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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/11/2025, n. 2633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2633 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
VI SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico Alessandro Mauceri ,
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile ex art.645 cpc RG
9559/2023 promossa dalla in persona della sua legale rappresentante Parte_1 pro tempore, dr.ssa nata a [...] il Parte_2
2/07/1996,( c.f. con sede in Genova (GE), Piazza C.F._1
Verdi n. 6/3, cap.16121, c.f e P.IVA , elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Torino, via Delle Alpi n.9, presso lo studio dell'Avv.Antonio Maria Cossu,
c.f. , che la rappresenta e difende, giusta procura C.F._2 alle liti allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.. all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ATTRICE IN
OPPOSIZIONE
CONTRO
la con sede in RO alla Via Musici n. 2, p.iva Controparte_1
, in persona del l.r.p.t. , nato ad P.IVA_2 Controparte_2
Acquaformosa (CS) il 23.01.1982, c. f. , C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Rosa, c f.
presso il cui studio in Castrovillari al c.so C.F._4
Garibaldi n. 333, è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE OPPONENTE
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
IN VIA PRELIMINARE – accertare e dichiarare la nullità del Decreto opposto e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2292/2023 del
05/09/2023, RG. n. 7483/2023;
IN VIA PRINCIPALE – respingere la domanda di pagamento delle somme indicate nel Decreto Ingiuntivo opposto e ridurre “ex bono et aequo”, nei limiti di quanto provato, le pretese creditorie;
– con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase sommaria.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA OPPOSTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare.
rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare l'attore opponente a pagare la somma ingiunta, con vittoria di spese e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui è stato ingiunto alla di Parte_1 seguito per brevità di pagare alla di Pt_1 Controparte_1 seguito per brevità , l'importo capitale di € € 16.500,00. CP_1
Parte convenuta opposta ha richiesto il pagamento di detto importo per le seguenti causali:
La società opposta, tra le altre svolge anche l'attività di noleggio con conducente nel settore turistico e vacanziero ed ha prestato il servizio di noleggio con conducente in occasione delle riprese che la
[...] ha eseguito tra il 9.3.2023 ed il 18.03.2023 in Calabria, Parte_1 effettuando trasferimenti per un totale di 8.320 Km.
A fronte del predetto numero di chilometri percorsi, la società ricorrente ha pertanto emesso la fattura elettronica n. 13, del 24.03.2023, di Euro
16.500,00.
A sostegno della propria opposizione, , nel proprio atto di Pt_1 citazione ex art. 645 c.p.c. ha dedotto nel merito che:
L'importo della fattura azionata appariva sproporzionato rispetto al servizio ricevuto, la chiedeva a parte opposta Parte_1 dei giustificativi precisi in ordine al servizio svolto ed ai tragitti percorsi.
L'opposta si è sempre rifiutata di giustificare le voci indicate in fattura e dovrà ora giustificarle e provarle in causa, in ossequio ai canoni che regolano l'onere della prova in ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Si osserva che, per come è stata compilata, la fattura non permette di comprendere ad es. il prezzo applicato al km, i percorsi effettuati, ecc. ecc. ed indica nel campo “DESCRIZIONE”, un'unica “macro”prestazione di 8.320 km di percorrenza per l'importo di Euro 15.000, 00 oltre IVA.
La ha utilizzato i servizi di parte opposta, ma Parte_1 non comprende come gli automezzi della Controparte_1 abbiano potuto percorrere ben ottomilatrecentoventi (8.320) km in
[...] una settimana, considerato che tra l'albergo dove risiedevano gli attori che lavoravano per la produzione cinematografica e la “location”dove venivano girate le scene vi era una distanza di soli 16,5 Km ed anche volendo considerare, in ipotesi, un trasporto quotidiano all'Aeroporto di
ZI TE, distante circa 124 km.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio, deducendo CP_1
l'infondatezza dell'atto di opposizione , sulla base dei seguenti motivi:
che, anzi, confermava di voler procedere al Parte_1 pagamento richiedendo soltanto del tempo: “ciao buongiorno amico mio…riesci a portare pazienza x quella fattura? mi ha detto CP_2 che si sblocca tutto subito dopo ” (All. 20, messaggio Whatsapp Per_1 del 3.04.2023).
D'altronde non risultano contestazioni in ordine alla fattura, malgrado la opposta abbia affermato “chiedeva a parte opposta dei giustificativi precisi in ordine al servizio svolto ed ai tragitti percorsi. Vane sono state le predette richieste rivolte alla opposta” (pag 5 del ricorso).
L'unico e primo riscontro, infatti, si è registrato dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Dalla copiosa corrispondenza trattenuta dall'odierno legale rappresentante della con il signor , persona CP_1 CP_3 che di fatto ha gestito i rapporti con la per il Controparte_1 servizio reso in occasione delle riprese registrate dalla Parte_1 in Calabria, emerge in maniera inoppugnabile l'apprezzamento dell'attività che è stata eseguita dalla società.
