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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 05/06/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1288/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Maria Paola Tiso Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cagliari, via Tiziano, 52, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Controparte_1 C.F._2
Disabato presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, via Roma, 18, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Tribunale Ill.mo, accertato che la comunione materiale e spirituale non può più esser ricostruita:
dichiarare la separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 4 dichiarare che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire il proprio domicilio dove riterranno più opportuno;
ratificare che il SI. si impegna a corrispondere mensilmente alla SI.ra la somma CP_1 Pt_1 pari ad € 300,00 mensili affinchè quest'ultima possa provvedere al pagamento delle somme oggetto di richiesta dell'Agenzia delle Entrate e relative ai debiti maturati dalla soc. Blu nel tempo in Parte_2
cui la SI.ra era socia e sino alla cessione delle quote avvenuta nel Luglio 2020, sino alla Pt_1
concorrenza della somma oggetto di riscossione;
in ragione dell'obbligazione assunta dal SI. al punto che precede ed a seguito del corretto CP_1
adempimento di quanto sopra, la SI.ra rinuncia alla richiesta di mantenimento e dichiara sin Pt_1
da ora di reiterare tale rinuncia in sede di divorzio ed in relazione pertanto all'assegno divorzile;
Dare atto pertanto che nessuna somma sarà dovuta dall'uno all'altro dei coniugi per il rispettivo mantenimento, essendo entrambi in grado di procurarsi i mezzi necessari per il proprio sostentamento, considerata la durata del matrimonio, il tempo trascorso da quando la convivenza è cessata e
l'autonomia economica raggiunta da entrambi i coniugi (da valutarsi alla luce dell'adempimento, da parte del SI. dell'obbligazione di cui al punto che precede); CP_1
stabilire il mantenimento del figlio a carico di entrambi i genitori, nel periodo compreso Per_1
tra giugno ed Ottobre di ogni anno (periodo durante il quale la SI.ra ha un regolare Pt_1
contratto stagionale), nella somma complessiva pari ad € 400,00 in capo a ciascun coniuge, di cui:
200,00 a titolo di locazione dell'appartamento sito nella città universitaria ove lo stesso studia ed €
200,00 a titolo di spese di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente di . Per_1
stabilire il rimborso da parte della madre SI.ra , del 50%, delle spese straordinarie da Pt_1
concordarsi fra i coniugi sostenute nel periodo compreso tra giugno ed Ottobre di ogni anno (periodo durante il quale la SI.ra ha un regolare contratto stagionale) per il figlio , Pt_1 Per_1
intendendosi per tali quelle medico specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, quelle universitarie (rette, iscrizioni, libri e materiale didattico) e ad attività didattiche e/o ricreative secondo il Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino;
Per i mesi da novembre a maggio compresi il mantenimento ordinario e straordinario del figlio
resterà ad esclusivo carico del SI. Per_1 CP_1
i coniugi dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto sopra non avranno null'altro da pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione o causa, neppure con riferimento a pretese per il mantenimento ordinario e/o straordinario proprio e del figlio relative al periodo di Per_1
separazione di fatto;
pagina 2 di 4 con integrale compensazione delle spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 18.12.2024, premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il 27.8.2000 in Carbonia, dalla cui unione era nato, il Controparte_1
16.12.2002, il figlio , ha chiesto di pronunciare la separazione personale dal marito, a cui Per_1
carico porre l'assegno di mantenimento.
A fondamento della domanda ha allegato che l'unione si era rivelata infelice, tanto che dal 2019 non viveva più col marito, trasferitasi in Sardegna;
il figlio, maggiorenne, viveva a Reggio Emilia dove studiava alla facoltà di analisi dei dati, provvedendo, entrambi i genitori, al suo mantenimento.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha dato atto di avere raggiunto un accordo con la moglie, che merita di essere recepito, stante il soddisfacimento delle eSIenze del figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente.
