Art. 9.
Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1958, il nuovo trattamento annuo lordo di pensione diretta reale o virtuale, da attribuire con effetto dal 1 gennaio 1961 in applicazione degli articoli 7 e 8, in nessun caso puo' essere inferiore al corrispondente trattamento spettante o riferito al 31 dicembre 1960 considerato con l'aumento della somma di Lire 32.500.
L'eventuale maggiorazione derivante dall'applicazione del comma precedente e' attribuita alla parte del nuovo trattamento annuo lordo di pensione diretta reale o virtuale costituita dalla rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 .
Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1958, il nuovo trattamento annuo lordo di pensione diretta reale o virtuale, da attribuire con effetto dal 1 gennaio 1961 in applicazione degli articoli 7 e 8, in nessun caso puo' essere inferiore al corrispondente trattamento spettante o riferito al 31 dicembre 1960 considerato con l'aumento della somma di Lire 32.500.
L'eventuale maggiorazione derivante dall'applicazione del comma precedente e' attribuita alla parte del nuovo trattamento annuo lordo di pensione diretta reale o virtuale costituita dalla rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 .