Difatti, è pacifico come vi sia stato un copioso scambio di messaggi tra le parti al fine di coordinare i numerosi trasporti di attori e tecnici coinvolti nelle riprese del film prodotto dalla Parte_1 Dalla messaggistica, inoltre, è dato rilevare non soltanto il numero di trasporti e le varie destinazioni da raggiungere, ma anche il numero di mezzi messi a disposizione dalla e dei fuori Controparte_1 orario rispetto a quanto stabilito nel contratto.
La opposta, infatti, si era obbligata a fornire alla il Parte_1 servizio per gli spostamenti/trasferimenti dalle ore 07:00 alle ore 20:00, con 2 mezzi furgoni 9 posti e un 19 posti.
Ebbene, dalla messaggistica è dato apprendere come la Controparte_1 pur di assecondare le richieste della produzione abbia utilizzato anche più mezzi di quelli concordati, ottenendo un espresso riconoscimento sia di approvazione che di gratitudine da parte della Parte_1
Difatti, oltre ai 9 posti e 19 posti veniva richiesto un van che fosse costantemente a servizio degli attori, e spesso anche veniva richiesto l'utilizzo di altri veicoli:
- “il van a disposizione dalla mattina alla sera” (messaggio 8.3.2023 ore
16:38);
- “considera sempre che per gli attori io devo avere sempre un mezzo a disposizione sempre x loro con noi ok?” (messaggio 8.3.2023 ore 16:40);
- “domani mi serve anche una macchina per 5 persone alle ore
08:00/08:15 all'hotel altomonte e portarli a scuola a roggiano”
(messaggio 8.3.2023 ore 18:11);
- come ti dicevo per gli attori dedica un runner apposta solo x CP_2 loro a disposizione sempre perché loro vanno e vengono dall'hotel ok?”
(messaggio del 9.3.2023 ore 22:56).
- “il van degli attori deve essere sempre disponibile li a scuola mi raccomando” (mess. 12.03.2023 ore 22:09);
- “domani mattina mando un 19 posti a RO e un 19 posti ad altomonte, e più il 9 posti a Serra Giumenta e poi la macchina a OL”
(mess. 12.3.2023 ore 22:47);
- “sei il top...e il van sempre a disposizione x gli attori” (mess. 12.03.23 ore 22:47);
- “Buongiorno , si tutto ok .. io sono già x strada, vado a ZI.. CP_3 ho mandato 1 macchina a OL, 1 ZI e 3 macchine sempre a disposizione del cast a Roggiano” (mess. del 15.03.23 ore 07:03); - “Ok grande” (mess. del 15.03.23 ore 07:07)
(Allegati 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
Infine, è anche opportuno evidenziare che la opposta ha provveduto a far autenticare dal Commercialista Dott. , la conformità Persona_2
all'originale della copia del registro iva delle fatture emesse nel I trimestre
2023 della società, al cui n. 13 si riscontra esattamente la fattura emessa nei confronti della di Euro 16.500,00 (All. 8). Parte_1
2) Sulla fondatezza della pretesa creditoria e sulla corretta indicazione e quantificazione dei chilometri Km percorsi.
Preliminarmente si ribadisce quanto già rappresentato nel fascicolo monitorio in relazione alla attività posta in essere dalla Controparte_1
[...]
La società, infatti, tra le altre svolge anche l'attività di noleggio con conducente nel settore turistico e vacanziero ed ha prestato il servizio di noleggio con conducente in occasione delle riprese che la
[...] ha eseguito tra il 9.3.2023 ed il 18.03.2023 in Calabria, Parte_1 effettuando trasferimenti per un totale di 8.320 Km.
A fronte del predetto numero di chilometri percorsi, la società ricorrente ha pertanto emesso la fattura elettronica n. 13, del 24.03.2023, di Euro
16.500,00.
La opponente, d'altronde, non ha contestato il servizio reso dalla
[...] né tanto meno la qualità dello stesso, essendosi limitata ad CP_1 opporsi in ordine alla quantificazione dei presunti Km percorsi, ritenuti eccessivi.
Ebbene, il calcolo complessivo dei Km percorsi dalla società opposta è stato quantificato calcolando tutti gli spostamenti eseguiti per i trasferimenti degli attori della Parte_1
Detti spostamenti hanno riguardato principalmente le tratte verso i
Comuni di: ZI TE (CZ) (dove insiste l'aeroporto) - OL (CS)
(dove è presente la Stazione Ferroviaria presso la quale arrivavano attori)
- RO RA (CS) (dove venivano effettuate le riprese) – Altomonte
(CS) (dove alloggiavano gran parte degli attori).
