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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 10468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10468 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro, a seguito della sostituzione dell'udienza del 23/09/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.19728/2024
Tra
in persona del legale rappresentante p.t Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante p.t di Parte_2 CP_1
(Avv. Rosario Stingone)
Opponenti
e
, in persona del Capo p.t. Controparte_2
(Avv. Floridia Monforte)
Opposto
FATTO E DIRITTO
La società e hanno convenuto in giudizio l' CP_1 Parte_2 [...]
, esponendo che: con Verbale Unico di accertamento n. Controparte_2
RM00001/2019-934- 01 del 21.05.2019, notificato in data 10.6.2024, era stata loro contestata, a titolo di responsabilità solidale, la violazione dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 276/03, per aver somministrato illecitamente alla società committente Parte_3 la dipendente dal 11.4.2018 al 24.10.2018; era stata
[...] Controparte_3 irrogata una sanzione pecuniaria di 50,00 euro per ogni giorno lavorativo effettuato dalla presso la ditta appaltatrice, e una sanzione pecuniaria di 2.580 euro per CP_3 violazione dell'art .3 co 3 dl 463/198; in data 22.4.2024 l'Ufficio, dopo aver rigettato le note difensive, aveva altresì notificato l'ordinanza di ingiunzione n. 730/24 del 04.04.2024, intimando il pagamento di complessivi 12. 084,90 euro come sanzione amministrativa. Le opponenti hanno chiesto dunque di dichiarare la nullità della ordinanza ingiunzione n. 730/24, eccependo: la violazione dell'art. 14 l. 689/81; la violazione del procedimento accertativo per incompletezza del verbale di primo accesso e per omessa notifica di un verbale interlocutorio a seguito dell'ampliamento dell'indagine; la prescrizione del diritto dell'ispettorato a riscuotere le somme ai sensi dell'art. 28 legge 689/ 81; l'erroneità e l'infondatezza delle motivazioni poste a base del provvedimento.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza Controparte_2 dell'opposizione sulla base di articolate argomentazioni.
L'opposizione non è fondata.
1) In via preliminare, non è meritevole di accoglimento l'eccezione di violazione del termine di 90 giorni, ex art. 14 l. 689/81, per la notifica del verbale unico di accertamento. Tale norma, infatti, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità deve essere interpretata nel senso che il termine de quo non decorre automaticamente dal primo accesso ispettivo, ma solo dal momento in cui il funzionario abbia avuto la piena conoscenza degli illeciti, potendo la complessità delle indagini essere rilevata d'ufficio dal giudice anche se non dedotta (Cass. Sez Lav n. 7346/2004; Cass. Sez. Lav. 3115 2004, Cass n. 18347/2004). Nel caso in esame, dal compendio probatorio in atti (cfr. mail all. 7--9-10-11-12 memoria) si evince che più volte gli ispettori avessero sollecitato la società a fornire la documentazione necessaria in ordine alle circostanze CP_1 dell'appalto oggetto di indagine. Infatti, con la nota di contraddittorio del 5.3.2019 (cfr. pec e ricevute di consegna all. 12 memoria) l' aveva inizialmente dato alla CP_2 società termine fino al 18.3.2019 per controdedurre e produrre l'ulteriore documentazione relativa alla retribuzione della dipendente Tale termine era CP_3 stato prorogato fino al 10.5.2019 (cfr. pec del 6.5.2019 e ricevute di consegna all.11memoria). Entrambe le istanze sono rimaste senza riscontro, sebbene vi sia in atti la prova della loro ricezione da parte della società. Il tempo intercorso tra la data del primo accesso ispettivo (24.10.2018) e la data di conclusione degli accertamenti indicata nel processo verbale cioè il 10.5.2019 risulta, ad avviso di questo giudice, congruo e ragionevole, in quanto la condotta reiteratamente omissiva delle opponenti ha impedito all' di acquisire ed esaminare tempestivamente documentazione aziendale CP_2 rilevante per definire l'accertamento, determinando una dilazione delle tempistiche procedimentali. Di conseguenza, la notifica del verbale di accertamento, avvenuta in data 10.6.2019 (ovvero 30 giorni dopo la data di conclusione degli accertamenti) è stata effettuata nel pieno rispetto dei termini di legge.