Indiscussa la cessazione della comunione materiale e spirituale, avendo, entrambe le parti, coltivato la domanda di separazione, va, altresì, dato atto che hanno inteso definire i relativi rapporti economici mediante l'impegno assunto dal marito di corrispondere alla moglie la somma pari ad € 300,00 mensili affinchè quest'ultima possa provvedere al pagamento delle somme oggetto di richiesta dell'Agenzia delle Entrate e relative ai debiti maturati dalla soc. nel tempo in cui la moglie era socia Parte_3
e sino alla cessione delle quote avvenuta nel luglio 2020, sino alla concorrenza della somma oggetto di riscossione;
in ragione dell'obbligazione citata ed a seguito del relativo corretto adempimento, la moglie ha rinunciato alla richiesta di mantenimento e ha dichiarato di reiterare tale rinuncia in sede di divorzio ed in relazione all'assegno divorzile;
le parti, quindi, si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Le spese processuali sono integralmente compensate (in conformità alle conclusioni congiunte).
PQM
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di conSIlio, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 27.8.2000 in Carbonia;
- dispone che il mantenimento del figlio sia a carico di entrambi i genitori, nel periodo Per_1
compreso tra giugno ed ottobre di ogni anno (periodo durante il quale la madre ha un regolare contratto stagionale), nella somma complessiva pari ad € 400,00 in capo a ciascun coniuge, di cui: 200,00 a titolo di locazione dell'appartamento sito nella città universitaria ove lo stesso pagina 3 di 4 studia ed € 200,00 a titolo di spese di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente di;
pone Per_1
a carico della madre il rimborso del 50%, delle spese straordinarie da concordarsi fra i coniugi sostenute nel periodo compreso tra giugno ed ottobre di ogni anno (periodo durante il quale la stessa ha un regolare contratto stagionale) per il figlio , intendendosi per tali quelle Per_1
medico-specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, quelle universitarie (rette, iscrizioni, libri e materiale didattico) e ad attività didattiche e/o ricreative secondo il Protocollo
d'Intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino;
per i mesi da novembre a maggio compresi il mantenimento ordinario e straordinario del figlio resterà ad esclusivo Per_1
carico del padre.
Spese di lite compensate.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 29.5.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1288/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Maria Paola Tiso Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cagliari, via Tiziano, 52, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Controparte_1 C.F._2
Disabato presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, via Roma, 18, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Tribunale Ill.mo, accertato che la comunione materiale e spirituale non può più esser ricostruita:
dichiarare la separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 4 dichiarare che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire il proprio domicilio dove riterranno più opportuno;
ratificare che il SI. si impegna a corrispondere mensilmente alla SI.ra la somma CP_1 Pt_1 pari ad € 300,00 mensili affinchè quest'ultima possa provvedere al pagamento delle somme oggetto di richiesta dell'Agenzia delle Entrate e relative ai debiti maturati dalla soc. Blu nel tempo in Parte_2
cui la SI.ra era socia e sino alla cessione delle quote avvenuta nel Luglio 2020, sino alla Pt_1
concorrenza della somma oggetto di riscossione;
in ragione dell'obbligazione assunta dal SI. al punto che precede ed a seguito del corretto CP_1
adempimento di quanto sopra, la SI.ra rinuncia alla richiesta di mantenimento e dichiara sin Pt_1
da ora di reiterare tale rinuncia in sede di divorzio ed in relazione pertanto all'assegno divorzile;
Dare atto pertanto che nessuna somma sarà dovuta dall'uno all'altro dei coniugi per il rispettivo mantenimento, essendo entrambi in grado di procurarsi i mezzi necessari per il proprio sostentamento, considerata la durata del matrimonio, il tempo trascorso da quando la convivenza è cessata e
l'autonomia economica raggiunta da entrambi i coniugi (da valutarsi alla luce dell'adempimento, da parte del SI. dell'obbligazione di cui al punto che precede); CP_1
stabilire il mantenimento del figlio a carico di entrambi i genitori, nel periodo compreso Per_1
tra giugno ed Ottobre di ogni anno (periodo durante il quale la SI.ra ha un regolare Pt_1
contratto stagionale), nella somma complessiva pari ad € 400,00 in capo a ciascun coniuge, di cui:
200,00 a titolo di locazione dell'appartamento sito nella città universitaria ove lo stesso studia ed €
200,00 a titolo di spese di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente di . Per_1
stabilire il rimborso da parte della madre SI.ra , del 50%, delle spese straordinarie da Pt_1
concordarsi fra i coniugi sostenute nel periodo compreso tra giugno ed Ottobre di ogni anno (periodo durante il quale la SI.ra ha un regolare contratto stagionale) per il figlio , Pt_1 Per_1
intendendosi per tali quelle medico specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, quelle universitarie (rette, iscrizioni, libri e materiale didattico) e ad attività didattiche e/o ricreative secondo il Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino;
Per i mesi da novembre a maggio compresi il mantenimento ordinario e straordinario del figlio
resterà ad esclusivo carico del SI. Per_1 CP_1
i coniugi dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto sopra non avranno null'altro da pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione o causa, neppure con riferimento a pretese per il mantenimento ordinario e/o straordinario proprio e del figlio relative al periodo di Per_1
separazione di fatto;
pagina 2 di 4 con integrale compensazione delle spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 18.12.2024, premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il 27.8.2000 in Carbonia, dalla cui unione era nato, il Controparte_1
16.12.2002, il figlio , ha chiesto di pronunciare la separazione personale dal marito, a cui Per_1
carico porre l'assegno di mantenimento.
A fondamento della domanda ha allegato che l'unione si era rivelata infelice, tanto che dal 2019 non viveva più col marito, trasferitasi in Sardegna;
il figlio, maggiorenne, viveva a Reggio Emilia dove studiava alla facoltà di analisi dei dati, provvedendo, entrambi i genitori, al suo mantenimento.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha dato atto di avere raggiunto un accordo con la moglie, che merita di essere recepito, stante il soddisfacimento delle eSIenze del figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente.
Indiscussa la cessazione della comunione materiale e spirituale, avendo, entrambe le parti, coltivato la domanda di separazione, va, altresì, dato atto che hanno inteso definire i relativi rapporti economici mediante l'impegno assunto dal marito di corrispondere alla moglie la somma pari ad € 300,00 mensili affinchè quest'ultima possa provvedere al pagamento delle somme oggetto di richiesta dell'Agenzia delle Entrate e relative ai debiti maturati dalla soc. nel tempo in cui la moglie era socia Parte_3
e sino alla cessione delle quote avvenuta nel luglio 2020, sino alla concorrenza della somma oggetto di riscossione;
in ragione dell'obbligazione citata ed a seguito del relativo corretto adempimento, la moglie ha rinunciato alla richiesta di mantenimento e ha dichiarato di reiterare tale rinuncia in sede di divorzio ed in relazione all'assegno divorzile;
le parti, quindi, si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Le spese processuali sono integralmente compensate (in conformità alle conclusioni congiunte).
PQM
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di conSIlio, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 27.8.2000 in Carbonia;
- dispone che il mantenimento del figlio sia a carico di entrambi i genitori, nel periodo Per_1
compreso tra giugno ed ottobre di ogni anno (periodo durante il quale la madre ha un regolare contratto stagionale), nella somma complessiva pari ad € 400,00 in capo a ciascun coniuge, di cui: 200,00 a titolo di locazione dell'appartamento sito nella città universitaria ove lo stesso pagina 3 di 4 studia ed € 200,00 a titolo di spese di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente di;
pone Per_1
a carico della madre il rimborso del 50%, delle spese straordinarie da concordarsi fra i coniugi sostenute nel periodo compreso tra giugno ed ottobre di ogni anno (periodo durante il quale la stessa ha un regolare contratto stagionale) per il figlio , intendendosi per tali quelle Per_1
medico-specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, quelle universitarie (rette, iscrizioni, libri e materiale didattico) e ad attività didattiche e/o ricreative secondo il Protocollo
d'Intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino;
per i mesi da novembre a maggio compresi il mantenimento ordinario e straordinario del figlio resterà ad esclusivo Per_1
carico del padre.
Spese di lite compensate.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 29.5.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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