Detti Comuni calabresi distano rispettivamente dal luogo di partenza dei mezzi di trasporto che è in RO (CS), dove è la sede della
[...] Controparte_1
- RO/ZI TE 130 Km circa;
- RO / OL 90 Km circa;
- RO / RO RA 25 Km circa;
- RO / Altomonte 12 Km circa.
Ebbene, è di assoluta necessità precisare quanto segue.
La nell'atto di opposizione non ha infatti calcolato Pt_1 Parte_1 ben due circostanze:
1) non ha considerato che i mezzi di trasporto partivano, tutti e sempre, dalla sede della che è situata nel Comune di Controparte_1
RO (CS), e non direttamente dal luogo in cui doveva partire lo spostamento;
2) non è stato considerato che, ovviamente, per ogni spostamento verso una destinazione va poi calcolato il viaggio di ritorno.
E' ovvio, infatti, che un mezzo di trasporto una volta eseguito il trasferimento verso una certa destinazione debba poi rientrare presso la sede di partenza.
Di conseguenza è altrettanto naturale che i Km debbano calcolarsi nella misura del doppio per ogni trasferimento eseguito, ovvero tenendo conto sia dei Km da percorrere per l'andata sia per quelli del ritorno!
La società ha calcolato i Km percorsi annotando Controparte_1 quotidianamente i trasferimenti (All. 7).
Ebbene, dal calcolo dei Km annotati sono emersi 7.030 Km percorsi, ai quali sono da aggiungere i 1.290 Km corrispondenti ai trasferimenti che quotidianamente la società ha effettuato (il van che è sempre stato a disposizione degli attori per gli spostamenti veloci e per tratte brevi quale hotel/scena del film).
In definitiva, i Km percorsi sono esattamente pari a 8.320 Km.
Così riportate le opposte prospettazioni, la presente opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi in gran parte fondata
SULL'ERRATO CONTEGGIO DEI CHILOMETRI PERCORSI E DEL
CORRISPETTIVO RICHIESTO Nel merito, le pretese fatte valere da Controparte_1 con il decreto ingiuntivo impugnato risultano fondate solo in parte, come puntualmente evidenziato nella Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dal dott. Persona_3
.Il C.T.U. ha svolto un'analisi accurata e rigorosa, fondata sulla precisa geolocalizzazione delle località indicate nei capitoli di prova e sul calcolo delle distanze effettivamente percorse lungo i tracciati stradali reali.
Ne è emersa una ricostruzione puntuale dei tragitti effettuati in ciascuna delle giornate oggetto di contestazione, con indicazione per ogni viaggio della data, dell'orario, della località di partenza e di arrivo, del numero di persone trasportate e dei chilometri percorsi.
Dall'elaborazione dei dati effettuata dal C.T.U. Dr. è emerso che la Per_3 distanza totale effettivamente percorsa dai mezzi della Società Convenuta ammonta a 3.033,50 chilometri, contro gli 8.320 indicati in fattura, con una differenza in negativo di oltre 5.200 chilometri , ossia circa il 63% in meno di quanto affermato dalla Controparte_1
Secondo il C.T.U., tenuto conto della tariffa risultante dalla suddivisione dell'importo fatturato per i chilometri dichiarati, pari a circa € 1,80 al chilometro, il corrispettivo realmente dovuto si attesta ad € 5.469,05, al netto dell' IVA al 10%.
Il confronto con quanto richiesto (€ 15.000) evidenzia quindi una sovrastima di oltre € 9.500, somma che la convenuta ha indebitamente preteso.
Il C.T.U. ha inoltre confermato che la tariffa applicata è congrua rispetto ai parametri medi di mercato per veicoli a uso minibus con conducente
Le critiche della convenuta opposta all'elaborato peritale sono infondate.
La Convenuta opposta contesta che il C.T.U non avrebbe considerato:
a) La distanza intercorrente tra il luogo di ricovero degli automezzi e il punto di effettiva presa in carico dei passeggeri;
b) I chilometri percorsi dagli automezzi per il rientro al parcheggio dopo aver condotto i passeggeri a destinazione;
Al riguardo, il C.T.U. ha correttamente osservato come tali percorsi esulino dall'ambito dell'indagine tecnica, espressamente circoscritta ai viaggi indicati nei capitoli di prova.
Tale considerazione risulta pienamente condivisibile ed inoppugnabile, poiché queste ulteriori pretese avrebbero dovuto costituire oggetto di specifica prova orale da parte della Convenuta.
Il Consulente Tecnico ha inoltre correttamente rilevato che, in mancanza di specifiche disposizioni contrattuali, gli eventuali costi relativi agli spostamenti dei mezzi dal deposito al luogo di inizio o fine servizio avrebbero dovuto essere già ricompresi nel corrispettivo pattuito, e non computati come chilometraggio supplementare.
