prime cure dolendosi altresì, in ogni caso, della violazione dei minimi tariffari.
Costituendosi l' osservava, d'altro canto, che fosse pacifica la CP_1
circostanza per cui tra la data della comunicazione del modello AP70 all' , avvenuta il 21 giugno 2022, ed il deposito del ricorso di prime cure CP_1
dell'8 settembre 2022, non fossero ancora decorsi i 120 giorni previsti dalla legge, motivo per cui il ricorso doveva essere rigettato, in quanto inammissibile, avendo il ricorrente, violato i termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c..
Pag. 4 di 11 Infine, ed in subordine, contestava l'importo preteso a titolo di spese di lite di primo grado trattandosi di controversia di facile risoluzione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Va, tuttavia, rappresentato che l' non ha proposto appello incidentale avverso la pronunzia sicchè la CP_1
richiesta di declaratoria di inammissibilità non può essere vagliata.
In ordine alla regolazione delle spese giudiziali, rileva il primo decidente che: “l'Ente ha precisato che la domanda è stata proposta prima del decorso di 120 gg. dall'invio del modello AP70 richiesto;
il pagamento è avvenuto a distanza di pochi mesi. Pertanto, esse vanno compensate per 2/3 (cfr. sul punto Cass. n. 24777/2022, alla cui motivazione si rinvia) e per il resto, considerati il valore e la natura della controversia, ma applicando i minimi per la semplicità, si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. in €
622,00 oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”
Parte appellante impugna tale statuizione, lamentando anzitutto l'errata regolazione delle spese di lite per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
Si duole, infatti, di come, nel caso di specie, pur non ricorrendo nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 92 c.p.c., che avrebbero giustificato la deroga al principio di soccombenza, il Giudice di prime cure abbia disposto la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3, in assenza peraltro di coerente motivazione sul punto.
Contesta, poi, l'assunto riportato dal giudice in sentenza al fine di motivare la compensazione, per cui il pagamento sia avvenuto “a distanza di pochi mesi”, assumendo che tale circostanza integri piuttosto un evidente ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, comportando di conseguenza la
Pag. 5 di 11 piena soccombenza dell' anche in punto di spese giudiziali. CP_1
Precisa poi che, risultando provato dalla documentazione già depositata in primo grado che la ricorrente avesse trasmesso il modello di liquidazione
AP70 all' in data 21 giugno 2022, mentre il pagamento degli CP_1
arretrati era avvenuto soltanto il 1° dicembre 2022, a fronte di tale tardivo adempimento fosse, dunque, di tutta evidenza che le spese processuali sarebbero dovute gravare per intero sull' resistente, risultato CP_2
pienamente soccombente.
Ritiene la Corte che i superiori motivi non siano condivisibili.
Appare evidente dal tenore della motivazione del primo giudice che nella regolamentazione delle spese di lite si siano prese in considerazione non solo le circostanze favorevoli alla parte che aveva visto liquidare la propria prestazione comunque in ritardo rispetto alla scadenza del 120° giorno successivo alla trasmissione del modello AP70 e, peraltro, senza che fosse rispettata la necessaria decorrenza degli accessori dalla scadenza di ciascun rateo di prestazione, a partire dal 23 aprile 2018, ma, altresì, la circostanza certamente sfavorevole alla parte ricorrente che aveva proposto il ricorso prima della scadenza del termine di 120 giorni a decorrere dalla trasmissione del modello AP70 (per inciso va in questa sede sottolineato come il ricorso di primo grado fosse stato proposto prima di detto termine anche considerandolo a decorrere dal decreto di omologa, come del resto ammesso dalla stessa ricorrente).
Ben può essere considerata la suddetta circostanza quale grave ed eccezionale ragione per compensare tra le parti le spese secondo una regolamentazione diversa da quella prevista dall'art. 92 c.p.c., secondo
Pag. 6 di 11 quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 19 aprile
2018 n. 77. Basti considerare il fatto che solo in considerazione dell'intervenuto pagamento (benché tardivo e non esaustivo) della prestazione da parte dell' avvenuto, comunque, due mesi prima della CP_1
proposizione del ricorso di primo grado, il giudice di primo grado ha dichiarato sul punto la cessazione della materia del contendere, senza emettere pronuncia in rito e che, altresì, solo in considerazione della non esaustività del pagamento riguardante gli accessori la parte oggi appellante
è risultata parzialmente vittoriosa. Oltretutto va anche considerato che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, quanto comunicato attraverso il modello AP70 non costituisce, trattandosi di indennità di accompagnamento, dato di cui l' poteva essere autonomamente a CP_1
conoscenza, riguardando invero il mancato ricovero presso enti o istituti a carico dello Stato per tutto il periodo di riconoscimento della prestazione per la cui verifica occorre necessariamente la collaborazione dell'avente diritto al fine di consentire il pagamento. Deve, dunque, ritenersi che la regolamentazione delle spese eseguita dal primo giudice in conformità ai criteri dettati dalla disposizione codicistica, così come modificata dall'intervento della Corte Costituzionale, appare sorretta da congrua motivazione restando, in definitiva, nella piena discrezionalità del giudice la determinazione della quota di spese da riconoscere in favore della parte parzialmente vittoriosa.
