Articolo 50 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Articolo 49Articolo 51
Versione
24 novembre 1966
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Versione
29 novembre 1966
Art. 50. (Norme finanziarie)

Per far fronte alle altre spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ((contrarre con il Consorzio)) di credito per le opere pubbliche dal 1966 al 1970 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.
Entrata in vigore il 29 novembre 1966