Va infatti sottolineato che il contratto di noleggio intercorso tra le parti, prodotto in causa dalla stesa Convenuta (doc. 22 - comparsa di costituzione del 13/12/2023) non contempla alcuna clausola che autorizzi l'addebito separato dei chilometri inerenti al trasferimento dei mezzi da o verso il luogo di ricovero, né risultano in atti documenti idonei a legittimare tali spese aggiuntive.
In definitiva, la relazione tecnica conferma la fondatezza delle contestazioni sollevate dalla dimostrando Parte_1
l'evidente sopravvalutazione dei chilometri e, di conseguenza, del corrispettivo richiesto. Tale conclusione, smentisce radicalmente la pretesa creditoria della controparte
Pertanto questo Giudice deve, come già richiesto dalla difesa dell'opponente nelle proprie Conclusioni sin dall'atto di opposizione a d.i. , ridurre, nei limiti di quanto effettivamente provato in causa, le pretese di parte Convenuta opposta , e pertanto rideterminare il corrispettivo richiesto in € 5.469,05, al netto dell' IVA al 10%., come chiaramente accertato dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Le considerazioni superiormente svolte appaiono assorbenti delle argomentazioni svolte dalle parti in ordine all'affermata eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta ex art.634 cpc per assenza nella fattura elettronica azionata di determinate caratteristiche e specifici requisiti.
3 - SULLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE – RILEVANZA
DELL'ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA DOMANDA, DELLA
SOCCOMBENZA RECIPROCA E DEL PRINCIPIO DI CAUSALITÀ
Nel presente giudizio, è stato accertato che le pretese avanzate dalla risultano solo parzialmente fondate, Controparte_1 oltretutto in misura notevolmente ridotta rispetto a quanto originariamente richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, essendo stato riconosciuto dalla C.T.U. un importo pari a circa al 40% della somma domandata.
L'opposizione proposta da si è dunque rivelata Parte_1 sostanzialmente fondata, avendo determinato un significativo ridimensionamento della domanda monitoria e il rigetto di oltre la metà della pretesa azionata in via giudiziale.
Tale circostanza giustifica pienamente, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., una compensazione integrale delle spese di lite, alla luce di principi giurisprudenziali ormai consolidati.
Ex multis, Cassazione civile, Sez. VI, 2 marzo 2020, n. 5711, afferma che:
“Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente
a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi.”
Cassazione civile, Sez. VI, 24 giugno 2021, n. 18183, ribadisce che:
“In ogni caso di accoglimento parziale di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, ossia di accoglimento per un importo inferiore rispetto a quello richiesto, il giudice di merito può ravvisare una soccombenza reciproca e, pertanto, compensare le spese di lite sulla base di una valutazione discrezionale, fondata sul principio di causalità.”
A completare il quadro è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, 31 ottobre 2022, n. 32061, la quale – pur escludendo che nei casi di domanda unitaria accolta solo parzialmente si possa configurare una vera e propria soccombenza reciproca – ha comunque riconosciuto la piena legittimità della compensazione delle spese.
La Corte ha infatti statuito che:
“Non è configurabile una vera e propria soccombenza reciproca nell'ipotesi in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione.”
Nella odierna causa, la ha agito sulla Controparte_1 base di un'unica domanda creditoria, risultata fondata solo in parte e fortemente ridimensionata nel suo quantum.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, se è vero che tale circostanza non legittima la sua condanna, tuttavia impone, conformemente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, una integrale compensazione delle spese di lite.
È manifesto che, nel caso concreto, da una parte la società attrice opponente non avendo pagato e comunque non avendo offerto di pagare alcun corrispettivo per il servizio di noleggio con autista prestato dalla nel suo interesse , ha costretto quest'ultima ad agire in giudizio CP_1 per ottenerne il pagamento, dall'altra l'iniziativa giudiziaria della
– fondata su una pretesa che appariva - Controparte_1 fin dall'origine - palesemente eccessiva – ha reso inevitabile l'instaurazione dell'odierna opposizione, con cui l'unica domanda nel merito svolta dall'opponente, accolta da questo giudice, è stata quella di una sensibile riduzione del corrispettivo di cui all'opposto decreto ingiuntivo
Sussistono quindi gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite, in considerazione della soccombenza reciproca
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282
C.P.C.)
P.Q.M.
, definitivamente pronunciando,contrariis reiectis
I) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n.2292/2023;
II) Dichiara tenuta e condanna la in Parte_1
persona della sua legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore la minor somma di € 5.469,05, al netto dell' IVA al 10%, oltre interessi come determinati nell'opposto decreto ingiuntivo
III) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti
IV) Pone le spese di CTU definitivamente per il 50% a carico della e per il 50% a carico della Parte_1 Controparte_1
[...]