Quanto poi alla quantificazione del compenso professionale, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione al
D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) in quanto il Tribunale avrebbe
Pag. 7 di 11 di fatto escluso dal computo la fase relativa alla trattazione della causa, nonché la violazione dei minimi tariffari in relazione allo scaglione compreso fra € 26.001,00 e € 52.000,00.
Occorre preliminarmente rilevare come, in applicazione dello scaglione riguardante il valore indeterminato dell'affare, può essere fatto riferimento allo scaglione compreso fra € 5201,00 e € 26.000,00 dal momento che, ai sensi della normativa vigente, si considera la causa di valore indeterminato quella a partire da € 26.000,00. Dunque non necessariamente il valore indeterminato conduce all'applicazione automatica dello scaglione a partire da € 26.001,00. Il giudice di primo grado ha correttamente fatto riferimento allo scaglione compreso fra € 5201,00 e €
26.000,00, tenuto conto in concreto dell'importo chiesto in pagamento. Se, infatti, si considerano i valori del tariffario minimo ed escludendo la fase relativa all'istruzione/trattazione si giunge all'importo complessivo di €
1865,00 e, applicando la riduzione dei due terzi, a quello di € 622,00 applicato dal primo giudice. Quanto alla fase non liquidata dal primo giudice la carenza di motivazione da parte del Tribunale autorizza questa Corte ha sostituirsi in tale attività.
L'art. 4 lett. c) del D.M. citato inserisce nella fase istruttoria "le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la
Pag. 8 di 11 formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto
d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e
l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali, comprese le querele di falso, e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private".
Sarebbe stato puntuale onere dell'appellante indicare specificamente quale attività avesse svolto che rientrasse nella previsione della richiamata disposizione.
Va, oltretutto, evidenziato che, ancorché la Suprema Corte definisca la fase di trattazione come "ineludibile" in numerosi arresti, non esiste un precetto generale che fissi tale necessità, e deve anzi rilevarsi che proprio l'art. 4 cit. impone di escludere tale conclusione perché, in caso contrario, il periodo finale della lett. c) "la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta" non avrebbe spazio di applicazione.
Nemmeno può dirsi che la "trattazione della causa" fosse, nel caso di specie "fisiologica", come avviene nel giudizio con rito ordinario davanti al tribunale (art. 180 c.p.c.) o al giudice di pace (art. 320 c.p.c.) (cfr. Cass. sez.
III 15182/2022, punto 8.2 della motivazione). L'art. 420 c.p.c. non prevede
Pag. 9 di 11 infatti testualmente la "trattazione", perché la prima udienza è fissata "per la decisione", in onore al principio di concentrazione tipico del più efficiente rito del lavoro. In particolare, poi, non possono ritenersi come deduzioni a verbale le note di trattazione scritta previste dall'art. 127ter c.p.c., che devono contenere soltanto le istanze e conclusioni e che valgono piuttosto quale sostituto della discussione orale con note illustrative accessorie a quest'ultima, rientrando pertanto nella fase decisionale.
Dunque la sentenza di primo grado va integralmente confermata. Va disposto l'esonero dell'appellante dal pagamento delle spese del presente grado, avendo reso regolare dichiarazione ai sensi dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 11 Parte_1
giugno 2024 contro avverso la sentenza del Giudice del lavoro di CP_1
Messina n° 2385/2023 pronunciata in data 11 dicembre 2023:
- rigetta l'appello, copn conseguente conferma della sentenza di primo grado;
- esonera l'appellante dalle spese del presente grado.
Messina, così deciso in esito alla camera di consiglio del 11 aprile 2025
Il Presidente est. dott.ssa B. Catarsini
Pag. 10 di 11 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario
Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Macrì.
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