2) Quanto ulteriori dedotte violazioni della normativa in materia di procedimento accertativo, le opponenti lamentano la genericità del verbale di primo accesso, nonché l'omessa notifica di un verbale interlocutorio a seguito dell'ampliamento dell'indagine. Anche tali censure non meritano accoglimento. La L. 689/1981 non prevede l'obbligo di redazione di un verbale interlocutorio . Sotto l'aspetto formale, poi, si osserva che il fulcro della regolarità del procedimento risiede nella corretta e tempestiva contestazione dell'illecito e nella completezza del verbale di accertamento. Quest'ultimo è il documento essenziale che deve descrivere in modo chiaro e dettagliato il fatto contestato, garantendo il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del trasgressore. La validità dell'ordinanza ingiunzione dipende dalla corretta notifica di tale verbale e dalla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, Nel caso in esame il verbale unico di accertamento appare del tutto completo nell'indicazione della violazione accertata, delle generalità del trasgressore e delle circostanze di fatto e ha consentito ai ricorrenti di esercitare pienamente il diritto di difesa.
3) Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 l. 689/89, impropriamente qualificata dalla ricorrente in termini di decadenza, si osserva che il primo atto interruttivo è costituito dal verbale di accertamento notificato alla società il 10.6.2019, quindi considerando tale ultima data, la notifica il 22.04.2024 dell'ordinanza ingiunzione opposta deve ritenersi tempestiva.
4) Nel merito, si osserva che la sanzione amministrativa irrogata nei confronti delle opponenti scaturisce: a) dalla violazione dell'art 29 co1 d.lgs 276/2003, secondo cui “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa; b) dalla violazione dell'art. 3 co 3 dl 463/83 per non aver fornito la documentazione relativa alla retribuzione della dipendente impedendo così all' di verificare la regolarità di tale CP_3 CP_2 rapporto lavoro.
Le opponenti hanno eccepito la genuinità dell'appalto stipulato, osservando come non potessero costituire fattori ostativi in tal senso né la circostanza che si fosse CP_1 impegnata a svolgere un'attività corrispondente all'oggetto sociale della committente
, né che il contratto prevedesse un corrispettivo fisso mensile. Parte_3
Tali argomentazioni non colgono nel segno.
Dalla disciplina vigente in materia (artt. 1655 c.c. eD.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29), si desume he, ai fini della liceità dell'appalto di opere o di servizi, sia necessaria presenza congiunta di due fattori: organizzazione autonoma e assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore. In tal senso, costituiscono secondo la giurisprudenza prevalente indici di genuinità: il conseguimento da parte dell'appaltatore di un risultato autonomo, ovvero la realizzazione di un'opera o di un servizio;
l'organizzazione dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'opera o del servizio (beni strumentali, macchine, attrezzature); la commisurazione del prezzo dell'appalto al costo del lavoro;
l'esercizio di poteri direttivi sui lavoratori utilizzati per l'esecuzione dell'appalto (cfr. Cass. n. 23215/2022, n. 15557/2019, n. 27213/2018, n. 10057/2016, n. 7820/2013, n. 7898/2011.).Si configura, all'opposto, intermediazione illecita tutte le volte in cui l'appaltatore si limiti a mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa di propri dipendenti, senza che da parte sua vi sia una reale organizzazione della prestazione, né un concreto esercizio di poteri direttivi sui lavoratori, rimanendo in capo allo stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione (Cass. Ord. 4828/2023, Cass ord. n. 3280/2025).