Così deciso in Genova il 28 novembre 2025
Il Giudice Alessandro Mauceri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
VI SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico Alessandro Mauceri ,
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile ex art.645 cpc RG
9559/2023 promossa dalla in persona della sua legale rappresentante Parte_1 pro tempore, dr.ssa nata a [...] il Parte_2
2/07/1996,( c.f. con sede in Genova (GE), Piazza C.F._1
Verdi n. 6/3, cap.16121, c.f e P.IVA , elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Torino, via Delle Alpi n.9, presso lo studio dell'Avv.Antonio Maria Cossu,
c.f. , che la rappresenta e difende, giusta procura C.F._2 alle liti allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.. all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ATTRICE IN
OPPOSIZIONE
CONTRO
la con sede in RO alla Via Musici n. 2, p.iva Controparte_1
, in persona del l.r.p.t. , nato ad P.IVA_2 Controparte_2
Acquaformosa (CS) il 23.01.1982, c. f. , C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Rosa, c f.
presso il cui studio in Castrovillari al c.so C.F._4
Garibaldi n. 333, è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE OPPONENTE
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, disattesa e respinta ogni contraria istanza,
IN VIA PRELIMINARE – accertare e dichiarare la nullità del Decreto opposto e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2292/2023 del
05/09/2023, RG. n. 7483/2023;
IN VIA PRINCIPALE – respingere la domanda di pagamento delle somme indicate nel Decreto Ingiuntivo opposto e ridurre “ex bono et aequo”, nei limiti di quanto provato, le pretese creditorie;
– con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase sommaria.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA OPPOSTA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare.
rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare l'attore opponente a pagare la somma ingiunta, con vittoria di spese e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui è stato ingiunto alla di Parte_1 seguito per brevità di pagare alla di Pt_1 Controparte_1 seguito per brevità , l'importo capitale di € € 16.500,00. CP_1
Parte convenuta opposta ha richiesto il pagamento di detto importo per le seguenti causali:
La società opposta, tra le altre svolge anche l'attività di noleggio con conducente nel settore turistico e vacanziero ed ha prestato il servizio di noleggio con conducente in occasione delle riprese che la
[...] ha eseguito tra il 9.3.2023 ed il 18.03.2023 in Calabria, Parte_1 effettuando trasferimenti per un totale di 8.320 Km.
A fronte del predetto numero di chilometri percorsi, la società ricorrente ha pertanto emesso la fattura elettronica n. 13, del 24.03.2023, di Euro
16.500,00.
A sostegno della propria opposizione, , nel proprio atto di Pt_1 citazione ex art. 645 c.p.c. ha dedotto nel merito che:
L'importo della fattura azionata appariva sproporzionato rispetto al servizio ricevuto, la chiedeva a parte opposta Parte_1 dei giustificativi precisi in ordine al servizio svolto ed ai tragitti percorsi.
L'opposta si è sempre rifiutata di giustificare le voci indicate in fattura e dovrà ora giustificarle e provarle in causa, in ossequio ai canoni che regolano l'onere della prova in ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Si osserva che, per come è stata compilata, la fattura non permette di comprendere ad es. il prezzo applicato al km, i percorsi effettuati, ecc. ecc. ed indica nel campo “DESCRIZIONE”, un'unica “macro”prestazione di 8.320 km di percorrenza per l'importo di Euro 15.000, 00 oltre IVA.
La ha utilizzato i servizi di parte opposta, ma Parte_1 non comprende come gli automezzi della Controparte_1 abbiano potuto percorrere ben ottomilatrecentoventi (8.320) km in
[...] una settimana, considerato che tra l'albergo dove risiedevano gli attori che lavoravano per la produzione cinematografica e la “location”dove venivano girate le scene vi era una distanza di soli 16,5 Km ed anche volendo considerare, in ipotesi, un trasporto quotidiano all'Aeroporto di
ZI TE, distante circa 124 km.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio, deducendo CP_1
l'infondatezza dell'atto di opposizione , sulla base dei seguenti motivi:
che, anzi, confermava di voler procedere al Parte_1 pagamento richiedendo soltanto del tempo: “ciao buongiorno amico mio…riesci a portare pazienza x quella fattura? mi ha detto CP_2 che si sblocca tutto subito dopo ” (All. 20, messaggio Whatsapp Per_1 del 3.04.2023).
D'altronde non risultano contestazioni in ordine alla fattura, malgrado la opposta abbia affermato “chiedeva a parte opposta dei giustificativi precisi in ordine al servizio svolto ed ai tragitti percorsi. Vane sono state le predette richieste rivolte alla opposta” (pag 5 del ricorso).
L'unico e primo riscontro, infatti, si è registrato dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Dalla copiosa corrispondenza trattenuta dall'odierno legale rappresentante della con il signor , persona CP_1 CP_3 che di fatto ha gestito i rapporti con la per il Controparte_1 servizio reso in occasione delle riprese registrate dalla Parte_1 in Calabria, emerge in maniera inoppugnabile l'apprezzamento dell'attività che è stata eseguita dalla società.
Difatti, è pacifico come vi sia stato un copioso scambio di messaggi tra le parti al fine di coordinare i numerosi trasporti di attori e tecnici coinvolti nelle riprese del film prodotto dalla Parte_1 Dalla messaggistica, inoltre, è dato rilevare non soltanto il numero di trasporti e le varie destinazioni da raggiungere, ma anche il numero di mezzi messi a disposizione dalla e dei fuori Controparte_1 orario rispetto a quanto stabilito nel contratto.
La opposta, infatti, si era obbligata a fornire alla il Parte_1 servizio per gli spostamenti/trasferimenti dalle ore 07:00 alle ore 20:00, con 2 mezzi furgoni 9 posti e un 19 posti.
Ebbene, dalla messaggistica è dato apprendere come la Controparte_1 pur di assecondare le richieste della produzione abbia utilizzato anche più mezzi di quelli concordati, ottenendo un espresso riconoscimento sia di approvazione che di gratitudine da parte della Parte_1
Difatti, oltre ai 9 posti e 19 posti veniva richiesto un van che fosse costantemente a servizio degli attori, e spesso anche veniva richiesto l'utilizzo di altri veicoli:
- “il van a disposizione dalla mattina alla sera” (messaggio 8.3.2023 ore
16:38);
- “considera sempre che per gli attori io devo avere sempre un mezzo a disposizione sempre x loro con noi ok?” (messaggio 8.3.2023 ore 16:40);
- “domani mi serve anche una macchina per 5 persone alle ore
08:00/08:15 all'hotel altomonte e portarli a scuola a roggiano”
(messaggio 8.3.2023 ore 18:11);
- come ti dicevo per gli attori dedica un runner apposta solo x CP_2 loro a disposizione sempre perché loro vanno e vengono dall'hotel ok?”
(messaggio del 9.3.2023 ore 22:56).
- “il van degli attori deve essere sempre disponibile li a scuola mi raccomando” (mess. 12.03.2023 ore 22:09);
- “domani mattina mando un 19 posti a RO e un 19 posti ad altomonte, e più il 9 posti a Serra Giumenta e poi la macchina a OL”
(mess. 12.3.2023 ore 22:47);
- “sei il top...e il van sempre a disposizione x gli attori” (mess. 12.03.23 ore 22:47);
- “Buongiorno , si tutto ok .. io sono già x strada, vado a ZI.. CP_3 ho mandato 1 macchina a OL, 1 ZI e 3 macchine sempre a disposizione del cast a Roggiano” (mess. del 15.03.23 ore 07:03); - “Ok grande” (mess. del 15.03.23 ore 07:07)
(Allegati 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
Infine, è anche opportuno evidenziare che la opposta ha provveduto a far autenticare dal Commercialista Dott. , la conformità Persona_2
all'originale della copia del registro iva delle fatture emesse nel I trimestre
2023 della società, al cui n. 13 si riscontra esattamente la fattura emessa nei confronti della di Euro 16.500,00 (All. 8). Parte_1
2) Sulla fondatezza della pretesa creditoria e sulla corretta indicazione e quantificazione dei chilometri Km percorsi.
Preliminarmente si ribadisce quanto già rappresentato nel fascicolo monitorio in relazione alla attività posta in essere dalla Controparte_1
[...]
La società, infatti, tra le altre svolge anche l'attività di noleggio con conducente nel settore turistico e vacanziero ed ha prestato il servizio di noleggio con conducente in occasione delle riprese che la
[...] ha eseguito tra il 9.3.2023 ed il 18.03.2023 in Calabria, Parte_1 effettuando trasferimenti per un totale di 8.320 Km.
A fronte del predetto numero di chilometri percorsi, la società ricorrente ha pertanto emesso la fattura elettronica n. 13, del 24.03.2023, di Euro
16.500,00.
La opponente, d'altronde, non ha contestato il servizio reso dalla
[...] né tanto meno la qualità dello stesso, essendosi limitata ad CP_1 opporsi in ordine alla quantificazione dei presunti Km percorsi, ritenuti eccessivi.
Ebbene, il calcolo complessivo dei Km percorsi dalla società opposta è stato quantificato calcolando tutti gli spostamenti eseguiti per i trasferimenti degli attori della Parte_1
Detti spostamenti hanno riguardato principalmente le tratte verso i
Comuni di: ZI TE (CZ) (dove insiste l'aeroporto) - OL (CS)
(dove è presente la Stazione Ferroviaria presso la quale arrivavano attori)
- RO RA (CS) (dove venivano effettuate le riprese) – Altomonte
(CS) (dove alloggiavano gran parte degli attori).