Alla luce di tali principi nella fattispecie in esame deve ritenersi la sussistenza di un'intermediazione illecita di manodopera. In particolare, dalla lettura del verbale di accertamento n. RM00001/2019-934- 01 del 21.05.2019 e del contratto di appalto risulta che: la sig.ra dipendente della era stata Controparte_3 CP_1 impiegata presso il bar gestito dalla Masterchef 2.0 s.r.l.s. di un contratto di Pt_4 servizi sottoscritto l'01.04.2018 tra la committente Masterchef 2.0 s.l.s. e la appaltatrice tale contratto, prevedeva la fornitura di servizi di “accoglienza clienti, CP_1 servizio ai tavoli, sistemazione e allestimento banco frigo, avvio macchinari, lavaggio stoviglie, preparazione cibi, riordino tavoli, pulizie locali e attrezzature, incarico da eseguirsi con organizzazione propria e con propri mezzi gestendo a proprio rischio l'esecuzione dell'incarico”, quindi l'espletamento di un'attività coincidente con l'oggetto sociale della società committente (operativa nel settore alberghiero); la lavoratrice era stata assunta dalla in data 11.4.2018, cioè 10 giorni CP_3 CP_1 dopo la sottoscrizione del contratto di appalto, con contratto a tempo determinato con scadenza coincidente con quella dell'appalto stesso;
nel contratto per cui è causa il compenso era stato stabilito in misura fissa con un corrispettivo di euro 19.000,00 da corrispondersi in rate mensili, sganciato dalla quantità e dalla qualità dell'opera o del servizio prestato. In sede ispettiva, poi, la lavoratrice ha dichiarato che era il sig. Per_1
legale rappresentante della committente, e non un referente della ad
[...] CP_1 organizzare la sua attività. Tali dichiarazioni (liberamente utilizzabili, ex artt.115 e 116, in quanto prova atipica cfr. Cass. Civ. Sez. I, 25/05/2016, n. 10825; Cass. Civ. Sez. III, 20/01/2015, n. 840; Cass. Civ. Sez. I, 10/10/2018, n. 25067) non sono state minimamente confutate dalle opponenti che si si sono limitate ad allegare che le specifiche modalità di conclusione dell'appalto non fossero ostative alla genuinità dello stesso, senza tuttavia fornire adeguata prova della sussistenza di effettiva autonomia organizzativa e gestionale di sia dell'esercizio da parte della stessa di CP_1 concreti poteri direttivi sulla dipendente . Non è stato smentito il dato cruciale, ovvero che la lavoratrice operava alle dirette dipendenze e sotto il coordinamento del legale rappresentante della società committente, coordinamento che non era limitato a un generico controllo sul risultato finale del servizio, ma si concretizzava in un effettivo potere direttivo e organizzativo tipico del rapporto di lavoro subordinato. L'appaltatore, quindi, si è di fatto limitato a fornire la manodopera, senza un'autonoma gestione delle prestazioni lavorative. Emerge dunque in maniera chiara ed univoca la violazione dell'art. 29 dlgs 276/2003, avendo il quadro probatorio sopra delineato confermato: 1) l'inesistenza di un'organizzazione autonoma in capo a avendo la svolto CP_1 CP_3 la sua prestazione lavorativa esclusivamente presso i locali di e con Parte_3
l'utilizzo di mezzi di produzione propri di quest'ultima; 2) il mancato perseguimento di un risultato autonomo, stante la coincidenza tra le attività che la società opponente si era impegnata a fornire e l'oggetto sociale della committente;
3) l' inesistenza di un rischio economico, posto che il corrispettivo per la fornitura dei servizi era stato determinato dalle parti in misura fissa e non legata al risultato;
4) la diretta subordinazione alla committente della lavoratrice la quale era concretamente gestita CP_3 nell'espletamento della sua attività dal legale rappresentante di e non da un Parte_3 referente aziendale di CP_1
Risulta altresì integrata la violazione dell'art.3 co 3 dl 463/8, in quanto costituisce circostanza non specificamente contestata, oltre che provata documentalmente (cfr. ricevute consegna pec all.11 e 12) che le opponenti, a fronte di reiterate istanze dell'amministrazione, avessero omesso di fornire la documentazione relativa alla retribuzione della dipendente ostacolando, così, il corretto esercizio CP_3 dell'attività ispettiva.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
-Rigetta il ricorso;
- Condanna le opponenti al pagamento di euro 4216 oltre oneri di legge
Il Giudice
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot. Dott.ssa Rebecca Parpiglia