Detti Comuni calabresi distano rispettivamente dal luogo di partenza dei mezzi di trasporto che è in RO (CS), dove è la sede della
[...] Controparte_1
- RO/ZI TE 130 Km circa;
- RO / OL 90 Km circa;
- RO / RO RA 25 Km circa;
- RO / Altomonte 12 Km circa.
Ebbene, è di assoluta necessità precisare quanto segue.
La nell'atto di opposizione non ha infatti calcolato Pt_1 Parte_1 ben due circostanze:
1) non ha considerato che i mezzi di trasporto partivano, tutti e sempre, dalla sede della che è situata nel Comune di Controparte_1
RO (CS), e non direttamente dal luogo in cui doveva partire lo spostamento;
2) non è stato considerato che, ovviamente, per ogni spostamento verso una destinazione va poi calcolato il viaggio di ritorno.
E' ovvio, infatti, che un mezzo di trasporto una volta eseguito il trasferimento verso una certa destinazione debba poi rientrare presso la sede di partenza.
Di conseguenza è altrettanto naturale che i Km debbano calcolarsi nella misura del doppio per ogni trasferimento eseguito, ovvero tenendo conto sia dei Km da percorrere per l'andata sia per quelli del ritorno!
La società ha calcolato i Km percorsi annotando Controparte_1 quotidianamente i trasferimenti (All. 7).
Ebbene, dal calcolo dei Km annotati sono emersi 7.030 Km percorsi, ai quali sono da aggiungere i 1.290 Km corrispondenti ai trasferimenti che quotidianamente la società ha effettuato (il van che è sempre stato a disposizione degli attori per gli spostamenti veloci e per tratte brevi quale hotel/scena del film).
In definitiva, i Km percorsi sono esattamente pari a 8.320 Km.
Così riportate le opposte prospettazioni, la presente opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi in gran parte fondata
SULL'ERRATO CONTEGGIO DEI CHILOMETRI PERCORSI E DEL
CORRISPETTIVO RICHIESTO Nel merito, le pretese fatte valere da Controparte_1 con il decreto ingiuntivo impugnato risultano fondate solo in parte, come puntualmente evidenziato nella Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dal dott. Persona_3
.Il C.T.U. ha svolto un'analisi accurata e rigorosa, fondata sulla precisa geolocalizzazione delle località indicate nei capitoli di prova e sul calcolo delle distanze effettivamente percorse lungo i tracciati stradali reali.
Ne è emersa una ricostruzione puntuale dei tragitti effettuati in ciascuna delle giornate oggetto di contestazione, con indicazione per ogni viaggio della data, dell'orario, della località di partenza e di arrivo, del numero di persone trasportate e dei chilometri percorsi.
Dall'elaborazione dei dati effettuata dal C.T.U. Dr. è emerso che la Per_3 distanza totale effettivamente percorsa dai mezzi della Società Convenuta ammonta a 3.033,50 chilometri, contro gli 8.320 indicati in fattura, con una differenza in negativo di oltre 5.200 chilometri , ossia circa il 63% in meno di quanto affermato dalla Controparte_1
Secondo il C.T.U., tenuto conto della tariffa risultante dalla suddivisione dell'importo fatturato per i chilometri dichiarati, pari a circa € 1,80 al chilometro, il corrispettivo realmente dovuto si attesta ad € 5.469,05, al netto dell' IVA al 10%.
Il confronto con quanto richiesto (€ 15.000) evidenzia quindi una sovrastima di oltre € 9.500, somma che la convenuta ha indebitamente preteso.
Il C.T.U. ha inoltre confermato che la tariffa applicata è congrua rispetto ai parametri medi di mercato per veicoli a uso minibus con conducente
Le critiche della convenuta opposta all'elaborato peritale sono infondate.
La Convenuta opposta contesta che il C.T.U non avrebbe considerato:
a) La distanza intercorrente tra il luogo di ricovero degli automezzi e il punto di effettiva presa in carico dei passeggeri;
b) I chilometri percorsi dagli automezzi per il rientro al parcheggio dopo aver condotto i passeggeri a destinazione;
Al riguardo, il C.T.U. ha correttamente osservato come tali percorsi esulino dall'ambito dell'indagine tecnica, espressamente circoscritta ai viaggi indicati nei capitoli di prova.
Tale considerazione risulta pienamente condivisibile ed inoppugnabile, poiché queste ulteriori pretese avrebbero dovuto costituire oggetto di specifica prova orale da parte della Convenuta.
Il Consulente Tecnico ha inoltre correttamente rilevato che, in mancanza di specifiche disposizioni contrattuali, gli eventuali costi relativi agli spostamenti dei mezzi dal deposito al luogo di inizio o fine servizio avrebbero dovuto essere già ricompresi nel corrispettivo pattuito, e non computati come chilometraggio supplementare.
Va infatti sottolineato che il contratto di noleggio intercorso tra le parti, prodotto in causa dalla stesa Convenuta (doc. 22 - comparsa di costituzione del 13/12/2023) non contempla alcuna clausola che autorizzi l'addebito separato dei chilometri inerenti al trasferimento dei mezzi da o verso il luogo di ricovero, né risultano in atti documenti idonei a legittimare tali spese aggiuntive.
In definitiva, la relazione tecnica conferma la fondatezza delle contestazioni sollevate dalla dimostrando Parte_1
l'evidente sopravvalutazione dei chilometri e, di conseguenza, del corrispettivo richiesto. Tale conclusione, smentisce radicalmente la pretesa creditoria della controparte
Pertanto questo Giudice deve, come già richiesto dalla difesa dell'opponente nelle proprie Conclusioni sin dall'atto di opposizione a d.i. , ridurre, nei limiti di quanto effettivamente provato in causa, le pretese di parte Convenuta opposta , e pertanto rideterminare il corrispettivo richiesto in € 5.469,05, al netto dell' IVA al 10%., come chiaramente accertato dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Le considerazioni superiormente svolte appaiono assorbenti delle argomentazioni svolte dalle parti in ordine all'affermata eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta ex art.634 cpc per assenza nella fattura elettronica azionata di determinate caratteristiche e specifici requisiti.
3 - SULLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE – RILEVANZA
DELL'ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA DOMANDA, DELLA
SOCCOMBENZA RECIPROCA E DEL PRINCIPIO DI CAUSALITÀ
Nel presente giudizio, è stato accertato che le pretese avanzate dalla risultano solo parzialmente fondate, Controparte_1 oltretutto in misura notevolmente ridotta rispetto a quanto originariamente richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, essendo stato riconosciuto dalla C.T.U. un importo pari a circa al 40% della somma domandata.
L'opposizione proposta da si è dunque rivelata Parte_1 sostanzialmente fondata, avendo determinato un significativo ridimensionamento della domanda monitoria e il rigetto di oltre la metà della pretesa azionata in via giudiziale.
Tale circostanza giustifica pienamente, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., una compensazione integrale delle spese di lite, alla luce di principi giurisprudenziali ormai consolidati.
Ex multis, Cassazione civile, Sez. VI, 2 marzo 2020, n. 5711, afferma che:
“Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente
a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi.”
Cassazione civile, Sez. VI, 24 giugno 2021, n. 18183, ribadisce che:
“In ogni caso di accoglimento parziale di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, ossia di accoglimento per un importo inferiore rispetto a quello richiesto, il giudice di merito può ravvisare una soccombenza reciproca e, pertanto, compensare le spese di lite sulla base di una valutazione discrezionale, fondata sul principio di causalità.”
A completare il quadro è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, 31 ottobre 2022, n. 32061, la quale – pur escludendo che nei casi di domanda unitaria accolta solo parzialmente si possa configurare una vera e propria soccombenza reciproca – ha comunque riconosciuto la piena legittimità della compensazione delle spese.
La Corte ha infatti statuito che:
“Non è configurabile una vera e propria soccombenza reciproca nell'ipotesi in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione.”
Nella odierna causa, la ha agito sulla Controparte_1 base di un'unica domanda creditoria, risultata fondata solo in parte e fortemente ridimensionata nel suo quantum.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, se è vero che tale circostanza non legittima la sua condanna, tuttavia impone, conformemente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, una integrale compensazione delle spese di lite.
È manifesto che, nel caso concreto, da una parte la società attrice opponente non avendo pagato e comunque non avendo offerto di pagare alcun corrispettivo per il servizio di noleggio con autista prestato dalla nel suo interesse , ha costretto quest'ultima ad agire in giudizio CP_1 per ottenerne il pagamento, dall'altra l'iniziativa giudiziaria della
– fondata su una pretesa che appariva - Controparte_1 fin dall'origine - palesemente eccessiva – ha reso inevitabile l'instaurazione dell'odierna opposizione, con cui l'unica domanda nel merito svolta dall'opponente, accolta da questo giudice, è stata quella di una sensibile riduzione del corrispettivo di cui all'opposto decreto ingiuntivo
Sussistono quindi gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite, in considerazione della soccombenza reciproca
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282
C.P.C.)
P.Q.M.
, definitivamente pronunciando,contrariis reiectis
I) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n.2292/2023;
II) Dichiara tenuta e condanna la in Parte_1
persona della sua legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore la minor somma di € 5.469,05, al netto dell' IVA al 10%, oltre interessi come determinati nell'opposto decreto ingiuntivo
III) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti
IV) Pone le spese di CTU definitivamente per il 50% a carico della e per il 50% a carico della Parte_1 Controparte_1
[...]
Così deciso in Genova il 28 novembre 2025
Il Giudice Alessandro Mauceri